LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO Clausole campione

LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO. Per quanto concerne le garanzie “Invalidità totale permanente grave da Infortunio” e “Decesso da Infortunio”, i capitali massimi assicurabili sono indicati rispettivamente agli artt. 9.2 e 13.2 – Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per le predette garanzie, il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l’importo di Euro 500.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Inziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori Polizze contro i rischi infortuni, in essere con Credemassicurazioni in favore del medesimo assicurato. Somme assicurate con altre polizze già in essere Capitale Assicurato Iniziale con Avvera Protezione Infortuni Cosa succede? € 400.000 - polizze contro i rischi infortuni € 120.000 La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (€ 520.000) è superiore al capitale massimo assicurabile di € 500.000 pertanto Credemassicurazioni potrà esercitare il recesso così come indicato nell’art.3.2 € 200.000 - polizze contro i rischi infortuni € 120.000 La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (€ 320.000) non è superiore al capitale massimo assicurabile di € 500.000, pertanto Credemassicurazioni non potrà esercitare il recesso così come indicato nell’art.3.2 Qualora l’Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 1.1 – Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato, di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori Polizze i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente Polizza, eccedano i limiti sopra indicati e tale dichiarazione risulti non corretta, Credemassicurazioni si riserva di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 3.2 - Recesso di Credemassicurazioni.
LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO. L’Assicurazione Complementare si applica ad un capitale caso morte massimo pari a Euro 250.000. Di conseguenza, qualora la prestazione di base preveda un capitale capo morte superiore a tale importo, la prestazione relativa a tale Assicurazione Complementare è pari a Euro 250.000.
LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO. Per quanto concerne la Garanzia “Decesso” prestata da Xxxxxxxxxx, i capitali massimi assicurabili sono indicati all’art. 9.2 - Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l’importo di € 300.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Inziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) in essere con Credemvita in favore del medesimo Assicurato. Per quanto concerne le GaranzieInvalidità Totale Permanente da Infortunio superiore al 65%” e “Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65%,” prestate da Credemassicurazioni, i capitali massimi assicurabili sono indicati rispettivamente agli artt. 13.2 e 17.2 – Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per entrambe le predette garanzie, il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l’importo di € 500.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Inziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze contro i rischi infortuni e malattia, in essere con Credemassicurazioni in favore del medesimo Assicurato. Qualora l’Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 1.1 - Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato, di non avere in essere con una o con entrambe le Compagnie Assicuratrici ulteriori contratti assicurativi i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente polizza, eccedano i limiti sopra indicati e tale dichiarazione risulti non corretta, le Compagnie Assicuratrici si riservano di esercitare il diritto di Recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 3.3 - Recesso delle Compagnie Assicuratrici. ESEMPIO Somme assicurate con altre polizze già in essere Compagnia Assicuratrice Capitale Assicurato Iniziale con Avvera Protezione Prestito (garanzie vita e danni) Cosa succede? 280.000 € - garanzia Decesso Credemvita 50.000 € La somma assicurata totale per la garanzia Decesso (330.000 €) è superiore ai limiti di cui al presente articolo pertanto Credemvita potrà esercitare il Recesso così come indicato nell’art.3.3 50.000 € - polizze contro i rischi infortuni Credemassicurazioni 50.000 € La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (100.000 €) non è superiore ai limiti di cui al presente articolo, Credemassicurazioni non potrà esercitare il Recesso così come indicato ...

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.