CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Definizioni
1.1. Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali di Vendita”), i seguenti termini avranno il significato sotto descritto:
- “Venditore”: Ecomavi S.r.l., con sede a Massa Lombarda (RA), Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, X. XXX 00000000000, PEC xxxxxxx@xxx.xx
- “Prodotti”: i beni prodotti, trasformati, lavorati e/o venduti dal Venditore
- “Acquirente”: qualunque persona, società o ente giuridico che acquisti i Prodotti dal Venditore
- “Parti”: il Venditore e l’Acquirente congiuntamente
- “Preventivo”: offerta per la vendita di Prodotti trasmessa dal Venditore all’Acquirente
- “Ordine”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti indirizzata dall’Acquirente al Venditore
- “Conferma d’Ordine”: ciascuna conferma scritta del Venditore dell’Ordine dell’Acquirente, che dovrà essere firmata da quest’ultimo per accettazione
- “Contratto di Vendita”: l’accordo concluso nel momento in cui la Conferma d’Ordine perverrà al Venditore firmata per accettazione dall’Acquirente.
2. Ambito di applicazione
2.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Contratti di Vendita di Prodotti.
2.2. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nel singolo Contratto di Vendita, queste ultime prevarranno.
2.3. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita e le condizioni e i termini contenuti nelle condizioni generali di acquisto dell’Acquirente, le prime prevarranno sulle seconde.
2.4. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx dovranno essere espressamente concordate per iscritto dalle Parti.
2.5. Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano, sostituiscono e modificano ogni altro accordo in precedenza intercorso tra le Parti.
2.6. Qualora una o più clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita divenissero per qualunque causa invalide o inefficaci, le altre clausole resteranno pienamente valide ed efficaci.
2.7. L’Acquirente riconosce l’applicabilità delle presenti Condizioni Generali di Vendita anche nel caso in cui le stesse gli siano state messe a disposizione attraverso un collegamento ad una pagina del sito xxx.xxxxxxx.xx e siano state accettate con modalità telematiche che gli consentano di memorizzarne e riprodurne il contenuto.
3. Preventivo, Ordine, Conferma d’Ordine e Contratto di Vendita
3.1. I Preventivi inviati dal Venditore all’Acquirente sono vincolanti per un periodo di tempo non superiore a trenta (30) giorni decorrenti dalla data di trasmissione, salvo il caso in cui sia espressamente indicata una scadenza diversa.
3.2. Ogni Ordine trasmesso dall’Acquirente è soggetto alla Conferma d’Ordine del Venditore e il Contratto di Vendita si intenderà concluso, divenendo vincolante tra le Parti, quando la Conferma d’Ordine perverrà nuovamente al Venditore firmata per accettazione dall’Acquirente.
3.3. La Conferma d’Ordine inviata dal Venditore specifica e riporta tutti i termini, le condizioni ed i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto di Vendita, sostituendosi integralmente all’Ordine.
4. Prezzi
4.1. I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel Contratto di Vendita e sono da intendersi al netto di qualsiasi onere, imposta e tassa, che sono a carico esclusivo dell’Acquirente.
4.2. Salvo quanto eventualmente di volta in volta diversamente concordato per iscritto dalle Parti, i prezzi sono comprensivi dei costi di imballaggio ma non sono comprensivi dei costi di spedizione e trasporto dagli stabilimenti del Venditore a quelli dell’Acquirente.
5. Pagamento
5.1. I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro sul conto corrente bancario di volta in volta indicato dal Venditore entro il termine concordato.
5.2. Il mancato pagamento nel termine concordato darà diritto al Venditore di richiedere all’Acquirente il pagamento degli interessi al tasso stabilito dalla Direttiva 2000/35/CE relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
5.3. Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti superiore a trenta (30) giorni daranno al Venditore il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e risolvere ogni singolo Contratto di Vendita sottoscritto. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione dei Contratti di Xxxxxxx non darà diritto all’Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.
6. Termini di consegna
6.1. Salvo quanto eventualmente di volta in volta diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il Venditore consegnerà i Prodotti franco fabbrica - Ex Works (EXW) - presso i propri stabilimenti, così come definito dagli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna.
6.2. Se richiesto il Venditore si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costo e spese dell’Acquirente e, in ogni caso, sarà libero di scegliere il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni dell’Acquirente.
6.3. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nella Conferma d’Ordine.
6.4. I termini di consegna sono indicativi e non si intendono essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c. e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.
6.5. Il Xxxxxxxxx non sarà considerato responsabile dei ritardi o della mancata consegna imputabili a circostanze che siano fuori dal suo controllo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- imprecisioni o ritardi dell’Acquirente nella trasmissione al Venditore di informazioni o dati necessari per la spedizione;
- difficoltà nell’ottenere approvvigionamenti delle materie prime;
- scioperi, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, disordini e tutte le altre cause di forza maggiore;
- ritardi da parte dello spedizioniere.
6.6. Il verificarsi di uno o più degli eventi sopra elencati non darà diritto all’Acquirente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.
7. Imballaggio
7.1. Se l’Acquirente non comunica al Venditore alcun rilievo scritto relativamente all’imballaggio dei Prodotti entro cinque (5) giorni dalla consegna, ciò dovrà intendersi come prova del fatto che l’imballaggio era integro e in buono stato.
8. Schede Tecniche e Tolleranze
8.1. Le Parti concordano che i Prodotti avranno le caratteristiche indicate nelle schede tecniche trasmesse all’Acquirente, il quale accetta sin d’ora che il relativo contenuto, incluse le tolleranze dimensionali e di tenuta, costituirà parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto di Vendita.
9. Garanzia
9.1. Salvo diverso accordo tra le parti, il Venditore riconosce all’Acquirente unicamente una garanzia per vizi dei Prodotti avente la durata di sei (6) mesi decorrenti dalla data di spedizione.
9.2. La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia scritta del vizio riscontrato, unitamente all’espressa richiesta di intervento in garanzia, da comunicarsi al Venditore entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di difetti palesi, oppure, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.
9.3. A condizione che la denuncia dell’Acquirente sia coperta da garanzia e notificata nei termini di cui al presente articolo, il Venditore si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun Prodotto che dovesse risultare difettoso in esito all’espletamento delle necessarie verifiche.
La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto, uso negligente o improprio da parte dell’Acquirente, deterioramento per cattivo stoccaggio o per errata e/o impropria movimentazione da parte dell’Acquirente, modifiche ai Prodotti apportate dall’Acquirente senza il consenso del Venditore.
9.4. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso il Venditore se il prezzo dei Prodotti non è stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intenda far valere la garanzia.
9.5. Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente punto 9.3. e fatto comunque salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante o in qualsiasi modo connesso a danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le perdite derivanti dalla mancata o ridotta produzione industriale o il mancato guadagno.
10. Riserva di proprietà
10.1.L’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti al momento del pagamento integrale del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. 00.0.Xx caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Acquirente, il Venditore tratterrà le somme eventualmente ricevute a titolo di indennizzo, oltre al risarcimento del maggior danno.
11. Forza maggiore
11.1.Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento che impedisca ad una Parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, detta Parte dimostri che: (a) tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo, (b) l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto di Vendita e (c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati.
00.0.Xx assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi subiti da una Parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del punto 11.1. che precede: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
00.0.Xx Parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo.
11.4.Ove la notizia dell’evento non sia stata data tempestivamente, l’esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra Parte. La controparte può sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.
11.5.Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano alla Parte colpita l’adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte colpita deve informare l’altra Parte non appena l’impedimento cessi di impedire l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
11.6.Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base agli accordi intercorsi, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere i Contratti di Vendita dandone comunicazione all’altra Parte entro un periodo ragionevole.
11.7.Le Parti convengono che, in assenza di diversa pattuizione, il Contratto di Xxxxxxx potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell’impedimento superi i centoventi (120) giorni.
12. Eccessiva onerosità sopravvenuta
12.1.Ciascuna Parte è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in presenza di circostanze che ne abbiano reso l’adempimento più oneroso di quanto poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione dei Contratti di Vendita.
12.2.Nonostante quanto previsto al punto 12.1. che precede, ove una Parte provi che (a) l’esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo che non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del contratto e che (b) non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti, le Parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall’invocazione della presente clausola, comunque non superiore a dieci (10) giorni, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano conto delle conseguenze di tale evento.
00.0.Xx le Parti non sono state in grado di accordarsi ai sensi del punto 12.2. che precede, la Parte che invoca la presente clausola ha diritto di risolvere i Contratti di Vendita, ma non può richiederne l’adattamento al giudice senza il consenso dell’altra Parte.
13. Clausola risolutiva espressa
00.0.Xx Contratto di Xxxxxxx potrà essere risolto in presenza di un inadempimento di una delle Parti rispetto alle obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. In tal caso la parte non inadempiente notificherà per iscritto all’altra parte la richiesta di porre rimedio all’inadempimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Decorso inutilmente tale periodo senza che la parte intimata vi abbia posto rimedio, la parte che ne ha fatto denuncia potrà risolvere il Contratto di Vendita con effetto immediato mediante comunicazione scritta all’altra parte.
00.0.Xx Venditore avrà la facoltà di risolvere ciascun Contratto di Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare all’Acquirente, in caso di inadempimento da parte di quest’ultimo alle obbligazioni di pagamento previste nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’Acquirente divengano tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.
14. Legge applicabile
14.1.Le presenti Condizioni Generali di Vendita e ogni singolo Contratto di Vendita saranno regolate e interpretate secondo la legge Italiana.
15. Foro competente
15.1.Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o di ogni singolo Contratto di Vendita sarà devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Ravenna.
Luogo e data
L’Acquirente
***
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. l’Acquirente approva specificatamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita: 2. (Ambito di applicazione); 3. (Preventivo, Ordine, Conferma d’Ordine e Contratto di Vendita); 5. (Pagamento); 6. (Termini di consegna); 8. (Schede Tecniche e Tolleranze); 9. (Garanzia); 10. (Riserva di proprietà); 13. (Clausola risolutiva espressa); 14. (Legge applicabile); 15. (Foro competente).
L’Acquirente