Disciplinare di incarico legale
Disciplinare di incarico legale
Il giorno _ del mese di dell'anno , presso la sede comunale sita in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile
tra
il Comune di Alessandria (nel prosieguo denominato Comune), codice fiscale/ partita
i.v.a. 00429440068, legalmente rappresentato dal Dott/Avv.
, nato a il , in qualità di , il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune;
e
l'Avv. _ (nel prosieguo denominato Avvocato), del Foro di , con studio in , via
, n. civico , e-mail , pec , codice fiscale e partita i.v.a.
;
premesso che
- con deliberazione n. 236 del 29 settembre 2018 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio n. 817/2018 R.G., promosso dalla Società Dussmann Service srl avanti al T.A.R. Piemonte Sez. I, con ricorso notificato in data 24.09.2018
- con la determinazione n. _ del _ è stato approvato lo schema del presente disciplinare;
tutto ciò premesso
tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula
Art. 1. (Oggetto)
Il Comune conferisce all’Avv. , che accetta, l'incarico della propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui in premessa.
Art. 2. (Incompatibilità)
1. L'Avvocato incaricato dichiara di confermare l’attualità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data e, pertanto, dichiara di non
avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o, con il legale rappresentante, in caso di persona giuridica) sopra indicata, di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. L’Avvocato dichiara inoltre che tutti componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse con l’Ente.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, per l'Amministrazione essa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.
4. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
Art. 3 (Compenso)
1. Il professionista si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per il compenso di € , comprensivo del rimborso forfetario delle spese generali (15%) oltre ad oneri accessori ex lege (C.P.A. ed IVA) e pertanto per un totale di €
, così come da preventivo inviato in data , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale somma, accettata dal Comune, così determinata, deve ritenersi adeguata all'importanza della prestazione.
2. Saranno oggetto di apposito rimborso a parte le spese non imponibili che saranno appositamente documentate.
3. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista.
4. Nel caso si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire tempestivamente l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per permettere il prosieguo dell'incarico.
5. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza.
Art. 4 (Pagamenti)
1. Il pagamento del compenso di cui all’articolo precedente avverrà con le seguenti modalità:
a) un fondo spese al conferimento dell’incarico;
b) un saldo parziale ad esito della fase istruttoria;
c) un saldo finale, al termine del giudizio, per il residuo.
conformemente a quanto richiesto nel preventivo ed accettato dall’Amministrazione.
2. La liquidazione del compenso, salvo quanto previsto nei commi precedenti, avverrà a conclusione dell'incarico, previa presentazione di fattura nelle forme stabilite dalla legge per l'attività professionale svolta.
Art. 5
(Obblighi di informazione)
1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal legale.
2. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, all’occorrenza, relazioni circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore, salvo il rimborso delle spese non imponibili, oltre quello previsto per l'incarico principale.
4. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
Art. 6 (Sostituzioni, domiciliazione)
1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte del Comune senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso (previa verifica di eventuale incompatibiltà o conflitto di interessi con l'ente), dandone comunicazione all’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica.
2. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.
Art. 7
(Revoca/rinuncia all’incarico)
1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.
2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
Art. 8 (Trattamento dati)
1. Le parti, ai sensi del D.Lgs. 30.06.203 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018 n. 51, si informano reciprocamente, si danno atto che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, a tal fine prestano il loro consenso.
Art. 9 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, al Codice Etico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché al Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali del Settore Avvocatura.
Art. 10 (Registrazione scrittura)
1. La presente scrittura privata, redatta in tre originali, sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura della parte interessata.
Luogo, data