L’annullabilità Clausole campione

L’annullabilità. 1. Inquadramento generale della disciplina dell’annullabilità.
L’annullabilità. Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge espressamente ricollega alla violazione di norme imperative, la speciale conseguenza dell’annullabilità. Il che accade in molteplici ipotesi: in tema di delibere assembleari, delle associazioni, della comunione, delle società; in tema di contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato. Ma lacune ipotesi classiche sono dal codice civile collocate sotto un’apposita rubrica dedicata alla “annullabilità del contratto” (artt. 1425 ss.) Un primo ordine di casi è quello dell’incapacità a contrattare di una delle parti, che può essere incapacità legale o solo naturale; il secondo ordine di casi è quello dei vizi del consenso. Sono, legalmente, incapaci di contrattare coloro che non hanno ancora acquistato la legale capacità di agire e coloro che, avendola acquistata, l’hanno successivamente perduta: sono i minori di 18 anni (art. 2) e gli infermi di mente che, con sentenza dell’autorità giudiziaria, siano stati interdetti (art. 14), nonché i condannati all’ergastolo, in stato d’interdizione legale. Sono, ancora, parzialmente privi della capacità di contrattare i minori che, per effetto del matrimonio, abbiano conseguito l’emancipazione (art. 390) e i parziali infermi di mente che, con sentenza, siano stati inabilitati (art. 415): questi possono validamente compiere atti di ordinaria amministrazione; non possono compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio. Il contratto concluso dall’incapace legale di agire è annullabile (art. 1425), e l’annullamento può essere domandato al giudice: a) da chi eserciti la potestà sul minore (genitori o tutore) o sul minore emancipato (curatore) o sull’interdetto (tutore) o sull’inabilitato (curatore); b) dallo stesso minore od emancipato o interdetto o inabilitato, una volta raggiunta la maggiore età o una volta revocato dall’autorità giudiziaria lo stato d’interdizione o d’inabilitazione; c) dagli eredi o aventi causa del minore; d) da qualunque interessato, nel caso dell’interdizione legale (art. 1441). Il contratto del minore non può però essere annullato se il minore ha, con raggiri, occultato la sua età (art. 1426): se il raggiro è stato posto in essere da un terzo, ed il minore, di ciò consapevole, si è limitato a trarne profitto senza concorrere attivamente nella macchinazione, il contratto è annullabile a norma dell’art. 1425. Di fronte a questi casi si potrebbe dire che nel contratto dell’incapace manca del tu...
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