GARANZIE DELL’INVESTIMENTO Clausole campione

GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. La Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale investito né di corresponsione di un Rendimento minimo sia a scadenza che nel corso della Durata contrattuale. L’Investitore-contraente si assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote, pertanto esiste la possibilità di ricevere, in caso di rimborso, un capitale inferiore al Capitale investito.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. L’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale Investito, né di correspon- sione di un rendimento minimo, nel corso della Durata del Contratto. L’Investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi e pertanto esiste la possibilità di ricevere un prestazione inferiore al Capitale Investito.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. L’investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno oggetto di investimento. Il valore del capitale caso morte ed il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori alla somma dei versamenti effettuati. 11. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) Il Fondo Interno è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile non legato ad un parametro di riferimento. Si riporta nella tabella sottostante la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale: 12. Rappresentazione sintetica dei costi La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferi- mento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assi- curative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. Indicare, ove prevista, l’esistenza, l’eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall’Impresa di assicurazione o da soggetti terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito), avendo cura di illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della stessa, rinviando per maggiori dettagli alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto d’offerta. In caso contrario, rappresentare che l’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario, a scadenza e durante la vigenza del contratto. Specificare altresì che l’investitore- contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote/azioni dei fondi interni/OICR e che, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore all’investimento finanziario. Rinviare alla Parte III, Sez. A, par. 4 del Prospetto d’offerta per le informazioni relative al/ai soggetto/i obbligato/i (Impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. Il Contratto prevede la garanzia, da parte di Poste Vita S.p.A., di corresponsione alla Data Scadenza di un importo minimo pari all’importo ottenuto moltiplicando il numero di azioni del Fondo attribuite al Contratto per il Livello Minimo di Protezione (l’Importo Minimo). Si precisa che Poste Vita S.p.A. presta garanzia di versamento dell’Importo Minimo solo in caso di rimborso alla Data Scadenza. Poiché Poste Vita S.p.A. garantisce la corresponsione alla Data Scadenza dell’Importo Minimo, l’Assicurato è parzialmente esposto al rischio di controparte del Fondo. In particolare, nel caso di insol- venza del Fondo, l’Assicurato sopporterà il rischio di non percepire, per ogni azione attribuita al Contratto, la differenza tra il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza e il Livello Minimo di Protezione, laddo- ve il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza sia maggiore del Livello Minimo di Protezione. Si rinvia alla Parte III, Sez. A), paragrafo 4 del Prospetto d’offerta per le informazioni relative al sog- getto obbligato alla garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Si segnala che il Contratto di Opzione prevede alcune ipotesi di risoluzione e, di conseguenza, il corrispon- dente impegno da parte della Controparte del Contratto di Opzione di pagare al Fondo, per ogni azione del Fondo, un importo pari all’eventuale differenza positiva tra il Livello Minimo di Protezione ed il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza, può venire meno. Ciò può avvenire, nelle seguenti ipotesi: • si verifica un Evento di Credito della Repubblica Italiana; • uno dei seguenti soggetti diviene insolvente: il Fondo, la Banca Depositaria, la Società Amministratrice della Sicav, il Gestore; • si verifica un Evento di Liquidazione Anticipata del Fondo; • si verifica un’ipotesi di inadempimento o un’altra causa di risoluzione prevista contrattualmente. Inoltre, ai sensi del Contratto di Opzione l’impegno di pagare al Fondo, per ogni azione del Fondo, un importo pari all’eventuale differenza positiva tra il Livello Minimo di Protezione ed il Valore Unitario dell’Azione alla Data Scadenza, può essere soggetto ad una riduzione nelle seguenti ipotesi: • si verifica un inadempimento della Banca Depositaria o della Società Amministratrice della Sicav, laddo- ve tale evento abbia l’effetto di provocare una riduzione degli attivi del Fondo; • si verifica una riduzione degli attivi del Fondo provocata da un Evento di Credito della Repubblica Italiana; o • s...
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto. L’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei fondi e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. No a vendite con svalutazioni d’azienda Autonomia di/Partecipazione alla gestione ordinaria Contenimento dei rischi legati all’investimento Massimizzazione del profitto Tutela dell’exit Controllo sulla gestione
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. Se attivata per il fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50”, Allianz Global Life offre una garanzia di durata annuale a valere solo sul controvalore delle quote del fondo rilevato a ogni ricorrenza annua del contratto oppure in caso di decesso dell’Assicurato. La garanzia annuale prevede che il controvalore delle quote del fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” rilevato in tali date (ricorrenza annua o decesso) non possa essere inferiore al 90% del controvalore delle quote rilevato alla ricorrenza annua precedente (c.d. valore minimo garantito). Tale garanzia si concretizza nell’assegnazione al contratto di un numero di quote del fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” tali da ripristinare il controvalore delle quote del fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” al valore minimo garantito. Tali quote rimarranno definitivamente acquisite dal contratto. La garanzia annuale non si applica sul capitale inizialmente investito nel fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” ma sul capitale maturato di anno in anno in quanto è un’opzione volta a limitare le perdite del fondo da una ricorrenza annua del contratto all’altra. Pertanto nell’ipotesi peggiore che l’investimento nel fondo interno “AGL Allianz Strategy Select 50” subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all’altra del 10% o più, il capitale minimo garantito sarà pari: ◼ alla 1a ricorrenza annua del contratto, al 90,00% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 2a ricorrenza annua del contratto, al 81,00% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 5a ricorrenza annua del contratto, al 59,05% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 10a ricorrenza annua del contratto, al 34,87% del capitale inizialmente investito; ◼ alla 15a ricorrenza annua del contratto, al 20,59% del capitale inizialmente investito. La garanzia annuale può essere disattivata dall’Investitore-Contraente in qualsiasi momento, trascorsa la prima ricorrenza annua del contratto, e avrà effetto dalla prima ricorrenza mensile del contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga alla Società almeno 5 giorni prima della ricorrenza mensile stessa. In caso contrario, la disattivazione slitterà alla ricorrenza mensile successiva. La garanzia annuale opera solo alle ricorrenze annue del contratto o in caso di decesso dell’Assicurato. Pertanto in caso di richiesta di rimborso del capitale prima di una ricorrenza annua del contratto non opera la suddetta gara...
GARANZIE DELL’INVESTIMENTO. L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per l’investimento effettuato nel fondo interno “AGL Allianz Short Term Bond”, sia in caso di decesso dell’Assicurato sia in caso di riscatto. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento, vi è la possibilità che i Beneficiari caso morte o l’Investitore- Contraente ottengano, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento effettuato nel fondo interno.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).