Common use of Maggiori costi Clause in Contracts

Maggiori costi. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 per ubicazione e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.

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Maggiori costi. La A parziale deroga dell’Art. 2/13 delle Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente tecnica- mente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza quindi l’applicazione della regola proporzionale di questa garanzia non è operante il disposto dell’Artcui all’art. 21 - “6 Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 per ubicazione e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuoparziale delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti.

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Maggiori costi. La Società, a seguito d’interruzione parziale o totale dell’attività dell’Assicurato cagionata da un evento garantito in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicuratapolizza, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, rimborsa i maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute , per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro. La Società non indennizza Tali maggiori costi, a titolo esemplificativo, sono quelli anche sostenuti per: ⮚ l’uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o danneggiati; ⮚ il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo; ⮚ le lavorazioni svolte presso terzi o commissionate a terzi; ⮚ la fornitura di energia da parte di terzi; ⮚ l’affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. Non sono risarcibili i maggiori spese conseguenti costi dovuti al prolungamento dell’inattività a prolungamento ed estensione dell’attività causate dacausa di: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e delle merci o del contenuto imputabili a ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore qualimaggiore, a titolo di esempio, quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati stato di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi. Questi maggiori costi sono rimborsabili, oppure magazzini nella forma a primo rischio assoluto , fino alla concorrenza del limite di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro indennizzo stabilito e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 per ubicazione e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuoapplicazione della franchigia .

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Samples: enac.portaleamministrazionetrasparente.it

Maggiori costi. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a di € 2.500.000,00 per ubicazione sinistro e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.

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