Regole di condotta Clausole campione

Regole di condotta. CADICAGROUP impone ai destinatari di astenersi dal promuovere e/o agevolare e/o porre in essere qualunque comportamento, attivo o passivo, da cui derivi o possa derivare un illegittimo o illecito beneficio economico o di altra natura a favore proprio o di terzi ovvero che abbia la finalità di promuovere o favorire illegittimi o illeciti interessi propri o di terzi.
Regole di condotta. 1. I soggetti che accedono ai servizi si attengono in ogni momento alle seguenti regole di condotta:
Regole di condotta. 1. I Partecipanti al Servizio di Liquidazione:
Regole di condotta. 1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento e le Istruzioni e mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell’utilizzo dei sistemi di negoziazione.
Regole di condotta. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e gli Operatori Economici sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA XX.XX.XX.
Regole di condotta. A fronte dell’introduzione del c.d. “grouping”, si introducono specifiche disposizioni attuative dell’obbligo per gli operatori di mercato di dotarsi di efficaci forme di controllo per monitorare le posizioni contrattuali assunte. In particolare, si chiede agli operatori di adottare procedure interne che consentano (i) la riconciliazione dei contratti conclusi sul mercato con i saldi aggregati inoltrati ai servizi di regolamento esteri; (ii) l’individuazione dei contratti non regolati; (iii) qualora un saldo aggregato sia regolabile solo in parte, l’immissione di istruzioni di regolamento volte a massimizzare la liquidazione dei contratti conclusi sul mercato, previa comunicazione a Borsa Italiana.
Regole di condotta. Coloro che sono iscritti nei Registri Rilevanti o nel Registro Privilegiato sono obbligati a:
Regole di condotta. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti Regole. Gli Utenti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamenti, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. Gli Operatori Economici si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento dei Sistemi di negoziazione con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Regole di condotta. Gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti Regole. Gli Utenti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di appalti di beni, servizi lavori della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. Gli Operatori Economici si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento dei Sistemi di negoziazione con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria, all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori fornuiture e servizi, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Regole di condotta. Articolo IA.3.2.1 Ai fini del presente comma sono operazioni di “aumento di capitale fortemente diluitive” le operazioni per le quali il rapporto tra il prezzo teorico ex e il prezzo cum, stimato sulla base del prezzo di chiusura alla data in cui i termini dell’operazione di aumento di capitale sono annunciati, ai sensi dall’art IA.2.1.10 delle Istruzioni, sia inferiore o uguale a 0,3.