I Servizi Aggiuntivi Clausole campione

I Servizi Aggiuntivi. Nell’ambito della Richiesta di Attivazione, il Cliente può esprimere la propria volontà di acquistare i Servizi Aggiuntivi disponibili, di seguito elencati:
I Servizi Aggiuntivi. Si è chiarito, in precedenza, che la normativa consente alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando, come sub criterio di valutazione del criterio di valutazione “progetto tecnico”, la prestazione di “servizi aggiuntivi” a quello del “servizio sostitutivo di mensa”. È evidente che, trattandosi di servizi che qualificano l’offerta principale, una simile possibilità deve intendersi riferita a servizi di cui sono destinatari gli utenti finali del servizio principale (e, cioè, del “servizio sostitutivo di mensa”) e non gli esercenti convenzionati. La fornitura di “servizi aggiuntivi “per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, infatti, potrebbe essere considerata positivamente dal prestatore del servizio principale sia in riferimento al punteggio conseguibile in sede di offerta tecnica sia valutandone la convenienza nell’ambito di un più ampio business plan. Non può, infatti, escludersi che il costo sopportato dal prestatore del servizio principale possa essere compensato nell’ambito di rapporti commerciali più ampi con gli operatori economici coinvolti che, a fronte di nuova clientela, possono consentirgli di offrire agli utenti finali del servizio principale “servizi aggiuntivi” a costi inferiori di quelli di mercato. Detti servizi potrebbero, a titolo esemplificativo, concretarsi in sconti, promozioni e servizi alla persona offerti da reti commerciali convenzionate, dei quali il possessore del “buono basto” potrebbe fruire a titolo assolutamente facoltativo e gratuito. Va ricordato che, per i criteri o sub criteri aventi natura qualitativa, i documenti di gara devono specificare i “criteri motivazionali” in base ai quali vanno sviluppati i “confronti a coppie“ o attribuiti in via discrezionale i coefficienti. Tali criteri sono molto importanti nel caso dei “servizi aggiuntivi”, in quanto possono condizionare in maniera rilevante la specificità e la qualità degli stessi. Alla luce di quanto illustrato, risulta chiaro che i “servizi aggiuntivi”, ai quali può essere attribuito un punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica, non possono essere gli eventuali servizi offerti agli esercenti. A parere dell’Autorità, infatti, ciò costituirebbe un’alterazione della concorrenza tra gli operatori del mercato, atta ad incidere sicuramente sul valore dello sconto da applicare agli esercenti. L’offerta di servizi aggiuntivi li costringerebbe, in altri termini, ad accettare uno sconto più elevato che, come si è prima sottolineato, inciderebbe sulla quali...
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).