Common use of Lavoro agile Clause in Contracts

Lavoro agile. Per gestire un approccio organizzativo basato sulla flessibilità di tempo e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile: •deve essere strumento conciliativo dei tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento di limitazione della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il personale. Nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale individuale il lavoro agile: •può essere svolto dal domicilio del dipendente, da hub aziendale e da altro luogo, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sull’utilizzo di attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativo/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nr. 48 dell’Inail e dalla difficile individuazione dei criteri di ragionevolezza, si attivi la polizza di copertura assicurativa extraprofessionale.

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Samples: www.firstcisl.it, www.falcri-is.com

Lavoro agile. Per gestire È un approccio organizzativo basato sulla flessibilità nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale di tempo e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agileLavoro. Il lavoro agileagile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: •deve essere strumento conciliativo volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento lavoro rendono necessarie nuove forme di limitazione flessibilità della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di valutazione di tutto il personalemodelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Nel rispetto Con tale premessa si è definita una regolamentazione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della durata massima dell’orario prestazione lavorativa di lavoro giornaliero subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e settimanale individuale il lavoro agile: •può con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, può essere svolto dal domicilio del dipendente, da presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da altro luogolavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario di lavoro della prestazione, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di le pause e i riposi restano quelli previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un dal Contratto Nazionale di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solaregiornate in modalità di lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sull’utilizzo di attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativo/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Lavoratori coinvolti e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nr. 48 dell’Inail e dalla difficile individuazione dei criteri di ragionevolezza, si attivi la polizza di copertura assicurativa extraprofessionalegarantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacali.

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Samples: www.firstcisl.it, www.sgbcisl.it

Lavoro agile. Per gestire È un approccio organizzativo basato sulla flessibilità nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale di tempo e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agileLavoro. Il lavoro agileagile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: •deve essere strumento conciliativo volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento lavoro rendono necessarie nuove forme di limitazione flessibilità della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di valutazione di tutto il personalemodelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Nel rispetto Con tale premessa si è definita una regolamentazione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della durata massima dell’orario prestazione lavorativa di lavoro giornaliero subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e settimanale individuale il lavoro agile: •può con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, può essere svolto dal domicilio del dipendente, da presso:  altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori;  residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore;  altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da altro luogolavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario di lavoro della prestazione, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di le pause e i riposi restano quelli previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un dal Contratto Nazionale di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solaregiornate in modalità di lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sull’utilizzo di attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativo/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Lavoratori coinvolti e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nr. 48 dell’Inail e dalla difficile individuazione dei criteri di ragionevolezza, si attivi la polizza di copertura assicurativa extraprofessionalegarantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacali.

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Samples: www.firstcisl.it

Lavoro agile. Per gestire un approccio organizzativo basato sulla flessibilità Le Parti condividono l'obiettivo di tempo promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile: •deve essere strumento conciliativo favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento di limitazione della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il personale. Nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale individuale A tal fine considerano "il lavoro agile: •può essere svolto dal domicilio del dipendente, da hub aziendale e da altro luogo, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, " una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e sull’utilizzo alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di attrezzature assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativomanutenzione degli strumenti informatici e/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno telematici eventualmente utilizzati dal luogo di abitazione a quello prescelto lavoratore per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nrregime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. 48 dell’Inail La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e dalla difficile individuazione dei criteri non comporta nessuna modifica della sede di ragionevolezzalavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente c.c.n.l. Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si attivi svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la polizza compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di copertura assicurativa extraprofessionalesecondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Le Parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro agile. Per gestire un approccio organizzativo basato sulla flessibilità Le Parti condividono l'obiettivo di tempo promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile: •deve essere strumento conciliativo favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento di limitazione della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il personale. Nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale individuale A tal fine considerano "il lavoro agile: •può essere svolto dal domicilio del dipendente, da hub aziendale e da altro luogo, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, " una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e sull’utilizzo alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di attrezzature assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativomanutenzione degli strumenti informatici e/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno telematici eventualmente utilizzati dal luogo di abitazione a quello prescelto lavoratore per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nrregime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. 48 dell’Inail La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e dalla difficile individuazione dei criteri non comporta nessuna modifica della sede di ragionevolezzalavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si attivi svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la polizza compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di copertura assicurativa extraprofessionalesecondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Le Parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

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Samples: www.flai.it

Lavoro agile. Per gestire un approccio organizzativo basato sulla flessibilità Le Parti condividono l'obiettivo di tempo promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile: •deve essere strumento conciliativo favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento di limitazione della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il personale. Nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale individuale A tal fine considerano "il lavoro agile: •può essere svolto dal domicilio del dipendente, da hub aziendale e da altro luogo, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, " una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e sull’utilizzo alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di attrezzature assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativomanutenzione degli strumenti. informatici e/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno telematici eventualmente utilizzati dal luogo di abitazione a quello prescelto lavoratore per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nrregime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. 48 dell’Inail La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavornture ndl'oq;anizzaziune aziendale, �ulla t:onnotazione giuri<lka <lel rapporto subordinato e dalla difficile individuazione dei criteri non comporta nessuna modifica della sede di ragionevolezzalavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente c.c.n.l. Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si attivi svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la polizza compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di copertura assicurativa extraprofessionalesecondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Le Parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro agile. Per gestire un approccio organizzativo basato sulla flessibilità di tempo e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo Accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile: •deve • deve essere strumento conciliativo dei tempi di vita e di lavoro; •deve • deve essere strumento di limitazione della mobilità territoriale involontaria; •deve • deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il personale. Nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale individuale il lavoro agile: •può • può essere svolto dal domicilio del dipendente, da hub aziendale e da altro luogo, purché concordato; •deve • deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sull’utilizzo di attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativo/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze • esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità • necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda • risponda a criteri di ragionevolezza. È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività • l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei • nei casi esclusi dalla Circolare Inail nr. 48 dell’Inail e dalla difficile individuazione dei criteri di ragionevolezza, si attivi la polizza di copertura assicurativa extraprofessionale.

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