Common use of Obblighi Clause in Contracts

Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione in conformità al protocollo e nel rispetto delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.

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Samples: Convenzione Per Studio No Profit Con Contributo Economico Ai Sensi Del d.m. Del 17.12.2004

Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione Per poter partecipare alla gara le ditte devono essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su xxxxxx xxxxxxxx xxx X.Xxx. x. 000/0000 (xxx D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario ed inoltre devono essere iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della sperimentazione in conformità al protocollo professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e nel rispetto delle normative titolari di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la PrivacyL. 218/2003 e ss.mm.ii. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli e/o titolari di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma I requisiti di cui all’artsopra dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto e non dovranno in nessun caso mai venire meno. 16La ditta affidataria dovrà avere una sede operativa ed una rimessa per i mezzi adibiti al servizio nel territorio del Comune di L’Aquila o comunque entro una distanza massima xxxxxxxx xx xx 00 xxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx prende a riferimento la sede legale del Comune posta in Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 1, commi 1 L’Aquila) calcolata attraverso il percorso più breve elaborato da “Google Maps”. Il mancato rispetto della presente prescrizione comporterà la revoca immediata dell’affidamento. In mancanza dei locali di cui al comma precedente la ditta affidataria si impegna a costituire sede e 2rimessa entro i limiti sopra indicati entro 30 giorni dal ricevimento dell’eventuale aggiudicazione dell’affidamento. I veicoli da adibire al servizio di trasporto scolastico dovranno essere in regola e utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi di cui al Codice della strada. I medesimi dovranno possedere i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997 e della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997 e dovranno essere in regola con le caratteristiche costruttive previste dal DM 18/04/1977 come modificato ed integrato con i successivi DM 13/01/2004 e DM. 01/04/2010. Gli automezzi devono essere di proprietà della ditta affidataria o in disponibilità alla stessa a diverso titolo giuridico per l’intera durata del servizio La ditta affidataria dovrà consegnare al Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento se non già fatto, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 comunque prima dell’inizio del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa servizio in appalto la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.seguente documentazione:

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Samples: trasparenza.comune.laquila.it

Obblighi. Nel contesto della ricerca sinergica, fra le parti, di efficaci politiche per la sicurezza integrata e la vivibilità del territorio interessato, il Ministero dell’Interno si impegna a prevedere la collocazione organizzativa della Scuola Aperta per i servizi di Polizia a Cavallo delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quale articolazione periferica di livello non dirigenziale, della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. Al funzionamento della Scuola di Foresta Xxxxxx concorrono le Forze di Polizia nazionali ad ordinamento civile, rappresentate dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Penitenziaria e dal Corpo Forestale dello Stato, secondo le rispettive dotazioni. Il Promotore garantisce Ministero dell’Interno assicura la conduzione partecipazione ai corsi organizzati dalla predetta Scuola del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della sperimentazione in conformità al protocollo Regione Sarda. Nell’ambito delle esigenze di sinergia interistituzionale e nel rispetto per le finalità di incremento dei servizi di Polizia di cui all’Accordo di Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Xxxxxxxx Xxx”, tenuto conto degli impegni finanziari che saranno sostenuti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a sua volta la Regione Sarda, tramite l’Ente Foreste della Sardegna, assicura i servizi di manutenzione delle normative di legge italiane ed europee applicabili aree verdi del compendio destinato alla Scuola e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH tramite l’Agenzia Regionale per la Buona Pratica ClinicaRicerca in Agricoltura – Agris, assicura il servizio veterinario, la fornitura del D.lgs 211/2003 foraggio per i cavalli e 200/2007 i servizi di ritiro e delle disposizioni di trattamento dello stallatico. La Regione si impegna a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità promuovere presso gli Enti Locali competenti ogni iniziativa volta a rendere funzionali il maneggio coperto e il galoppatoio all’aperto contigui al Regolam. EU 2016/679), comprensorio della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo SperimentatoreScuola, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi fine della loro fruizione gratuita e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti comunque non esclusiva da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione parte della Scuola stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.

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Samples: Convenzione

Obblighi. Il Promotore garantisce Le parti si impegnano a rispettare il presente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi aventi causa; l’assunzione di responsabilità e i reciproci impegni sono condizioni imprescindibili per l’attuazione dell’accordo; I firmatari si impegnano a contribuire, per quanto di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, osservando il criterio di massima diligenza. Le parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obbiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale. • a stipulare con il Comune di Campogalliano, contestualmente alla firma del presente accordo, la conduzione della sperimentazione in conformità convenzione urbanistica, secondo lo schema allegato al protocollo presente atto quale parte integrante e nel rispetto delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avversesostanziale, di cui all’art. 1638, commi 1 c.3, lett. b) della L.R. 24/17 e 2smi. • Farsi carico delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di cessione per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di avvenuta cessione a favore del comune di Campogalliano. Le aree oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della proprietà sono individuate dalle tavole 03B, 03E, 03G, 013 e 016. In riferimento all’area verde in cessione in fregio a Via per Modena, pari a mq 3.175, aggiunta alle aree in cessione a favore del comune di Campogalliano delle aree/infrastrutture di cui all’art.17alle tavole 03B, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile03E, a tutela dei pazienti arruolatiseguito delle integrazioni richieste in sede di riunione della Struttura Tecnica Operativa, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti tenutasi in data 19/06/2020, si definisce che gli oneri della manutenzione ordinaria e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione straordinaria della suddetta polizza area sono sostenuti ad esclusivo carico della Proprietà a tempo indeterminato. La Proprietà è responsabile verso terzi di eventuali danni intervenuti a cose e/o persone dovuti allo stato delle aree e solleva il comune di Campogalliano da ………………qualsiasi responsabilità. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA A garanzia del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazientipredetto impegno, la cui copertura ricade nel programma proprietà presta n. 2 polizze fideiussorie a favore del comune di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore Campogalliano, di durata illimitata, ovvero rinnovabili annualmente in modo automatico, con decorrenza dalla data di cessione delle aree al comune di Campogalliano. Le due polizze fideiussorie saranno a garanzia dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.straordinaria:

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Samples: Proposta Di Accordo Operativo

Obblighi. Il Promotore garantisce Le parti si impegnano a rispettare il presente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi aventi causa; l’assunzione di responsabilità e i reciproci impegni sono condizioni imprescindibili per l’attuazione dell’accordo; I firmatari si impegnano a contribuire, per quanto di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, osservando il criterio di massima diligenza. Le parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obbiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale. • a stipulare con il Comune di Campogalliano, contestualmente alla firma del presente accordo, la conduzione della sperimentazione in conformità convenzione urbanistica, secondo lo schema allegato al protocollo presente atto quale parte integrante e nel rispetto delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avversesostanziale, di cui all’art. 1638, commi 1 c.3, lett. b) della L.R. 24/17 e 2smi. • Farsi carico delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di cessione per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di avvenuta cessione a favore del comune di Campogalliano. Le aree oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della proprietà sono individuate dalle tavole 03B-A, 03E-A, 03G, 013-A e 018-A. La Proprietà è responsabile verso terzi di cui all’art.17, commi 3 eventuali danni intervenuti a cose e/o persone dovuti allo stato delle aree e 5 solleva il comune di Campogalliano da qualsiasi responsabilità. A garanzia del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazientipredetto impegno, la cui copertura ricade nel programma proprietà presta adeguata polizza fideiussoria a favore del comune di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore Campogalliano, di durata illimitata, con decorrenza dalla data cessione delle aree al comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore degli interventi di manutenzione ordinaria e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società straordinaria stimati per un periodo non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi inferiore a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.anni

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Samples: Proposta Di Accordo Operativo

Obblighi. Il Promotore garantisce L’AdSP dichiara, e la conduzione della sperimentazione SAM e il Comune ne prendono atto, che tutte le opere verranno eseguite in conformità al protocollo e nel rispetto delle normative progetto esecutivo approvato con delibera AP Salerno n.209 del 19/09/2013 ed al progetto di legge italiane ed europee applicabili e, in particolareVariante approvato con delibera presidenziale n. 254 del 27.11.2020, nel rispetto delle linee guida ICH vigenti normative e nell'osservanza dei patti e delle condizioni definite dalla presente Convenzione come definitivamente approvata dal MIMS nella sua qualità di Ente Concedente di SAM. Durante il corso dei lavori interferenti con la sede autostradale verrà garantita l’efficienza della sede medesima e verrà assicurata la corretta transitabilità del traffico veicolare, nel rispetto del Piano di Monitoraggio e di Emergenza allegato alla presente convenzione. Resta inteso che qualora SAM dovesse realizzare una nuova corsia di marcia per carreggiata autostradale, aggiuntiva rispetto a quelle attualmente esistenti, qualora si rendesse necessario, per comprovate esigenze della viabilità, modificare le Opere e gli impianti realizzati in attraversamento o in interferenza per effetto della presente Convenzione, si conviene che la relativa disciplina è quella, come ora dettata dall’art. 28 del D. Lgs. 285/1992, integrato dall’art. 69 del D.P.R. 495/1992, fermo restando che, in caso di modifica delle Opere, è previsto l’accollo da parte dell’AdSP fino alla consegna dell’opera e successivamente del Comune di tutti i maggiori costi per la Buona Pratica Clinicarealizzazione da parte di SAM delle opere autostradali in dipendenza della presenza dell’Opera. Per la fase di realizzazione delle Opere e per i primi 5 anni dall’avvenuta sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere stesse dovrà essere realizzato e continuamente mantenuto in esercizio, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli con oneri a carico del Promotore sono quelli dell’AdSP fino alla consegna dell’opera e successivamente dell’Ente Gestore, il sistema di segnalare, tramite lo Sperimentatoremonitoraggio continuo così come previsto dal Piano di Monitoraggio allegato alla presente convenzione e dal Piano di Emergenza, al titolare dell’autorizzazione all’immissione fine di individuare tempestivamente ogni eventuale criticità inerente al degrado delle Opere e/o dello strato interposto tra le Opere e la piattaforma autostradale. Successivamente a tale periodo di cinque anni, detto sistema di monitoraggio sarà tenuto in commercio AIC o responsabile dello sviluppo servizio a cura e spese del farmacoComune, gli eventi e le reazioni avversenella qualità di Ente gestore delle Opere, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma fase di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e esercizio delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura)stesse. In ogni caso caso, l’AdSP, per la Società si asterrà fase di costruzione, e il Comune per la fase di gestione delle Opere, dovranno garantire alla SAM, o per essa al subentrante nuovo Concessionario della A3 continuo accesso ai dati ed alla reportistica di monitoraggio come definiti ed illustrati negli allegati alla presente convenzione. In ogni caso, ogni responsabilità conseguente ad eventuali danneggiamenti all’infrastruttura autostradale dovuti alla esecuzione delle Opere, le conseguenti spese di ripristino ed i mancati incassi derivanti dall’interruzione del servizio autostradale ricadranno a carico dell’AdSP durante la fase di costruzione delle Opere e conseguentemente da qualunque intervento parte del Comune per la fase di gestione delle Opere medesime. Dopo i primi 5 anni dalla redazione del Collaudo tecnico amministrativo a carico di AdSP, il Comune, in qualità di Ente Gestore, la SAM o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studioil subentrante Concessionario e il MIMS verificheranno congiuntamente i risultati del richiesto monitoraggio al fine di valutare l’opportunità di mantenerlo in essere con le stesse modalità sopra descritte o di variarlo, in considerazione di una valutazione dei dati registrati ed una valutazione di rischio residuo.

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Samples: adsptirrenocentrale.it

Obblighi. 6. d) Obblighi Rif. “Pacchetto igiene” n. 178/2002;n.852/2004, n.853/2004, n.854/2004 Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. Il Promotore garantisce Reg. (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, all’art. 5, stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basate sui principi HACCP (identificazione dei pericoli, dei punti critici di controllo e dei relativi limiti critici, di sistemi di sorveglianza efficaci, di azioni correttive nonché opportune verifiche e registrazioni). La rintracciabilità (art. 18 del Reg. CE n. 178/2002), il ritiro degli alimenti e l’obbligo di informazione delle autorità competenti (art. 19 del Reg. CE n. 178/2002), devono essere, comunque, considerate prescrizioni di base. La normativa sottolinea anche la conduzione differenza di comportamento in caso di azienda agrituristica o meno rispetto alla somministrazione di alimenti. Pertanto, sarà utile fornire le informazioni che consentano, anche a coloro che non svolgono attività agrituristica, l’organizzazione della sperimentazione cucina domestica e la preparazione degli assaggi e merende. Il docente valuterà e illustrerà le modalità minime previste qualora il percorso didattico preveda una parte pratica di manipolazione degli alimenti (es.: dalla farina al pane o alla pasta fresca, dal campo alle conserve vegetali o alle confetture, l’ape e i suoi prodotti, dal latte al formaggio). Una puntualizzazione è doverosa sull’argomento “merende”. Nell’ambito di una visita in conformità fattoria anche il pasto è da considerarsi momento educativo e di apprendimento, nonché occasione per valorizzare i prodotti dell’azienda e del territorio, e un utile approccio per fornire informazioni sulle norme di igiene degli alimenti e sull’impatto della nutrizione sul benessere della persona. Pertanto è opportuno stimolare gli operatori a curare questa attività come azione educativa e non soltanto come una pausa. Per questo la merenda può essere composta con spuntini e assaggi realizzati con i prodotti aziendali, ma anche in modo da richiamare le merende di una volta (dal pane e olio, al protocollo pane e pomodoro, al pane e frutta secca) cosicché possa anche raccontare una dieta alimentare tipica della cultura rurale. Da sottolineare è anche il comportamento da tenere rispetto ad intolleranze ed allergie da parte dei visitatori sia nel caso del consumo di cibo, ma anche rispetto all’attività di manipolazione degli ingredienti (glutine, latticini, ecc.). Con riferimento a questo aspetto risulta di particolare importanza conoscere in anticipo, ovvero prima dell’arrivo in fattoria dei visitatori, l’eventuale presenza di soggetti con particolari esigenze nutrizionali e alimentari. Nell’attività didattica è frequente la preparazione di alimenti ai fini laboratoriali in quanto connessa alla pedagogia dell’imparare facendo che è alla base dell’apprendimento. Durante il percorso didattico, così, dovranno essere adeguatamente valorizzati gli aspetti legati alla qualità nutrizionale degli alimenti ed essere sufficientemente illustrate le corrette modalità di approccio alla manipolazione e lavorazione dei cibi, con particolare riguardo all'igiene personale e delle normative di legge italiane ed europee applicabili eattrezzature (es. il locale o l’eventuale laboratorio potrà essere utilizzato, in particolaretempi differenziati e dopo le operazioni di sanificazione, nel rispetto per attività diverse; l’importanza del lavaggio delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 mani e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, superficia contatto con gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzaturaalimenti). In ogni caso la Società si asterrà Pertanto sarà fondamentale istruire l’operatore sui comportamenti migliori da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore seguire nella conduzione dello studiorealizzazione dei laboratori didattici e sulla gestione dei prodotti da questi ottenuti cercando di dare informazioni quanto più concrete e funzionali.

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Samples: www.arsial.it

Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione in conformità al protocollo Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel disciplinare e nel rispetto delle normative capitolato di legge italiane ed europee applicabili egara, in particolarenell’offerta presentata, nel rispetto delle linee guida ICH presente contratto, nonché quelli imposti dalla vigente normativa. - L’Appaltatore deve provvedere altresì a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che si rendessero necessarie per la Buona Pratica Clinicaeffettuare il servizio a regola d'arte. - In caso di inottemperanza, l’Autorità potrà procedere alla risoluzione del D.lgs 211/2003 contratto per fatto e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.ecolpa dell’Appaltatore. successive modifiche ed integrazioni) - Art. 10 – Fatturazione - Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari - Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art.5 del presente contratto, l’Appaltatore potrà emettere fattura, redatta secondo le norme fiscali in conformità vigore, con cadenza mensile posticipata, che sarà intestata al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacyprotezione dei dati personali – (c.f. 97139590588) – Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, x. 000 – 00000 Xxxx. - Il pagamento avverrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. - Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN della Società. - Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. - L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se applicabile) Ai sensi dell’artil beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del DM 17/12/2004decreto di attuazione di cui sopra. - Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, gli oneri non produrrà alcun interesse. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFNT07. - Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, l’Autorità non rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali. - L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. - La sottoscrizione del Promotore sono quelli presente contratto comporta l’assunzione degli obblighi di segnalaretracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga ad inserire analoga clausola, tramite lo Sperimentatorea pena di nullità assoluta, al titolare dell’autorizzazione all’immissione nei contratti sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione all’ Autorità di tale circostanza. - Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e cui le reazioni avverse, transazioni di cui all’art. 163 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., commi 1 e 2ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e previa apposizione nei relativi strumenti di cui all’art.17, commi 3 e 5 pagamento del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [codice identificativo della gara (Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzaturaCIG). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studiopotrà essere svincolata nei termini previsti dalla norma citata, in sede di liquidazione finale.

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Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione Direttore Ing. Xxxxx Mille è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Comitato e delle prescrizioni generali contenute nelle Leggi, nei Regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, in conformità agli obiettivi ed alle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. In particolare, Il Direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dall'Accordo Costitutivo dell'AIPo, nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata da norme di Legge, di Regolamento e di atti d'indirizzo adottati dal Comitato di Indirizzo dell'AIPo. Nell'esercizio delle funzioni è tenuto al protocollo rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e nel rispetto buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolarerisorse attribuite. E' tenuto altresì, nel rispetto delle linee guida ICH norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., alla riservatezza, e non può fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Buona Pratica ClinicaI'AIPo ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi. Il Direttore non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, del D.lgs 211/2003 a norma dell'articolo 1, commi 49 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679)50, della sicurezza e del benessere dei pazientilegge 6 novembre 2012, n. 190”. In caso di sopravvenuta condanna penale, anche ai sensi della Deliberazione non definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso dell’incarico, verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicheranno le prescrizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2013. Inoltre, il Direttore è tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 52 62/2013. E’ altresì tenuto al rispetto di quanto enunciato nel “codice di comportamento dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po”, approvato con deliberazione del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e Comitato d’Indirizzo n. 5 del D.lgs n. 211/20036 febbraio 2014, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce che dichiara di avere stipulato idonea polizza ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.lavoro..

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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro Subordinato a Tempo Pieno E Determinato, Per L’incarico Di Direttore Dell’agenzia Interregionale Per Il Fiume Po

Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione Direttore Ing. Xxxxx Xxxxx è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Comitato e delle prescrizioni generali contenute nelle Leggi, nei Regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, in conformità agli obiettivi ed alle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. In particolare, Il Direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dall'Accordo Costitutivo dell'AIPo, nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata da norme di Legge, di Regolamento e di atti d'indirizzo adottati dal Comitato di Indirizzo dell'AIPo. Nell'esercizio delle funzioni è tenuto al protocollo rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e nel rispetto buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolarerisorse attribuite. E' tenuto altresì, nel rispetto delle linee guida ICH norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., alla riservatezza, e non può fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Buona Pratica ClinicaI'AIPo ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi. Il Direttore non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, del D.lgs 211/2003 a norma dell'articolo 1, commi 49 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679)50, della sicurezza e del benessere dei pazientilegge 6 novembre 2012, n. 190”. In caso di sopravvenuta condanna penale, anche ai sensi della Deliberazione non definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso dell’incarico, verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicheranno le prescrizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2013. Inoltre, il Direttore è tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 52 62/2013. E’ altresì tenuto al rispetto di quanto enunciato nel “codice di comportamento dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po”, approvato con deliberazione del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e Comitato d’Indirizzo n. 5 del D.lgs n. 211/20036 febbraio 2014, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce che dichiara di avere stipulato idonea polizza ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.lavoro..

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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro Subordinato a Tempo Pieno E Determinato, Per L’incarico Di Direttore Dell’agenzia Interregionale Per Il Fiume Po

Obblighi. Il Promotore garantisce L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal Capitolato speciale d'appalto/dal Foglio patti e condizioni/dalla lettera di invito e dalla propria offerta. L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale nonché quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza. ***Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis. del D.Lgs. n. 81/2008, per concorde volontà delle parti, viene confermato che il presente appalto non è soggetto all’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. (versandosi in una delle ipotesi legali di esenzione) ed i costi di sicurezza da interferenza sono pari a zero. *** Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per concorde volontà delle parti, viene confermato che il presente appalto è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI e che, quindi, lo stesso è allegato al contratto ed i costi di sicurezza da interferenza sono pari ad € ----------------- (Euro -----/--). E' fatto obbligo all’Appaltatore di informare immediatamente il Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la conduzione finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. Ogni comunicazione relativa al presente contratto che l’Appaltatore provvederà ad inviare al Committente dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Analogamente, il Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all’Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata in indirizzo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare con la massima perizia tutte le norme di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus e di contrasto all'infezione connessa, e le eventuali prescrizioni del Protocollo COVID pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lucca. ***(per contratti PNRR e PNC) L'Appaltatore con numero di occupati pari o superiore a 15 dipendenti, a norma dell'art. 47 co. 3 L. 108/2021, è obbligato a presentare entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della sperimentazione in conformità al protocollo formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore con numero di occupati pari o superiore a 15 dipendenti, a norma dell'art. 47 co. 3-bis L. 108/2021, è obbligato altresì a presentare alla Stazione Appaltante entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel rispetto triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle normative offerte. *** (da non inserire se presente motivazione di legge italiane ed europee applicabili eesclusione dell'obbligo di assunzione di una quota del 30% di giovani e donne nella dd a contrarre/dd unica/lettera di invito)**L'Appaltatore, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per l'esecuzione del presente contratto o per la Buona Pratica Clinicarealizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, del D.lgs 211/2003 si impegna a rispettare le dichiarazioni rese in sede di affidamento in relazione all'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie da destinare all'occupazione femminile e 200/2007 giovanile, così come disposto dall'art. 47 co. 4 L. 108/2021. ***( Verificare negli atti di gara se presenti altri obblighi "facoltativi" da inserire per contratti PNRR e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679PNC), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.

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