Notifica. (a) L'importatore dei dati accetta di informare immediatamente l'esportatore dei dati e, se del caso, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore dei dati) se: (i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante da un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, ai sensi della legislazione del Paese di a copertura di un arco di tempo sufficientemente rappresentativo. Ci si riferisce in particolare a documenti interni o ad altra documentazione, redatti in modo continuativo in conformità alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, a condizione che tali informazioni possano essere legalmente condivise con terzi. Se si fa affidamento su questa esperienza pratica per concludere che l'importatore dei dati non sarà impossibilitato a conformarsi alle presenti Clausole, deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi; spetta alle Parti valutare attentamente se questa serie di elementi abbia un peso sufficiente, in termini di affidabilità e rappresentatività, a sostegno di tale conclusione. In particolare, le Parti devono tener conto del fatto che la loro esperienza pratica sia avvalorata e non contraddetta da informazioni attendibili, disponibili o altrimenti accessibili al pubblico in merito all'esistenza o all'assenza di richieste all'interno dello stesso settore e/o all'applicazione pratica della legge, come la giurisprudenza e i rapporti di organi di vigilanza indipendenti. destinazione per la divulgazione dei dati personali trasferiti in virtù delle presenti Clausole; tale notifica deve indicare informazioni in merito ai dati personali richiesti, all'autorità richiedente, alla base giuridica della richiesta e alla risposta fornita; oppure (ii) viene a conoscenza di qualsiasi accesso diretto da parte delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in virtù delle presenti Clausole conformemente alle leggi del Paese di destinazione; tale notifica deve includere tutte le informazioni di cui dispone l'importatore. (b) Se all'importatore dei dati è vietato informare l'esportatore dei dati e/o l'interessato ai sensi della legislazione del Paese di destinazione, l'importatore dei dati accetta di adoperarsi al meglio per ottenere una deroga al divieto al fine di comunicare il maggior numero di informazioni il più rapidamente possibile. L'importatore dei dati si impegna a documentare quanto fatto per poterlo dimostrare dietro richiesta dell'esportatore dei dati. (c) ▇▇▇ consentito dalla legislazione del Paese di destinazione, l'importatore dei dati accetta di fornire all'esportatore dei dati, a frequenza regolare per la durata del contratto, il maggior numero possibile di informazioni pertinenti sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni, ecc.). (d) L'importatore dei dati accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da (a) a (c) per la durata del contratto e di renderle disponibili su richiesta dell'autorità di vigilanza competente. (e) Le lettere da (a) a (c) non pregiudicano l'obbligo dell'importatore dei dati ai sensi delle Clausole 14, lettera (e) e 16 di informare tempestivamente l'esportatore dei dati qualora non sia in grado di conformarsi alle presenti Clausole.
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Sources: Data Processing Agreement
Notifica. (a) L'importatore dei dati accetta di informare immediatamente prontamente l'esportatore dei dati e, se del casoove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore dei datidell'esportatore) se:
(i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante da di un'autorità pubblica, comprese le autorità au- torità giudiziarie, ai sensi a norma della legislazione del Paese paese di a copertura destinazione, di un arco di tempo sufficientemente rappresentativo. Ci si riferisce in particolare a documenti interni o ad altra documentazione, redatti in modo continuativo in conformità alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, a condizione che tali informazioni possano essere legalmente condivise con terzi. Se si fa affidamento su questa esperienza pratica per concludere che l'importatore dei dati non sarà impossibilitato a conformarsi alle presenti Clausole, deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi; spetta alle Parti valutare attentamente se questa serie di elementi abbia un peso sufficiente, in termini di affidabilità e rappresentatività, a sostegno di tale conclusione. In particolare, le Parti devono tener conto del fatto che la loro esperienza pratica sia avvalorata e non contraddetta da informazioni attendibili, disponibili o altrimenti accessibili al pubblico in merito all'esistenza o all'assenza di richieste all'interno dello stesso settore e/o all'applicazione pratica della legge, come la giurisprudenza e i rapporti di organi di vigilanza indipendenti. destinazione per la divulgazione dei comunicare dati personali trasferiti in virtù conformità delle presenti Clausoleclausole; tale notifica deve indicare comprende informazioni in merito ai sui dati personali richiesti, all'autorità sull'autorità richiedente, alla sulla base giuridica della richiesta e alla sulla risposta fornita; oppureo
(ii) viene a conoscenza di qualsiasi qualunque accesso diretto effettuato conformemente alla legisla- zioen del paese terzo di destinazione, da parte delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in virtù conformità delle presenti Clausole conformemente alle leggi del Paese di destinazioneclausole; tale notifica deve includere comprende tutte le informazioni di cui dispone l'importatoredi- sponibili all'importatore.
(b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore dei dati è vietato di informare l'esportatore dei dati e/o l'interessato ai sensi della legislazione del Paese di destinazionel'interessato, l'importatore dei dati accetta di adoperarsi al meglio fare tutto il possibile per ottenere una deroga al divieto un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare il maggior numero di al più presto quante più informazioni il più rapidamente possibilepossibili. L'importatore dei dati si impegna a documentare quanto fatto per Per poterlo dimostrare dietro su richiesta dell'esportatore dei datidell’esportatore, l’importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
(c) ▇▇▇ Laddove consentito dalla legislazione del Paese paese di destinazione, l'importatore dei dati accetta di fornire all'esportatore dei datiperiodi- camente all'esportatore, a frequenza regolare per la durata del contratto, il maggior numero possibile di quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ri- chieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni, ecc.).
(d) L'importatore dei dati accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da
da (a) a (c) per la durata del contratto e di renderle disponibili su richiesta metterle a disposizione dell'autorità di vigilanza competentecontrollo competente su richiesta.
(e) Le lettere da (a) a (c) non pregiudicano lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore dei dati ai sensi delle Clausole in conformità della clausola 14, lettera (e) e della clausola 16 di informare tempestivamente prontamente l'esportatore dei dati qualora non sia in grado di conformarsi alle rispettare le presenti Clausoleclausole.
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Sources: Clinical Investigation Agreement
Notifica. (Clausola 15
a) L'importatore dei dati L’importatore accetta di informare immediatamente l'esportatore dei dati prontamente l’esportatore e, se del casoove possibile, l'interessato l’interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore dei datil’aiuto dell’esportatore) se:
(i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante da un'autorità di un’autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, ai sensi a norma della legislazione del Paese paese di a copertura destinazione, di un arco di tempo sufficientemente rappresentativo. Ci si riferisce in particolare a documenti interni o ad altra documentazione, redatti in modo continuativo in conformità alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, a condizione che tali informazioni possano essere legalmente condivise con terzi. Se si fa affidamento su questa esperienza pratica per concludere che l'importatore dei dati non sarà impossibilitato a conformarsi alle presenti Clausole, deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi; spetta alle Parti valutare attentamente se questa serie di elementi abbia un peso sufficiente, in termini di affidabilità e rappresentatività, a sostegno di tale conclusione. In particolare, le Parti devono tener conto del fatto che la loro esperienza pratica sia avvalorata e non contraddetta da informazioni attendibili, disponibili o altrimenti accessibili al pubblico in merito all'esistenza o all'assenza di richieste all'interno dello stesso settore e/o all'applicazione pratica della legge, come la giurisprudenza e i rapporti di organi di vigilanza indipendenti. destinazione per la divulgazione dei comunicare dati personali trasferiti in virtù conformità delle presenti Clausoleclausole; tale notifica deve indicare comprende informazioni in merito ai sui dati personali richiesti, all'autorità sull’autorità richiedente, alla sulla base giuridica della richiesta e alla sulla risposta fornita; oppureo
(ii) viene a conoscenza di qualsiasi qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da parte delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in virtù conformità delle presenti Clausole conformemente alle leggi del Paese di destinazioneclausole; tale notifica deve includere comprende tutte le informazioni di cui dispone l'importatoredisponibili all’importatore.
(b) Se all'importatore dei dati è vietato la legislazione del paese di destinazione vieta all’importatore di informare l'esportatore dei dati l’esportatore e/o l'interessato ai sensi della legislazione del Paese di destinazionel’interessato, l'importatore dei dati l’importatore accetta di adoperarsi al meglio fare tutto il possibile per ottenere una deroga al divieto un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare il maggior numero di al più presto quante più informazioni il più rapidamente possibilepossibili. L'importatore dei dati si impegna a documentare quanto fatto per Per poterlo dimostrare dietro su richiesta dell'esportatore dei datidell’esportatore, l’importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
(c) ▇▇▇ Laddove consentito dalla legislazione del Paese paese di destinazione, l'importatore dei dati l’importatore accetta di fornire all'esportatore dei datiperiodicamente all’esportatore, a frequenza regolare per la durata del contratto, il maggior numero possibile di quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito l’esito di tali contestazioni, contestazioni ecc.). [Per il modulo tre: L’esportatore trasmette le informazioni al titolare del trattamento.]
(d) L'importatore dei dati L’importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da
(da a) a (c) per la durata del contratto e di renderle disponibili metterle a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta dell'autorità di vigilanza competenterichiesta.
(e) Le lettere da (a) a (c) non pregiudicano l'obbligo dell'importatore dei dati ai sensi delle Clausole lasciano impregiudicato l’obbligo dell’importatore in conformità della clausola 14, lettera (e) ), e della clausola 16 di informare tempestivamente l'esportatore dei dati prontamente l’esportatore qualora non sia in grado di conformarsi alle rispettare le presenti Clausoleclausole.
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Sources: Data Processing Agreement