Responsabilità Civile del Contraente Clausole campione

Responsabilità Civile del Contraente. La Società assicura il Contraente per il caso in cui l’Assicurato o, nell’ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, quale completa tacitazione per l’infortunio, l’indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell’indennizzo stesso. Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilità Civile, la presente garanzia è operante solo per l’eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile. La presente garanzia non è operante quando: - l’infortunio non è indennizzabile ai sensi della polizza; - l’infortunio è indennizzabile ai sensi della norma “Rischio aeronautico”. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.
Responsabilità Civile del Contraente. Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i Beneficiari di cui all’art. 15, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l’Infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l’indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidetti Beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente. Condizioni particolari Aziende A parziale modifica dell’Art. 14 si conviene che: A parziale modifica dell’Art. 14, si conviene che:
Responsabilità Civile del Contraente. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o agli aventi diritto a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili a sensi della presente polizza. Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l’assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo di Euro 250.000,00; nel caso di un evento che colpisca più persone, l’importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00. L’assicurazione vale nel caso in cui l’infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell’indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente/Associato. In tal caso, l’importo dell’indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Ove l’infortunato od i beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l’importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all’azione di danno. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l‘infortunio subito dall’assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente/Associato, l’assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, xxxxx sempre i limiti di cui al comma secondo della presente condizione particolare. L’assicurazione non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di una società a responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che siano contraenti della polizza, ovvero parenti od affini del Contraente/Associato, dell’amministratore o del socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Associato, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente/Associato deve al più presto informare la Società (trasmettendole i...
Responsabilità Civile del Contraente. Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’Art. 21 o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l’indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Responsabilità Civile del Contraente. Qualora fosse ritenuto civilmente responsabile dell’infortunio dell’Assicurato, il Contraente ha diritto di computare nel risarcimento da lui dovuto all’Assicurato stesso o, in caso di morte, ai suoi eredi l’indennizzo spettante ai sensi della presente assicurazione.
Responsabilità Civile del Contraente. Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’Art. 21 - Morte e Morte presunta, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l’indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sen- tenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o ri- xxxxxxx in essa soccombenti, I’indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.
Responsabilità Civile del Contraente. Art.15 Xxxxx e lesioni da sforzo

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.