Monitoraggio e verifiche Clausole campione

Monitoraggio e verifiche. (Art. 25 CCNL del 1/4/1999)
Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
Monitoraggio e verifiche. Art. 79 Sviluppo attività formative
Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti possono essere costituite, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all’art.11, comma 2, e senza oneri per le amministrazioni, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
Monitoraggio e verifiche. Si concorda di costituire, su richiesta delle XX.XX., un Osservatorio su base paritetica per l'approfondimento di specifiche problematiche applicative del presente contratto. Le parti concordano di verificare l’attuazione di quanto convenuto nel presente contratto entro 6 mesi dalla stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del CCNL 22.1.2004.
Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l’ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
Monitoraggio e verifiche. Premessa
Monitoraggio e verifiche. Per le finalità di cui alla disciplina dell’appalto ed in particolare della previsione di cui all’art. 1662 c.c. nonché al fine di agevolare la comunicazione tra il Consiglio Regionale e la Società, spettano al primo le attività di monitoraggio e le verifiche sui risultati dei servizi erogati dalla seconda, nei modi e nei termini di cui all'art. 6 del presente Contratto. Compete, altresì, al Consiglio Regionale la facoltà di indirizzo sulle attività oggetto del Contratto realizzate dalla Società anche sulla scorta delle eventuali osservazioni che la medesima riterrà di formulare.
Monitoraggio e verifiche. Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni: - tutti gli Enti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuna al proprio interno, secondo le modalità definite da ciascun ente nell’art. 4 del presente Accordo, valutando eventualmente a consuntivo le risorse economiche e umane impiegate; - tutti gli Enti firmatari inviano annualmente al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale gli esiti di tali operazioni, al fine di offrire a tutti i componenti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza; - il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) per l’integrazione scolastica e formativa, produce una relazione annuale di verifica, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, dall’utenza e dai Servizi interessati; il G.L.I.P. si avvale degli strumenti di cui riterrà opportuno dotarsi e delle relazioni prodotte dai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (artt.13 e 5.2 del presente Accordo).
Monitoraggio e verifiche. Al fine di monitorare, anche presso i soggetti proponenti, lo svolgimento del progetto, i soggetti stessi trasmettono alla Direzione Generale tutte le informazioni sulle attività svolte, utilizzando l’apposito applicativo, già in uso e raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx/ (Piattaforma Bando UTT 2022). Devono essere evidenziati i risultati raggiunti in coerenza con gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento all’intensificazione dei rapporti con le imprese e alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, in modo tale da evidenziare gli effetti positivi generati dallo svolgimento delle attività progettuali, anche con indicazioni a livello settoriale. Scostamenti del valore degli indicatori a consuntivo rispetto a quelli previsti superiori al 30% devono essere debitamente motivati. I dati relativi al monitoraggio devono essere caricati e trasmessi entro il 31 gennaio 2024 (per le attività svolte nel 2023), entro il 31 gennaio 2025 (per le attività svolte nel 2024) ed entro il 31 luglio 2025 (per le attività svolte sino al 30 giugno 2025). Per ogni annualità, il valore di ciascuno degli indicatori a consuntivo non dovrà risultare inferiore all’80% di quello indicato a preventivo in fase di presentazione della proposta progettuale. Il mancato raggiungimento di tale valore per 2 o più indicatori, comporterà una riduzione del finanziamento a saldo. Tale riduzione sarà commisurata al numero di indicatori il cui valore sia al di sotto dell’80% e sarà pari al 5% del totale del finanziamento qualora gli indicatori siano pari a 2, con un aumento progressivo di detta riduzione pari ad un ulteriore 5% del totale per ogni ulteriore indicatore a consuntivo al di sotto della predetta percentuale (Esempio nell’Allegato n. 5). Per quanto riguarda il numero di visite da effettuare presso le PMI, il valore delle stesse a consuntivo dovrà risultare non inferiore al 70% del numero indicato a preventivo in fase di presentazione della proposta progettuale (non inferiore ad una visita per mese per ciascuna unità aggiuntiva per tutta la durata del progetto). Per ciascuna annualità, qualora il numero di visite presso le PMI a consuntivo risultasse inferiore al 70% del valore a preventivo, sarà applicata una riduzione del finanziamento a saldo pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni visita effettuata in meno rispetto al numero di visite necessario per raggiungere il 70% di quelle indicate a preventivo (Esempio nell’Allegato n. 5). L’inseri...