Organizzazione aziendale anti-contagio Clausole campione

Organizzazione aziendale anti-contagio. Le azioni ed i provvedimenti che potranno essere intrapresi sono: □ Divieto di effettuare riunioni in presenza □ Divieto di trasferte e viaggi di lavoro □ Divieto di effettuazione e partecipazione a eventi e manifestazioni □ Divieto di effettuazione di corsi in presenza □ Utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie e congedi □ Impiego smart working □ Chiusura reparti non operativi e nei quali possano essere attuate misure in remoto (mantenendo attive le misure di sicurezza intrinseca) □ Rimodulazione delle postazioni di lavoro per garantire le distanze di sicurezza. Nei luoghi di lavoro aumentare la distanza a due metri al fine di meglio garantire le misure di sicurezza e prevedere segnalazioni a pavimento. □ Rimodulazione dei livelli produttivi e adozione nuove metodologie che garantiscano possibilità di lavoro per scaglioni e con turnazioni (predisponendo anche un orario differenziato) con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili □ Studio di un orario differenziato □ Ridurre per quanto possibile il personale presente mantenendo sempre attive tutte le misure di sicurezza stabilite dalle procedure e dal piano di emergenza anche con riferimento agli addetti alla lotta antincendio, gestione dell’emergenza e primo soccorso □ Divieto di impiego degli ascensori che dovranno essere destinati solo a casi inderogabili e con una persona alla volta. Gli obiettivi della turnazione si concretizzano nella riduzione del numero delle persone presenti nelle postazioni di lavoro, in ingresso, in uscita, negli spazi comuni, nelle aree ristoro, nei servizi igienico assistenziali al fine di minimizzare le occasioni di incontro e garantire sempre le distanze di sicurezza. L’orario potrà prevedere pause che consentono l’utilizzo scaglionato della mensa quando non si ricorra alla chiusura della stessa per motivi di sicurezza predisponendo servizi alternativi Si fa presente che è opportuno prevedere percorsi separati per lavoratori di turni diversi in modo da permettere operazioni di pulizia e disinfezione periodica e lo stesso dicasi per l’impiego dei servizi igienici (compresi gli spogliatoi) e per le aree ristoro. Queste misure sono da ritenersi obbligatorie per tutti i soggetti esterni (fornitori di varia natura) L’attività dovrà garantire la presenza di detergente per le mani, di soluzioni idroalcoliche, di prodotti per la pulizia e la disinfezione di locali e superfici in genere e dei DPI con particolare riferimento ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).