Common use of Intestazioni fiduciarie Clause in Contracts

Intestazioni fiduciarie. (16) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici). I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera. In corso d'opera, dovranno essere comunicate all’amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

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Intestazioni fiduciarie. (1613) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici). I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera. In corso d'opera, dovranno essere comunicate all’amministrazione aggiudicatrice provinciale eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice provinciale potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

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Intestazioni fiduciarie. (1615) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici). I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera. In corso d'opera, dovranno essere comunicate all’amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

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