Beni esclusi Clausole campione

Beni esclusi. ESCLUSIONI: QUALI BENI? L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni e costi: a. i conduttori esterni; b. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.
Beni esclusi. 1) elaboratori elettronici, supporti dati e simili, se e in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la ▇▇▇▇▇▇▇▇ verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali; 2) macchinari in leasing, se ed in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la garanzia verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali; 3) valore dell'area; 4) veicoli iscritti al PRA, quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata; 5) veicoli di terzi, inclusi i ciclomotori, fatta eccezione per quelli sottoposti a rimozione forzata ed in temporanea custodia all'interno di aree recintate; 6) aeromobili, natanti; 7) merci: a) all'aperto non per loro naturale destinazione, quando danneggiate da eventi atmosferici b) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi; 8) strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza; 9) tubazioni e cavi interrati, a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee; 10) piante, boschi, coltivazioni e animali in genere, con la sola eccezione di quanto eventualmente assicurato alle partite di polizza; 11) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza); 12) enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni; 13) beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato; 14) baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
Beni esclusi. Dalla copertura prestata con la presente Condizione Particolare sono esclusi i seguenti Beni in quanto non assicurati: a) il valore del terreno; b) le linee elettriche o le linee di alimentazione che non insistono sulla proprietà dell’Assicurato; c) qualsiasi edificio o costruzione, e qualsiasi bene in essi contenuto, che sia disabitato, inoccupato o non operativo per più di 30 (trenta) giorni; d) qualsiasi velivolo e qualsiasi imbarcazione; e) qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, inclusi i veicoli, le locomotive e i vagoni, a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia indicato come cosa assicurata e si trovi nella proprietà assicurata nel momento in cui subisce il danno; f) animali, piante, organismi viventi di qualsiasi genere; g) beni in transito che non si trovino sulla proprietà dell’Assicurato.
Beni esclusi. Reale Mutua non indennizza: • i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
Beni esclusi. Sono esclusi dall’assicurazione: 1. raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - tranne quelli relativi all’attività assicurata - salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo; 2. merci particolari e impianti di energia rinnovabile; 3. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell’ambito dell’azienda assicurata se garantiti con specifica polizza; 4. natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree a essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge; 5. macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell’Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; 6. cavi elettrici e altri beni in rame.
Beni esclusi. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
Beni esclusi. Italiana Assicurazioni non indennizza: • i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia. L
Beni esclusi. I Si intendono sempre esclusi:
Beni esclusi. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto; il valore del terreno; strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza; mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato; enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato; boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; aeromobili e natanti; beni posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione;
Beni esclusi a) Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperte dalla Garanzia Mezzi Tecnici della presente Polizza; b) Animali, a meno che non siano specificati da un'apposita appendice; c) Piante vive, a meno che non siano utilizzate come parte di una scena; d) ▇▇▇▇▇, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, documenti di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo; e) Edifici, incluse (ma non solo) le migliorie e le ristrutturazioni; f) Mobili e accessori che non siano utilizzati o non siano destinati ad esserlo come parte di una scena; g) Aeromobili utilizzati per qualsiasi fine diverso dalla partecipazione ad una scena, sulla quale vengono utilizzati rigorosamente come velivoli non funzionanti durante le riprese; h) Imbarcazioni di valore superiore a € 5.000,00 (cinquemila euro) mentre sono in acqua, a meno che non siano attraccate ad un molo, una darsena, un pontile o ad adeguata struttura fissa e utilizzate o destinate ad esserlo come parte di una scena; i) Motocicli, veicoli a motore o altri mezzi di trasporto, salvo quando sono utilizzati come parte di una scena purché non siano autopropulsi; j) Pellicole, nastri, supporti di qualsiasi tipo, a meno che non siano utilizzati come oggetti di scena.