Indennizzo separato per ciascuna partita Clausole campione

Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Indennizzo separato per ciascuna partita. SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Indennizzo separato per ciascuna partita. In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9 - Pagamento dell'indennizzo - delle Norme Comuni a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'Art. 17 "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Art. 10 - Compensazione tra partite
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene che in caso di sinistro, a parziale deroga delle norme relative alla valutazione e pagamento dell'indennizzo, sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se ai fini delle norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena risultano espletate le modalità ad essa relative, senza le necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Art.10 Art.11 Art.12
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro. Partita Enti Assicurati Somme Assicurate in Euro Tasso Lordo %0 Premio Xxxxx Xxxxx 1 Fabbricati e Fabbricati storici vincolati € .30.000.000,00 0,00 € 2 Contenuto € 1.500.000,00 € € 3 Ricorso terzi e locatari € 1.500.000,00 0,00 € 4 Spese di demolizione e sgombero a P. R.A. € 200.000,00 0,00 € Premio annuo imponibile € 0,00.= Imposte € 0,00.= TOTALE € 0,00.=
Indennizzo separato per ciascuna partita. In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all’art. 6.11 Pagamento dell’indennizzo verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto art. 6.11, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l’applicazione dell’anticipo indennizzi.