VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Clausole campione

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010. Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola Stazione Appaltante. Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle ...
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate dall’Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Varianti in corso d’opera saranno ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente nei casi e nei limiti individuati dall’art. 132 del D.Lgs.163/2006. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 5% per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Ogni qualsivoglia variazione non potrà essere eseguita senza permesso scritto della Direzione dei Lavori. E’ data piena facoltà alla Stazione Appaltante di far demolire, a cura e spese dell’Appaltatore, quanto arbitrariamente realizzato, salvo e riservato il risarcimento dei danni che alla stessa ne derivassero. Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto. Per quanto attiene agli interventi di manutenzione del verde, qualora non venissero effettuate le manutenzioni previste dal progetto in termini quantitativi (n° irrigazioni, n° decespugliamenti ecc.) o venissero effettuate delle manutenzioni qualitativamente difformi ad insindacabile giudizio degli incaricati delle verifiche di attecchimento come da art. 4.6bis del presente capitolato, si procederà da parte della stazione appaltante alla rivalsa sulla fidejussione di cui al medesimo articolo 4.6bis.
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. L’appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell’esecutore la rimessa in ripristino delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando che l’impresa in nessun caso potrà vantarne compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.L.vo. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché quelle di cui al D.P.R. 21/12/1999, 554.
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 3 Art. 5. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 3