Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi Clausole campione

Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. I documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo del 13 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi del D. L.vo 165/2001. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: 🟃 denominazione dell'amministrazione, per quanto riguarda i documenti su supporto cartaceo si utilizza il formato predisposto dall’amministrazione (carta intestata); 🟃 indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento; 🟃 indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città,sigla della provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente);
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate da quanto previsto nel presente manuale (Allegato n. 23). Per quanto riguarda i documenti informatici la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard presenti nel sistema informatico di gestione documentale. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle seguenti informazioni:
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. I documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. L.vo 29/93. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni (vedi allegato n. 3 schema lettera in uscita): □ denominazione e stemma dell’Amministrazione; □ indicazione dell’area organizzativa omogenea e dell’ufficio utente che ha prodotto il documento; □ indirizzo completo con numero di telefono e fax; □ indirizzo istituzionale di posta elettronica e di posta elettronica certificata; □ data completa scritta per esteso (Castel San Xxxxxx Terme, giorno, mese e anno); □ numero di protocollo, seguito dalla dicitura “da citare sempre nella risposta”; □ classificazione composta da titolo, categoria, classe; □ riferimento ad eventuale protocollo precedente (Rif. Protocollo precedente n. ); □ numero di repertorio, se esistente (ad esempio: x. xxxxxxxxx…); □ sigle alfabetiche dell’autore del testo e del dattilografo; □ nome del file (da inserire a sinistra, in fondo al documento); □ numero degli allegati, se presenti, con eventuale descrizione; □ oggetto del documento; □ sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate dalla dirigenza e da quanto previsto dal presente manuale. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle seguenti informazioni: - denominazione dell'amministrazione, per quanto riguarda i documenti su supporto cartaceo si utilizza il formato predisposto dall'amministrazione (carta intestata); - indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento; - indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica dell'ente); - data: luogo, giorno, mese, anno; - destinatario, per i documenti in partenza - oggetto del documento, sufficientemente esaustivo del testo; - classificazione; - numero degli allegati, se presenti; - numero di protocollo; - testo; - estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90); - sottoscrizione autografa del responsabile;
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. I documenti della AOO sono, di norma, prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 29/93. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: • denominazione e stemma dell’Amministrazione; • indicazione dell’Ufficio organizzativo di riferimento (UOR) e dell’Ufficio utente (UU) che ha prodotto il documento; • indirizzo completo con numero di telefono e fax; • indirizzo di posta elettronica certificata; • data completa, luogo, giorno, mese, anno; • presenza degli allegati, se presenti; • oggetto del documento; • sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. 1. I documenti dell’Amministrazione sono di norma prodotti attraverso l’utilizzo di sistemi informatici. Possono avere formato informatico o analogico (cioè cartaceo). Considerando l’attuale dotazione dell’Ente, in termini di procedure ed attrezzature, e la perdurante preponderanza dei documenti analogici rispetto a quelli informatici, si ritiene preferibile, per il momento, produrre una versione analogica di ogni documento informatico prodotto o ricevuto dal Comune, in modo da poter gestire più agevolmente fascicoli e procedimenti. L’attuale situazione deve comunque essere considerata di transizione verso un uso più diffuso e generalizzato dei documenti informatici e delle versioni informatiche dei documenti analogici.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. Articolo 9 Formato dei documenti informatici
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. 1. I documenti possono essere analogici o digitali. Quando sono prodotti con sistemi informatici, devono rispettare le disposizioni dell’articolo 40 del CAD e s.m.i. e le Regole tecniche.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. I documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39 e dell’Art.40 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dalla dirigenza ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L.vo 29/93 e dal decreto 14 ottobre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: • denominazione e logo dell’Amministrazione; • indicazione dell’area organizzativa omogenea e dell’ufficio utente che ha prodotto il documento; • indirizzo completo con numero di telefono e fax; • indirizzo di posta elettronica; • indirizzo di Posta Elettronica Certificata; • codice fiscale dell'Amministrazione; • data completa, luogo, giorno, mese, anno; • numero degli allegati, se presenti; • oggetto del documento; • sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. I documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D. L.vo 165/2001. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: O denominazione e stemma dell'Amministrazione; O indicazione dell'area organizzativa omogenea e dell'ufficio utente che ha prodotto il documento; O indirizzo completo con numero di telefono e fax; O indirizzo di posta elettronica; O data completa, luogo, giorno, mese, anno; O oggetto del documento; O sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta. I documenti informatici prodotti dagli uffici comunali da trasmettere all'esterno possono essere sottoscritti con firma digitale così come i documenti informatici interni che hanno rilevanza giuridico – amministrativa.