Common use of Gestione del rischio Clause in Contracts

Gestione del rischio. Al fine di ridurre il livello di esposizione al rischio emerso dall’analisi dei due processi, sono state individuate alcune misure specifiche. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale del prezzo medio ponderato delle sigarette e delle tabelle di ripartizione dei relativi prezzi di vendita al pubblico, ove il principale fattore di rischio è dovuto all’eccesso di discrezionalità nella scelta dei tempi di adozione dei provvedimenti direttoriali, si riterrebbe opportuna una modifica normativa all’attuale disposto dell’art. 39 quinquies che consente l’adozione del provvedimento “entro il primo marzo” di ciascuna annualità, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimento. La misura specifica per il contenimento del rischio consiste nell’obbligo di adottare il provvedimento direttoriale in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite di sigarette registrate nel precedente anno solare (possibilmente entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, in modo da consentire al provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi corrente, sono presentate durante l’intero arco dell’anno. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata di una propria regolamentazione per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richieste, le modalità e la documentazione aggiuntiva da presentare in allegato alle istanze. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholder, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per garantire modalità di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori del settore. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi di attuazione.

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Gestione del rischio. Al Come già rappresentato, per ciò che riguarda le strutture territoriali dell’Agenzia, le aree ‘core’ dei controlli e delle verifiche esprimono il più alto valore di rischio. In ragione delle considerazioni espresse, e in conformità alle prescrizioni contenute nel PNA, tutti i processi contemplati in tali aree devono pertanto essere considerati a elevato rischio ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa e dagli atti di indirizzo. Nei confronti dei processi ricondotti in tali aree saranno pertanto adottate tutte le misure di seguito descritte, nonché quelle indicate nelle tabelle che seguono. Tali misure, in quanto compatibili, devono essere estese anche alle verifiche di cassa. Di particolare importanza risulta il ruolo di coordinamento che sono chiamate a svolgere le direzioni centrali al fine di ridurre uniformare le prassi operative sul territorio. Oltre al richiamo espresso al contenuto delle prescrizioni, tuttora in vigore, impartite dall’ex Direzione centrale accertamenti e controlli nelle già citate linee guida di cui al prot. n. 50325/RU del 24 aprile 2013 (cfr. paragrafo precedente) e alla già citata circolare n. 74D/2003, anche in tale ambito si ritiene opportuno estendere il livello controllo (mediante verifiche a campione effettuate attraverso controlli incrociati con le banche dati disponibili) sugli eventuali rapporti tra funzionari incaricati delle verifiche e i soggetti controllati. Considerato che l’attività di controllo è spesso connessa a rilevanti vantaggi economici, si ritiene opportuno estendere l’incompatibilità prevista dall’art. 35-bis d.lgs. 165/2001 anche agli ambiti in esame. In considerazione della circostanza che le attività di verifica, ispezione e di vigilanza presentano un’elevata esposizione al rischio emerso dall’analisi dei due processi, sono state individuate alcune misure specifiche. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale del prezzo medio ponderato delle sigarette e delle tabelle di ripartizione dei relativi prezzi di vendita al pubblico, ove il principale fattore di rischio è dovuto all’eccesso di discrezionalità nella scelta dei tempi di adozione dei provvedimenti direttorialirischio, si riterrebbe opportuna raccomanda una modifica normativa all’attuale disposto dell’art. 39 quinquies che consente l’adozione del provvedimento “entro il primo marzo” di ciascuna annualitàrotazione dei funzionari assegnati ai servizi controlli, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimento. La misura specifica per il contenimento del rischio consiste nell’obbligo di adottare il provvedimento direttoriale in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite di sigarette registrate nel precedente anno solare (possibilmente entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, in modo da consentire al provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione anche all’interno della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi corrente, sono presentate durante l’intero arco dell’annostessa sub-articolazione. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata di una propria regolamentazione per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richiesteogni caso, le modalità predette attività dovranno essere assegnate ad almeno due funzionari abbinati secondo rotazione casuale. Nel caso in cui siano presenti uffici finanziari di fabbrica presso alcuni opifici è necessario: - prevedere misure di rotazione nel caso in cui non vi sia personale stabilmente adibito a tale servizio; - provvedere all’integrazione del nucleo di verifica con funzionari appartenenti ad altra struttura quando vi sia personale stabilmente adibito a tale servizio. Si suggerisce, inoltre, ai Referenti di valutare l’opportunità di disporre a sorpresa, avvalendosi di personale dell’Ufficio competente per funzione, affiancamenti del personale impegnato nelle verifiche. Le Direzioni competenti sono chiamate a curare le funzioni di programmazione, indirizzo e la documentazione aggiuntiva da presentare in allegato alle istanze. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholder, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione coordinamento delle attività di controllo sul regolare adempimento degli obblighi tributari nonché sul rispetto di tutti i soggetti interessatigli obblighi e divieti vigenti, per garantire modalità anche individuando strategie e metodologie di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori del settorecontrollo. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi Le iniziative attuative delle disposizioni emanate in materia di attuazionecontrollo sono realizzate dalle strutture operative sul territorio in esecuzione delle attività pianificate.

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Gestione del rischio. Al fine Sono di ridurre seguito indicati gli adempimenti che dovranno essere osservati per contenere il livello rischio di esposizione al rischio emerso dall’analisi illiceità nell’adozione di atti aventi natura decisoria. Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei due processi, sono state individuate alcune misure specifiche. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale del prezzo medio ponderato delle sigarette e delle tabelle di ripartizione dei relativi prezzi di vendita al pubblico, ove il principale fattore procedimenti amministrativi riconducibili all’area di rischio è dovuto all’eccesso in argomento devono essere assunti, di discrezionalità nella scelta dei tempi norma, in forma di adozione dei provvedimenti direttoriali, si riterrebbe opportuna una modifica normativa all’attuale disposto dell’artdeterminazione o di deliberazione. 39 quinquies L’assegnazione delle pratiche ai funzionari che consente l’adozione del provvedimento “entro il primo marzo” provvederanno a curare l’istruttoria dovrà essere compiuta con ragionevole attenzione alle esigenze di ciascuna annualità, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimentodiversificazione e condivisione. La misura specifica per il contenimento del rischio consiste nell’obbligo di adottare il provvedimento direttoriale in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite di sigarette registrate nel precedente anno solare (possibilmente entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, responsabilità dell’adozione dell’atto finale dovrà essere ascrivibile a soggetto diverso rispetto a quello che ha curato l’istruttoria in modo da consentire al garantire che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l’istruttore proponente e il dirigente. I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione dell’iter logico, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - che hanno determinato la decisione finale, supportata da adeguata motivazione. Quest’ultima deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L’obbligo di motivazione diventa ancora più cogente in tutti i casi in cui è esercitata la potestà di autotutela, con particolare riguardo all’annullamento d’ufficio che presuppone a priori una compiuta verifica in ordine ai profili di illegittimità dell’atto adottato e richiede, in ogni caso, che siano compiutamente esternate le ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi corrente, sono presentate durante l’intero arco dell’anno. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata di una propria regolamentazione per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richieste, le modalità e la documentazione aggiuntiva da presentare in allegato alle istanze. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholder, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per garantire modalità di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori del settore. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi di attuazioneannullamento.

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Gestione del rischio. Come anticipato, la mancata o irregolare registrazione sul “Mod. A4” di tutte le merci sequestrate, confiscate e abbandonate può facilitare la distrazione di beni dal circuito di gestione degli stessi. Al fine di ridurre contenere il suddetto rischio, gli uffici interessati sono stati richiamati al corretto utilizzo del citato Registro e le direzioni territoriali sono state invitate a verificarne periodicamente la corretta tenuta e compilazione. In funzione di tali verifiche, a livello centrale sono in corso di esposizione predisposizione apposite check list .[22] È inoltre attualmente allo studio la realizzazione di un sistema informatico di registrazione dei beni, in sostituzione del Registro cartaceo “Mod. A4”, integrato nel sistema informativo AIDA. L’istituzione di un registro informatizzato del Mod. A4, rappresenta una misura utile anche al contrasto del rischio emerso dall’analisi corruttivo, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi della procedura. L’applicativo informatico potrebbe consentire anche l’inserimento di immagini dei due processibeni sequestrati e di copia dei relativi verbali di sequestro. Quest’ultima misura [22] Una prima check-list, già adottata, riguarda i controlli da svolgere sulla corretta tenuta e compilazione del Registro Mod. A 3. bis nel quale sono annotate le merci lasciate in temporanea custodia alla dogana. sarebbe utile per prevenire, ad esempio, la sottrazione dei beni sequestrati o la loro sostituzione con altri di minor valore. Inoltre, l’informatizzazione del registro garantirebbe la disponibilità in tempo reale di tutta la documentazione prodotta nelle varie fasi istruttorie, nonché l’individuazione dei dipendenti responsabili delle fasi stesse. È allo studio anche una razionalizzazione della rete dei depositi disponibili, valutando l’opportunità di organizzarne uno per area geografica o per direzione territoriale. Ciò consentirebbe di contenere il rischio grazie alla realizzazione di strutture idonee sia dal punto di vista logistico, sia sotto l’aspetto delle misure di sicurezza.[23] Per quanto riguarda l’ulteriore fattore di rischio, dato dai lunghi periodi di tempo di giacenza delle merci sequestrate, confiscate e abbandonate, sono state individuate alcune misure specifiche. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale del prezzo medio ponderato delle sigarette allo studio soluzioni finalizzate a rendere maggiormente celeri e delle tabelle snelle le procedure per la definizione dei procedimenti attraverso proposte di ripartizione semplificazioni normative (sul modello di altri Stati membri dell’UE) o attraverso accordi con l’Amministrazione della Giustizia per disciplinare tempi e modalità di gestione dei relativi prezzi di vendita al pubblicosequestri, anche facendo ricorso, ove il principale fattore possibile, alla conservazione di rischio è dovuto all’eccesso campioni di discrezionalità nella scelta merce per le esigenze e le finalità processuali. In tutti i casi in cui ciò sia possibile, i reperti, e in special modo quelli “sensibili”,[24] devono essere: • confezionati utilizzando buste, cartoni o essere avvolti, ove necessario o quando obbligatorio, con carta da imballo; • assicurati mediante apposizione di “sigilli” che identifichino sempre l’ufficio che provvede al sequestro (esempio: timbri a impronta metallica su ceralacca, piombi doganali su cui apporre l’impronta della pinza dell’ufficio, sigilli numerati mono-uso). Sul reperto confezionato e sigillato devono essere apposte le firme dei tempi verbalizzanti e del verbalizzato (se presente al sequestro). Per le modalità di adozione dei provvedimenti direttorialiredazione del verbale di sequestro in ambito penale, si riterrebbe opportuna una modifica normativa all’attuale disposto dell’artrichiamano le disposizioni dell’articolo 81 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 39 quinquies n. 271/1989).[25] Si rammenta, inoltre, che, a norma del successivo articolo 82 delle medesime norme di attuazione, le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge e che, qualora i sigilli appaiono rotti o alterati, è necessario procedere alla verifica delle cose sequestrate. In caso di verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli deve essere redatto specifico verbale. Relativamente alla fase conclusiva del processo (alienazione o distruzione delle merci) è necessario che consente l’adozione del provvedimento le procedure di gara ad evidenza pubblica, finalizzate alla vendita dei beni, siano adeguatamente pubblicizzate per consentire la più ampia partecipazione. Nel caso in cui venga disposta la distruzione delle merci, deve essere redatto apposito verbale delle operazioni compiute (da trasmettere all’Autorità che la ha disposta), riportando le modalità adottate per lo smaltimento dei [23] Cfr. decreto direttoriale 31 maggio 2000 (entro Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati”). Sotto il primo marzo” di ciascuna annualità, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimento. La misura specifica profilo dell’impegno economico occorre valutare anche i costi da sostenere per il contenimento trasferimento delle merci dal luogo del rischio consiste nell’obbligo sequestro. - Stupefacenti; - Armi; - Valuta (compresi i titoli al portatore); - Oggetti di adottare il provvedimento direttoriale valore: minuterie in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite oro e metalli preziosi, pietre preziose e semi preziose, orologi, oggetti di sigarette registrate nel precedente anno solare antiquariato, ecc. [25] Articolo 81 (possibilmente entro i primi quindici giorni Redazione del mese verbale di gennaio, in modo da consentire al provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi corrente, sono presentate durante l’intero arco dell’anno. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata di una propria regolamentazione per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richieste, le modalità e la documentazione aggiuntiva da presentare in allegato alle istanze. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholder, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per garantire modalità di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori del settore. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi di attuazione.sequestro)

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Gestione del rischio. Al fine Sono di ridurre seguito indicati gli adempimenti che dovranno essere osservati per contenere il livello rischio di esposizione al rischio emerso dall’analisi illiceità nell’adozione di atti aventi natura decisoria. Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei due processi, sono state individuate alcune misure specifiche. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale del prezzo medio ponderato delle sigarette e delle tabelle di ripartizione dei relativi prezzi di vendita al pubblico, ove il principale fattore procedimenti amministrativi riconducibili all’area di rischio è dovuto all’eccesso in argomento devono essere assunti, di discrezionalità nella scelta dei tempi norma, in forma di adozione dei provvedimenti direttoriali, si riterrebbe opportuna una modifica normativa all’attuale disposto dell’artdeterminazione o di deliberazione. 39 quinquies L’assegnazione delle pratiche ai funzionari che consente l’adozione del provvedimento “entro il primo marzo” provvederanno a curare l’istruttoria dovrà essere compiuta con ragionevole attenzione alle esigenze di ciascuna annualità, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimentodiversificazione e condivisione. La misura specifica per il contenimento del rischio consiste nell’obbligo di adottare il provvedimento direttoriale in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite di sigarette registrate nel precedente anno solare (possibilmente entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, responsabilità dell’adozione dell’atto finale dovrà essere ascrivibile a soggetto diverso rispetto a quello che ha curato l’istruttoria in modo da consentire al garantire che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l’istruttore proponente e il dirigente. I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione dell’iter logico, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - che hanno determinato la decisione finale, supportata da adeguata motivazione. Quest’ultima deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L’obbligo di motivazione diventa ancora più cogente in tutti i casi in cui è esercitata la potestà di autotutela, con particolare riguardo all’annullamento d’ufficio che presuppone a priori una compiuta verifica in ordine ai profili di illegittimità dell’atto adottato e richiede, in ogni caso, che siano compiutamente esternate le ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33annullamento. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi corrente, sono presentate durante l’intero arco dell’anno. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata di una propria regolamentazione per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richieste, le modalità e la documentazione aggiuntiva da presentare in allegato alle istanze. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholder, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per garantire modalità di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori del settore. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi di attuazione.Unità organizzativa responsabile: DIREZIONE REGIONALE / INTERREGIONALE / INTERPROVINCIALE

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Gestione del rischio. Al Come già rappresentato, per ciò che riguarda le strutture territoriali dell’Agenzia (Area Dogane), le aree ‘core business’ dei controlli e delle verifiche in materia doganale e di accise esprimono il più alto valore di rischio. In ragione delle considerazioni espresse, e in conformità alle prescrizioni contenute nel PNA, tutti i procedimenti contemplati in tali aree debbono pertanto essere considerati a elevato rischio ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa e dagli atti di indirizzo. Nei confronti dei procedimenti ricondotti in tale aree saranno pertanto adottate tutte le misure di seguito descritte, nonché quelle indicate nelle tabelle che seguono. Nelle more del completamento della mappatura da parte di tutti gli Uffici dell’Agenzia9, tali misure, in quanto compatibili, devono essere estese anche alle verifiche di cassa. Di particolare importanza risulta il ruolo di coordinamento che sono chiamate a svolgere le Direzioni centrali al fine di ridurre uniformare le prassi operative sul territorio. Oltre al richiamo espresso al contenuto delle prescrizioni, tuttora in vigore, impartite dall’ex Direzione centrale accertamenti e controlli nelle già citate Linee guida di cui al Prot. n. 50325/RU del 24 aprile 2013 (cfr. paragrafo precedente) e alla già citata circolare n. 74D/2003, anche in tale ambito si ritiene opportuno estendere il livello controllo (mediante verifiche a campione effettuate attraverso controlli incrociati con le banche dati disponibili) sugli eventuali rapporti tra funzionari incaricati delle verifiche e i soggetti controllati. Considerato che l’attività di controllo è spesso connessa a rilevanti vantaggi economici, si ritiene opportuno estendere l’incompatibilità prevista dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 anche agli ambiti in esame. In considerazione della circostanza che le attività di verifica, ispezione e di vigilanza presentano un’elevata esposizione al rischio emerso dall’analisi dei due processi, sono state individuate alcune misure specifiche. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale del prezzo medio ponderato delle sigarette e delle tabelle di ripartizione dei relativi prezzi di vendita al pubblico, ove il principale fattore di rischio è dovuto all’eccesso di discrezionalità nella scelta dei tempi di adozione dei provvedimenti direttorialirischio, si riterrebbe opportuna raccomanda una modifica normativa all’attuale disposto dell’art. 39 quinquies che consente l’adozione del provvedimento “entro il primo marzo” di ciascuna annualitàrotazione dei funzionari assegnati ai servizi controlli, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimento. La misura specifica per il contenimento del rischio consiste nell’obbligo di adottare il provvedimento direttoriale in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite di sigarette registrate nel precedente anno solare (possibilmente entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, in modo da consentire al provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione anche all’interno della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi corrente, sono presentate durante l’intero arco dell’annostessa sub-articolazione. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata di una propria regolamentazione per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richiesteogni caso, le modalità e la documentazione aggiuntiva da presentare predette attività dovranno essere assegnate ad almeno due funzionari abbinati secondo rotazione casuale. Nel caso in allegato alle istanzecui siano presenti Uffici finanziari di fabbrica presso alcuni opifici è necessario: - prevedere misure di rotazione nel caso in cui non vi sia personale stabilmente adibito a tale servizio; - provvedere all’integrazione del nucleo di verifica con funzionari appartenenti ad altra struttura quando vi sia personale stabilmente adibito a tale servizio. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholderSi suggerisce, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione inoltre, ai Referenti di tutti i soggetti interessativalutare l’opportunità di disporre a sorpresa, avvalendosi di personale dell’Area competente per garantire modalità di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori funzione, affiancamenti del settore. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi di attuazionepersonale impegnato nelle verifiche.

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Gestione del rischio. Al fine Con il coinvolgimento dei Responsabili di ridurre sezione si dovrà procedere alla mappatura dei procedimenti presenti nell’ente, operazione resa impossibile dallo scarso lasso di tempo avuto a disposizione dal RPCT nominato a Febbraio 2021; la mappatura dal RPCT realizzata ha, comunque, preso in considerazione tutti i processi e gli uffici associati alle aree di attività, individuate dal Legislatore della L. 190/2012 e dal PNA come particolarmente esposte al rischio Si tratta di un processo (strutturato in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione), finalizzato ad aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, in quanto permette di acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e permeabilità dell’amministrazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all’interno dell’amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare. L’identificazione del rischio è un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio (ISO 3100:2010). L’obiettivo dell’identificazione è generare un elenco degli eventi che possono avere conseguenze negative sull’organizzazione. In questa fase, l’Ente ha individuato le fonti del rischio di corruzione, le aree di impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all’interno dell’Ente, possono fare emergere il rischio di corruzione. L’identificazione degli eventi di corruzione è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei comportamenti illeciti che potrebbero manifestarsi nei processi del Comune. Successivamente si è proceduto ad effettuare l’analisi del rischio che è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di esposizione rischio. A ciascun fattore, è stato associato un punteggio (Alto o molto alto, medio, basso e molto basso). Si rinvia agli allegati al presente piano: - xxx.xx B “Analisi del rischio”; - xxx.xx C “Individuazione e programmazione misure” Ciascuna amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio emerso dall’analisi dei due processicorruttivo in ragione delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sono state individuate alcune misure specifichesociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca. Con riferimento al processo relativo alla determinazione annuale E ai fini della redazione del prezzo medio ponderato delle sigarette PTCPT è necessario tenere conto del contesto esterno e delle tabelle di ripartizione dei relativi prezzi quello interno. Sulla base di vendita al pubblicoqueste indicazioni, ove che pervengono dalla impostazione dell’ANAC, il principale fattore di rischio è dovuto all’eccesso di discrezionalità nella scelta dei tempi di adozione dei provvedimenti direttorialipresente piano prende in considerazione i seguenti fattori, si riterrebbe opportuna una modifica normativa all’attuale disposto dell’art. 39 quinquies che consente l’adozione del provvedimento “entro il primo marzo” di ciascuna annualità, individuando ex lege una data fissa dalla quale far decorrere l’efficacia del provvedimento. La misura specifica per il contenimento del rischio consiste nell’obbligo di adottare il provvedimento direttoriale in questione non appena in possesso dei dati consolidati relativi alle vendite di sigarette registrate nel precedente anno solare (possibilmente entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, in modo da consentire al provvedimento di divenire efficace il giorno 16 gennaio di ciascun anno) 33. La suddetta misura risulta, peraltro, funzionale a garantire maggiori entrate erariali. Con riferimento al processo inerente all’adozione delle determinazioni di variazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, la formulazione della norma appare, per alcuni aspetti, lacunosa. Non si comprende, infatti, se l’Agenzia abbia o meno la facoltà di effettuare una propria valutazione in merito all’accoglimento delle richieste avanzate dagli operatori 34, né è disciplinata una periodicità per la presentazione delle numerose istanze che, nella prassi correnteconiugati all’analisi del contesto esterno ed interno, sono presentate durante l’intero arco dell’anno. In relazione al suddetto processo, l’Agenzia si è recentemente dotata fungono da parametro di una propria regolamentazione valutazione e conseguente chiave di lettura per disciplinare in forma omogenea i procedimenti relativi a tali variazioni. In particolare tale regolamentazione definisce, salvo casi eccezionali, una periodicità interna delle trattazioni delle istanze pervenute, nonché specifica, in misura coerente alle richieste, le modalità e la documentazione aggiuntiva da presentare in allegato alle istanze. In relazione poi alla regolazione dei rapporti con gli stakeholder, sono inoltre organizzati periodici incontri (c.d. “open hearing”) aperti alla partecipazione l’attuazione di tutti i soggetti interessati, per garantire modalità misure di dialogo trasparenti e imparziali con gli operatori del settore. Il prospetto sottostante riepiloga le misure previste e i relativi tempi di attuazioneprevenzione coerenti ed efficaci.

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