Lesioni Clausole campione

Lesioni. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento; • per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella Tabella Lesioni all’Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06 ottobre 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012, al netto della franchigia prevista dal presente contratto. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 32. Precisazioni:
Lesioni. L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:  per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste applicando il massimale di riferimento. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggio pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art criteri indeninzzibilita.
Lesioni. L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella lesioni, Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art.36.
Lesioni. L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella A allegata alla quale verrà applicato il massimale di riferimento Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggio pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. A 14.
Lesioni. L Assicuratore corrisponde l indennizzo nella misura prevista come segue: per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296 alla quale verrà applicato il massimale di riferimento. per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella tabella lesioni cui al Decreto del 06-11-2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 03.02.2012, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Lesioni. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, derivi un’Invalidità Permanente superiore al 50% della totale, la Società liquida all’Assicurato una somma per Invalidità Permanente, in luogo della somma assicurata per Lesioni come prevista nella Tabella Lesioni, qualora questa sia meno favorevole. L’indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma massima assicurata per Lesioni in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull' Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all’applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista dalla Tabella Lesioni — Allegato 1 al presente contratto, per le lesioni che siano causate da un evento assicurato. In caso di evento che produca più lesioni comprese nella Tabella, la Società non corrisponderà complessivamente indennizzi superiori al capitale massimo assicurato per Lesioni.
Lesioni. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista dalla tabella lesioni allegata tenendo conto di quanto previsto alla sezione “Somme assicurate”, per i diversi tipi tessera. L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: Salvo quanto previsto al successivo art. 44 "Franchigia Invalidità Permanente" per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento. Resta inteso che in caso di mancato versamento del premio da parte della Contraente, la Società è obbligata ad erogare la prestazione assicurativa in favore dell’Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Contraente stessa. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’Indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio, come se esse avessero colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto previsto dal precedente art. 39. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Per i Tesserati ed Atleti disabili si terrà conto anche dell'Allegato A al DPCM del 6.10.2011 in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati al Comitato Italiano Paralimpico - CIP e agli Enti riconosciuti dal CIP, pubblicato sulla G.U. n° 28 del 3.2.2012.
Lesioni. (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
Lesioni. In caso di Infortunio, saranno indennizzate tutte le Lesioni previste ed indicate nell’Allegato A. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggio pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 26 Criteri di indennizzabilità.
Lesioni. Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.