MISURAZIONE DEI LAVORI Clausole campione

MISURAZIONE DEI LAVORI. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
MISURAZIONE DEI LAVORI. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Xxx l’appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. L’obiettivo del controllo da parte della D.L. è la determinazione della congruenza dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti con quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dagli elaborati di progetto allegati al presente capitolato. Di converso è preciso obbligo dell’impresa mantenere aggiornata - su supporto telematico e cartaceo e con periodicità almeno settimanale - la documentazione tecnica e contabile, così come previsto dal DPR 207/2010 che descrive i lavori e le prestazioni realizzate e costituisce il punto documentale di partenza per la valutazione e l’erogazione degli S.A.L. Costituisce altro preciso obbligo dell’impresa l’applicazione di un simbolo predefinito, e in accordo con l’ente committente, sui materiali installati, con l’obiettivo di determinare l’impresa responsabile ed il tempo dell’intervento. Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all’accertamento ed all’approvazione dei costi sostenuti dall’impresa, relativi alle singole schede di richiesta intervento, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6). Verranno valutati, e quindi portati sullo stato di avanzamento dell’erogazione dei lavori e delle prestazioni, soltanto quei lavori e quelle operazioni, materiali, forniture, componenti, apparecchiature, sistemi e sub-sistemi, che risulteranno annotati e descritti nella documentazione tecnica e contabile sopra richiamata, nonché marchiati con l’etichetta indelebile che annoti almeno il simbolo o nome dell’impresa e la data d’installazione. Periodicamente sarà redatto, a cura dell’impresa, lo stato dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori che conterrà tutte le eventuali determinazioni delle verifiche periodiche eventualmente attivate dall’ente committente, e tutte...
MISURAZIONE DEI LAVORI. La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà asse- gnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabiliz- zazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
MISURAZIONE DEI LAVORI. 1. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
MISURAZIONE DEI LAVORI. La DL riscontra le misure, in contraddittorio con l’Appaltatore, riportandole nel proprio sistema informatico contabile, secondo le modalità indicate nell’118 del presente Capitolato. La DL si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore di inviare un elenco dettagliato delle misure delle operazioni effettuate sul cantiere e compilare un rapporto in formato elettronico delle prestazioni eseguite. Preliminarmente alla redazione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore dovrà produrre alla DL specifica monografia contenente la seguente documentazione: ▪ rilievo fotografico dei luoghi, delle strutture, delle apparecchiature ed impianti preliminarmente all’avvio delle lavorazioni oggetto dell’affidamento regolato dal presente capitolato; ▪ documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con chiarezza le modalità di posa, attrezzature e prodotti impiegati, misure ed estensione dei lavori; ▪ documentazione attestante la corretta gestione ambientale del cantiere (DDT, Formulari, etc.); ▪ certificazioni attestanti la rispondenza delle forniture, delle apparecchiature e dei materiali alle normative di riferimento riportate nel presente Capitolato; ▪ tutta la documentazione tecnica predisposta secondo le modalità prescritte all’Art. 42 del presente Capitolato. La mancanza, anche parziale, della suddetta documentazione determina la mancato inserimento dei lavori nel SAL, senza che la Ditta possa accampare diritti alla corresponsione di interessi passivi per ritardato pagamento. Le misure relative alle prestazioni effettuate concorreranno alla compilazione del registro di contabilità delle prestazioni concluse e quindi alla formazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori. Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non completamente terminati. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente un suo tecnico contabile per la verifica della contabilità in contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta compreso nei prezzi dell’appalto. Se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare gli elaborati che le riassumono, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni con i quali redige e sottoscrive un apposito verbale. I costi conseguenti al ricorso ai testimoni saranno addebitati per intero all’Appaltatore. Si precisa che le ore di manodopera sono conteggiate dal momento di inizio del lavoro in cantiere ...
MISURAZIONE DEI LAVORI. Salva diversa disposizione contrattuale, tutte le prestazioni dell’Appaltatore in materiali e mano d’opera e quantità di lavoro sono determinate con misure geometriche, accertate in contraddittorio con la direzione lavori e l’Appaltatore e contabilizzate in appositi libretti di misura come previsto e regolato dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti.
MISURAZIONE DEI LAVORI. In quanto trattasi di lavori a corpo non verranno eseguite misurazioni se non in caso di varianti o maggiori quantità e comunque dietro richiesta della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque attenersi rigorosamente alle misure indicate in progetto. Le misurazioni si effettueranno con metodi esposti nel Capitolato Speciale per gli appalti dei lavori edili del Ministero dei Lavori Pubblici. Non verrà tenuto alcun conto delle maggiori quantità eventualmente eseguite dall'Appaltatore qualora non fossero giustificate da particolari necessità, e preventivamente autorizzate dalla Committente per iscritto.
MISURAZIONE DEI LAVORI. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
MISURAZIONE DEI LAVORI. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. Saranno liquidate quantità maggiori di quelle fissate dal progetto, solo quando la D.L. ne abbia ordinato l'impiego. Le misure, prese in contraddittorio durante l’esecuzione dei lavori, saranno riportate su appositi libretti che saranno firmati da incaricati dalla D.L. e dall'Impresa.
MISURAZIONE DEI LAVORI. I lavori saranno contabilizzati a “Misura”.