Common use of IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Clause in Contracts

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’istituto contrattuale si articola in tre tipologie: - apprendistato di I livello: ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. - apprendistato di II livello o apprendistato professionalizzante: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; - apprendistato di III livello: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale” che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna); nel contratto di secondo livello si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio. La peculiarità, dunque, dell’apprendistato duale (cd. I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento. Questo documento tratta dell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), come disciplinato dal Decreto legislativo n.81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico D.lgs n. 167 del 14/9/2011 , come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 e dal D.L. 34/2014 che individuano nell’apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l’evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell’attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il contratto di lavoro subordinato, apprendistato è contratto a tempo indeterminato, finalizzato alla eccezion fatta per attività prestate in cicli stagionali , previa previsione da CCNL. Datore di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione e all’occupazione dei giovaniin assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. L’istituto contrattuale si articola in tre tipologie: - apprendistato Le parti che intendono recedere dal rapporto al termine del periodo di I livello: ovvero formazione hanno l’onere di dare il preavviso a norma dell’art. 2118 del Cod. Civ. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. - apprendistato di II livello o apprendistato professionalizzante: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; - apprendistato di III livello: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale” che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna); nel contratto di secondo livello si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio. La peculiarità, dunque, dell’apprendistato duale (cd. I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento. Questo documento tratta dell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), come disciplinato dal Decreto legislativo n.81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015sono.

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è Normativa Precedente. La figura dell’ap- numero 4 - sabato 31 gennaio 2004 La formazione professionale dell’ap- prendista. L’apprendista, come detto, do- veva ricevere un insegnamento teorico- pratico tale da poter conseguire una quali- fica. In particolare, l’insegnamento prati- co aveva il fine di far acquisire all’ap- prendista la richiesta abilità nel lavoro al quale doveva essere avviato, mentre l’in- segnamento teorico era finalizzato all’ap- prendimento di nozioni teoriche, indi- spensabili all’acquisizione di una piena capacità professionale. Le modalità di tali insegnamenti erano le seguenti: l’inse- gnamento pratico veniva effettuato du- rante la prestazione di lavoro, mentre l’insegnamento teorico veniva effettuato in appositi corsi formativi esterni all’a- zienda. Al termine dell’addestramento pratico e dell’insegnamento complemen- tare (fissato dai contratti collettivi e co- munque per legge non superiore ai 5 anni), il datore di lavoro attribuiva all’ap- prendista la qualifica professionale, pre- via effettuazione di prova di idoneità al- l’esercizio del mestiere che aveva forma- to oggetto dell’apprendistato. La cessazione del rapporto. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro allo scadere del termine previsto dal contratto di lavoro subordinatoappren- distato non avesse comunicato formale disdetta all’apprendista, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’istituto contrattuale si articola questo veniva confermato in tre tipologie: - apprendistato di I livello: ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire servizio con la qualifica ot- tenuta in base alla prova di idoneità e il diploma professionaleperiodo di apprendistato era considerato utile, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. - apprendistato di II livello o apprendistato professionalizzante: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ad ogni effetto contrattuale, ai fini contrattuali; - dell’anzianità di servizio. Xxxxxxxx risulta- va l’applicabilità nel corso del rapporto di apprendistato dei principi generali in tema di III livello: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreuticala questione relativa all’applicazione all’apprendistato dei principi sanciti dalla legge 604/66 è stata risolta positivamente dalla Corte costitu- zionale con sentenza 169/73), nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale” che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna); nel contratto di secondo livello si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio. La peculiarità, dunque, dell’apprendistato duale (cd. I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento. Questo documento tratta dell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), come disciplinato dal Decreto legislativo n.81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.

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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato Il contratto di apprendistato rappresenta storicamente lo strumento più diffuso nel nostro ordinamento per coordinare le esigenze di formazione e di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Ad esso si è poi aggiunto, in tempi più recenti, lo stage (o tirocinio formativo e di orientamento), che però si distingue in molti aspetti dal contratto di apprendistato. Innanzitutto, a differenza di quest’ultimo, lo stage non è considerato un contratto di lavoro subordinatolavoro, a tempo indeterminatoma solo un mezzo per consentire ai giovani di fare le prime esperienze nel mondo del lavoro. Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione invece, si distingue proprio per il fatto di essere un vero e all’occupazione dei giovani. L’istituto contrattuale si articola in tre tipologie: - apprendistato di I livello: ovvero il proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani – e per questo è definito come contratto “a conseguire causa mista”. In capo al datore di lavoro sorge, accanto all’obbligo retributivo, l’obbligo di impartire all’apprendista l’insegnamento professionale necessario al conseguimento della specializzazione professionale, al quale corrisponde un diritto e dovere del lavoratore ad apprendere attraverso lo svolgimento dell’attività lavorativa. Esso presenta una serie di vantaggi per il datore di lavoro, in quanto gli fornisce la possibilità di formare direttamente le figure professionali di cui ha specificamente bisogno, secondo le esigenze dell’attività imprenditoriale concretamente svolta, nonché di usufruire di un regime agevolato dal punto di vista retributivo e contributivo e di gestione flessibile del rapporto. Vi sono anche dei vantaggi per i neo assunti, in quanto,oltre alla retribuzione e ai versamenti previdenziali connessi a un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, sono destinatari di un percorso formativo che permette loro di ottenere una qualificazione professionale ufficialmente riconosciuta. Già nel Codice Civile, agli articoli 2130 – 2134, si trova una prima scarna trattazione dell’istituto dell’apprendistato, seppur venga qui ancora definito “tirocinio”, successivamente arricchita dalla L. n. 25/1955. Negli anni successivi si sono succeduti diversi interventi da parte del legislatore, il più rilevante dei quali – in quanto ha completamente rivisto la disciplina dell’apprendistato – è il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (la c.d. Legge Biagi), agli articoli 47 – 53. Qui, per la prima volta, si prevedono tre diverse tipologie di apprendistato, che si distinguono tra loro in base al sistema di istruzione e al sistema di qualificazione professionale. Tale tripartizione è stata mantenuta, come si vedrà, anche nelle riforme successive. Tuttavia, le norme che oggi disciplinano il contratto di apprendistato sono contenute nel D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il cosiddetto “Testo Unico dell’apprendistato”, che ha semplificato e riunito in un unico corpo normativo (composto da soli sette articoli) la stratificazione legislativa esistente sul tema, abrogando espressamente tutta la precedente disciplina. Oltre a quanto previsto in generale dal Testo Unico, bisogna sempre verificare le disposizioni integrative in materia di apprendistato contenute nei contratti collettivi nazionali e nella legislazione regionale. A quest’ultima, in particolare, è stata demandata la regolamentazione dei profili specificamente attinenti all’erogazione dei contenuti formativi. Da ultimo, anche la Legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) e il Decreto Legge n. 76/2013, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti”, convertito in L. 99/2013, sono intervenuti sulla disciplina relativa al contratto di apprendistato. Nell’ordinamento italiano sono presenti tre tipologie di contratto di apprendistato. La prima tipologia è rappresentata dell’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 T.U. sull’apprendistato) ha come destinatari soggetti che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 25 anni di età. Il fine, in tutti i settori di attività, è quello di conseguire una qualifica o un diploma professionale o anche assolvere l’obbligo di istruzione. La durata viene determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire, in ogni caso non può durare più di 3 anni, o 4 nel caso di diploma quadriennale regionale. La seconda tipologia è l’Apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere, art. 4 T.U. sull’apprendistato) ha, invece, come destinatari soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ma se già in possesso di una qualifica professionale, in tutti i settori di attività, al fine di conseguire una determinata qualifica professionale “a fini contrattuali”. La durata, variabile a seconda dell’età dell’apprendista e della qualifica professionale da conseguire, è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di settore, in ogni caso non può superare i 3 anni complessivi (salvo nel caso delle qualifiche professionali del settore artigiano, per il cui perseguimento l’apprendistato può durare fino a 5 anni). Infine, la terza tipologia è l’Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5 T.U. sull’apprendistato) ha come destinatari soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni di età. Il fine è quello di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o titoli di studio di livello universitario e il certificato di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, oppure per la specializzazione tecnica superiore, per svolgere attività di ricerca, per effettuare il praticantato per l’accesso agli ordini professionali o per svolgere un’esperienza professionale. - Può essere stipulato in tutti i settori di attività. La durata è stabilita da regolamenti Regionali, in accordo con altri Enti, tra i quali le associazioni territoriali dei datori di lavoro o dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, le università, etc. Oltre alle tipologie appena descritte, bisogna anche citare l’apprendistato per la riqualificazione professionale (previsto dall’art. 7, comma 4, T.U. sull’apprendistato), che non costituisce a pieno titolo una quarta categoria di apprendistato e presenta delle caratteristiche a sé stanti: è destinato a coloro che hanno perso il posto di II livello lavoro, i cosiddetti lavoratori in mobilità, senza alcun requisito anagrafico, ed è finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale di tali soggetti svantaggiati. Al di là delle caratteristiche peculiari che connotano ognuna delle tipologie di apprendistato professionalizzanteindicate, vi sono alcune regole che valgono in generale e che sono previste dall’art. 2 del T.U. sull’apprendistato. Le principali di esse sono, in sintesi: • la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo, quest’ultimo da definirsi entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; • la durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, salvo le eccezioni previste per le attività stagionali; • il divieto di retribuzione a cottimo; • la possibilità di inquadrare l’apprendista in una categoria sino a due livelli inferiori rispetto a quella corrispondente alla qualifica da conseguire con corrispondente riduzione della retribuzione; • la presenza di un tutore o di un referente aziendale; • la possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del perseguimento degli studi; • la registrazione della qualifica professionale ai fini contrattuali nel libretto formativo del cittadino; • la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni; • la possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza, ad opera della contrattazione collettiva nazionale; • il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa e giustificato motivo; • la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi del disposto dell’art. 2118 c.c., che se non esercitata consente la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato indeterminato; • l’applicazione di alcune forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria agli apprendisti, compresa da ultimo l’ASPI; • la fissazione del numero massimo complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite contratto di somministrazione di lavoro; • la possibilità di assumere nuovi apprendisti che viene subordinata al conseguimento mantenimento in servizio di almeno il 50% dei contratti di apprendistato conclusi nei 36 mesi precedenti (la percentuale è ridotta al 30% fino al 17 luglio 2015 e tale previsione si applica solo alle aziende con almeno 10 dipendenti, per le altre si applicano le percentuali di stabilizzazione fissate dai contratti collettivi); • l’esclusione della qualificazione professionale possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il contenuto formativo, la cui esatta definizione è rimandata – in misura diversa a seconda della singola categoria di apprendistato – alle Regioni e alla contrattazione collettiva, costituisce il tratto caratterizzante del contratto di apprendistato. Perciò, la legge stabilisce che se il datore di lavoro non fa svolgere in concreto alcuna attività di formazione ai fini contrattuali; - apprendistato di III livello: propri apprendisti, il rapporto intercorso tra le parti si considera come un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITSindeterminato. Quindi dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra la retribuzione e la contribuzione versate e quelle dovute per il livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di formazione, titoli universitari o dell’alta formazione artisticadal momento che l’apprendista, musicale e coreutica)fin dall’inizio del rapporto, nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionaleera in possesso delle corrispondenti capacità professionali. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale” che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna); nel contratto di secondo livello si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio. La peculiarità, dunque, dell’apprendistato duale (cd. I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento. Questo documento tratta dell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionaleInoltre, il diploma datore di istruzione secondaria superiore lavoro dovrà restituire, maggiorati, i benefici contributivi e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), come disciplinato dal Decreto legislativo n.81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015dovrà corrispondere al lavoratore le differenze retributive.

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