Mensilità aggiuntive Clausole campione

Mensilità aggiuntive. L’azienda corrisponde ai propri dipendenti una tredicesima mensilità, di norma entro il 20 dicembre, ed una quattordicesima mensilità, entro il mese di giugno, di importo pari alla retribuzione globale maturata da ciascun lavoratore alle date di rispettiva correspon- sione. La tredicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; la quattordicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce; a tal fine le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni vanno computate come mese intero. Restano peraltro valide eventuali diverse prassi aziendali di corresponsione delle men- silità aggiuntive e dei rispettivi periodi di maturazione.
Mensilità aggiuntive. Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sono una forma di retribuzione differita che, pur maturando mensilmente, viene corrisposta ai lavoratori in un’unica soluzione in un 10 Si computano nell’anzianità di servizio i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc.. periodo determinato dell’anno. L’art. 125 del Ccnl stabilisce infatti che la tredicesima, o gratifica natalizia, sia erogata entro il 24 dicembre di ogni annualità e che sia commisurata ad “una mensilità della retribuzione in atto”, ad esclusione degli assegni per il nucleo familiare. L’art. 126 del Ccnl prevede invece che entro il 30 giugno di ogni anno sia corrisposta ai lavoratori una quattordicesima mensilità, o premio ferie11. La retribuzione di riferimento per il calcolo delle mensilità supplementari è quella “normale” già analizzata in precedenza, comprendente la paga base tabellare conglobata, gli scatti di anzianità, eventuali assegni ad personam o superminimi, nonché ogni altro elemento retributivo avente carattere continuativo. Nell’arco dell’anno - dal 1° gennaio al 31 dicembre per la tredicesima, dal 1° luglio al 30 giugno per la quattordicesima - ogni mese, nei giorni di effettivo servizio e in quelli equivalenti, il dipendente matura un dodicesimo della mensilità aggiuntiva e le frazioni di almeno 15 giorni si considerano mese intero. Cosicché, il lavoratore che non presta la propria opera per l’intero periodo annuale (nell’ipotesi di instaurazione o cessazione infra-annuale) matura una quota di mensilità aggiuntiva proporzionale al servizio di fatto svolto. Sono equiparati al servizio effettivo i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc.. Non danno invece luogo alla maturazione delle mensilità supplementari: le assenze ingiustificate, quelle dovute a permessi, congedi ed aspettative non retribuiti (come, ad esempio, il congedo per malattia del figlio di età inferiore a 8 anni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, il congedo per eventi particolari di cui all’art. 4 della l. n. 53/2000, l’aspettativa facoltativa per malattia e/o infortunio, fruita al termine del periodo di comporto), scioperi, sospensioni dal lavoro e dalle retribuzioni per motivi disciplinari, i periodi di congedo parentale. Per quel che concerne le assenze indennizzate dagli enti previdenziali, tenendo ...
Mensilità aggiuntive. Art. 120 (Tredicesima) In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Mensilità aggiuntive. Per il personale in servizio alla data di stipulazione del CCNL 24 lu- glio 2001, si applicano - al verificarsi dei presupposti previsti dalla precedente normativa – le disposizioni concernenti l’istituto delle mensilità aggiuntive al trattamento di fine rapporto (e gli elementi retributivi da prendere a riferimento), fermo restando che i relativi importi verranno calcolati nella misura spettante nel mese di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001.
Mensilità aggiuntive. Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzio- ne individuale mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 14 giorni è considerata mese intero. Corresponsione mensile: previo accordo, la tredicesima può essere erogata in rate mensili con conguaglio da effettuare nel mese di dicembre.
Mensilità aggiuntive. Gratifica natalizia (13ma)
Mensilità aggiuntive. 13ma mensilità: a differenza del precedente CCNL, è stato specificato il periodo di maturazione: 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Mensilità aggiuntive. Nel periodo di applicazione del contratto di solidarietà maturano due quote di mensilità aggiuntive: ➢ la prima corrispondente alle ore effettivamente lavorate/retribuite che è a carico del datore di lavoro; ➢ la seconda riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario pattuita nel contratto di solidarietà che è oggetto di integrazione a carico dell’Inps. Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, per la prima quota valgono le ordinarie scadenze annuali, mentre per la seconda il datore di lavoro può alternativamente: ➢ accantonare la parte di integrazione salariale riferita alle mensilità aggiuntive per corrisponderla al lavoratore in un’unica soluzione insieme alla prima quota; ➢ pagare mensilmente la suddetta parte in aggiunta all’integrazione INPS.
Mensilità aggiuntive. Per il recupero della quota di mensilità aggiuntiva a carico dell’Inps è necessario utilizzare: ➢ la causale F501 per la quota base; ➢ la causale F502 per la maggiorazione del 20%.
Mensilità aggiuntive. Riferimento art.14 CCNL 7 dicembre 2010 In deroga all’art. 14 C.C.N.L., le mensilità aggiuntive sono corrisposte rispetti- vamente: - 14° mensilità rapportata ed in aggiunta alla paga del mese di giugno (entro il 15 luglio); - 13° mensilità rapportata ed in aggiunta alla paga del mese di novembre (entro il 15 dicembre). Tali mensilità aggiuntive, maturate in riferimento all’effettiva durata del rapporto di lavoro, sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o di cessazione del lavoro in corso d’anno. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.