Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti Clausole campione

Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. 18.1 La Banca cura l’esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità alla strategia di esecuzione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata all’Investitore.
Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. L’esecuzione di un ordine da parte della Banca non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell’ordine stesso, la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nella strategia di esecuzione dallo stesso adottata e alle disposizioni CONSOB di tempo in tempo vigenti. Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell’operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Gli altri fattori di valutazione della qualità dell’esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell’ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente. Nel determinare l’importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nell’ Execution policy la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto. Conformemente a quanto previsto dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente, l’Execution policy fornisce adeguate informazioni sulla strategia di esecuzione di cui sopra. La Banca informerà prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di esecuzione e darà al Cliente, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni. Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull’esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto ri...

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  • Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: – per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; – per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; – per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; – per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; – per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; – per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; – per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: – il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; – gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.

  • Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del codice civile.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.