Gestione dei conflitti di interesse Clausole campione

Gestione dei conflitti di interesse. 1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra:
Gestione dei conflitti di interesse. Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) - impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti. - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e di altri soggetti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alta luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità). - procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente; - procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti; - procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.
Gestione dei conflitti di interesse. Al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse individuate, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Società ha adottato adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo. Tali presidi disciplinano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché i comportamenti che i Soggetti Rilevanti devono tenere.
Gestione dei conflitti di interesse. Per ogni situazione di potenziale conflitto di interesse, la Società adotta le opportune iniziative volte aprevenire o a evitare l’effettiva insorgenza del conflitto. In tal senso la Società è dotata di una adeguata struttura organizzativa e di procedure operative atte ad identificare, gestire e moni- torare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse in merito all’offerta o alla gestione dei prodotti assicurativi. La Società ha inoltre istituito un registro nel quale annottare le suddette situazioni. Qualora la Società ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interressi del cliente sia evitato, la Società provvederà a darne adeguata informativa al cliente.
Gestione dei conflitti di interesse. Alla data della presente Relazione la procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società (la “Procedura OPC”) ne esenta l’applicazione (i) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision, (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Antares Vision. Inoltre, la Procedura OPC non trova applicazione: a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea di Antares Vision ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive e b) alle deliberazioni, diverse da quelle sopra indicate, in materia di remunerazione degli Amministratori di Antares Vision investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
Gestione dei conflitti di interesse. La BCG adotta i provvedimenti organizzati- vi opportuni per evitare conflitti di interesse con i propri clienti contestualmente all’ero- gazione di prestazioni. Laddove ciò non fosse possibile, essa rende noti tali conflitti di interesse al cliente interessato.
Gestione dei conflitti di interesse. 5.1 Una volta identificati i conflitti di interesse, la SIM deve individuare le misure da adottare per gestirli e adottare una politica di gestione efficace.
Gestione dei conflitti di interesse. Questa seconda fase riguarda l'applicazione delle misure previste da questa politica, al fine di gestire situazioni di conflitto concrete e la loro iscrizione nel registro dei conflitti di interesse.
Gestione dei conflitti di interesse. Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato; - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità). La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l’adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.
Gestione dei conflitti di interesse. 4.1 Criteri di individuazione, misure organizzative e procedure per la gestione dei conflitti di interesse