Common use of Obblighi Clause in Contracts

Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.

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Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio presso i citati locali. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.

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Samples: Contratto Nazionale, www.polimi.it

Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato In caso di Xxxxxxxx, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve presentare denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, all'Assicuratore o al proprio intermediario assicurativo. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e nei relativi allegati ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile. fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato; inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Assicuratore; sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Assicuratore; fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono interamente a carico del Concessionariodell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione. Il Concedente non potrà essereNel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso Contraente - se diverso dall'Assicurato - i suoi eredi legittimi o i Beneficiari designati nella Scheda di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di MilanoPolizza devono dare immediato avviso all'Assicuratore.

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Samples: www.cdinsurance.it

Obblighi. Tutti La Ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere agli interventi di derattizzazione e disinfestazione nei luoghi e secondo le indicazioni e modalità del Capitolato Tecnico. La Ditta appaltatrice sarà obbligata ad impegnare, per l’espletamento del servizio, personale idoneo e autorizzato, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo secondo l’inquadramento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli oneri economici non esplicitamente esclusi accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. La ditta dovrà presentare prima della stipulazione del contratto la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi e Infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata prima dell’emissione di ogni fattura, ove sia richiesto dal Comune. Il responsabile Comunale del Servizio ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione del benestare al pagamento. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertati direttamente o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà alla Ditta appaltatrice e, se nel caso, anche dall’Ispettorato competente, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l’Appalto è in corso di esecuzione, ovvero se lo stesso è ultimato, alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. L’inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel presente capitolato articolo e nei relativi allegati sono interamente a carico nel Capitolato Tecnico, determina l’immediata risoluzione del Concessionariocontratto senza nessuna formalità. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte L'Appaltatore dovrà presentare il piano di sicurezza conforme al DPR n. 81/2008. In sede di stipula del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso contratto l’impresa appaltatrice dovrà produrre le schede tecniche di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio sicurezza dei prodotti impiegati in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanotrattamenti inseriti nel presente Disciplinare.

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Obblighi. Tutti E’ a carico dell’aggiudicatario la gestione della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando pertanto a suo carico tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione. Dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L’aggiudicatario dovrà:  trasmettere alla Stazione appaltante gli elenchi del personale impiegato, indicando il nominativo di un coordinatore della fornitura;  osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che potranno essere emanate durante il corso dell’appalto, oltre tutte le norme specificate nel presente Capitolato ed allegati;  controllare e vigilare affinché i propri operatori svolgano i loro compiti nell’osservanza delle norme;  applicare nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle prestazioni di cui al presente capitolato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente;  avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente nel rispetto di quanto indicato dalla stazione appaltante tali da garantire un elevato livello di prestazioni. Dovrà, altresì, garantire che il personale adibito alla fornitura si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità della fornitura;  provvedere, in caso di assenze di qualsiasi natura del singolo operatore incaricato della fornitura, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;  provvedere, su richiesta della Stazione appaltante, alla sostituzione di quegli operatori che non offrano garanzie di capacità e, comunque, siano ritenuti non idonei o adatti allo svolgimento dell’attività, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con il personale di cucina, scolastico e dell’ufficio.  vigilare sul buon andamento di ogni aspetto della fornitura;  informare-formare il personale di quanto previsto dal D.lgs.196/03 e s.m.i. - Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;  con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro della Ditta appaltatrice dovrà dichiarare di avere adempiuto a tutti gli obblighi che la citata normativa pone a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga datore di lavoro restando pertanto a sollevare il Concedente suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancato rispetto mancata adozione;  dotarsi di veicoli, attrezzature e materiali tecnicamente efficienti e conformi alle vigenti norme di legge in materia atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione della fornitura;  ogni altro onere necessario per l’espletamento della fornitura. L'inosservanza delle normative vigenti leggi in materia di sicurezza determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. L’Affidatario: - deve possedere copertura assicurativa; - è responsabile dei danni causati per l’esecuzione negligenza, dolo o colpa ai locali in cui ha accesso in forza dell’appalto nonché, se del caso, agli arredi ed alle attrezzature; - assume qualsiasi responsabilità ed onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all’affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Inoltre risponderà, a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dall’attività espletata; - assume qualsiasi responsabilità ed onere derivante dal rapporto con gli operatori destinati al servizio oggetto di refezione scolastica, cui il presente appalto è destinato, e comunque con le persone che esplicano una qualsiasi attività connessa all’aggiudicazione della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente fornitura; - dovrà essere in grado di ipotesi presentare tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto; - dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle norme in materia di variazioni del legale rappresentantetracciabilità dei flussi finanziari, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresacui alla Legge 136/2010 e s.m.i. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità comunicati dell’Autorità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di MilanoVigilanza sui Contratti Pubblici.

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Samples: www.comune.como.it

Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio presso i citati locali. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.

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Samples: Contratto Nazionale

Obblighi. Tutti Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della Polizza. La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e conse- gnata all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, gior- no e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupa- zioni dell’Assicurato. Successivamente, deve essere docu- mentato il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazio- ne di eventuali postumi invalidanti permanenti. Si precisa che l’Assicurato deve rilasciare eventuale docu- mentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del sinistro. In caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, la Compagnia riconosce l’indennità giornaliera da Inabilità Temporanea, qualora oggetto di copertura, a partire dal giorno successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa. Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l’invio di apposito certificato. L’Assicurato, gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato eredi o gli aventi diritto devono accon- sentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qual- siasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l’Assicurato; devono altresì provvede- re alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative a certificati medici, cartella clinica e nei relativi allegati ogni altra documentazione richiesta sono interamente a carico del Concessionariodell’Assicurato. Il Concedente non potrà esserePer il rimborso di quanto indicato all’articolo “Spese di cura” occorre presentare i documenti di spesa e la docu- mentazione medica, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente particolare la cartella clinica in caso di mancato rispetto ricovero. - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; - certificato di morte; - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fer- tile); - Copia dei verbali delle normative vigenti Autorità, ove intervenute; - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. Nel caso intervenga il decesso per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accerta- menti e le verifiche necessarie alla notifica al Concedente quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della: - Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di ipotesi certificato di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società guarigione o di trasformazione o modificazione equivalente documentazione attestante la stabilizzazio- ne dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da car- tella clinica qualora sia intervenuto ricovero; - assoluta ed oggettiva estraneità della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni causa del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanodecesso rispetto all’Infortunio.

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Samples: www.zurich.it

Obblighi. Tutti gli Nella realizzazione dell’impianto e nell’installazione delle apparecchiature di cui all’Art. 4, nonché nella realizzazione di qualsiasi opera, percorso, ecc. la Società Concessionaria è obbligata all’adozione di soluzioni volte alla minimizzazione dell’impatto paesaggistico-ambientale, mediante impiego di tecnologie di mitigazione che risultino allo stato dell’arte e senza oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del ConcessionarioConcedente. Tali interventi di minimizzazione comporteranno l’utilizzo di materiali volti a: - mimetizzare le installazioni su pali mediante realizzazione di torri faro, finti alberi, ecc; - mimetizzare le installazioni eseguite su coperture di edifici o tramite ancoraggi a parete mediante pannelli o involucri dielettrici tali da rendere quanto più possibile inalterata od omogenea l’estetica del fabbricato a seguito dell’installazione dell’impianto (ad es. utilizzo di pannelli dielettrici per la ricostruzione di finti muri, finti camini o finiture dielettriche tali da occultare le antenne oggetto di installazione). Nel caso di installazione di impianti su torri faro, finti alberi, ecc. ecc. qualora non siano preesistenti nell’area strutture idonee all’alloggiamento degli impianti di trasmissione necessari al funzionamento della stazione radio base, la minimizzazione dell’impatto ambientale comporterà la realizzazione di sale apparati interrate senza variazione del paesaggio preesistente e senza oneri a carico del Concedente. Il Comune di Cernusco sul Naviglio può consentire la realizzazione dell’impianto mediante l’impiego di tralicci, sbracci e shelter per il ricovero degli apparati qualora ritenga a suo giudizio che tale tipo di installazione non comporti degrado per il paesaggio preesistente in sito. La concessionaria è obbligata a : - recintare l’immobile con materiale ritenuto idoneo dal Concedente non potrà esseree mantenerlo, con propri oneri, in alcun modoperfetto stato di pulizia e di decoro; - osservare tutte le disposizioni di legge vigenti (sanitarie e urbanistiche) che regolamentano il settore della telefonia mobile cellulare, chiamato ivi comprese le disposizioni approvate dal Comune di Cernusco sul Naviglio, per meglio regolamentare sul proprio territorio l’installazione d’impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi; - progettare e realizzare l’impianto in causa modo da permettere l’utilizzazione dello stesso da parte di altri concessionari o gestori titolari di licenza statale per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni servizio di telecomunicazioni mobili di seconda e terza generazione al fine di limitare l’uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all’installazione degli impianti; - eventualmente ospitare impianti d’interesse comunale purché tecnicamente compatibili con gli impianti telefonici installati; - ripristinare l’immobile a fine concessione. Al Concessionario è fatto divieto di: - porre in atto una sublocazione senza la preventiva autorizzazione del Concedente ; - ospitare sul proprio impianto altri operatori in settori diversi da quelli sopra citati senza che ci sia stato il preventivo assenso scritto da parte del Concessionarioconcedente. Il Sub-Concessionario si obbliga (che è identificato nel secondo o terzo gestore di telefonia che occupa il medesimo sito), prima di insediarsi sul sito, indipendentemente dagli accordi presi con il Concessionario, è tenuto a sollevare stipulare con il Concedente in caso specifico contratto di mancato rispetto delle normative vigenti concessione che rappresenta il solo titolo utile per l’esecuzione poter procedere all’occupazione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanosito.

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Samples: Convenzione Di Riferimento Per La Stipula Delle Concessioni Ulteriori Concessionarie

Obblighi. Tutti L’Assicurato ha l’obbligo di difendere e contestare qualsivoglia Richiesta di risarcimento avanzata nei propri confronti e dovrà intraprendere tutte le attività necessarie a prevenire e minimizzare qualsiasi perdita e comunque fare quanto gli oneri economici è possibile per evitare o diminuire la perdita medesima. L’Assicuratore - sino a quando ne avrà interesse - ha diritto, ma non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentantel’obbligo, di fusioneassumere direttamente la gestione delle controversie per fronteggiare la/le Richiesta/e di Risarcimento ed incaricare, di scissionea tal fine, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentanteprevio accordo con l’Assicurato, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione avvocati e/o modificazione della natura altri consulenti purché agiscano in nome dell’Assicurato e ragione sociale del Concessionarionell’interesse dello stesso e dell’Assicuratore. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggiQualora l’Assicuratore non intenda assumere direttamente la gestione delle controversie, i decreti legali e gli altri consulenti nominati dall’Assicurato devono essere preventivamente approvati dall’Assicuratore. L’Assicuratore non riconoscerà spese per legali e/o consulenti che non siano stati preventivamente approvati. In ogni caso, le disposizioni spese di lite da rimborsare in vigore o favore dell’Assicurato dovranno calcolarsi ai minimi della tariffa forense applicabile. L’Assicuratore non sarà tenuto a corrispondere alcun Costo di polizza secondo la presente Assicurazione a meno che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente l’Assicuratore non abbia fornito il Politecnico consenso preventivo scritto a tali Costi di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali polizza (ad eccezione del caso in cui è espressamente previsto nella presente polizza che il concessionario detiene nei locali del barconsenso preventivo non sia richiesto). L’Assicurato non dovrà fare ammissioni od assumersi responsabilità, rimanendone la custodia e la conservazione stipulare accordi transattivi ovvero prestare acquiescenza a totale carico, rischio e pericolo del concessionariosentenze o pagare somme senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno L’Assicurato restituirà all’Assicuratore qualsiasi pagamento ricevuto che per fatto proprio, dovesse risultare non coperto ai sensi della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanopresente Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi. Tutti I condomini, tenuti ad osservare il presente Regolamento , sono altresì soggetti ai seguenti obblighi: consentire a richiesta dell’Amministratore, che all’interno della proprietà privata si proceda alle constatazioni ed ai controlli necessari per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e dei relativi impianti e servizi e ,qualora si riveli necessario, consentire che si proceda all’interno della proprietà privata all’esecuzione dei relativi lavori; dare notizia all’Amministratore delle opere e dei lavori da realizzare nei locali di proprietà esclusiva prima di intraprendere l’esecuzione, al fine di consentire gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel opportuni controlli circa la stabilità strutturale e il decoro dell’edificio o di parte di esso e degli impianti comuni; notificare all’Amministratore il proprio domicilio ed ogni successivo mutamento del medesimo; dare notizia all’Amministratore della eventuale vendita dei locali di proprietà esclusiva, comunicando le generalità del nuovo proprietario ed impegnandosi a far conoscere a quest’ultimo il contenuto del presente capitolato Regolamento che dovrà essere richiamato nell’atto di trasferimento della proprietà. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi sia all’anno in corso che a quello precedente; dare notizia all’Amministratore delle locazioni, dei relativi contratti e nei relativi allegati sono interamente a carico delle loro vicende, inerenti gli appartamenti facenti parte del Concessionario. Il Concedente non potrà essereCondominio, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento indicando il nome del conduttore; il proprietario delle prescritte autorizzazioni unità locate risponde della destinazione delle stesse da parte del Concessionarioconduttore in maniera conforme alle norme di cui al presente Regolamento; dare notizia all’Amministratore dei lavori intrapresi da parte del singolo condomino nella propria unità abitativa ; provvedere, qualora i locali dovessero rimanere per qualche tempo disabitati, alla chiusura delle prese d’acqua e di energia elettrica, comunicando altresì all’Amministratore il recapito del detentore delle chiavi per il caso che si verifichi la necessità di accedere nell’unità abitativa. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso diritto di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessionesopraelevazione è regolato dall’art. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione1127 C.C.; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano tuttavia esso non si costituisce né può essere considerato depositario delle provvisteesercitato senza le preventive autorizzazioni comunali, debitamente comunicate all’Amministratore che dovrà acquisire il benestare dell’Assemblea condominiale. All’inizio dei mobililavori, degli oggettichi fa la sopraelevazione, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanodeve corrispondere l’indennità agli altri condomini.

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Samples: Regolamento Di Condominio

Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. L'Affidatario dovrà portare tempestivamente a conoscenza del Politecnico il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Affidatario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione l'esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresadell'impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero l'intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso l'uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del barlocali, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio all'esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.

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Samples: www.polimi.it

Obblighi. Tutti gli oneri economici In caso di una violazione d‘obbligo precontrattuale, contrattuale o extra contrattuale, anche con consegne difettose, azioni non esplicitamente esclusi autorizzate e responsabilità del produttore, ci assumia- mo la responsabilità per il risarcimento dei danni e il compenso delle spese – fatti salvi ulteriori presupposti di responsabilità contrattuali o giuridici – solo nel presente capitolato caso di dolo, di grave negligenza e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in nel caso di mancato rispetto delle normative vigenti di un importante obbligo contrattuale per l’esecuzione neg- ligenza lieve (obbligo contrattuale il cui mancato rispetto può compromettere il raggiungi- mento dello scopo del servizio oggetto contratto). Tuttavia, la nostra responsabilità, tranne nel caso di dolo, è limitata ai danni tipici previsti alla stipulazione del contratto. L‘esercizio di spese inutili da parte del cliente non è ammesso. Ad eccezione della Concessioneviolazione di obblighi importanti, la nostra responsabilità per negligenza lieve è esclusa e in ogni caso limitata all‘entità del prezzo di fornitura. Il Concessionario Si esclude qualsiasi rivendicazione di un cliente o di terzi per il paga- mento di una penale contrattuale. Per danni da ritardo ci assumiamo la responsabilità di negligenza lieve per un ammontare massimo pari al 5% del prezzo di consegna con noi concordato. Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità non si obbliga applicano nel caso di assunzione di una garanzia per la qualità dell‘oggetto nel caso di reticenza dolosa del difetto, nel caso di danni al corpo e alla notifica salute con o senza conseguenze mortali e nel caso di responsabilità cogente ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Tutti i diritti al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentanterisarcimento dei danni nei nostri confronti, di fusionequalsiasi natura giuridica, di scissionevanno in prescrizione al più tardi dopo un anno dalla consegna dell‘oggetto al cliente, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in nel caso di variazioni responsabilità delittuosa dalla conoscenza o dalla mancata conoscenza per negligenza grave delle circostanze motivanti la rivendicazione e della persona obbligata al risarcimen- to. Questa disposizione non si applica nel caso di dolo e di assunzione di una garanzia per la qualità dell‘oggetto, nel caso di reticenza dolosa del legale rappresentantedifetto, nonché nel caso di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi danni al corpo e alla salute con o senza conseguenze mortali e nel corso caso di responsabilità cogente ai sensi della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La legge sulla responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti danno da prodotti. Eventuali termine di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone prescrizione più brevi hanno la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanoprecedenza.

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Samples: www.obo.ch

Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi L’appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative norme vigenti per l’esecuzione in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del servizio oggetto lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società stazione appaltante o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i terzi nei casi di trasformazione e/o modificazione della natura mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nel servizio. Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione e ragione sociale del Concessionariosorveglianza dell’appaltatore. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggiPertanto, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà degli Enti Locali interessati che di terzi, che si possano verificare in esecuzione del servizio stesso, saranno a carico dell’appaltatore. L’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste emerse durante l’esecuzione dei servizi ai fini della adozione delle necessarie misure di prevenzione ed infortuni a partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dall’UdP. L’appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi specifici della propria attività ed in particolare deve: ✓ Comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ✓ Comunicare il nominativo del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza; ✓ Comunicare il nome del Medico competente; ✓ Produrre un documento di valutazione di rischi riferito all’oggetto dell’appalto; ✓Documentare la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del servizio; ✓ Produrre certificati di idoneità lavorativa per la mansione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio. L’ente si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che potessero derivare a sé riterrà più opportune, la violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. In caso di violazione di detti obblighi l’ente appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, il risarcimento dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di danni per ogni danno conseguenza dannosa che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanotale violazione potrebbe derivare.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Obblighi. Tutti L'attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'Aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste, ottenute e mantenute valide ed efficaci a cura e spese dell’operatore NCC convenzionato, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. La presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta o decaduta nel caso in cui venissero meno le autorizzazioni dell’operatore NCC convenzionato necessarie allo svolgimento dell’attività di NCC presso l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx di Verona Villafranca. Ferma restando la facoltà della Società di Gestione di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dall’operatore NCC convenzionato ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, l’operatore NCC convenzionato risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la Società di Gestione potrà dichiarare la decadenza della Convenzione. L’operatore NCC convenzionato dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla Società di Gestione stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito d’ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, l’operatore NCC convenzionato risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la Società di Gestione potrà dichiarare la decadenza della Convenzione. La Società di Gestione si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare, attraverso i propri incaricati o gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel Enti ed Autorità competenti, il controllo del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa Regolamento per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni il Convenzionamento da parte dell’operatore NCC convenzionato. L’operatore NCC convenzionato si impegna, con la sottoscrizione del Concessionariopresente convenzionamento, a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro, alla sua immagine e alla professionalità dell’eventuale personale impiegato. Il Concessionario In particolare, pena la facoltà della Società di Gestione di dichiarare la decadenza della Convenzione: - l’operatore NCC convenzionato si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti garantire un elevato comfort per l’esecuzione l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione del servizio oggetto servizio, l’operatore NCC convenzionato si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati; - l’operatore NCC convenzionato si impegna a tenere sempre un comportamento educato nei confronti della Concessioneclientela e degli altri operatori aeroportuali, evitando urla, schiamazzi, musica ad alto volume, e quant’altro possa arrecare molestia o pregiudicare l’immagine dell’Aeroporto. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riservaL’operatore NCC convenzionato è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei Servizi adottata dalla Società di rideterminare l’intero atto Concessorio Gestione per l’Aeroporto di Verona Villafranca ai sensi della normativa vigente. L’operatore NCC convenzionato e i propri dipendenti/collaboratori a contatto con il personale viaggiante devono essere debitamente formati, con oneri a proprio carico, in tutti i casi materia di trasformazione Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. L’operatore NCC convenzionato, quando in servizio presso l’Aeroporto di Verona Villafranca, dovrà sempre portare con sé la prenotazione del servizio NCC (foglio di servizio o lettera d’incarico) formulata dal cliente. La Società di Gestione, tramite il personale incaricato, avrà diritto di richiedere all’operatore NCC convenzionato l’esibizione di tale documentazione e, nel caso essa manchi o risulti incompleta o vi siano gravi incongruenze rispetto al servizio da espletarsi o in presenza del rifiuto dell’operatore NCC convenzionato di esibirla, si procederà con le sanzioni indicate all’art. 6.2., ferma restando la facoltà della Società di Gestione di comunicare ogni irregolarità riscontrata agli Enti pubblici per quanto di competenza di questi ultimi. L’operatore NCC convenzionato dovrà avere estrema cura di mantenere sempre pulite le targhe dei propri veicoli, non coprendole, anche parzialmente, con prodotti opacizzanti, antiriflettenti o con adesivi o altro, in modo da consentire sempre la lettura delle stesse ai varchi di accesso e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionarioalle corsie nelle quali è autorizzato il transito NCC. La responsabilità In difetto, qualora la Società di Gestione constati, anche tramite i sistemi di accesso/uscita alle predette aree, un oscuramento anche parziale delle targhe o risulti impossibile rilevare l’accesso o uscita da tali aree tramite i menzionati sistemi, si procederà con le sanzioni indicate all’art. 6.2.. L’operatore NCC convenzionato sarà tenuto, per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti ragioni di terzi. Il Concessionario si obbliga sicurezza, nel corso di tutta la viabilità a rispettare i limiti di velocità, la segnaletica, le norme del codice della Strada e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori tutte le legginormative regolamentari in ambito aeroportuale, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizipena l’applicazione delle sanzioni indicate all’art. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.6.2..

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Samples: www.aeroportoverona.it

Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato In caso di sinistro il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve: – fare denuncia telefonica entro 5 giorni da quello in cui l’Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 Codi- ce Civile, alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri: 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall’Italia; 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i prefissi necessari per l’Italia). In fase di denuncia dell’Infortunio occorre indicare il luogo, giorno e nei relativi allegati ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e la stessa dovrà essere successiva- mente corredata da certificato medico attestante l’en- tità e la sede delle lesioni; – fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a de- genze conseguenti all’Infortunio denunciato; – inviare successivamente, sino a guarigione avve- nuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni;tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa di Assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: – sottoporsi agli accertamenti e controlli medici ri- chiesti dall’Impresa di Assicurazione, – fornire all’Impresa di Assicurazione ogni altra in- formazione, a tal fine sciogliendo dal segreto pro- fessionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono interamente a carico del Concessionariodell’Assicurato, salvo che siano espres- samente comprese nell’Assicurazione. Il Concedente non potrà essereNel caso in cui durante il periodo di cura sopravven- ga la morte dell’Assicurato, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni il Contraente – se diverso dall’Assicurato – o i Beneficiari designati nella Sche- da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare tecnica di modulo devono darne immediato avviso all’Impresa di Assicurazione e fornire il Concedente in caso certificato di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente morte dell’Assicurato e l’atto notorio attestante la qua- lifica di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanoeredi.

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Samples: www.unicreditallianzassicurazioni.it

Obblighi. Tutti L’aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 2. Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionariocontratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività a sollevare il Concedente in caso “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di mancato rispetto delle normative tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente e di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi quelle eventualmente emanate nel corso della Concessione; il Concedente durata contrattuale. L’aggiudicatarioo si riservaimpegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa. L’aggiudicatariosi obbliga, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, il rispettivo CCNL di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. L’aggiudicatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON FSE “Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro . Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed infortuni che potessero derivare istanze nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxx. L’affidatario ribadisce, sotto la propria responsabilità, di attenersi a sé ed ai suoi dipendentiquanto previsto dalla normativa in materia di viaggi di istruzione, con particolare riguardo alla C.M. n. 291 del 14/10/1992 e si impegna a fornire all’istituto, prima della partenza, tutte le certificazioni previste al comma 7 e 10 dell’art. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste9 della circolare stessa, dei mobilianche con autocertificazione del legale rappresentante. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno che per fatto proprionei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’ articolo 14. Prima della sua famiglia partenza l’Agenzia rilascerà all’Istituto i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati il nome dell’istituto, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’istituto, nella persona del docente referente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio. In caso di disagi causati imprevisti riguardanti la compagnia aerea, l’aeroporto o dei suoi dipendentil’overbooking, o per fatto connesso all’esercizio l’aggiudicatario dovrà garantire una adeguata sistemazione in una struttura ricettiva e una ricopertura del servizio volo. Per tutto ciò non elencato nel presente contratto si dovrà rispettare ogni punto del disciplinare di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanogara prot. n. 9803/VIII.1 del 17/09/2018.

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Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi L’Ente appaltante deve provvedere, prima dell’esercizio dell’impianto, all’autorizzazione per lo scarico dei liquami depurati nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionariocorpo ricettore destinati. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano Ditta appaltatrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni effetto di tale versamento. Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio l’impianto per avarie, mancanza di energia corrente e scarichi anomali ecc. che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenticompromettano il regolare funzionamento dell’impianto, la Ditta appaltatrice deve dare immediata comunicazione all’Ente appaltante per le opportune informazioni ad organi competenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e L’Ente appaltante dovrà verificare che lo smaltimento dei materiali di risulta siano regolarmente autorizzati. – La fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti all’esercizio degli impianti; – I.V.A. e le eventuali altre imposte che la legge non ponga espressamente a carico della Ditta appaltatrice. L’Ente appaltante, con apposito verbale, consegnerà alla Ditta appaltatrice i locali e gli impianti con tutte le apparecchiature annesse e dalla data indicata partiranno tutti gli oneri derivanti da codesto disciplinare. L’Ente appaltante si riserva a suo carico la facoltà di effettuare periodicamente le analisi necessarie per controllare l’efficienza depurativa dell’impianto; i risultati delle analisi saranno registrati sull’apposito registro di impianto. L’Ente appaltante nominerà un Responsabile del Procedimento che provvederà ad eseguire tutte quelle pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio. L’Ente appaltante in concomitanza con la consegna dell’impianto darà comunicazione alla Ditta appaltatrice il concessionario detiene nei locali nominativo del bar, rimanendone Responsabile del Procedimento al quale sarà demandata la custodia sovraintendenza della gestione del servizio appaltato e la conservazione responsabilità del controllo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, provvederà a totale caricotrasmettere all’Ente appaltante le fatture inerenti la gestione, rischio comprese quelle inerenti la manutenzione programmata e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che gli interventi straordinari, debitamente vistate per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanoapprovazione.

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