IL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA Clausole campione

IL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA. In data 10 gennaio 2014 le confederazioni convenute hanno stipulato un accordo interconfederale denominato “testo unico sulla rappresentanza” (allegato al presente ricorso ed a cui si rinvia il Giudicante) che riprende ed innova l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e il protocollo applicativo d'intesa firmato il successivo 31 maggio 2013 (pure allegati). A chi scrive non pare opportuno dilungarsi nella presente trattazione in ordine agli stessi in quanto essi - firmati dalle stesse parti – o riportano esattamente il medesimo contenuto poi trasfuso ed incorporato nell'accordo del 10 gennaio 2014 oppure ne riportano uno parzialmente differente che è evidentemente superato dal nuovo testo concordato dalle medesime parti sulla stessa identica materia e quindi tali precedenti testi negoziali vanno pertanto ritenuti assorbiti e comunque novati dal testo del 10 gennaio e come tali non più vigenti (né suscettibili di resurrezione in caso di declaratoria parziale o totale di nullità dell'accordo del 10 gennaio 2014). Al riguardo si evidenzierà comunque - in ordine alle singole clausole di cui con il presente atto si chiede la nullità – l'esistenza di eventuali analoghe statuizioni sulla medesima materia contenute nei precedenti accordi del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 che all'evidenza sono affette dagli stessi vizi qui denunciati ed a cui – qualora si ritenesse gli stessi non assorbiti e novati dall'accordo del 10 gennaio 2014 – va quindi estesa l'invocata declaratoria di nullità parziale o totale. - PARTE PRIMA: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria. - PARTE SECONDA: regolamentazione delle rappresentanze in azienda. - PARTE TERZA: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale. - PARTE QUARTA: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’ inadempimento. - CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI Davvero in estrema sintesi si può dire che a fondamento della PARTE PRIMA vi è la previsione di un meccanismo di rilevazione certa dei dati relativi al numero degli iscritti demandata ad un'apposita convenzione con l'Inps e dei voti nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali Unitarie (Rsu) rimesso alla collaborazione del Cnel. Si prevede poi che – al fine di certificare l'effettivo dato della rappresentanza nazionale di ciascun sindacato – “entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla p...

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