NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E COMPLIANCE Clausole campione

NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E COMPLIANCE. 11.1. L’IRE dichiara di aver accertato che: - che tutti i propri dipendenti e collaboratori, sono adeguatamente informati sugli obblighi derivanti dalla vigente normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) e, ove applicabile, dalla regolamentazione vigente in materia di prevenzione della corruzione emanata dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC). - l’assenza di qualsiasi situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi in capo a tutti i propri dipendenti e collaboratori, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative e (qualora applicabili) dalle linee guida attuative emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed alla luce dell’interpretazione fornita, ove presente, dal proprio ente regionale di riferimento, che possa precludere la partecipazione al progetto. - nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di formalizzazione dell’accordo, né essa stessa, né alcuno dei dipendenti, collaboratori coinvolti in una qualsiasi delle attività oggetto dell’accordo, sono stati interessati da o sottoposti a indagini da parte della magistratura o di autorità regolatorie per violazioni della normativa anticorruzione sul territorio nazionale ed è tenuta ad informare immediatamente Roche qualora tali soggetti dovessero essere informati, coinvolti a qualsiasi titolo o sottoposti a indagini da parte della magistratura o di altre eventuali autorità regolatorie o amministrative per violazione della normativa anticorruzione, quand’anche per attività non direttamente connesse al presente accordo.
NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E COMPLIANCE. 1. Le Parti dichiarano di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della Legge 190/2012. Nel quadro di quanto sopra, ciascuna Parte s’impegna ad agire nell’esecuzione della presente Contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando comportamenti o azioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità corruttiva e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, valori e regole di condotta etica tali da poter generare per l’altra Parte responsabilità da atto illecito. In tale contesto, inoltre, le Parti s’impegnano a collaborare in buona fede ai fini di facilitare la piena e corretta attuazione dei correlati reciproci obblighi. Xxxxxxxx parte s’impegna a segnalare all’altra Parte qualsiasi violazione alle regole di trasparenza e correttezza di cui venisse a conoscenza con riferimento ai soggetti operanti per conto di quest’ultima affinché sempre quest’ultima possa adottare i conseguenti provvedimenti nei confronti dei responsabili ove la segnalazione risultasse fondata. Le parti riconoscono che il puntuale rispetto degli obblighi previsti in tema riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite l’invio di una semplice comunicazione scritta da trasmettere mediante pec o raccomandata a/r agli indirizzi indicati. non direttamente connesse al Contratto.

Related to NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E COMPLIANCE

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).