OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO Clausole campione

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione. Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza delle condizioni di assicurazione previste da una edizione di Allianz Ultra successiva alla presente edizione.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione. Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione. Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO a. L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale (o figura a questa assimilata che sia qualificata ed operi come professionista/esperto nel Paese indicato nella Scheda di Polizza), il quale verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne ha avuto conoscenza. La Società, entro i 30 giorni successivi, comunica all’assicurato il numero di sinistro, chiede gli eventuali dati ulteriori per l’istruttoria, e comunica la data presunta di chiusura del sinistro. Alla chiusura del sinistro, la Società deve dare notizia completa al Contraente dell’esito della pratica. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere all’Impresa o all’Intermediario cui è assegnato il contratto a mezzo lettera raccomandata AR o via p.e.c.:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 942 - 06/2022 Contenuto
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne ha avuto conoscenza. L’Assicurazione, entro i 30 giorni successivi, comunica all’assicurato il numero di sinistro, chiede gli eventuali dati ulteriori per l’istruttoria, e comunica la data presunta di chiusura del sinistro. Alla chiusura del sinistro, l’assicurazione deve dare notizia completa all’Assicurato dell’esito della pratica.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. Art. 15 Obblighi dell’Assicurato
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO. Art. 12 Calcolo del premio