Obbligo d’informazione Clausole campione

Obbligo d’informazione. La persona assicurata dispensa i medici curanti e l’altro personale medico nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del segreto d’ufficio. In caso di bisogno l’assicuratore può richiedere informazioni. Su richiesta il membro deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratore. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte di terzi. Per le persone interdette (non capaci di agire), il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazione.
Obbligo d’informazione. Se nel momento della richiesta vengono date delle indicazioni non corrette oppure non complete, l’assicuratore può procedere alla risoluzione del con- tratto entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza. In caso di risoluzione del contratto cessa anche l’obbligo di prestazione dell’assicuratore per sinistri già verificatisi, il cui insorgere o la cui dimen- sione sono stati influenzati da fatti rilevanti non notificati correttamente oppure non notificati affatto. Nella misura in cui l’obbligo di prestazione è stato già adempiuto, l’assicuratore ha diritto a essere rimborsato. Con la richiesta di ammissione il richiedente autorizza l’assicuratore a rac- cogliere informazioni necessarie per l’ammissione e la chiarificazione di un obbligo futuro di prestazioni, dal personale medico come pure da altri assi- curatori. L’assicuratore può richiedere un certificato medico o una visita da parte del medico di fiducia. Le spese sono a carico dell’assicuratore. Il contraente deve indicare tutte le informazioni necessarie sulla persona assicurata.
Obbligo d’informazione. Se nel momento della richiesta vengono date delle indicazioni non corrette oppure non complete, l’assicuratore può procedere alla risoluzione del con- tratto entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza. In caso di risoluzione del contratto cessa anche l’obbligo di prestazione dell’assicuratore per sinistri già verificatisi, il cui insorgere o la cui dimen- sione sono stati influenzati da fatti rilevanti non notificati correttamente oppure non notificati affatto. Nella misura in cui l’obbligo di prestazione è
Obbligo d’informazione. Le modifiche o i danni che dovessero eventualmente subire gli oggetti vanno immediatamente notificate al CDE, che deciderà quali provvedimenti adottare. Bisognerà inoltre stilare un verbale documentato con fotografie.
Obbligo d’informazione. 4.1.3 Rifiuto o esclusione delle prestazioni
Obbligo d’informazione. Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto ad informare i suoi clienti circa
Obbligo d’informazione. L’assicurato è tenuto a dichiarare all’assicuratore tutte le malattie e le con- seguenze d’infortuni esistenti al momento dell’inizio della copertura assicu- rativa o precedentemente. L’assicuratore può richiedere un certificato medico o predisporre un control- lo da parte del medico di fiducia. Può designare il medico e ne sostiene costi.
Obbligo d’informazione. In caso d’infortunio l’assicurato, ovvero il contraente, è tenuto a mettere a disposizione dell’assicuratore tutte le informazioni necessarie sulla dinamica dell’infortunio, nonché su eventuali terzi coinvolti. L’assicurato esonera i medici curanti e altro personale sanitario dall’obbligo al segreto professionale nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo, all’oc- correnza, può richiedere informazioni presso altri assicuratori. Il contraente e l’assicurato informano sempre l’assicuratore in merito a qual- siasi prestazione ricevuta da terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Se richiesto, i conteggi di terzi vanno inoltrati all’assicuratore. Se l’assicuratore lo richiede, i certificati e i rapporti medici inoltrati non redatti in lingua tedesca, francese, italiana, retoromancia o inglese e per cui non è presente una traduzione autenticata in una delle lingue citate vanno tradotti; i relativi costi di traduzione sono a carico dell’assicurato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).