Common use of Informazioni Riservate Clause in Contracts

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto nel presente Accordo, nessuna delle Parti potrà utilizzare e/o divulgare e/o autorizzare che siano divulgate Informazioni Riservate dell’altra Parte. 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta che l’utilizzo, la comunicazione e/o divulgazione di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione delle Informazioni Riservate e per qualsivoglia conseguenza degli stessi. 10.3 La divulgazione di Informazioni Riservate a opera di una Parte non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta da un obbligo giuridico, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate di dominio pubblico (non per una violazione di un qualsivoglia obbligo di riservatezza a opera di una delle Parti). 10.4 Le Parti convengono di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competente. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.

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Sources: Service Agreement

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto nel presente Accordo, nessuna delle Parti potrà utilizzare e/o divulgare e/o autorizzare 2.1.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che siano divulgate Informazioni Riservate dell’altra Parte. 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta che l’utilizzo, la comunicazione e/o divulgazione di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione Pirelli è proprietaria delle Informazioni Riservate e per qualsivoglia conseguenza degli stessititolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. 10.3 La 2.1.2 Il Fornitore è tenuto a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; (b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Pirelli, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e/o qualsiasi altro dato di Pirelli ed a distruggerne e/o cancellarne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto (compreso qualsivoglia supporto informatico), fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Pirelli, consegnerà a Pirelli una certificazione attestante l’avvenuta distruzione e/o cancellazione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra, a meno che la legge applicabile non ne richieda l’obbligo di conservazione; (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dei Contratti; (e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Pirelli; (f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate; (h) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi; (i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Pirelli per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo. 2.1.3 Nel caso in cui l’utilizzo dei Risultati comporti l’uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre (“Diritti del Fornitore”), il Fornitore concede fin d’adesso a Pirelli licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sublicenziare, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell’utilizzo, da parte di Pirelli, dei Risultati. 2.1.4 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a opera concessioni di una Parte non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta da un obbligo giuridicolicenze su brevetti, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate di dominio pubblico (non per una violazione di un qualsivoglia obbligo di riservatezza a opera di una delle Parti)dati inclusi nelle Informazioni Riservate. 10.4 Le Parti convengono 2.1.5 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di adottare cui all’art. 2.1.2 cesseranno di essere efficaci quando tutte le misure necessarie Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competenteFornitore. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto nel presente AccordoA. Obbligo di riservatezza Per un periodo di dieci (10) anni successivo alla scadenza o alla risoluzione anticipata del Contratto, nessuna delle Parti potrà utilizzare l’Istituzione e lo Sperimentatore Responsabile manterranno il riserbo in relazione al materiale, ai dati, al know-how e/o divulgare informazioni confidenziali o documenti riservati eventualmente forniti o altrimenti resi noti da MSD nell’ambito o ai fini dello Studio, ivi inclusi, a titolo non limitativo, il Dossier per lo Sperimentatore (IB) e qualsiasi altra informazione o materiale messi a disposizione in virtù di contratti in precedenza stipulati tra le Parti ed ivi indicati come aventi natura riservata (le “Informazioni Riservate”). Detti vincoli non saranno applicabili alle Informazioni Riservate che: (i) siano o divengano di pubblico dominio (ma non per colpa dell’Istituzione o dello Sperimentatore Responsabile); o (ii) vengano rivelate all’Istituzione o allo Sperimentatore Responsabile da parte di terzi estranei che non siano obbligati da vincoli di riservatezza nei confronti di MSD riguardo alle stesse (ed il cui legittimo diritto possa essere debitamente dimostrato da parte dell’Istituzione o dello Sperimentatore Responsabile); o (iii) siano già a conoscenza dell’Istituzione o dello Sperimentatore Responsabile al momento della ricezione degli stessi da parte di MSD (e detta preventiva conoscenza possa essere debitamente dimostrata da parte dell’Istituzione o dello Sperimentatore Responsabile); o (iv) vengano pubblicate in conformità a previsioni esplicite di cui al Contratto. B. Ipotesi di non violazione dell’obbligo di riservatezza L’Istituzione potrà rivelare le Informazioni Riservate nei limiti previsti dalla legge o da atti o decreti di autorità o enti governativi. In tali ipotesi, l’Istituzione informerà tempestivamente per iscritto MSD e fornirà ad essa piena collaborazione nell’approntare le necessarie difese, in particolare qualora MSD intendesse proporre azioni cautelari o sospensive. Lo Sperimentatore Responsabile e/o autorizzare l’Istituzione dovranno in ogni caso rivelare unicamente quanto sia strettamente necessario al fine di ottemperare ad eventuali ordini delle competenti autorità, indipendentemente dal fatto che siano divulgate Informazioni Riservate dell’altra Parte.MSD abbia ottenuto un provvedimento di tutela o altro provvedimento 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta che l’utilizzo, la comunicazione e/o divulgazione C. Obbligo di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione custodia e restituzione delle Informazioni Riservate L’Istituzione e per qualsivoglia conseguenza degli stessi. 10.3 La divulgazione di Informazioni Riservate lo Sperimentatore Responsabile si obbligano a opera di una Parte non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta da un obbligo giuridicorestituire senza indugio a MSD, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte richiesta di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate di dominio pubblico (non per una violazione di un qualsivoglia obbligo di riservatezza a opera di una e nel rispetto delle Parti). 10.4 Le Parti convengono di adottare norme legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie Informazioni Riservate ricevute da MSD ovvero di proprietà di MSD a norma del Contratto; restando tuttavia inteso che l’Istituzione potrà conservare copia delle Informazioni Riservate in luogo sicuro al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competenteadempiere gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.

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Sources: Clinical Research Contract

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto 4.1 L’Azienda si impegna a mantenere tutte le informazioni riservate o proprietarie di CRO o SPONSOR fornite dalla CRO, dallo SPONSOR o altrimenti all’Azienda ai sensi della presente Convenzione, o qualsiasi informazione l’Azienda possa generare o derivare nel corso della realizzazione dello Studio (“Informazioni riservate”) nella massima riservatezza e a non divulgarle a terzi. Inoltre l’Azienda si impegna a utilizzare le Informazioni riservate solo ai fini della presente Convenzione, salvo come diversamente specificato nel presente Accordodocumento 4.2 L’Azienda potrà divulgare le Informazioni riservate esclusivamente (a) al Medico e al Personale dello Studio o ad altri dipendenti e membri dello staff che richiedono accesso a tali Informazioni per gli 4.3 I termini della presente Convenzione, nessuna compresi ma non solo i termini economici, sono le Informazioni riservate dello SPONSOR e dovranno essere mantenute riservate dall’Azienda in ottemperanza al Paragrafo 4.1 di cui sopra. Tuttavia, qualora le Leggi applicabili prevedano che l’Azienda divulghi tali Informazioni riservate, l’Azienda potrà farlo senza violare l’obbligo previsto in questo Paragrafo a patto che, prima della divulgazione, informi lo SPONSOR o la CRO delle Parti potrà utilizzare e/o divulgare e/o autorizzare che siano divulgate Informazioni Riservate dell’altra Parteriservate da divulgare, del motivo della divulgazione e della data della divulgazione. 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta 4.4 Niente di quanto contenuto nel presente documento limiterà o pregiudicherà in alcun modo il diritto di alcuna delle parti di utilizzare, divulgare o altrimenti gestire qualsiasi Informazione riservata che l’utilizzo, la comunicazione e/o divulgazione di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione delle Informazioni Riservate e per qualsivoglia conseguenza degli stessi.al momento della sua ricezione: 10.3 La divulgazione di Informazioni Riservate a opera di una Parte non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta da un obbligo giuridico, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate (a) sia di dominio pubblico (o diventi di dominio pubblico non per una violazione azione della parte che riceve tali Informazioni riservate, oppure (b) sia nota indipendentemente alla parte che riceve le Informazioni riservate prima della ricezione delle stesse e che tale fatto possa essere dimostrato da tale parte con prove documentali, oppure (c) sia stata divulgata legalmente alla parte ricevente da terzi che non siano vincolati da alcun obbligo a trattarla in modo riservato. 4.5 L’Azienda si impegna a proteggere le Informazioni riservate (incluse, ma senza limitazione alcuna, le informazioni rilevanti per il brevetto, scientifiche o tecniche) contro l’accesso non autorizzato da parte di un qualsivoglia obbligo terzi. Se le Informazioni riservate vengono comunicata tramite posta Internet, è obbligatorio l’uso della tecnologia di riservatezza a opera di una delle cifratura della posta Internet (per la comunicazione diretta tra le Parti). 10.4 Le Parti convengono di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competente. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.

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Sources: Convenzione Per La Conduzione Di Uno Studio Non Interventistico

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto nel presente AccordoIl Licenziatario che riceve Informazioni Riservate (“Ricevente”) dovrà mantenere le stesse confidenziali e richiederà ai suoi dipendenti, nessuna delle Parti potrà utilizzare direttori, consulenti, collaboratori e Outsourcer di mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate di Littlesea (“Comunicante”) . Per “Informazioni Riservate” si intendono le informazioni, in forma scritta o altra forma tangibile, che sono state contrassegnate in modo visibile dal Comunicante come “riservate”, “confidenziali” o “di proprietà’” o, ove non contrassegnate in tal modo, che al momento della comunicazione sono state definite confidenziali e la cui confidenzialità è stata poi successivamente richiamata e confermata per iscritto al Ricevente entro dieci (10) giorni dalla comunicazione. Il Licenziatario conviene che la Piattaforma così come i risultati dei benchmark della Piattaforma o test simili, mockup, demo e/o divulgare e/piloti (eseguiti da Littlesea, dal Licenziatario o autorizzare che siano divulgate da terze parti) sono Informazioni Riservate dell’altra Parte. 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta che l’utilizzodi Littlesea, in particolare la comunicazione e/o divulgazione di alcune Piattaforma è coperta da segreto industriale e commerciale, e soggetta alla normativa nazionale e internazionale applicabile in merito alla tutela civile e penale del segreto industriale, commerciale e know-how. Il Ricevente conserverà le Informazioni Riservate del Comunicante nello stesso modo in cui conserva le proprie Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo ma in nessun caso con un grado di cura inferiore ad una ragionevole diligenza. Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà del Comunicante e non saranno divulgate a terzi senza il previo consenso scritto del Comunicante (fatta eccezione esclusivamente per i servizi offerti tramite dipendenti, gli agenti, i revisori, i legali, i consulenti e le società controllate che necessitino di conoscerle e siano vincolati da un accordo scritto con il Ricevente con cui si obbligano a mantenere la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordoconfidenzialità di informazioni riservate in misura non inferiore a quanto previsto dalle presenti Condizioni). L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione delle Le Informazioni Riservate non comprendono quelle informazioni che: (i) siano o diventino pubblicamente disponibili senza violazione di alcun obbligo di riservatezza del Ricevente nei confronti del Comunicante; (ii) siano note al Ricevente prima della rivelazione di tali informazioni da parte del Comunicante al Ricevente e per qualsivoglia conseguenza degli stessi. 10.3 La divulgazione di Informazioni Riservate non siano soggette a opera di confidenzialità; (iii) siano conosciute dal Ricevente attraverso una Parte non è vietata fonte diversa dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta da un obbligo giuridico, a condizione Comunicante senza che intervenga la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate di dominio pubblico (non per una violazione di un qualsivoglia obbligo di riservatezza a opera nei confronti del Comunicante; o (iv) siano sviluppate indipendentemente dal Ricevente senza che intervenga la violazione di un obbligo di riservatezza nei confronti del Comunicante. Il ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate all’autorità giudiziaria conformemente alla legge applicabile in seguito ad una richiesta vincolante di una autorità giudiziaria, dandone comunque tempestivo preavviso al Comunicante in modo che possa esperire tutti i rimedi applicabili. Le obbligazioni previste dalle presenti Condizioni in relazione alle Informazioni Confidenziali rimarranno in vigore per un periodo di due anni (2) successivamente alla data di comunicazione delle Parti)Informazioni Riservate. Successivamente a tale periodo, gli obblighi del Ricevente sopravvivranno e continueranno con riferimento alle Informazioni Riservate che costituiscono un segreto industriale, commerciale o know-how ai sensi della legge applicabile. 10.4 Le Parti convengono di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competente. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.

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Sources: Software License Agreement

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto Il Venditore riconosce e accetta il suo obbligo di mantenere segrete e riservate tutte le informazioni trasmessegli dall’Acquirente nel presente Accordocorso del lavoro eseguito in base a un’Ordinazione (“Informazioni riservate”), nessuna comprese senza limitazione eventuali informazioni relative all’Acquirente o alle sue imprese o i suoi clienti, l’esistenza e i termini di una Richiesta di preventivo od Ordinazione, e tutti i disegni, le specifiche o altri documenti preparati da una delle Parti potrà utilizzare e/due parti in relazione ad una Richiesta di preventivo od Ordinazione. Il Venditore concorda che non divulgherà Informazioni riservate né le userà con o divulgare e/per il suo proprio vantaggio o autorizzare che siano divulgate Informazioni Riservate dell’altra Parte. 10.2 L’Albergo prende atto ed quello di terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Venditore accetta che l’utilizzo, inoltre di adottare ogni misura atta a tutelare la comunicazione e/o divulgazione di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite segretezza e la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione riservatezza delle Informazioni Riservate e per qualsivoglia conseguenza degli stessi. 10.3 La divulgazione di riservate che sia ragionevole date le circostanze. Le Informazioni Riservate a opera di una Parte riservate non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta includono informazioni che (a) erano in possesso del Venditore prima della comunicazione da un obbligo giuridico, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stessoparte dell’Acquirente; ii.tali informazioni riservate (b) sono diventate o diventano di dominio pubblico senza colpa del Venditore; ovvero (c) sono ricevute dal Venditore in buona fede da terzi che non abbiano doveri di riservatezza verso l’Acquirente. Gli obblighi del Venditore per una violazione di quanto riguarda le Informazioni riservate rimarranno in vigore per il periodo in cui saranno considerate dall’Acquirente segrete o confidenziali o altrimenti da proteggere ai sensi delle leggi del Paese in cui è ubicato l’Acquirente. Su richiesta dell’Acquirente, il Venditore gli restituirà tutti i materiali (in qualsiasi forma) che includano, contengano, ecc. le Informazioni riservate dell’Acquirente. Salvo altrimenti concordato in un qualsivoglia Atto sottoscritto, tutte le informazioni fornite dal Venditore all’Acquirente in relazione ad ogni Ordinazione saranno divulgate ufficialmente, e l’Acquirente non avrà alcun obbligo di riservatezza a opera di una delle Parti). 10.4 Le Parti convengono di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare mantenere la segretezza o la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenzadi tali informazioni. Il Venditore non venderà né smaltirà come rottami o altrimenti, nel corso dell’esecuzione del Merci completate o parzialmente completate o difettose fabbricate in base al presente contratto, e ciò contratto senza deteriorarle o renderle inadatte per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competentel’uso. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.

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Sources: Production Purchase Order Terms and Conditions

Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto nel 8.1 Ai fini del presente Accordo, nessuna per informazioni confidenziali (di seguito, le “Informazioni Riservate”) devono intendersi tutte le informazioni proprietarie, segrete o riservate - incluse, ma non limitate, a tutte le informazioni sui prodotti, sulle attività di ricerca e di sviluppo, sui processi produttivi, sui dati tecnici o sulle specifiche tecniche, sulle finanze, sui rapporti economici e sulle strategie, sui campioni o su altro materiale fisico, sul know-how, sui segreti commerciali e sulle invenzioni (brevettabili o non brevettabili) – che la Parte divulgante (“Parte Divulgante”) trasmette o rende disponibile, indipendentemente dal metodo e dalla forma di trasmissione, all’altra Parte (“Parte Ricevente”) in connessione con il presente Accordo Quadro e con lo Scopo. Inoltre, le copie, le note, le analisi, le raccolte, i report o altri documenti preparati dalla Parte Divulgante o per conto della stessa che contengono o sono basati, in parte o in tutto, sulle Informazioni Riservate fornite devono essere considerati Informazioni Riservate della Parte Divulgante e devono essere trattati come tali ai sensi di questo Accordo Quadro, salvo se diversamente stabilito in modo esplicito dalle Parti. 8.2 Ciascuna Parte si impegna a: a) trattare in modo strettamente confidenziale le Informazioni Riservate ricevute; b) adottare lo stesso livello di cura nel conservare le Informazioni Riservate utilizzato nel mantenere la segretezza delle Parti potrà proprie informazioni confidenziali, proprietarie o segrete e comunque in nessun caso in misura inferiore al ragionevole livello di cura richiesto per questo tipo di informazioni; c) non divulgare tali Informazioni Riservate ad una terza parte; d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto per le finalità di questo Accordo Quadro e per lo Scopo e per nessun altro fine; e/) non utilizzare le Informazioni Riservate per il proprio beneficio o a beneficio di una terza parte; f) su richiesta dell’altra Parte, restituire o distruggere i documenti, le copie, le note od ogni altro materiale che contenga le Informazioni Riservate. 8.3 Le Informazioni Riservate non devono includere le informazioni che, come dimostrato da prove appropriate: a. sono già conosciute dal Parte ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ al momento della divulgazione; b. sono di pubblico dominio o diventano di pubblico dominio senza atto illecito od omissione della Parte Ricevente o dei suoi Rappresentanti; c. sono ottenute dalla Parte Ricevente in termini non confidenziali da una terza parte alla quale, per quanto di conoscenza Parte ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, non è fatto divieto dal trasmettere le informazioni a seguito di obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altro tipo; d. sono sviluppate in modo indipendente dal o per conto della Parte Ricevente senza riferimento alle Informazioni Riservate ovvero senza l’uso delle stesse ricevute dalla Parte Divulgante o per suo conto; e. sono oggetto di richiesta di divulgazione da parte di un tribunale di competente giurisdizione o da parte di un’autorità competente. 8.4 Fermo restando quanto sopra, la Parte Ricevente può divulgare e/o autorizzare tali Informazioni Riservate ai propri direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori (i “Destinatari della Parte Ricevente”) che necessitano, e solo nella misura di tale necessità, di conoscere tali Informazioni Riservate per la persecuzione dei fini del presente Accordo Quadro e per lo Scopo ed esclusivamente se detti Destinatari della Parte Ricevente sono vincolati da obblighi di riservatezza verso la Parte Ricevente che siano divulgate almeno tanto stringenti quanto quelli contenuti in questo Accordo Quadro. 8.5 Ciascuna Parte informerà l’altra se essa decide di non voler più perseguire lo ▇▇▇▇▇ e se intende risolvere il presente Accordo Quadro. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente, a proprie spese, deve distruggere tutte le Informazioni Riservate dell’altra Parte. 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta che l’utilizzotangibili della Parte Divulgante in suo possesso ovvero nel possesso dei Destinatari della Parte Ricevente. Fatto salvo quanto stabilito sopra, la comunicazione e/o divulgazione di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione Parte Ricevente può conservare nei propri archivi una (1) copia delle Informazioni Riservate e esclusivamente per qualsivoglia conseguenza degli stessi. 10.3 La divulgazione finalità di Informazioni Riservate archiviazione e, inoltre, non deve essere tenuto a opera distruggere i file del computer creati durante il back-up automatico di una Parte non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta sistema che sono da un obbligo giuridicoesso conseguentemente conservati in modo sicuro. Fatta salva la loro distruzione, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate di dominio pubblico (non per una violazione di un qualsivoglia obbligo di riservatezza a opera di una delle Parti). 10.4 Le Parti convengono di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competente. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.Informazioni

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Sources: Accordo Quadro Di Collaborazione