Common use of Morte presunta Clause in Contracts

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiario. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momento.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini termine del contratto di polizza assicurazione, il corpo dell’Assicurato dell'Assicurato non venga ritrovato ritrovato, e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a ai termini degli Arttartt. 60 e seguenti del Codice Civile. 62 Cod.Civ.. Nel caso in cuiche, successivamente alla liquidazioneal pagamento, risulti che la morte non si sia è verificata o che comunque non sia è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenutaavvenuta dell'intera somma liquidata, l’Assicurato l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l'invalidità eventualmente subita o e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che possano, si possano da parte della Società, essere invocati Società invocare eventuali termini di prescrizione che prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

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Samples: www.arsial.it, www.arsial.it, Assicurazione

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza Se, dopo l’infortunio, il corpo dell’Assicurato deceduto non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decessoviene ritrovato, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiario. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dopo 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la della dichiarazione di morte presunta a termini degli Arttpresunta, ai suoi eredi o ai beneficiari indicati dall’Assicurato, verrà pagata la somma assicurata per la garanzia morte prevista nel modulo di polizza. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso Se dopo il pagamento della somma l’Assicurato risulta ancora in cui, successivamente alla liquidazione, risulti vita oppure risulta che la sua morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabileera stata causata dall’infortunio coperto dalla garanzia, la Società avrà diritto alla Compagnia chiederà la restituzione dell’intera della somma liquidata. A restituzione avvenutaSe, dopo aver restituito l’importo ricevuto per la garanzia Decesso, l’Assicurato non deceduto potrà far valere risulta invalido per il medesimo infortunio, può richiedere l'indennizzo per l'Invalidità permanente. Se l'infortunio che deve essere indennizzato è la causa della morte di entrambi i propri diritti coniugi/ persone unite civilmente/conviventi more uxorio ed entrambi sono assicurati, ai figli minorenni, se presenti e se beneficiari della prestazione, verrà versata la somma assicurata prevista per l’invalidità eventualmente subita o residuataciascun genitore, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini aumentata del 50% rispetto a quella indicata nel modulo di prescrizione che decorreranno da quel momentopolizza.

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Samples: www.intesasanpaoloassicura.com, www.intesasanpaoloassicura.com

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato dell'Assicurato non venga ritrovato ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini termine degli Artt. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui62 C.C.. Resta inteso che, successivamente alla liquidazione, risulti se dopo che la morte non si sia verificata o Società ha pagato l'indennità, risulterà che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilel'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l'invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: www.emapi.it, www.emapi.it

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli Arttart. 60 e seguenti 62 del Codice Civilecivile. Nel caso in cuiche, successivamente alla liquidazioneal pagamento, risulti che la morte non si sia è verificata o che comunque non sia è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenutaavvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato non deceduto stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte subita. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio ed anche successivamente alla scadenza della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentopolizza.

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Samples: www.unionevalliedelizie.fe.it, www.comune.fano.pu.it

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato dell’assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini termine degli Arttartt. 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cuiche, successivamente alla liquidazioneal pagamento, risulti che la morte non si sia è verificata o che comunque non sia è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenutaavvenuta da parte dell’assicurato dell'intera somma liquidata, l’Assicurato non deceduto l’assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l'invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: Polizza Infortuni

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato dell'Assicurato non venga ritrovato ritrovato, e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà liquiderà, seguendo il criterio di cui all'Articolo precedente, il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 6 (cento ottantasei) giorni mesi dalla presentazione dell’istanza dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a ai termini degli Artt. 60 60) e seguenti del 62) Codice Civile. Nel caso Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non seguito l'Assicurato ritorni o si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabileabbiano di lui notizie sicure, la Società avrà ha diritto alla restituzione dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto delle somme pagate; l'Assicurato potrà far fare valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita o residuataa lui spettanti, senza che possano, da parte nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentopresente polizza.

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Samples: www.ssica.it

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato dell’assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali dal rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli Arttartt. 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazioneal pagamento, risulti che la morte non si sia è verificata o che comunque comunque, non sia è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenutaavvenuta da parte dell’assicurato dell'intera somma liquidata, l’Assicurato non deceduto l’assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l'invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: www.informatica.aci.it

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, entro un anno dalla data dell’evento, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decessovenisse ritrovato, la Società liquiderà il capitale previsto corrisponderà l’indennità prevista per il caso di morte al beneficiariodì morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a ai termini degli Arttartt. 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cuiC.C. Resta inteso che se, successivamente alla liquidazionedopo aver pagato l’indennizzo, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilel’Assicurato risulterà vivo, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita o e residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati . anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall’evento subito. La società inoltre non potrà invocare eventuali termini di prescrizione che che. al più decorreranno da quel momento.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, entro un anno dalla data dell’evento, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decessovenisse ritrovato, la Società liquiderà il capitale previsto corrisponderà l’indennità prevista per il caso di morte al beneficiariodì morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a ai termini degli Arttartt. 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cuiC.C. Resta inteso che se, successivamente alla liquidazionedopo aver pagato l’indennizzo, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilel’Assicurato risulterà vivo, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita o e residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall’evento subito. La società inoltre non potrà invocare eventuali termini di prescrizione prescrizione, che al più decorreranno da quel momento.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato dell'Assicurato non venga ritrovato ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 sia trascorso un (cento ottanta1) giorni anno dalla presentazione dell’istanza dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a a' termini degli Arttartt. 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cuiC.C. Resta inteso che, successivamente alla liquidazione, risulti se dopo che la morte non si sia verificata o Società ha pagato l'indennizzo risulterà che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilel'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l'invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato dell’assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiariomorte. La liquidazione liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali dal rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli Arttartt. 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cuiche, successivamente alla liquidazioneal pagamento, risulti che la morte non si sia è verificata o che comunque comunque, non sia è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenutaavvenuta da parte dell’assicurato dell'intera somma liquidata, l’Assicurato non deceduto l’assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l'invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: lazio.lnd.it

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale l’Indennizzo previsto per il caso di morte al beneficiario. La agli eredi dell’Assicurato in parti xxxxxx.Xx liquidazione da parte della Società non avverrà prima che siano trascorsi 180 6 (cento ottantasei) giorni mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini ai sensi degli Arttartt. 60 e seguenti del Codice Civile62 cod. civ. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, dopo il pagamento dell’Indennizzo risulti che la morte non si l’Assicurato sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilevivo, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera della somma liquidatapagata. A restituzione avvenutaseguito dell’avvenuta restituzione, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: www.fitp.it

Morte presunta. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e e, a seguito di Infortunio si presuma sia avvenuto il decessoavvenuta la morte, l’Assicuratore liquiderà la Società liquiderà il capitale previsto per il caso somma assicurata riportata sulla Scheda di morte al beneficiarioPolizza ai Beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini termine degli Artt. Articoli 60 e seguenti 62 del Codice Civile. Nel caso in cuiResta inteso che, se successivamente alla liquidazioneal pagamento del capitale da parte dell’Assicuratore, risulti dovesse risultare che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilel’Assicurato fosse vivo, la Società l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione dell’intera somma liquidatadelle somme erogate. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità l’Invalidità Permanente da Infortunio eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentosubita.

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Samples: www.buddybank.com

Morte presunta. Qualora Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza contratto, il corpo dell’Assicurato dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il suo decesso, l’Assicuratore, decorsi sei mesi dalla istanza di morte presunta, presentata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 et 62 del C.C, liquida ai beneficiari designati la Società liquiderà somma assicurata per il capitale previsto caso di morte. In difetto di designazione detta somma viene liquidata, in parti uguali, agli aventi causa. Nel caso in cui dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte al beneficiario. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabilel’assicurato è ancora vivo, la Società avrà l’Assicuratore ha diritto alla restituzione dell’intera della somma liquidata. A restituzione avvenutaanzidetta ma, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti nel contempo, è obbligato per l’invalidità eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momentole restanti garanzie previste dal presente “capitolato”.

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Samples: toritto.etrasparenza.it