Perdita dell’anno scolastico Clausole campione

Perdita dell’anno scolastico. Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l’Alunno Assicurato si trovasse nell’impossibilità di concludere l’anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l’anno stesso, la Società riconoscerà la somma indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica a titolo forfettario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto. La perdita dell’anno scolastico dovrà essere certificata dall’organismo scolastico preposto.
Perdita dell’anno scolastico. Qualora, l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
Perdita dell’anno scolastico. Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
Perdita dell’anno scolastico. Qualora in conseguenza di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico che comporti una mancata partecipazione alle lezioni per almeno 45 giorni consecutivi, l’allievo assicurato si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno scolastico, la Società corrisponderà la somma assicurata indicata in polizza, a titolo forfetario e solo per il primo anno scolastico ripetuto. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell'Istituto Scolastico, di idonea documentazione attestante una valutazione scolastica dove non dovranno comparire più di quattro discipline insufficienti nel precedente trimestre o quadrimestre, pena la decadenza del diritto all’indennità. L’erogazione della somma avverrà entro il primo trimestre o quadrimestre dell’anno di recupero a seguito di attestazione di frequenza regolare da parte dell’Istituto Scolastico.
Perdita dell’anno scolastico. Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l’alunno assicurato si trovasse nell’impossibilità di conclu- dere l’anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l’anno stesso, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconoscerà la somma indicata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza a titolo forfettario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto. La perdita dell’an- no scolastico dovrà essere certificata dall’organismo scolastico preposto.
Perdita dell’anno scolastico. La Società corrisponde allo studente l'indennità prevista indicata nella Scheda di offerta tecnica, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.
Perdita dell’anno scolastico. La Società corrisponde allo studente l’indennità prevista, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso. La perdita dell’anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.
Perdita dell’anno scolastico. Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, verificatosi negli ultimi quattro mesi dell’anno scolastico, che comporti una mancata partecipazione alle lezioni per almeno 50 giorni consecutivi ed almeno 60 giorni totali, lo studente assicurato si trovasse nell’impossibilità di concludere l’anno scolastico, l’Impresa corrisponderà a titolo forfetario e solo per il primo anno scolastico ripetuto la somma prevista dalla Tabella delle Prestazioni TAPRE 17-18. L’operatività della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell’Istituto Scolastico, di idonea documentazione attestante la causa della bocciatura.
Perdita dell’anno scolastico. P. Indennità da assenza per infortunio
Perdita dell’anno scolastico. (art. 3.12 r) 8.000,00 ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE/CORSI PER INFORTUNIO (art. 3.12 u) 250,00 SPESE FUNERARIE (art. 3.12 o) 5.000,00 SPESE RIMPATRIO SALMA (art. 3.12 o) 7.500,00 RIMBORSO ROTTURA APPARECCHI ORTODONTICI (art. 3.12 n) 250,00 DANNI MATERIALI DA INFORTUNIO (art. 3.12 p) Compresi - Vestiario (art. 3.12 p) 500,00 - Carrozzelle/tutori per portatori di handicap (art. 3.12 p) 1.000,00 - occhiali in palestra (art. 3.12 p) 100,00 - Strumenti Musicali (art. 3.12 p) 150,00