Determinazione dell’ammontare del danno 51.1 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso proprio -e di autoveicolo per trasporto promiscuo -che risultino immatricolati per la prima volta, al momento del sinistro, da non più di sei mesi, l’indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 52 -“Scoperto e franchigia”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuato. • 51.2 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 24 mesi, l'ammontare del danno -esclusi i pneumatici -verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 24 mesi e fino ai 48 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. Oltre i 48 mesi per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo e i 24 mesi per gli altri veicoli, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. • 51.3 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. • 51.4 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista “Quattroruote”, al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.
Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l’obbligo:
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.
Ammontare del contratto 1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:
Ammontare dell’appalto 1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 177.485,12 (Euro CEN- TOSETTANTASETTEMILAQUATTROCENTOOTTANTACINQUE/12) oltre IVA come risulta dalla stima di proget- to e come risulta nel prospetto sotto riportato: Euro Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza 173.424,54 Oneri della sicurezza 4.060,98 TOTALE 177.485,52
Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio La Società:
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
Liquidazione del danno A) Modalità di liquidazione del sinistro In caso di FURTO TOTALE In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto In caso di DANNO PARZIALE
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.