Normativa comunitaria Clausole campione

Normativa comunitaria. Aula virtuale Sede maggio Periodo
Normativa comunitaria. La direttiva 2005/60/CE rappresenta senza dubbio il punto iniziale dell'evoluzione della normativa volta al contrasto del fenomeno del riciclaggio. Essa identifica come attività12 in grado di integrare la condotta illecita di riciclaggio:  La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.  L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.  L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.  La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. I soggetti che possono rendersi responsabili vengono individuati per categorie e definiti in maniera esaustiva dalla direttiva in esame13.
Normativa comunitaria. DIR. CEE 13 OTTOBRE 1998 N.71. DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI.
Normativa comunitaria. La direttiva 2005/60/CE rappresenta senza dubbio il punto iniziale dell'evoluzione della normativa volta al contrasto del fenomeno del riciclaggio. Essa identifica come attività12 in grado di integrare la condotta illecita di riciclaggio: • La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. • L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. • L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. • La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. I soggetti che possono rendersi responsabili vengono individuati per categorie e definiti in maniera esaustiva dalla direttiva in esame13. Nell'ambito del settore finanziario vengono fatti rientrare sia i dipendenti delle imprese assicurative, sia gli intermediari assicurativi14. 12 Art. 1, Dir. 2005/60/CE. 13 Artt. 2 e 3, Dir. 2005/60/CE. 14 Art.3, comma 1, n. 2, Lett. b) e e). Essi, pur avendo come destinatari finali gli operatori dei settori economici coinvolti, sono in realtà rivolti agli Stati membri dell'UE, sui quali grava l'onere di recepirli e renderli efficaci e cogenti all'interno dei rispettivi ordinamenti. Ciononostante, la normativa in questione appare evidentemente pensata per essere destinata direttamente ai soggetti che operano nei settori economici indicati. La prova di ciò è data dal fatto che gli obblighi esposti nella normativa riguardino direttamente le attività lavorative e imprenditoriali degli enti coinvolti. Gli obblighi esposti si esplicano principalmente negli obblighi di controllo della clientela. Essi devono trovare attuazione15 nei seguenti casi: • Quando instaurano rapporti d'affari. • Quando eseguono transazioni occasionali il cui imp...
Normativa comunitaria. L'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che quest'ultima si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della ristorazione collettiva di un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi a loro disposizione in successione dal committente, anche se il secondo imprenditore abbia manifestato l'intenzione di non riassumere i dipendenti del primo imprenditore. (Corte di Giustizia CE 20/11/2003 n. C-340/2001, Pres. Xxxxxxx Rel. Xxxxxxxxxx, in Lav. nella giur. 2004, 27, con commento di Xxxxxx Xxxxxx) Ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 77/187/Cee del 14/2/77 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), deve essere ritenuto trasferimento di impresa anche la successione in un contratto di appalto nel settore della ristorazione collettiva. Non sono sufficienti ad escludere l'applicazione della medesima direttiva l'assenza di rapporti contrattuali tra l'impresa che ha perso l'appalto e l'impresa che la succede, né la scelta di quest'ultima di non assumere alcuno dei dipendenti della prima, poiché l'importanza da attribuire ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/Cee normalmente utilizzati dal giudice varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento. (Corte di Giustizia CE 20/11/2003 causa C-340/01, Pres, X. Xxxxxxx Rel. Xxxxxxxxxx, in D&L 2004, con nota di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, "Trasferimento di azienda, nozione oggettiva di azienda e successione nell'appalto", 35) L'eventuale acclaramento del contrasto tra ordinamento comunitario (Direttiva 77/187) ed ordinamento interno, relativamente alla definizione del ramo d'azienda, è inidoneo a produrre immed...
Normativa comunitaria a) Regolamento (CE) n. 2223/96 nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali (Sec 95);

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: