Common use of Inquinamento accidentale Clause in Contracts

Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. L'assicurazione non comprende i danni: ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico; ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI e dell’articolo SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

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Samples: www.provincia.siena.it, www.comune.alatri.fr.it

Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. L'assicurazione non comprende i danni: ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico; ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIRISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI e dell’articolo SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIRISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONIdi quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. L'assicurazione non comprende i danni: derivanti da alterazioni di carattere genetico; dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIdall’apposita tabella. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e e/o contenitori in genere – genere, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. D.lgs 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI e dell’articolo SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIsuccessive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Verso Prestatori Di Lavoro (r.c.o.) 12

Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONILa garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto im- provviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, sca- ricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dall’Azienda Agricola. - l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dall’Azienda Agri- cola assicurata, così come i conseguenti danni devono essere evidenti all’Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti hanno avuto inizio; - fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro rela- tivo alla presente garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria deve essere comunicato immediatamente alla Compagnia e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stessocomunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. L'assicurazione comprende altresìLa garanzia comprende, entro il massimo del 10% del sotto limite Limite di risarcimento Risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro Sinistro risarcibile a termini di polizzaPolizza, con l'obbligo l’obbligo da parte dell'assicurato dell’Assicurato di darne immediato avviso alla SocietàCompagnia. L'assicurazione non comprende i danni: ✓ derivanti P.0382.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 49 di 81 le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva 4.6.8 “Danni da alterazioni interruzione e sospensione di carattere genetico; ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di leggeattività”, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, se espressamente ri- chiamata in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI e dell’articolo SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIPolizza.

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Samples: www.zurich.it

Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONIdi quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. L'assicurazione non comprende i danni: derivanti da alterazioni di carattere genetico; dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIdall’apposita tabella [LSF]. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e e/o contenitori in genere – genere, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. D.lgs 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI e dell’articolo SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIsuccessive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: www.renogalliera.it