Common use of Maggiori costi Clause in Contracts

Maggiori costi. In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, l’Assicuratore indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato nei termini di quanto definito alla Partita “Maggiori Costi”. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi, incluse le prestazioni di lavoro straordinario; - prestazioni di servizi da terzi. L’Assicuratore non risponde di maggiori costi dovuti a: - limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato. Nei limiti dell’indennizzo convenuto, l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal termine massimo del terzo giorno decorrente da quello in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Maggiori costi. In caso di sinistro indennizzabile a termini del della presente Capitolato di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicuratidelle cose assicurate, l’Assicuratore la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato nei termini di quanto definito rispetto a quelli normali, necessari alla Partita “Maggiori Costi”prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi, incluse le prestazioni di lavoro straordinario; - prestazioni di servizi da terzi. L’Assicuratore La Società non risponde di dei maggiori costi dovuti a: - limitazione limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo Governo o di altra autoritàAutorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto dello impianto o apparecchio danneggiato; - deterioramento, distruzione o danneggiamento danneggiamenti di materie prime semilavorati prime, semilavorate o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e cioèciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato. Nei limiti dell’indennizzo convenuto, l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, indennizzo per ogni singolo sinistro, sinistro inizia dal termine massimo del terzo giorno decorrente da quello momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza. L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale.

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Samples: www.laziodisco.it

Maggiori costi. In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, l’Assicuratore la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato nei termini di quanto definito alla Partita “Maggiori Costi”. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi, incluse le prestazioni di lavoro straordinario; - prestazioni di servizi da terzi. L’Assicuratore La Società non risponde di maggiori costi dovuti a: - limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato. Nei limiti dell’indennizzo convenuto, l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal termine massimo del terzo giorno decorrente da quello in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Maggiori costi. In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, l’Assicuratore la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato nei termini di quanto definito alla Partita “Maggiori Costi”. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi, incluse le prestazioni di lavoro straordinario; - prestazioni di servizi da terzi. L’Assicuratore La Società non risponde di maggiori costi dovuti a: - limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato. Nei limiti dell’indennizzo convenuto, l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal termine massimo del terzo giorno decorrente da quello in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

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