Common use of Formazione Clause in Contracts

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), Fermo restando che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d’intesa con le qualifiche professionali Associazioni dei datori di destinazionelavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai C.C.N.L., si conviene quanto segue. Tale La quantità di ore di formazione professionalizzante formale sarà non inferiore ad 80 pari a 120 ore medie annue (ivi compresa la annue, e sarà articolata in formazione iniziale relativa al rischio specifico) di base, trasversale e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La tecnico professionale. In tale ambito è individuata quale formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi trasversale quella destinata all’apprendimento di quanto previsto dall’artnozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. 4Sarà collocata all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, comma 3, D.lgs 167/2011sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi delle figure individuatesono definiti nell’allegato 1, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisireche forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano ove del caso, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoin fasi successive, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaledi modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare nel da libretto formativo del cittadino in cui ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di in apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoLa formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne La formazione formale potrà essere interna o esterna all’azienda. Le ore La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno della stessa azienda dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere realizzate all’inizio del rapporto dichiarata dal datore di lavorolavoro nel contratto di assunzione. In Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali – in caso di aziende plurilocalizzate i locali azienda plurilocalizzata – potranno essere situati anche in un altro stabilimento presso altra impresa o struttura di riferimento, riferimento ubicate anche in un’altra regionedi norma nella stessa provincia. Le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di tutorriferimento nei confronti dei propri apprendisti, possono essere svolte da un o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni. Trattamento economico Il lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, per la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine prima metà del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, e ad un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa livello inferiore per la quale seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello, saranno inquadrati al primo livello per tutto il periodo. La retribuzione degli apprendisti è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni composta da: retribuzione tabellare, indennità di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna contingenza ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniEDR ex Accordo Interconfederale 31 luglio 1992.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso integrato nell‟attività lavorativa, personalizzato sulla base delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale conoscenze di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione partenza dell‟apprendista e delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazionespecialistiche da conseguire. Tale formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, visite aziendali, testimonianze. L‟azienda potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l‟assistenza e/o l‟erogazione e/o l‟attestazione della formazione di tipo professionalizzante sarà non inferiore ad e di mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne. Per garantire un‟idonea formazione tecnico – professionale all‟apprendista, le parti concordano che l‟impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue (di formazione, ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. sicurezza prevista dall‟Accordo Stato-regioni del 21.12.2011. La formazione di tipo professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell‟azienda, è integrata, qualora previsto, dall‟offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendainterna o esterna all‟azienda. Le ore Regioni hanno 45 giorni di formazione relative all’infortunistica tempo per comunicare all‟azienda le modalità di svolgimento dell‟offerta formativa pubblica, indicando le sedi e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimentoil calendario, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutore potranno, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa inoltre, avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionisiano dichiarate disponibili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Delle Imprese Del, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Delle Imprese

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acqui- sizione di competenze tecnico-professionali è pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante40 ore medie annue. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che Esso potrà essere redatto secondo lo schema ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in pos- sesso di cui all’Allegato 2 del presente contrattotitolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’Asso- ciazione qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialisticheavvalendosi anche di docenze ester- ne, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali l’erogazione di destinazioneinterventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta erogata anche con modalità “e-learning”, “on the job, e in affiancamento, con esercitazioni . Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Le Parti - al fine di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. - definiscono i profili formativi come da Allegato 4, comma 3, D.lgs 167/2011che costituisce parte integrante del presente articolo. I Tali profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali specifiche - potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato successivamente aggiornati ed integrati dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionimedesime Parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo Le attività di formazione nei confronti del personale sono volti organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale rischio-reato. In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto e delle regole sulla prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società. L’attività di formazione nell’apprendistato professionalizzantecoinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell’organizzazione aziendale. Le parti nel contratto individuale A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell’assunzione, sia in occasione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è affidata operativamente alla Funzione Personale e Organizzazione in coordinamento con l’OdV, che potrà ne valuta l’efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all’organizzazione delle sessioni di formazione. La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contrattoritenuta obbligatoria: conseguentemente, nel quale la mancata partecipazione sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali sanzionata ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011del Sistema Disciplinare della Società. I profili corsi sono a carattere obbligatorio e la Funzione Personale e Organizzazione provvede a tracciare e registrare l’avvenuta partecipazione ai corsi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione parte del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendalepersonale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino documentazione in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la generale relativa alle attività di informazione e formazione di apprendistato;. In attesa sarà conservata a cura della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente Funzione Personale e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica Organizzazione e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa disponibile per la quale è stato effettuato l’apprendistato (relativa consultazione da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni parte dell’Organismo di legge Vigilanza e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota di qualunque soggetto sia legittimato a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniprenderne visione.

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Samples: www.a4mobility.it, www.autobspd.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Il Gruppo, attraverso la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy, ha realizzato azioni di formazione nell’apprendistato professionalizzantee sviluppo pensate per tutte le persone del Gruppo sviluppando metodologie innovative multica- nale che massimizzano fruibilità e flessibilità di apprendimento. Le parti nel contratto individuale L’offerta formativa è basata su competenze chiave per ruolo/mestiere, privilegia i canali digitali con modalità di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)ingaggio semplici, che potrà essere redatto secondo lo schema veloci e interattive sup- portando tutte le modalità di cui all’Allegato 2 del presente contrattoapprendimento e di sviluppo, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente soprattutto con le qualifiche professionali riferimento all’acquisizione di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle nuove conoscenze e competenze in un contesto di profonde trasformazioni dei mestieri e dei modelli di servizio del Gruppo. L’attività di formazione nel suo complesso ha generato oltre 9 milioni di ore di formazione. Nel 2018 l’attività in aula si è ulteriormente ridotta per effetto della progressiva digitalizzazione della formazione che privilegia i canali remoti rispetto a quelli tradizionali. Nel corso dell’anno la piattaforma di formazione digitale Apprendo si è consolidata, continuando a sviluppare e a diffondere una vasta gamma di contenuti digitali in formati diversi (video, audio, grafica testo) e con finalità didattiche diverse cui si sono aggiunte brevi pillole della durata di pochi minuti, prodotte con logiche, metodi e tecniche fortemente strutturate. L’erogazione dei contenuti avviene, in ogni luogo e in ogni momento, su tutti i dispositivi aziendali ma è accessibile in qualsiasi momento anche da acquisirealtri dispositivi. Nel 2018 l’accesso alla piattaforma è stato esteso a 67.900 collaboratori in ltalia e a 1.600 all’estero. Per farlo sono stati identificati prioritariamente circa 320 mestieri, costituiscono allegato alla rispetto ai quali è stata progettata e distribuita la formazione digitale, in italiano e in inglese. La piattaforma ha erogato nel 2018 più di 2.700 oggetti formativi registrando circa 69.500 utenti per un totale quasi 30 milioni di accessi. Insieme a temi in ambiti di rilevanza normativa contrattualela piattaforma ha offerto contenuti specifici su argomenti di stretta atti- nenza con l’attività lavorativa, ma anche su competenze soft come l’organizzazione delle attività lavorative o la propositività nello sviluppare opportunità di business. Il piano formativo dovrà comprendere Nel 2018 il nuovo Piano d’lmpresa consolida la descrizione del percorso formativomission della App Scuola dei Capi che offre, agli oltre 7.800 Capi e ai Talenti, gli strumenti per continuare a crescere. La Scuola dei Capi nell’anno ha promosso l’inter- nazionalizzazione con il coinvolgimento dei Responsabili delle Banche Estere e di quelli residenti all’estero per un totale di più di 1000 persone. I contenuti dell’App, sviluppata per veicolare contenuti di formazione manageriale, si sono arricchiti, in termini numerici, linguistici e di contenuto, sia in ambito manageriale che di frontiera, ad esempio, tra i contenuti manageriali sono emersi il Feedback, la Fiducia, la Collaborazione, il Conflitto, le conoscenze Attitudini, lo Storytelling mentre tra i temi di frontiera, si evidenziano argomenti quali la Circular Economy, i Robo Advisor, i Digital Payment, la Cyber Security e competenze l’lntelligenza Artificiale. Per promuovere la conoscenza delle Linee Guida del Piano sono stati riorganizzati i contenuti inediti pubblicati nell’App, nella se- zione Le Frontiere del Piano che prevede anche video interviste di approfondimento da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaleparte degli Executive Manager della Banca. L’App nel 2018 ha registrato più di 6.100 utilizzatori, oltre 560.000 visualizzazioni con un rating medio di valutazione di 4,2 (scala da 1 a 5). La formazioneScuola è stata ingaggiata dall’Area It, anche quella svolta internamente all’impresaDigital&Innovation per avviare il programma di Change Management con un’offerta integrata di strumenti e contenuti rilasciati attraverso l’App, dovrà risultare eventi phygital e one to one per sostenere i Capi in un percorso completo di cambiamento e crescita manageriale. Relativamente ai futuri leader, nel libretto formativo 2018, la Scuola dei Capi ha contribuito, con iniziative di learning & development, all’lnternational Talent Program. l partecipanti hanno fruito di iniziative sia fisiche che digitali, attraverso contenuti in App dedicate, in un mix che ha saputo generare un coinvolgimento ad alto impatto come ad esempio il Banking Foundations Training, un percorso che, attraverso 4 moduli in lingua in- glese, ha permesso a tutti i partecipanti di conoscere i fondamenti dell’attività bancaria ed i futuri trend attraver- so testimonianze interne ed esterne alla Banca. Inoltre, attraverso Laboratori esperienziali i talent del cittadino gruppo hanno allenato competenze manageriali (come la learnig agility, la comunicazione eficace, l’entrepreneurship) e sviluppato una visione a medio termine rispetto ai temi di frontiera. Nel 2018 è proseguita la fruizione della formazione in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la modalità flessibile da casa. Lo Smart Learning ha consentito a tutti i Direttori di Filiale, Coordi- natori e Gestori dei Territori Retail e imprese (più di 29.000 persone abilitate) di dedicare del tempo esclusivo alla propria formazione professionale per un totale di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore oltre 5.000 giornate di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche fruite in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni orario di lavoro notturno beneficerà anche grazie alla distribuzione di una formazione circa 9.500 tablet condivisi di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionifiliale.

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Samples: group.intesasanpaolo.com, group.intesasanpaolo.com

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il contratto di inserimento deve prevedere una formazione teorica pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale 39 ore per i contratti di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)durata di 10 mesi, che potrà essere redatto secondo lo schema 60 ore per quelli di cui all’Allegato 2 del presente contrattodurata di 15 mesi, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la per quelli di durata di 18 mesi e 100 ore per quelli di durata di 36 mesi, da effettuarsi in sostituzione dell’attività lavorativa. Detta formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà dovrà essere svolta anche on the jobripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio disciplina del rapporto di lavoro, orga- nizzazione aziendale e di acquisizione di competenze specifiche rispetto alla professionalità di cui al progetto individuale ed accompagnata da con- grue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. Il tutor aziendale, se dipendente della stessa azienda, dovrà essere al- meno inquadrato nel livello di destinazione del lavoratore in inserimento. Le competenze acquisite dovranno essere registrate a cura del datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino. In caso attesa di aziende plurilocalizzate regolamentazione del “libretto formativo del cittadino”, le competenze dovranno comunque essere certificate, a tutti i locali potranno essere situati fini utili, al lavoratore. In sede di contrattazione decentrata anche in un altro stabilimento o struttura collaborazione con sog- getti preposti, saranno individuati i contenuti di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa massima per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni formazio- ne teorica e pratica per i contratti di legge inserimento. Periodicamente nella stessa sede verranno effettuate azioni di verifica e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabilimonitoraggio degli stessi. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, A livello nazionale le parti riconoscono chesvolgeranno un ruolo di verifica e monitorag- gio dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla possi- bilità di definire, nel settore, linee guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego conseguimento dell’obiettivo di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire garantire l’adeguamento delle competen- ze professionali del lavoratore al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicontesto lavorativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante40 ore medie annue. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che Esso potrà essere redatto secondo lo schema ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali titolo di destinazionestudio correlato al profilo professionale da conseguire. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle di competenze di base e trasversali ai sensi trasversali, ed è fissata in un monte ore complessivo di quanto previsto dall’art90 ore per la durata del triennio. 4Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, comma 3devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’aula, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuateanche esternamente all’impresa, costituiti dalla elencazione delle conoscenze in modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job, e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del in affiancamento al tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati) ed in affiancamento ( al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavorocontrofirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor attesa dell’attuazione della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (…) . Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. I profili formativi definiti dalle parti per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattualeil settore agricolo, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicome da allegato n.9 , potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.

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Samples: Verbale Di Accordo Integrativo Del Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti Della Provincia Di Lodi, Verbale Di Accordo Integrativo Del Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti Della Provincia Di Lodi

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico Per quanto riguarda le figure professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con da formare tramite l’apprendistato professionalizzante vengono individuate le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011seguenti macroprofessionalità. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato (allegato 3) alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor o referente aziendale. La formazioneIl piano formativo sarà redatto sulla base del format allegato. Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale e alla prevenzione degli infortuni saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche quella svolta internamente all’impresain affiancamento e on the job, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate mentre le competenze acquisite durante la altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’Azienda anche con modalità di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendae- learning. Le ore di formazione relative all’infortunistica all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso La formazione professionalizzante svolta dall’Azienda della durata di aziende plurilocalizzate i locali potranno 80 ore medie annue viene integrata, qualora disponibile, della offerta formativa pubblica, disciplinata dalle Regioni, interna o esterna all’Azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Per ciascun anno dovrà, comunque, essere situati anche in effettuato un altro stabilimento o struttura numero di riferimento, ubicate anche in un’altra regioneore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo. I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni. Le funzioni di tutortutore o di referente aziendale, come previsto dalla Legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tutore della formazione o di referente aziendale può essere svolta direttamente dal datore Datore di lavoroLavoro. Al termine Il nominativo del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni tutor/referente aziendale sarà indicato nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionipiano formativo individuale.

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Samples: Ipotesi Di Accordo CCNL Grafici Editori, Ipotesi Di Accordo CCNL Grafici Editori

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione forma- zione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 Ai fini del presente contrattoconseguimento della qualificazione è destinato, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistichetriennio, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali un monte ore di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l’articolazione della formazione (ivi compresa la interna e/o esterna) po- tranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quo- ta del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione iniziale relativa relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al rischio specifico) e potrà conseguimento della qualificazione, potranno essere svolta anche realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamentoaffiancamento e moduli di for- mazione teorica. La formazione interna, anche con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action modalità e-learning, visite aziendali ecc.. è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’a- zienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna. La formazione professionalizzante potrà esterna dovrà essere integrata dall’offerta affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa pubblicainterna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, finalizzata all’acquisizione delle tutor con competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4adegua- te, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoed alle di- mensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed e interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura interruzione del rapporto prima del termine, il datore di riferimento, ubicate anche in un’altra regionelavoro attesta l’attività for- mativa svolta. Le funzioni di tutor, tutor possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisirequalificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor azienda- le nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistal’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nel libretto formativonella scheda professionale, un documento docu- mento che attesti il periodo i periodi di apprendistato compiuto compiuti e l’attività lavorativa le attività lavora- tive per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabiliquali sono stati effettuati i periodi medesimi. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto cheche procederanno ad un nuo- vo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D. Lgs 14 settembre 2011, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e per le conseguenti armonizzazionisuccessive modificazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale individuano nella formazione un fondamentale strumento di apprendistato definiscono aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione della sicurezza sul lavoro e del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio reso al cittadino, nonché per preparare a svolgere funzioni superiori. La formazione deve essere accessibile a tutti i dipendenti e potrà avere caratteristiche selettive ove sia richiesto un grado di abilità particolare. Deve tener conto delle peculiarità del singolo e delle conoscenze dimostrate e dimostrabili dallo stesso dipendente. La formazione si svolgerà nelle strutture concertate con la DCFORM. riqualificazione, riconversione e specializzazione. - delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro; - dell’obbiettivo di far conseguire agli operatori il Piano Formativo Individuale più alto grado di sicurezza, operatività in relazione alle funzioni da svolgere. nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione in accordo con le Organizzazioni Sindacali (P.F.I.istituendo un tavolo tecnico permanente). all’art. 50 ed anticipo delle spese presupposti. di viaggio e/o pernotto presso strutture esterne, che potrà essere redatto secondo ove ne sussistano i 10.L’Amministrazione promuove lo schema svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell’Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali. del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4all’articolo 5, comma 37, D.lgs 167/2011dello stesso Decreto Ministeriale. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia esterna deve poter garantire al dipendente una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.crescita professionale ed

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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia in- terni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uni- forme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato nel- l’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, che potrà essere redatto secondo lo schema d’intesa con le associazioni dato- riali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avvenuto si prende- ranno a riferimento i profili formativi di cui all’Allegato 2 alla tabella allegata al presente articolo. Tali profili non sostituiscono quelli definiti ai fini contrattuali. Le parti si danno atto che dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione con- tratto l’apprendistato professionalizzante sarà non inferiore ad 80 applicabile in tutte le regioni. Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore medie annue (ivi compresa la dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla cono- scenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inseri- mento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione iniziale relativa relative all’antinfortunistica e all’organizzazione azien- dale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al rischio specifico) e potrà conseguimento della qualifica- zione potranno essere svolta anche realizzate attraverso modalità di formazione in alter- nanza, on the job, in affiancamentoaffiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action modalità e-learning, visite aziendali ecc.. La è prevista per le ma- terie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie po- tranno essere oggetto di formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa pubblicainterna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, finalizzata all’acquisizione delle tutor con competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4adeguate, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili nonché lo- cali idonei in relazione agli obiettivi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura interruzione del rapporto prima del termine il datore di riferimento, ubicate anche in un’altra regionelavoro attesta l’attività formativa svolta. Le funzioni di tutor, tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata qua- lifica designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisiredall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoroda un amministratore. Al termine del Durante il periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento aziende cureranno che attesti il l’addestra- mento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richia- mata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato compiuto apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionilegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione forma- zione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 Ai fini del presente contrattoconseguimento della qualificazione è destinato, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistichetriennio, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali un monte ore di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 120 ore medie annue (ivi compresa retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà possono essere svolta anche on the jobdistribui- te diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, in affiancamentosalva una quantità minima annua pari a 40 ore, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di sulla base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’artnel Piano formativo individuale. 4Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) po- tranno essere definite a livello aziendale, comma 3tenendo presente che una quo- ta del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze sicurezza e competenze da acquisire, costituiscono allegato prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione ciclo produttivo ai fini del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendalavoro. Le ore di formazione relative all’infortunistica all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso Le ulteriori ore di aziende plurilocalizzate i locali formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica realizzate attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia modalità di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattualein alternanza, si incontreranno tempestivamente per una valutazione on the job, in affiancamento e per le conseguenti armonizzazionimoduli di for- mazione teorica.

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e la formazione professionale del personale per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico, perciò si ritiene opportuno promuovere iniziative di formazione rivolte a creare o sviluppare competenze, anche in relazione con quanto previsto dalla disposizioni normative e successivi decreti applicativi. La scuola può organizzare in proprio, o in rete con altre scuole, in aggiunta ai piani provinciali, attività di formazione utilizzando i fondi assegnati alla scuola. Gli obiettivi primari di formazione verranno espressi dal D.S. o dal Collegio dai Docenti o previsti nel contratto individuale PTOF e approvati dal Consiglio di apprendistato definiscono Istituto. La partecipazione alla formazione è volontaria. Il Dirigente Scolastico a tal fine, salvo oggettive esigenze didattiche o di servizio che lo impediscono, autorizzerà la frequenza ai corsi anche in orario di insegnamento. Per consentire e agevolare la partecipazione dei docenti ai corsi il Piano Formativo Individuale D.S. terrà conto dei seguenti criteri: - argomenti inerenti la disciplina insegnata; - argomenti inerenti alla realizzazione di un progetto didattico; - argomenti inerenti allo svolgimento dei compiti relativi alla Funzione Strumentale; - rotazione tra docenti Il personale docente può usufruire (P.F.I.art. 64 c. 5 CCNL), che potrà essere redatto con l’esonero dal servizio, di n. 5 giorni retribuiti all’anno per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione (anche in qualità di formatori, esperti, animatori) con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi. Il docente verrà sostituito secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del i criteri stabiliti dal presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo rientro a scuola il docente che ha partecipato all’attività dovrà presentare l’attestato di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistapartecipazione e una relazione scritta. Di norma non sarà possibile concedere contemporaneamente tali permessi a più di uno o due docenti, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo a seconda dell’ordine di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniscuola.

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Formazione. I La formazione è strumento primario per lo sviluppo della professionalità dei dipendenti e costituisce leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione degli obiettivi prioritari del cambiamento nel quale si sviluppa l’azione amministrativa, incentrata su criteri di efficienza, economicità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse. Essa dovrà essere, pertanto, realizzata come un processo continuo e coerente con gli obiettivi generali dell’Amministrazione e sulla base di analisi del fabbisogno formativo che tenga conto delle competenze indicate all’interno di ciascuno dei profili professionali individuati per ogni categoria. L’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale dovrà garantire lo sviluppo delle professionalità interne nonché l’acquisizione di competenze generali e specifiche anche al fine di sviluppare percorsi di carriera interni all’Amministrazione in coerenza: - con l’evoluzione della struttura organizzativa, - con le opportunità di sviluppo professionale definite dal Nuovo Ordinamento Professionale, - con l’orientamento generale dell’ente ai principi convenuti nel presente capitolo della qualità del servizio e della soddisfazione dell’utenza. La formazione dovrà garantire, anche attraverso modalità di erogazione differenziate quali contesti d’aula, affiancamento sul lavoro e apprendimento a distanza, un equo accesso per tutti i dipendenti al sistema formativo, a tal fine l’Amministrazione curerà un particolare investimento nell’utilizzazione delle nuove tecnologie attraverso specifici progetti. L’Ente annualmente destina per la formazione e l’aggiornamento professionale un importo complessivo, riferibile all’insieme dei costi diretti e indiretti relativi all’organizzazione dei corsi, di almeno l’1% della spesa complessiva del personale dipendente di ruolo. Ai sensi dell’art. 23, c.2 del CCNL le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono volti vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità. La funzione della formazione, in coerenza con l’attuale assetto organizzativo dell’Ente, si articola: in una struttura centrale che definisce le strategie formative e assicura il governo del sistema attraverso la programmazione e l’individuazione degli strumenti e delle risorse, la valutazione dei risultati. Inoltre individua percorsi formativi standard, economie di scala e coerenze metodologiche; in strutture decentrate ( le diverse direzioni di struttura ) che programmano e progettano la formazione finalizzata ad affrontare esigenze e fabbisogni locali in accordo con la funzione centrale che svolge un ruolo di supporto e coordinamento dei piani decentrati. La struttura centrale della formazione è individuata come centro di responsabilità e dotato di adeguate risorse. Prepara un piano pluriennale che definisce gli obiettivi strategici legati alle politiche dell’Ente che all’inizio di ogni legislatura sarà oggetto di confronto con le XX.XX. Elabora un piano annuale sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, dei bisogni formativi, dei risultati delle attività realizzate e delle risorse disponibili. L’Amministrazione, entro il 1 marzo, incontra le XX.XX per presentare i risultati conseguiti nell’anno precedente e il piano di formazione annuale del personale. Il piano di formazione annuale indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantetale scopo, disponibili. Le parti nel contratto individuale in sede di apprendistato definiscono confronto stabiliscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema calendario per la definizione dei criteri generali dell’attività di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali formazione e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazioneaggiornamento professionale. Tale formazione professionalizzante sarà confronto dovrà concludersi entro un termine utile e comunque non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa oltre quaranta giorni dall’avvio al rischio specifico) fine di dare tempi certi alla programmazione e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il realizzazione del piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniproposto.

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Samples: Contratto

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), Fermo restando che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d’intesa con le qualifiche professionali Associazioni dei datori di destinazionelavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore pari ad 80 un terzo del monte ore medie annue (ivi compresa annuo previsto. Sarà collocata all’inizio del percorso formativo la formazione iniziale relativa al rischio specifico) concernente nozioni di igiene, sicurezza e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011prevenzione antinfortunistica. I profili formativi delle figure individuatesono definiti nell’allegato 2, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione che forma parte integrante del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendalepresente contratto. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, formazione dovrà essere strutturat a e certificabile e dovrà risultare nel da libretto formativo del cittadino in cui approvato dal D.M. 10 Ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di in apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoLa formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne La formazione formale può essere esterna o interna all’azienda. Le ore Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno della stessa azienda dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tut or con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In formale i quali – in caso di aziende plurilocalizzate i locali azienda plurilocalizzata – potranno essere situati anche in un altro stabilimento presso altra impresa o struttura di riferimento, ubicate riferimento ubicat e anche in un’altra altra regione. Le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di tutorriferimento nei confronti dei propri apprendisti, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisireo nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di Per i requisiti del tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato aziendale si fa riferimento al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniD.M. 28 Febbraio 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti (Azione 4) Mirabilia ha da sempre sperimentato, progettato e realizzato uno o più percorsi formativi ad hoc rivolto alle imprese o ai funzionari referenti del progetto su temi innovativi inerenti all’offerta turistica. In quest'ambito, Xxxxxxxxx intende realizzare nel presente capitolo sono volti 2021 due azioni: ● EVENTO “DESTINATION, VERSO UN NUOVO TURISMO”. Si intende dare seguito all’iniziativa tenutasi a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale Matera lo scorso novembre 2019 (P.F.I.)sold out in soli 3 giorni) con una seconda edizione, che si terrà a Caserta in concomitanza con gli eventi Mirabilia, per promuovere una discussione sempre più ampia e condivisa sul tema delle destinazioni e il processo di cambiamento che l’emergenza Covid-19 ha accelerato in maniera esponenziale determinando la crisi del turismo di massa. ● COLLABORAZIONE UNIVERSITA’ E’ possibile avviare la selezione di giovani studenti universitari o laureati che possano svolgere attività di animatori territoriali. Ciascuna Camera di Commercio potrà essere redatto secondo lo schema ospitare un tirocinio post universitario della durata massima di cui all’Allegato 2 6 mesi, indirizzandone l’attività tesa alla divulgazione del presente contrattoprogetto, nel quale sarà indicato il percorso formativo alla rilevazione dei bisogni, all’ascolto degli stakeholders locali e analizzare le criticità, soluzioni e indicazioni per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione strategie di marketing che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa adottate per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni gestione del progetto MIRABILIA. Dovrà essere individuato un laureato presso Corsi di legge e dal presente articoloLaurea in Scienze del Turismo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniEconomia del Turismo o similari.

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Samples: Convenzione Per L’attuazione Del Progetto “Mirabilia European Network of Unesco Sites”

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Le Parti condividono l’importanza strategica della formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the jobin Azienda ed, in affiancamentoparticolare, con esercitazioni nella CCP, per la crescita professionale del singolo lavoratore, al fine di gruppopoter garantire il supporto multicompetenza delle lavorazioni già presenti nei CPA e per favorire una migliore organizzazione del lavoro all’interno della struttura e, testimonianzecosì, action learningfacilitando una job rotation, visite aziendali ecc.. La in ingresso ed in uscita, relativamente a questa particolare struttura. L’Azienda, a tal proposito, si impegna, inoltre, a verificare la possibilità, per le nuove assunzioni a tempo determinato, di allungare la durata media dei contratti, per consentire una formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblicasempre più adeguata, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto volta alla stabilizzazione della risorse come previsto dall’art. 45 del presente accordo. In relazione, comma 3peraltro, D.lgs 167/2011alla formazione erogata nei CPA, quale fattore determinante volto ad una maggiore specializzazione e professionalizzazione degli advisor e quindi ad un aggiornamento continuo delle multicompetenze, l’Azienda conferma un impegno crescente nella relativa erogazione, in particolare nell’ambito metodologico, oltre che di formazione sui nuovi prodotti e canali, tale da rendere effettiva la centralità dichiarata nella mission. I profili L’Azienda, durante l’ambito temporale di durata del presente accordo, con l’obiettivo di favorire il supporto e la prossimità al business di cui in premessa, attiverà specifici interventi formativi da erogare al maggior numero possibile di risorse assegnate al mestiere Credit e Partner Care, al fine di consolidare il progressivo ampliamento delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattualestudio” di quest’ultime. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoIn occasione dell’incontro annuale di cui al successivo articolo 11, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e Parti si confronteranno sull’intera materia disciplinata dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in seriecon un focus di approfondimento particolare riguardante lo stato dell’ampliamento delle competenze sopra indicato, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego fermo restando che quest’ultima sarà oggetto di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniconfronto nelle Commissione FBA.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Formazione. I principi convenuti Lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze delle risorse umane è un fattore di miglioramento della competitività aziendale, pertanto le parti convengono sull’importanza del rafforzamento e dello sviluppo delle iniziative di formazione professionale. L’evoluzione delle tecnologie, il cambiamento dei processi operativi , le modificazioni dello scenario competitivo globale entro cui l’Azienda si troverà ad operare nei prossimi anni, devono essere, infatti, accompagnati da mirate azioni formative finalizzate a sostenere nel presente capitolo sono volti contempo la crescita dell’azienda e la valorizzazione delle risorse professionali che ne determinano il successo. In relazione all’importanza della programmazione degli interventi formativi le parti confermano il ruolo attivo nell’individuazione preventiva delle esigenze formative affidato alla Commissione Paritetica costituita con il recente Verbale del 29 Aprile 2008. Al termine di ciascun corso l’Azienda rilascerà, a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzanterichiesta dei partecipanti, un attestato di frequenza con l’indicazione della tipologia della attività formativa svolta e, qualora prevista, la valutazione conseguita. Le parti nel contratto individuale convengono, inoltre, sull’importanza della formazione on the job in particolare per i giovani inseriti negli ultimi anni nelle linee produttive e negli uffici tecnici. A tal fine l’Azienda provvederà ad incrementare gli affiancamenti di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema tali risorse con lavoratori più esperti e – in relazione ai carichi di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente lavoro ed a supporto all’attività di training dei responsabili di reparto – anche con risorse non più in servizio - di riconosciuta capacità ed esperienza - da impiegare a termine con l’esclusivo compito di affiancare le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche risorse giovani on the job. In merito alle attività di affiancamento on the job e all’utilizzo di risorse dedicate a tale scopo, l’Azienda incontrerà con cadenza trimestrale le RSU per verificarne l’andamento. Anche in relazione agli obiettivi di crescente presenza sui mercati internazionali verranno incrementate le attività di formazione linguistica destinate, in affiancamentorelazione alle specifiche esigenze di utilizzo, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. a tutte le categorie professionali. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione positiva realizzazione delle attività formative finalizzate alla crescita e all’ampliamento delle competenze delle risorse potrà diventare, altresì, occasione e strumento per favorire i processi orizzontali e verticali di base mobilità interna fra mansioni e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’artreparti / cantieri / uffici. 4Infine, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi essendo intenzione delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoparti favorire il perfezionamento dei percorsi scolastici dei “lavoratori studenti”, le conoscenze e competenze stesse convengono che a partire dal 1 gennaio 2009, ad incremento del monte ore permessi retribuiti originariamente disciplinati con Accordo del 23 luglio 1975, come attualmente riconosciuti ai dipendenti di Ansaldo Energia, vengano concesse ulteriori 8 ore da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaleutilizzare, secondo le attuali modalità in uso, esclusivamente nelle seguenti circostanze: - Corsi Universitari di Laurea Per ciascun esame superato nell’anno in aggiunta ai primi due - Scuole medie superiori Per ciascuna promozione alla classe superiore. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate Tutte le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le altre norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni / prassi in materia di formazione “ permessi per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionilavoratori studenti” rimangono invariate.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla La formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)dell’apprendista consiste: - nell’addestramento pratico in azienda; - nella formazione formale, che potrà deve essere redatto secondo lo schema dettagliatamente programmata nel piano formativo individuale allegato al contratto. Deve essere previsto un monte ore minimo di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo 120 ore annue di formazione formale per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi tecnico-professionali anche in presenza di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaleun rapporto part-time. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare legge non prevede la riduzione della formazione nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche soggetti in un altro stabilimento possesso di titolo di studio superiore o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regioneattestato di qualifica professionale idonei rispetto alla qualifica da conseguire. Le funzioni di tutor, possono essere svolte Tale monte ore non è riducibile da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisireparte della contrattazione collettiva. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della La formazione può essere svolta direttamente dal datore o all’interno dell’azienda o all’esterno di lavoroquesta: occorrerà a tal fine attenersi alle previsioni del CCNL applicato, cui è demandata dalla legge la definizione delle modalità di articolazione della formazione. Al termine del periodo Deve essere garantita la presenza di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistaun “tutor”, oltre alle registrazioni nel libretto formativoche dovrà rispondere a precisi requisiti (D.M. 28 febbraio 2008): - attività di affiancamento dell’apprendista; - non più di 5 apprendisti per ogni tutor; - livello d’inquadramento contrattuale pari o superiore alla qualifica al cui accesso è destinata la formazione; - significativa esperienza lavorativa. Tuttavia la formazione, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articoloanche se effettuata internamente, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto deve essere “formale”, deve cioè essere erogata in quanto applicabili. Nota base a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia percorsi strutturati di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattualeon the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle stesse Regioni. E’ necessario che il contratto preveda le modalità di registrazione della formazione svolta all’interno dell’azienda. L’eventuale formazione esterna, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniinvece, deve essere erogata attraverso strutture accreditate. La formazione può anche svolgersi in modalità e-learning o di formazione a distanza.

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Samples: www.consulentidellavoro.pv.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono Il progetto SAX prevede un’azione di alfabetizzazione informatica di base, da erogarsi gratuitamente, sull'utilizzo elementare del sistema operativo, della videoscrittura, della navigazione in internet, della posta elettronica. Con particolare riguardo alla fascia giovanile in cerca di prima occupazione è possibile ipotizzare, anche avvalendosi di formatori esterni, l’erogazione di corsi a pagamento volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale al conseguimento di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema una certificazione di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze informatiche, da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione parte dei frequentatori del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;Centro. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia aggiunta all’azione di formazione per l’apprendistato il conseguimento di certificazioni informatiche, potranno essere previsti corsi, sempre a pagamento, per l’utilizzo di applicazioni più complesse (software di grafica, fotografia digitale, office automation, …). Un ulteriore aspetto della formazione riguarda la collaborazione con il progetto “Non è m@i troppo tardi” di Rai Education, che mira a coinvolgere categorie particolari della popolazione e soprattutto anziani e casalinghe. Il progetto prevede la realizzazione e l’erogazione di prodotti di “edutainment” ed “infotainment” attraverso il canale satellitare ed il web, con il parallelo addestramento da parte di un tutor presente nel Centro. La realizzazione di postazioni di accesso presso centri per anziani permette il confronto con il progetto promosso da RAI Edu, consentendo di individuare un possibile modello di formazione che si avvalga non compatibili solo di strumenti informatici ma anche di contenuti fruibili attraverso canali satellitari. La maggior familiarità con l’impianto contrattualeil mezzo televisivo, si incontreranno tempestivamente unitamente al supporto di personale appositamente addestrato, potrà costituire un ottimo veicolo per una valutazione l’approccio al mezzo informatico da parte di utenti inesperti nell’utilizzo del PC e per le conseguenti armonizzazionidi internet. Gli enti ospitanti potranno anche prevedere la erogazione di corsi di formazione a distanza, anche a pagamento, prodotti da altri soggetti.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq)

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), concordano sul fatto che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali vada in ogni modo favorita la crescita e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta professionale del personale per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico, perciò si ritiene opportuno promuovere iniziative di formazione rivolte a creare o sviluppare competenze. anche on the jobin ottemperanza alla normativa vigente. La scuola può organizzare in proprio, o in rete con altre scuole, in affiancamentoaggiunta ai piani provinciali, attività di formazione. Gli obiettivi primari di formazione verranno espressi dal Collegio dai Docenti o previsti nel POF e approvati dal Consiglio di Istituto. La partecipazione alla formazione è obbligatoria nei casi deliberati in collegio e previsti dal RAV, volontaria negli altri casi. Il Dirigente Scolastico a tal fine, salvo oggettive esigenze didattiche o di servizio che lo impediscono, autorizzerà la frequenza ai corsi anche in orario di insegnamento. Per consentire e agevolare la partecipazione dei docenti ai corsi il Dirigente Scolastico terrà conto dei seguenti criteri: - argomenti inerenti la disciplina insegnata; - argomenti inerenti alla realizzazione di un progetto didattico. - argomenti inerenti la funzione svolta nell’istituto. Il personale docente può fruire con esercitazioni l’esonero dal sevizio di gruppon. 5 giorni retribuiti all’anno per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione (anche in qualità di formatori, testimonianzeesperti, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali animatori) con sostituzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 4della vigente normativa sulle supplenze brevi o, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in impossibilità da parte dell’amministrazione di reperire un altro stabilimento o struttura sostituto, attraverso l’individuazione di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente disponibilità interna segnalata dal datore di lavorodocente stesso. Al termine del periodo rientro a scuola il docente che ha partecipato all’attività dovrà presentare l’attestato di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto partecipazione e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionieventuale relazione scritta.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto Anno Scolastico 2016 17

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con Nel considerare le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativorisorse umane come asset fondamentale, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor Parti convengono sulla centralità della formazione può essere svolta direttamente dal datore per lo sviluppo professionale del personale come pure nell’ambito di lavoroprocessi di riconversione e riqualificazione. Al termine del periodo di apprendistato A tal fine le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di lavoro notturno beneficerà crescita dell’Azienda, in coerenza con i valori di una etica e responsabilità sociale dell’impresa. In tale ottica, le Parti concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale connessi e correlati alla realizzazione del progetto di integrazione/Piano Industriale in oggetto vengano assicurati adeguati percorsi di formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurniaddestramento. Nota a verbale n. 3 – Le A tale scopo, le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia che i programmi di formazione per l’apprendistato non compatibili professionale e addestramento operativo in parola se conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione rientrano tra quelli finanziabili con l’impianto contrattualegli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, si incontreranno tempestivamente per una valutazione nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000. Nell’ambito di quanto sin qui previsto e per le conseguenti armonizzazionila durata del Piano Industriale, la Commissione Tecnica di Gruppo sulla Formazione Finanziata, già positivamente avviata in UniCredit, estenderà la propria operatività a tutto il nuovo perimetro di Gruppo con i seguenti compiti: * monitorare, verificare e valutare l’andamento delle iniziative formative pianificate in connessione con l’attuazione del progetto di integrazione/piano industriale; * proporre nuove iniziative formative di carattere generale o specialistico, ove necessarie per l’attuazione del progetto/piano. Tale Commissione sarà composta, per parte sindacale, da un componente della Delegazione di Gruppo per ciascuna O.S. firmataria del presente Protocollo.

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Samples: www.iacoviello.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo Entro il 30 settembre il D.S. predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell’istituzione scolastica. Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei moduli formativi stessi oppure per esigenze di servizio i partecipanti sono volti considerati in servizio, il relativo tempo è considerato orario di lavoro a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantetutti gli effetti e per il relativo compenso si attinge al fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza. Le parti nel contratto individuale In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)Prevenzione e Protezione. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell’istituto, che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale una senza alcun preavviso. Entro il 30 ottobre di ogni anno sarà indicato effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il percorso formativo personale di primo impiego e per l’acquisizione gli alunni delle competenze tecnico professionali e specialistiche, prime classi. L'attività di formazione che sarà coerente si completa con le qualifiche professionali la predisposizione di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamentoun opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con esercitazioni particolare riguardo alle attività lavorative proprie di gruppociascuna categoria di personale. E' compito del D.S. curare la distribuzione di tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, testimonianzesia a tempo indeterminato che a tempo determinato, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionientro 10 giorni dall'assunzione.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La Formazione è uno strumento orientato all’aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze e della professionalità ed è altresì un valido supporto nella gestione dei processi di cambiamento e di sviluppo organizzativo. Nel ripensare alle iniziative aziendali già promosse e avviate, le parti concordano sulla necessità di costruire un sistema formativo che esca da una logica legata prevalentemente alla partecipazione individuale a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantecorsi/seminari. Le parti nel contratto individuale iniziative formative dovranno pertanto rispondere ad una logica di apprendistato definiscono piano basata su: - una sistematica analisi dei bisogni condotta sul campo con il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Capi; - un’integrazione più stretta tra iniziative formative e cambiamenti aziendali; - una personalizzazione in chiave aziendale dei pacchetti formativi proposti da A.N.C.C. A tal fine si possono evidenziare alcune caratteristiche chiave che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione qualificano in modo specifico l’azione formativa. L’obiettivo comune è che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa assuma un ruolo di leva strategica all’interno di un sistema di gestione aziendale particolarmente attento al rischio specifico) “valore della persona”, del contributo che essa può dare in termini di competenze, flessibilità, risultato, coinvolgimento e potrà essere svolta anche on the jobdelle condizioni di “pari opportunità” che la Cooperativa sempre di più sarà chiamata a garantire. Al fine di assicurare un tempestivo e coerente confronto nel merito delle iniziative e dei programmi formativi progettati, annualmente ed entro il mese di dicembre, in affiancamentofase di definizione del preventivo, si riunirà un apposito Comitato Consultivo Paritetico che concorderà il piano di attività per l’anno successivo e valuterà i risultati conseguiti. ln tale ambito le parti concorderanno sulla possibilità di predisporre specifici progetti di formazione per dipendenti, componenti le strutture di rappresentanza dei lavoratori, con esercitazioni la finalità di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione migliorarne la conoscenza delle competenze materie oggetto di base e trasversali ai sensi di confronto contrattuale. Sui progetti concordati le parti s’impegnano ad utilizzare quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione 53 del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionivigente CCNL.

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Samples: uiltucsemiliaromagna.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo La formazione e l’aggiornamento continuo sono volti strumenti strategici per rispondere ai processi di cambiamento, affinché tutti i professionisti siano in grado di operare al meglio, ponendo al centro del proprio intervento la salute del cittadino e la qualità degli interventi. L’Azienda deve consentire a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)tutti i dipendenti, che potrà essere redatto secondo indipendentemente dal ruolo, lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione sviluppo delle competenze tecnico professionali e specialistichedelle abilità mirate ai cambiamenti in relazione ai miglioramenti tecnologici ed organizzativi, formazione che sarà coerente per favorire la crescita dell’autonomia e delle capacità d’iniziativa e supportare lo sviluppo professionale, quali elementi fondanti anche per nuovi percorsi di carriera professionale. L’Azienda assicura, attraverso la Rete dei Referenti della Formazione, la definizione dei piani formativi rispondenti alla realizzazione degli obiettivi aziendali, promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione più ampia possibile degli operatori nella programmazione e realizzazione degli eventi formativi in un’ottica di valorizzazione di tutto il personale. Tramite interventi formativi specifici rivolti all’inserimento lavorativo, si intende favorire il senso di appartenenza all’Azienda, curando l’accoglienza del neo assunto anche con le qualifiche professionali piani di destinazioneaffiancamento e programmi di addestramento del personale di nuova assunzione o proveniente da UO diverse, per facilitarne la integrazione nella equipe di lavoro. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the jobInoltre, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi nello specifico di quanto previsto dall’art. 4dall’articolo 23, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere relativo ai congedi per la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresadel CCNL Integrativo del 20/9/2001, dovrà risultare si conviene quanto segue : • di calcolare il 10% degli Operatori a tempo indeterminato aventi eventualmente diritto a fruire dei congedi per la formazione, senza retribuzione, sulle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale definite a livello aziendale • in caso di domande eccedenti il limite di cui sopra (10%), e si utilizzeranno i criteri già in uso per l’attribuzione del diritto allo studio (150 ore), qualora possibile. Considerato che le domande devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa e non a data fissa, nel libretto formativo del cittadino in cui caso il limite fosse già stato raggiunto e i permessi assegnati, saranno registrate automaticamente escluse le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;domande eccedenti il predetto limite. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto relazione a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa tale istituto per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per tutto quanto sopra non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti disciplinato si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto fa esplicito riferimento alla norma contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniArt. 23 CCNL Integrativo del 20/9/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2006/2009

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo Per le caratteristiche dei mediatori, degli arbitri e dei formatori impegnati all’interno dell’associazione, tutte le figure sono volti formate all’interno dell’associazione stessa, al fine di uniformare la preparazione e la metodologia adottata. Si è scelto, a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)tal proposito, che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali impegnativo: i formatori GEO-CAM devono effettuare 108 ore di affiancamento con un formatore senior e specialistiche, devono obbligatoriamente effettuare il corso di formazione che sarà coerente formatori di 64 ore in partneriato con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa A.I.F. Non meno impegnativa e qualificata è la formazione iniziale relativa al rischio specificorichiesta ai mediatori operanti all’interno dell’organismo: il corso di 54 ore previsto dalla normativa vigente è solo l’inizio di un percorso continuo di accrescimento ed aggiornamento. Il percorso permette di lavorare sulla propria interiorità (mediatore) e potrà essere svolta anche on the jobdi gestire gli stati emotivi delle parti. La valutazione post-corso base non permette di valutare appieno l’idoneità di un mediatore a gestire una procedura, in affiancamentopertanto oltre l’esame previsto a fine corso - che abilita i partecipanti - si ritiene essenziale far svolgere a tutti i mediatori che intendono operare all’interno dell’organismo un’ ulteriore valutazione che verifichi la capacità dei candidati di: applicare la procedura collaborativa di Harward, l’ascolto attivo, la capacità di riformulazione e sintesi, l’uso della tecnica delle domande, l’efficacia della comunicazione verbale, non verbale e para-verbale, la capacità di conoscere le parti con la valutazione degli schemi sensoriali, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base i filtri inconsci della mente e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattualecon gli schemi comportamentali. Il piano formativo dovrà comprendere metodo collaborativo della GEO-C.A.M. si pone come principale obbiettivo quello di far arrivare le parti ad una soluzione da loro stessi elaborata e non già di fare proposte o dare suggerimenti alle parti. Dopo la descrizione del percorso formativovalutazione viene fatto un incontro con il mediatore durante il quale i valutatori spiegano gli eventuali errori agiti dal mediatore durante la simulazione. L’attuale quadro normativo prevede che i mediatori debbano svolgere, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazioneoltre i tirocini all’interno delle procedure, anche quella svolta internamente all’impresaun percorso di aggiornamento di 18 ore biennali, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista ma per iniziativa e statuto dell’associazione si è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le esteso il monte ore di formazione relative all’infortunistica a 12 ore annuali a vantaggio della preparazione, del costante aggiornamento normativo e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto soprattutto della condivisione delle esperienze operative, elemento essenziale per creare un gruppo compatto ed omogeneo capace di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze interagire e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato rispondere in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota adeguato anche a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere circostante e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionisituazioni particolari.

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Samples: geometri.mi.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti L’Aggiudicatario deve prevedere iniziative di formazione professionale, in materia di sicurezza sul lavoro che resta comunque a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla carico dello stesso. Inoltre, l’Aggiudicatario deve prevedere iniziative di formazione nell’apprendistato professionalizzanteprofessionale rivolte al Responsabile del servizio e referente del Servizio sociale, di norma pari a 15 ore annue, sostenute dal medesimo, valutate idonee dal Comune e realizzate tramite Enti/Soggetti di Formazione accreditati. Le parti nel contratto individuale In particolare, l’Aggiudicatario si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi. L’Aggiudicatario promuove il conseguimento da parte del proprio personale assistenziale del titolo di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale Operatore Socio Sanitario (P.F.I.O.S.S.), che potrà essere redatto secondo lo schema sulla base della programmazione regionale in materia di riqualifica e di riconoscimento dei crediti formativi. L’Aggiudicatario deve porre la necessaria attenzione alla programmazione dell’attività formativa rivolta al proprio personale, di cui all’Allegato 2 del presente contrattodeve annualmente dare comunicazione scritta al Sevizio Sociale, nel quale sarà indicato indicando il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali numero degli operatori coinvolti, la loro collocazione operativa, i tempi e specialistiche, formazione che sarà coerente i modi connessi con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione l’espletamento del percorso formativo. E’ indispensabile che l’Aggiudicatario sia attento alla qualità del Servizio che viene erogato ai cittadini accolti anche evitando l’immissione nel turno di lavoro di un numero elevato (superiore a due) di “riqualificandi” in affiancamento al personale operante. Per le figure professionali individuate o proposte nel progetto gestionale presentato dall’Aggiudicatario devono essere programmate iniziative di formazione adeguate ai profili professionali e alle funzioni da svolgere, le conoscenze al fine di assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti. L’Aggiudicatario deve esplicitare attraverso uno specifico progetto il piano che evidenzi la gestione della formazione delle risorse umane. Nel progetto di formazione debbono emergere i temi della valorizzazione dei saperi e competenze dell’esperienza personale da acquisire una parte e l’indicazione la costruzione di un sapere professionale all’interno del tutor aziendalegruppo (coordinamento) dall’altra, mirati al miglioramento della qualità del lavoro di cura. La formazioneformazione dev’essere considerata un’occasione per attivare percorsi di crescita professionale dei singoli operatori, anche quella svolta internamente all’impresache sviluppi la capacità di lavorare per progetti assistenziali individualizzati. La crescita professionale/progettuale implica: - capacità di leggere/analizzare la propria pratica assistenziale, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino individuandone gli elementi di criticità; - capacità di introdurre, in cui saranno registrate le competenze acquisite durante relazione all’analisi dell’esistente e delle criticità rilevate, degli elementi migliorativi (evolutivi). La formazione nei progetti dell’Aggiudicatario deve essere concepita come occasione per attivare: - costruzione di rapporti; - esplicitazione di significati; - individuazione di percorsi personali di approfondimento; - allestimento di contesti che rendano possibile una condivisione di questi elementi. Oltre a presentare i propri piani formativi l‘Aggiudicatario deve aver cura di comunicare preventivamente al Sevizio Sociale i calendari delle attività formative programmate. L’Amministrazione Comunale si riserva la formazione facoltà di apprendistato;partecipare agli incontri formativi e di verificarne l’attinenza con i piani formativi presentati. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni attiene alla formazione permanente il progetto deve contemplare di legge massima un coordinamento settimanale tra gli operatori che cooperano ed interagiscono nell’attuazione dei singoli Piani Assistenziali. Attraverso il coordinamento si possono di volta in volta: trasmettere informazioni; creare sinergie utili al miglioramento della qualità offerta; dar voce alla capacità di ridurre il livello standardizzato; elevare il grado di personalizzazione dell’intervento; individuare comportamenti all’interno dei quali scegliere quelli più idonei e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego quelli orientati alla relazione; limitare i comportamenti professionali inadeguati al singolo caso; incentivare con azioni positive la capacità di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniautonomia anche residua dell’utente.

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Samples: filmcommission.regione.sardegna.it

Formazione. I principi convenuti La formazione ha assunto nel presente capitolo sono volti tempo un ruolo rilevante nelle organizzazioni e rappresenta un fattore essenziale della gestione del personale che contribuisce, insieme con le politiche di reclutamento e con il sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali, alla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo organizzativo imperniato su merito, valutazione, programmazione e raggiungimento dei risultati, imponendo nuove logiche di gestione delle risorse e nuovi comportamenti e atteggiamenti da parte di tutti i soggetti che operano nell’organizzazione. Per la Pubblica Amministrazione, chiamata a garantire un’uniforme applicazione rispondere alle continue esigenze di cambiamento e innovazione, la formazione costituisce il punto di raccordo tra l’organizzazione e i lavoratori, è uno strumento di crescita personale e professionale dei lavoratori e di sviluppo della qualità e dell’eccellenza. La formazione professionale continua del personale tecnico-amministrativo è dunque considerata dall’Ateneo uno strumento fondamentale e strategico per la crescita del personale stesso e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti. La definizione dei percorsi didattici è pertanto incentrata sul territorio nazionale concetto di “competenza” intesa come caratteristica soggettiva di un individuo che lo rende adatto a svolgere un determinato compito e quindi a raggiungere la performance richiesta, in un’ottica sempre più sfidante di miglioramento complessivo dei servizi resi all’utenza interna ed esterna dell’Ateneo. Per la definizione delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzanteattività formative si rinvia all’allegato piano formativo per il biennio 2017/2018 riferito alle aree di intervento ritenute di prioritario interesse. Inoltre, in considerazione dell’eterogeneità delle professionalità caratterizzanti il personale tecnico-amministrativo dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e di quello operante in alcune specifiche strutture dell’Università quali ad esempio Biblioteche, Orti Botanici, Aziende Agraria e Zootecnica e Musei, saranno individuati particolari e mirati percorsi formativi a valle dell’analisi del fabbisogno formativo effettuata in collaborazione con i responsabili delle strutture. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono concordano altresì che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.:

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Anno 2017

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formati- vi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione for- mazione nell’apprendistato professionalizzante. La cooperativa e l’apprendista sottoscriveranno, nei tempi previsti dalla legge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del fac-simile allegato. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dell’offerta formativa pub- blica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)com- petenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, che potrà essere redatto secondo lo schema del titolo di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale studio e delle com- petenze dell’apprendista. Per i territori dove questo non si realizza sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali comunque possibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo professionalizzante e specialistiche, di mestiere svolta sotto la responsabilità della co- operativa. La formazione che interna non sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. specifico previ- sta dall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professio- nali e specialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattualida conseguire. Una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di base nozioni di igiene, sicurezza e trasversali prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di la- voro, una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produtti- vo ai sensi fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendalavoro. Le ore di formazione relative all’infortunistica alla sicurezza sul lavoro e all’organizzazione all’organizza- zione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavorolavo- ro. In caso Le ulteriori ore di aziende plurilocalizzate i locali formazione specificamente rivolte al conseguimen- to della qualificazione potranno essere situati realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchinecon modalità e-learning, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica prevista per conseguire la qualifica attraverso la le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna ed o esterna all’azienda. Nota all’a- zienda, sempre facendo ricorso anche a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto chemodalità e-learning, qualora intervenissero disposizioni in materia l’azienda disponga di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicapacità formativa interna.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecni- co-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla percorsi formativi anche esterni all’azienda. La formazione nell’apprendistato professionalizzanteinterna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità for- mativa interna, come specificato al comma seguente. Le parti nel contratto individuale L’azienda dispone di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: − presenza di risorse umane, che potrà essere redatto con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; − presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor; − disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. La contrattazione di secondo lo schema livello può stabilire specifiche modalità di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, svolgimento della formazione che sarà coerente in coerenza con le qualifiche professionali cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. La quantità di destinazione. Tale ore di formazione professionalizzante formale sarà non inferiore ad pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. che saranno svolte all’interno o all’esterno dell’azienda. La formazione professionalizzante potrà essere integrata sarà inte- grata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. dall’articolo 4, comma 3, D.lgs 167/2011d. lgs. I profili formativi delle figure individuate14 settembre 2011, costituiti dalla elencazione delle conoscenze n. 167. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative previste per gli anni successivi. Per i rapporti di apprendistato stagionale e competenze da acquisireper i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero, costituiscono allegato alla normativa contrattualel’impegno formativo annuo di cui al precedente comma si determina riproporzionando il monte ore annuo in base all’effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Il Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoindividuale, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto l’impegno formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato al comma 5 è pari a 60 ore per i livelli B2 e C1 e 50 ore per i livelli C2, C3 e D1. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscen- za dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro. In caso L’attività formativa può svolgersi anche al di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura fuori dell’orario di riferimento, ubicate anche in un’altra regioneapertura al pubblico. Le funzioni Qualora l’attività formativa si svolga al di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite con la retribuzione ordinaria. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistaDi norma, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto formazione formale terminerà almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere finanziati anche per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge dell’articolo 12 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti successive modificazioni anche attraverso accordi con le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniRegioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale impiegato nello svolgimento del servizio di portierato dev’essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantecui è adibito. Le parti nel contratto individuale Il personale deve possedere conoscenze sui rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)lavoro, e sui rischi che potrà essere redatto secondo lo schema possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione, al fine di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazioneconoscere i comportamenti atti a mitigare i rischi suddetti. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa Il Fornitore deve assicurare la formazione iniziale relativa al rischio specificodel personale sulle materie di base (ad esempio: antincendio, primo soccorso, primo soccorso BLS-D, informatica, lingua inglese) e potrà una formazione teorico-pratica specifica del Servizio svolto. Il Fornitore deve inoltre provvedere all’aggiornamento continuo del personale formato su tali materie. La formazione inoltre dovrà rispettare quanto offerto dal Fornitore in sede di gara. La formazione deve essere svolta anche on the jobsomministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza ed entro 6 mesi dall’avvio del servizio il Fornitore dovrà presentare al Supervisore le attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione della penale pari allo 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo. Ad inizio appalto, le Amministrazioni Contraenti, in affiancamentoaccordo con il Fornitore, con esercitazioni potranno attivare dei corsi di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione rivolti al personale che effettuerà il servizio all’interno delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattualeproprie strutture. Il piano formativo dovrà comprendere Fornitore si impegna a trasmettere le medesime informazioni/formazione al personale neo-assunto o subentrante dopo la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione fase di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato avvio del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In Nel caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento variazioni significative dell’organizzazione o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte nuove attività da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settoreespletare, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego Fornitore si impegna a concordare con l’Amministrazione Contraente l’attività di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniformazione/informazione del personale impiegato.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono Le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane e per la riuscita del Piano T23, nonchè per l’assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei. Le Parti, atteso che le iniziative del Piano T23 comportano, una riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi, una forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente attraverso un approccio pluridimensionale che include la digitalizzazione come fattore di semplificazione dei processi e di maggiore efficienza ed efficacia dell’interazione con il Cliente, una decisa ristrutturazione del modello distributivo, concordano che il tutto sarà supportato da interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale tali da fornire, nei tempi necessari, le competenze richieste per consentire alle risorse che ne saranno protagoniste di affrontare i rapidi cambiamenti organizzativi e di business. Una specifica azione formativa sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire e di massima prima dell’ingresso nello stesso: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale. Tali percorsi saranno oggetto di approfondimento per l’elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema prestazioni ordinarie di cui all’Allegato 2 al D.M. n. 83486 del presente contratto28 luglio 2014. In tale ottica le Parti, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, ribadiscono la necessità di una puntuale e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi diffusa applicazione di quanto previsto dall’art. 4dal Verbale della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo del 2 dicembre 2015, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi dall’Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015 e dal Verbale di riunione del 21 dicembre 2018 in particolare per quanto riguarda il processo di programmazione delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica obbligatoria e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio di ruolo ed il corretto utilizzo del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regionecodice PFO. Le funzioni Parti hanno altresì condiviso che la formazione, sia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano T23, con particolare attenzione alle situazioni di tutorriqualificazione, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente verrà erogata, in base alle conoscenze diverse esigenze formative, utilizzando corsi on line, training on the job e competenze che l’apprendista deve acquisirein particolare formazione in aula (fisica e virtuale). Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito del comune interesse a turni valutare nel tempo le possibilità di lavoro notturno beneficerà svolgimento della formazione con modalità innovative di una formazione fruizione (smart learning). A tal fine, le Parti riconoscono l’interesse all’adozione, nel tempo, di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere modalità innovative di fruizione (Smart Learning) cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie anche con la volontà di ulteriormente agevolare il proficuo svolgimento dei corsi, nell’ottica di assicurare l’efficacia e su turni diurnil’effettività del processo formativo. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto chePertanto, qualora intervenissero disposizioni in materia ferme le necessarie compatibilità tecniche/organizzative/gestionali, nell’ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per Gruppo verranno valutate le conseguenti armonizzazionipossibili eventuali iniziative di natura sperimentale finalizzate ad introdurre tale modalità di fruizione degli interventi formativi.

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Samples: www.fisacunicredit.eu

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, le limitazioni in materia di orario di lavoro. Le Aziende si impegnano a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantefunzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. - Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un’indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Societa’ E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni considerano determinante l’impegno in materia di formazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al potenziamento delle competenze dell’Agenzia al fine di generare l’ottimizzazione dei risultati individuali e di gruppo. In tale ottica la formazione concorre alla crescita e all’arricchimento personale e professionale delle risorse umane, rappresenta un aspetto strategico per l’apprendistato sostenere la realizzazione delle trasformazioni in atto nel sistema di riferimento e contribuisce alla creazione di professionalità sempre più versatili e flessibili, in grado di adattarsi efficacemente ai continui cambiamenti che il contesto richiede. L’Agenzia promuove nei confronti di tutta la popolazione aziendale l’accesso alle opportunità formative, proponendo attività di aggiornamento, qualificazione e ampliamento delle conoscenze trasversali, soprattutto per mezzo di strumenti sempre più flessibili e innovativi, quali, a titolo esemplificativo, formazione on line che consenta alle persone di acquisire conoscenze con modalità più attente alla conciliazione dei tempi vita-lavoro; affiancamento e training on the job; forme di arricchimento collaborativo nell’ambito di comunità e gruppi professionali, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di diffusione della intranet aziendale. In considerazione della continua evoluzione tecnologica, l’Agenzia assicura un uso appropriato della stessa attraverso attività di formazione idonee a garantire l’aggiornamento, lo sviluppo e l’evoluzione delle singole professionalità aziendali, evitando qualunque rischio derivante da un uso non compatibili adeguato degli strumenti tecnologici. La programmazione delle attività formative viene effettuata tenendo conto dei fabbisogni collettivi e individuali, favorendo la partecipazione attiva delle persone alle iniziative di formazione e distinguendo, con l’impianto contrattualeriguardo all’articolazione del personale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionila formazione specialistica, che prevede iniziative anche di alto contenuto tecnico, da quella comportamentale finalizzata al miglioramento delle attitudini.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale Nei confronti di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, intesa come processo formativo, strutturato, verificabile e certificabile secondo la normativa vigente. La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale la durata della formazione professionalizzante sarà non inferiore ad debba essere pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la retribuite – ovvero di equivalente entità media nel triennio - comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the jobspecifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dall’artdell’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaleDLgs 167. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore parte di formazione relative all’infortunistica riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà collocata all’inizio del rapporto di lavoro. In caso L’attività formativa potrà svolgersi anche al di aziende plurilocalizzate i locali potranno fuori dell’orario di apertura degli impianti al pubblico. Qualora l’attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite con la retribuzione ordinaria. La formazione formale potrà essere situati anche svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi effettuati in un altro stabilimento tutto o struttura in parte all’interno dell’azienda ovvero all’esterno della stessa. Con specifico riferimento ai rapporti di riferimentoapprendistato stagionale, ubicate anche l’impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in un’altra regionebase all’effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Le funzioni La capacità formativa interna all’azienda – e cioè il possesso di tutorrisorse umane idonee a trasferire competenze, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può e locali adatti, eventualmente anche esterni all’azienda, in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali – dovrà essere svolta direttamente espressamente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata all’Osservatorio nazionale previsto dall’art. 2.2 del presente contratto. La formazione formale potrà avvenire con le modalità individuate nel Piano Formativo Individuale, fra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento, formazione a distanza, in aula, “on the job”, seminari, esercitazioni di gruppo, action learning, visite aziendali. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistaI profili formativi (durata, oltre alle registrazioni nel libretto formativomodalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato ciascuna figura professionale, secondo lo schema riprodotto nell’allegato 4 al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Formazione. Per la formazione viene utilizzata esclusivamente la tipologia on demand al fine di soddisfare le specifiche esigenze produttive, dell’impresa che intende ricollocare il lavoratore. A tal fine, la misura tende a riqualificare e migliorare le competenze professionali dei lavoratori in esubero per consentire la ricollocazione in settori produttivi più competitivi ed emergenti. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Piani formativi dovono essere redatti in base alle esigenze e alle indicazioni delle imprese destinatarie della formazione al fine di soddisfare il reale fabbisogno delle competenze necessarie allo sviluppo industriale. Gli interventi formativi riguardano la realizzazione di corsi di adeguamento/aggiornamento, specializzazione e riqualificazione e possono essere di carattere aziendale, interaziendale, settoriale e territoriale al fine di agevolare anche micro, piccole e medie Imprese. L’eventuale formazione necessaria alla categoria di lavoratori che svolgono la mansione di Pilota è finanziata per un importo massimo pari al 50% del voucher richiesto fino ad un massimo di € 10.000,00. Per la realizzazione delle altre attività formative, per un massimo stimabile di n. 959 lavoratori, è previsto un importo medio pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante€ 2.000,00 per ogni lavoratore. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)Per rendere efficace la realizzazione dell’Azione, qualora sia necessaria che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 una parte del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo sia realizzato ad una distanza superiore a 80 Km dalla residenza del lavoratore, è previsto, per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialisticheun massimo stimabile di n. 120 lavoratori, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali un bonus di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa mobilità per la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, per un importo medio di € 5.000,00. 3) BONUS ASSUNZIONE OVER 50 L’obiettivo del bonus assunzione è favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori over 50, non pensionabili, collocati in mobilità dalle società del Gruppo Alitalia attraverso incentivi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 6 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino cumulabili in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo un anno con lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto stesso datore di lavoro. In tal caso il bonus è erogato al termine del semestre. L’importo del bonus assunzione è previsto per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 6 mesi fino ad un importo medio di aziende plurilocalizzate € 5.500,00. L’importo del bonus è proporzionato in base alla tipologia del contratto di assunzione. L’impresa che intende avvalersi del bonus richiede il contributo all’assunzione per ogni persona che intende assumere presentando il Contratto di Assunzione. I contributi sono finalizzati esclusivamente all’assunzione dei lavoratori over 50 collocati in mobilità per un numero massimo di 510 lavoratori. Nell’attuazione di questa misura si tiene conto della normativa vigente in materia di aiuti di stato. La sperimentazione del Contratto di Ricollocazione prevede anche forme di “Ricollocazione diretta” che si attuerà attraverso le seguenti azioni: 1. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE L’obiettivo è quello di ricollocare il personale in mobilità del Gruppo Alitalia attraverso le richieste delle imprese che manifestano il proprio interesse a ricollocare lavoratori che hanno specifiche figure professionali; 2. SELEZIONE DEI LAVORATORI La selezione dei lavoratori del Gruppo Alitalia sarà effettuata dai CPI attraverso colloqui individuali con la redazione di un bilancio di competenze al fine di rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese. I CPI, per la redazione del bilancio delle competenze, saranno finanziati con le stesse modalità previste nell’azione 1 “Contratto di Ricollocazione”. L’impresa che ricollocherà i locali potranno essere situati lavoratori del Gruppo Alitalia potrà beneficiare del Bonus Assunzione con le modalità descritte all’azione 3 “Bonus Assunzione over 50”. Il settore del trasporto aereo non ha una dimensione locale. Gli scali laziali, come quelli italiani in generale, stanno subendo gli effetti della crisi. Infatti, come emerge dal Rapporto annuale dell'Enac, la crisi del trasporto aereo in Italia si conferma anche nel 2013 con una diminuzione del numero dei passeggeri trasportati dell'1,7% sull'anno precedente (143,5 milioni). Sebbene Fiumicino rimanga comunque il primo scalo italiano, ha subito una contrazione dei passeggeri del 2,12%. Per contro, il trasporto aereo mondiale del 2013, in base ai dati finali a consuntivo certificati dalla Iata, ha registrato un altro stabilimento o struttura tasso di riferimento, ubicate anche in un’altra regionecrescita del 5,2% . Le funzioni aree che hanno fatto registrare i più alti incrementi sono ancora una volta il Medio Oriente (+11,4%), grazie alla costante e consistente crescita di tutorvettori come Etihad, possono essere svolte Emirates e Qatar Airways, e Asia-Pacifico (+7,1%) grazie al traino di mercati nazionali come quello cinese. A seguire, nel rating delle macro-aree del mondo, figurano poi l’America Latina (+6,3%) e l’Africa (+5,2%), mentre per il terzo anno consecutivo la crescita più lenta si è avuta nei mercati sviluppati del Nord America (+2,3%) e in Europa (+3,8%). Nei prossimi 20 anni, secondo i dati del “Pilot and Technician Outlook 2014”, per soddisfare la domanda globale di viaggi internazionali, è previsto un continuo aumento della domanda di piloti e tecnici nel settore del trasporto aereo. Infatti, da qui al 2033 il sistema aeronautico mondiale avrà bisogno di un lavoratore designato dall’impresa totale di 533.000 piloti, che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze prenderanno il comando della crescente flotta di aerei per passeggeri, e competenze che l’apprendista deve acquisiredi 584.000 nuovi tecnici della manutenzione. Nelle imprese fino Come confermato dalla Boeing, la più grande società costruttrice statunitense di aeromobili e la più grande azienda nel settore aerospaziale, la domanda globale di nuovi piloti, determinata anche dal costante aumento delle consegne di aerei, necessita di 27.000 nuovi piloti e 29.000 nuovi tecnici all’anno, e ha già raggiunto un aumento del 7% rispetto a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni quella registrata nel libretto formativo, 2013 per i piloti e un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa + 5% per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabiliformazione dei tecnici. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serieFacendo riferimento alle differenze geografiche, le parti riconoscono economie del Sud-Est asiatico sono in rapida crescita e richiederanno sicuramente il maggior numero di piloti (un +41% della domanda globale) grazie soprattutto all’aumento delle possibilità economiche degli abitanti di quell’area e del loro desiderio di spostarsi e viaggiare. Stando alle altre aree, secondo Boeing, la regione Asia-Pacifico richiederà 216.000 piloti nel corso dei prossimi anni e 224.000 tecnici; l’Europa ne avrà bisogno rispettivamente di 94.000 e 102.000; il Nord America di 109.000 tecnici e 88.000 piloti; l’America Latina di 45.000 piloti e 44.000 tecnici; il Medio Oriente di 55.000 piloti e 62.000 tecnici; l’Africa 17.000 piloti e 19.000 tecnici; e la Russia e la CSI di 18.000 piloti e 24.000 tecnici. Appare evidente che, nel settorevalutare le possibilità di ricollocazione degli ex-dipendenti Alitalia all’interno del settore del trasporto aereo, bisogna necessariamente prendere in considerazione ambiti più vasti della domanda di lavoro locale. Per sostenere efficacemente i lavoratori in una ricerca così vasta e complessa, si è ritenuto opportuno ricorrere all’intermediazione qualificata dei Servizi per il Lavoro pubblici e dei soggetti accreditati , utilizzando la formula del contratto di ricollocazione, per una efficace sinergia pubblico/privata. Allo stesso tempo, tale misura si può rivelare determinante anche per i lavoratori che vogliano ricollocarsi al di fuori del settore dei trasporti aerei, in base alla domanda locale. I settori produttivi della regione economicamente più trainanti sono quelli aerospaziale e chimico-farmaceutico. Il settore aerospaziale può contare su infrastrutture e centri di ricerca di valore assoluto e sulla presenza radicata di aziende leader internazionali e di un numero significativo di PMI che operano nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi e componenti per l’aeronautica civile, lo spazio, la sicurezza e la difesa. Oltre che a Roma (imprese aerospaziali e di informatica), il processo produttivosettore è presente a Colleferro (progettazione di componenti dei vettori Ariane e Xxxx), quant’anche caratterizzato da prevalente impiego Anagni (componenti di macchinevelivoli ed elicotteri) e Latina (strutture di equipaggiamento per velivoli civili e militari). Alcune delle più importanti società italiane di telecomunicazioni, così come numerose multinazionali straniere, hanno sede ed uffici nel Lazio. Con riferimento al settore chimico-farmaceutico l’Italia è il quinto produttore mondiale con 911 imprese farmaceutiche che vantano più di 70.300 addetti e un fatturato di circa 12 mld di euro. L’Italia è anche il terzo mercato europeo del biomedicale, (pari all’11% del totale) con più di 18.800 aziende, che hanno più di 51.000 addetti e un fatturato complessivo di circa 6.160 milioni di Euro e nel Lazio si concentrano circa 1.889 aziende con 3.748 addetti. Nonostante gli ex-lavoratori Alitalia siano dotati in generale di un elevato livello di capacità e preparazione tecnica, perché si possa procedere efficacemente alla ricollocazione dei lavoratori, sia nel settore aereo sia negli altri settori della regione, è comunque organizzato necessario effettuare una attività di formazione, che non può non essere mirata. Infatti, in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti ambedue i casi, si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni tratta di tipologie di lavoro notturno beneficerà che possono richiedere una specializzazione diversa da quella posseduta. Per questo, si è pensato di prevedere una formazione “on demand”, sulla base delle specifiche conoscenze che saranno richieste dalle imprese che avranno manifestato la volontà di contenuto non inferiore assumere i singoli lavoratori. Tra i destinatari del Piano di Intervento vi è un numero di 510 lavoratori ultracinquantenni. Al fine di agevolare la ricollocazione dei soggetti over 50 è previsto un bonus assunzione volto a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere incentivare le imprese ad assumere questa categoria di lavoratori, che presenta maggiore difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia più elevato rischio di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionidisoccupazione di lungo periodo.

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Samples: Contratto Di Ricollocazione

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla processi di riconversione e riqualificazione professionale verranno realizzati attraverso idonei percorsi di formazione nell’apprendistato professionalizzanteche valorizzino le risorse di Gruppo anche in ottica di formazione continua e di crescita professionale del patrimonio umano. Le parti nel contratto individuale convengono sulla centralità della formazione sia come strumento di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)sviluppo professionale del personale che nell’ambito di processi di riconversione e riqualificazione. In tale ottica, concordano che potrà essere redatto secondo lo schema alle risorse coinvolte in processi di cui all’Allegato 2 riconversione e riqualificazione professionale connessi alla realizzazione del presente contrattoaccordo vengano assicurati adeguati percorsi di formazione, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali affiancamento e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazioneaddestramento. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the jobPertanto, in affiancamentorelazione alle esigenze di qualificazione, con esercitazioni riqualificazione e collocazione professionale verranno tempestivamente predisposti adeguati piani di gruppoformazione e di addestramento necessari a qualificare adeguatamente le risorse coinvolte, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione così da favorirne il mutamento e/o il rinnovamento delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendaprofessionalità. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto fin d’ora che l’apprendista maggiorenne adibito a turni gli interventi formativi che saranno erogati nell’ambito dei processi di lavoro notturno beneficerà mobilità professionale, in quanto strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattualecui al D.M. 83486/2014, si incontreranno tempestivamente per una valutazione avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e per dei fondi nazionali e comunitari. Per tali interventi formativi si applicheranno le conseguenti armonizzazioniprevisioni sottoscritte dalle XX.XX. firmatarie del presente Accordo. Gli interventi formativi, di addestramento e affiancamento potranno essere oggetto di specifici momenti di verifica a richiesta delle XX.XX. Al fine di consentire la regolare pianificazione e fruizione delle misure di cui ai punti che precedono, l’azienda adotterà tutte le misure necessarie.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla percorsi formativi anche esterni all’azienda. La formazione nell’apprendistato professionalizzanteinterna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente. Le parti nel contratto individuale L’azienda dispone di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:  presenza di risorse umane, che potrà essere redatto con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;  presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;  disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. La contrattazione di secondo lo schema livello può stabilire specifiche modalità di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, svolgimento della formazione che sarà coerente in coerenza con le qualifiche professionali cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. La quantità di destinazione. Tale ore di formazione professionalizzante formale sarà non inferiore ad pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. che saranno svolte all’interno o all’esterno dell’azienda. La formazione professionalizzante potrà essere sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. dall’articolo 4, comma 3, D.lgs 167/2011d. lgs. I profili formativi delle figure individuate14 settembre 2011, costituiti dalla elencazione delle conoscenze n. 167. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative previste per gli anni successivi. Per i rapporti di apprendistato stagionale e competenze da acquisireper i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero, costituiscono allegato alla normativa contrattualel’impegno formativo annuo di cui al precedente comma si determina riproporzionando il monte ore annuo in base all’effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Il Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoindividuale, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto l’impegno formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato al comma 5 è pari a 60 ore per i livelli B2 e C1 e 50 ore per i livelli C2, C3 e D1. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro. In caso L’attività formativa può svolgersi anche al di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura fuori dell’orario di riferimento, ubicate anche in un’altra regioneapertura al pubblico. Le funzioni Qualora l’attività formativa si svolga al di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite con la retribuzione ordinaria. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistaDi norma, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto formazione formale terminerà almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere finanziati anche per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge dell’articolo 12 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti successive modificazioni anche attraverso accordi con le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniRegioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale L’Amministrazione della Difesa e le Organizzazioni Sindacali riconoscono che nell’ambito dei processi di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e potrà essere svolta per il necessario sostegno ai processi di cambiamento, con l’obiettivo tendenziale di pervenire anche on the jobin ambito Difesa, in affiancamentosintonia con il protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12.3.1997 tra Governo e parti sociali, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante destinazione per la formazione di apprendistato;una quota pari all’1% della spesa complessiva del personale. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo generale che potranno essere riviste, a richiesta, con cadenza annuale tra le parti firmatarie del presente accordo. L’amministrazione e le XX.XX. convengono sulla necessità di una riorganizzazione di CIVILSCUOLADIFE in funzione delle complessive e specifiche esigenze della Difesa e dell’obiettivo di svolgimento dei corsi, a livello regionale e/o territoriale, utilizzando anche le strutture delle ex scuole allievi operai, allo scopo di favorire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati. Premesso quanto sopra, gli aspetti più rilevanti del cambiamento, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, per il rimanente periodo di vigenza del CCNL 1998/2001, sono individuati nel completamento del processo di ristrutturazione in atto e nel connesso progetto di riqualificazione del personale civile attraverso appositi corsi. In attesa della piena operatività del libretto formativotale contesto l’Amministrazione e le XX.XX., l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema nel confermare le linee di indirizzo di cui all’allegato all’Accordo sulla formazione del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e personale civile inquadrato nelle Aree Funzionali - anno 1999 -, che qui sono espressamente richiamate ed allegate, convengono sulla necessità di integrare le suddette linee di indirizzo con diligenza le l’introduzione delle seguenti ulteriori iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore didattiche di particolare attualità: - Corso sulla comunicazione scritta: lo snellimento del linguaggio amministrativo; - Corso di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.sulla pari opportunità;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Sull'interpretazione Autentica Dell'

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), concordano che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specificosvolge un ruolo fondamentale per la riconversione di ruoli professionali, pertanto sarà all’occorrenza previsto un periodo d’intensa formazione che, se necessario, superi i livelli previsti dal CCNL. Tenuto conto della riconversione del sistema informatico, contestuale alla fusione, si è reso e si rende necessario uno straordinario e intensivo intervento di addestramento da parte di personale interno qualificato (compresi i c.d. allineatori) e potrà essere svolta anche on the joba supporto dell’operatività conseguente alla presente procedura, con particolare riferimento alla Rete. Gli interventi formativi/addestrativi di riqualificazione professionale saranno realizzati, ove non già fatto, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base relazione alle posizioni da ricoprire e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, tenendo in considerazione le conoscenze e competenze da acquisire professionalità già acquisite dagli addetti interessati dalla presente procedura, attraverso percorsi relativi all’entrata in ruolo e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate specifica formazione tecnica volta a colmare eventuali necessità delle risorse e al fine di non disperdere le competenze acquisite durante e siano anzi valorizzate per un più proficuo inserimento nel Gruppo BPER. I corsi potranno essere integrati da affiancamenti professionali. Eventuali ulteriori necessità potranno essere rappresentate dalle risorse stesse in ogni momento al proprio titolare/responsabile al fine di ricercare la formazione modalità più opportuna attraverso cui intervenire. Il processo formativo collegato al ruolo ricoperto inizia, di apprendistato;massima, nel primo periodo dell’adibizione e si concluderà, di norma, entro l’anno accademico successivo all’entrata in ruolo. In attesa della piena operatività del libretto formativoLe indicate iniziative formative potranno essere attuate avvalendosi degli appositi strumenti nazionali e/o comunitari e/o contrattuali, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema in particolare quelli di settore, con specifico riferimento al Fondo Banche e Assicurazioni (FBA) ed alle prestazioni ordinarie di cui all’allegato all’art. 5, comma 1 – lettera a), punto 1 del contrattoDecreto Interministeriale 83486, previo accordo ai sensi dell’art. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni7 dello stesso.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a Premessa e considerata la natura e la durata dell’appalto e la peculiarità di quanti richiesto, l’Aggiudicatario dovrà garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla per tutta la durata del periodo contrattuale la costante formazione nell’apprendistato professionalizzanteall’uso del Sistema stesso. Le parti nel contratto individuale In particolare, subito dopo le procedure di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema Xxxxxxxx di cui all’Allegato 2 all’Art. 6 del presente CT, l’Aggiudicatario dovrà dedicare: • Almeno n° 1 giornata lavorative, anche non consecutive, in base alle esigenze degli utilizzatori, per la formazione all’uso dei compressori e dei gambali in ognuna delle sedi di installazione ed utilizzo indicate al presente capitolato Detta Formazione si svolgerà on site ed ospiterà un numero di persone adeguato a non interrompere le rispettive attività lavorative. Sarà onere dell’aggiudicatario concordare dette modalità di Formazione con i medici ed i fisici sanitari L’avvenuta suddetta fase di prima formazione del personale suindicato sarà comprovata da apposito attestato rilasciato dall’Aggiudicatario ad ogni soggetto interessato e da quest’ultimo controfirmato. Tale attestato dovrà esser inviato in copia, a cura dell’Aggiudicatario, alla S.S. Ingegneria Clinica, ai recapiti che saranno meglio indicati in fase esecutiva. Gli atti formativi affronteranno, in relazione al personale a cui sono rivolti, temi, quali: Sarà inoltre onere e cura dell’Aggiudicatario, nel novero dell’importo d’offerta e per tutta la durata del contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo mettere a disposizione un servizio di “formazione telefonica”, reperibile dal Reparto utilizzatore, almeno dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 17,00, per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione gestire telefonicamente eventuali richieste d’informazione sull’uso del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniSistema.

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Samples: www.asl2.liguria.it

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. La cooperativa e l'apprendista sottoscriveranno, nei tempi previsti dalla legge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del fac-simile allegato. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, che potrà essere redatto secondo lo schema del titolo di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione studio e delle competenze tecnico professionali dell'apprendista. Per i territori dove questo non si realizza sarà comunque possibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo professionalizzante e specialistiche, di mestiere svolta sotto la responsabilità della cooperativa. La formazione che interna non sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. specifico prevista dall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire. Una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di base nozioni di igiene, sicurezza e trasversali prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai sensi fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendalavoro. Le ore di formazione relative all’infortunistica alla sicurezza sul lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso Le ulteriori ore di aziende plurilocalizzate i locali formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere situati realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchinecon modalità e-learning, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica prevista per conseguire la qualifica attraverso la le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna ed o esterna all’azienda. Nota , sempre facendo ricorso anche a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto chemodalità e-learning, qualora intervenissero disposizioni in materia l’azienda disponga di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicapacità formativa interna.

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Samples: farecontrattazione.adapt.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Oltre a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 429 del CCNL, comma 3i percorsi formativi possono essere finalizzati anche alle progressioni orizzontali e verticali a seguito di accordo tra le parti. E’ prevista, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuateannualmente, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il la predisposizione di un piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze presentato nei primi mesi dell’anno in corso,che tenga conto delle esigenze formative e competenze da acquisire e l’indicazione della valorizzazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendapersonale. Le ore parti si incontrano all’inizio di formazione relative all’infortunistica ogni anno per l’informazione e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto la consultazione dei piani formativi Tutti i lavoratori, a prescindere dalla propria tipologia oraria, debbono accedere ai percorsi formativi, se inerenti all’attività lavorativa svolta o futura. Tutte le attività formative verranno svolte in orario di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno Qualora dovessero essere situati anche previste fuori da questo, se effettuate in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni giorno di lavoro notturno beneficerà le ore effettive del corso saranno messe in banca ore, se effettuate in giorno di una formazione riposo sarà dato il giorno di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurnirecupero più le ore in banca ore. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto cheInfine, qualora intervenissero disposizioni se svolte in materia giorno di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.lavoro potra’ essere erogato il buono pasto se rientranti nelle fasce di cui all’art. 9 (indennita’ mensa)

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Samples: Accordo Integrativo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il contratto di inserimento deve prevedere una formazione teorica pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale 39 ore per i contratti di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)durata di 10 mesi, che potrà essere redatto secondo lo schema 60 ore per quelli di cui all’Allegato 2 del presente contrattodurata di 15 mesi, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la per quelli di durata di 18 mesi e 100 ore per quelli di durata di 36 mesi, da effettuarsi in sostituzione dell'attività lavorativa. Detta formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà dovrà essere svolta anche on the jobripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e di acquisizione di competenze specifiche rispetto alla professionalità di cui al progetto individuale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. Il tutor aziendale, se dipendente della stessa azienda, dovrà essere almeno inquadrato nel livello di destinazione del lavoratore in inserimento. Le competenze acquisite dovranno essere registrate a cura del datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino. In caso attesa di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine regolamentazione del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel "libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serieformativo del cittadino", le competenze dovranno comunque essere certificate, a tutti i fini utili, al lavoratore. stessi. A livello nazionale le parti riconoscono che, nel settore, svolgeranno un ruolo di verifica e monitoraggio dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla possibilità di definire linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego conseguimento dell'obiettivo di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicontesto lavorativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di apprendistato definiscono categoria stipulanti il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali tuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e specialistiche, degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 120 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoretribuite. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed e interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte svolta da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisireunico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo Per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante, si fa integrale riferimento all’ “Intesa di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistacategoria sull’apprendistato professionalizzante” dell’11 aprile 2006, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato cui all’Allegato … al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni , che viene confermata nella sua validità con la seguente unica modifica: livello di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, destinazione finale 1 livello inferiore è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. uguale a: 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.livelli inferiori sono pari a:

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio terri- torio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, intesa come processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, finalizzato all’ac- quisizione da parte dei lavoratori di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le parti attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale, che saranno omogenei per tutti gli apprendisti ed in contenuti a carattere professionalizzante, che avranno carattere specifico in relazione alla qualificazione professionale da conseguire. La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione debba essere pari a 120 ore medie annue retribuite. In particolare nell’ambito di tale monte ore, un terzo (40 ore) dovrà essere dedicato, con modalità teori- che, alle tematiche trasversali di carattere settoriale ed a quelle destinate all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla conoscenza dei doveri e dei diritti nel rap- porto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, alle competenze relazionali, al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. La parte di formazione riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà collocata all’inizio del rapporto di lavoro. La formazione formale potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi effettuati in tutto o in parte all’interno dell’azienda ovvero all’esterno della stessa. La capacità formativa interna all’azienda – e cioè il possesso di risorse umane idonee a trasferire com- petenze, tutor della formazione e locali adatti, eventualmente anche esterni all’azienda, in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali – dovrà essere espressamente dichiarata dal datore di la- voro nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.assunzione e comunicata all’Osservatorio nazionale di cui all’art.1, comma 4, lett. a), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto. La formazione formale potrà avvenire con le modalità individuate nel Piano Formativo Individuale, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistichefra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the joba distanza, in affiancamentoaula, con seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate(durata, costituiti dalla elencazione delle conoscenze modalità e competenze da acquisirearticolazione della formazione) sono quelli definiti, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoper ciascuna figu- ra professionale, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato riprodotto nell’appendice C allegata al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formati- vi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione for- mazione nell’apprendistato professionalizzante. La cooperativa e l’apprendista sottoscriveranno, nei tempi previsti dalla legge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del fac-simile allegato. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dell’offerta formativa pub- blica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)com- petenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, che potrà essere redatto secondo lo schema del titolo di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale studio e delle com- petenze dell’apprendista. Per i territori dove questo non si realizza sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali comunque possibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo professionalizzante e specialistiche, di mestiere svolta sotto la responsabilità della co- operativa. La formazione che interna non sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. specifico previ- sta dall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professio- nali e specialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire. Una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di base nozioni di igiene, sicurezza e trasversali prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai sensi fini del completo inserimento dell’apprendista nell’am- biente di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendalavoro. Le ore di formazione relative all’infortunistica alla sicurezza sul lavoro e all’organizzazione all’organizza- zione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavorolavo- ro. In caso Le ulteriori ore di aziende plurilocalizzate i locali formazione specificamente rivolte al conseguimen- to della qualificazione potranno essere situati realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchinecon modalità e-learning, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica prevista per conseguire la qualifica attraverso la le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna ed o esterna all’azienda. Nota all’a- zienda, sempre facendo ricorso anche a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto chemodalità e-learning, qualora intervenissero disposizioni in materia l’azienda disponga di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicapacità formativa interna.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il contratto di inserimento deve prevedere una formazione teorica pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale 39 ore per i contratti di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)durata di 10 mesi, che potrà essere redatto secondo lo schema 60 ore per quelli di cui all’Allegato 2 del presente contrattodurata di 15 mesi, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la per quelli di durata di 18 mesi e 100 ore per quelli di durata di 36 mesi, da effettuarsi in sostituzione dell'attività lavorativa. Detta formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà dovrà essere svolta anche on the jobripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e di acquisizione di competenze specifiche rispetto alla professionalità di cui al progetto individuale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. Il tutor aziendale, se dipendente della stessa azienda, dovrà essere almeno inquadrato nel livello di destinazione del lavoratore in inserimento. Le competenze acquisite dovranno essere registrate a cura del datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino. In caso attesa di aziende plurilocalizzate regolamentazione del "libretto formativo del cittadino", le competenze dovranno comunque essere certificate, a tutti i locali potranno essere situati fini utili, al lavoratore. In sede di contrattazione decentrata anche in un altro stabilimento o struttura collaborazione con soggetti preposti, saranno individuati i contenuti di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa massima per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni formazione teorica e pratica per i contratti di legge inserimento. Periodicamente nella stessa sede verranno effettuate azioni di verifica e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabilimonitoraggio degli stessi. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, A livello nazionale le parti riconoscono che, nel settore, svolgeranno un ruolo di verifica e monitoraggio dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla possibilità di definire linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego conseguimento dell'obiettivo di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicontesto lavorativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Senza alcuna retorica possiamo certamente affermare che il tema della formazione e dell’addestramento professionale in azienda va sempre più assumendo importanza vitale per la stessa sopravvivenza delle aziende. Garantire la duttilità necessaria atta ad assicurare al lavoratore la possibilità di continuare a mantenere stabile e duraturo il proprio posto di lavoro rientra naturalmente tra i principi fondativi di una organizzazione sindacale. Con questa consapevolezza la nostra organizzazione ha sempre affrontato le tematiche legate all’aggiornamento e alla manutenzione delle competenze, sforzandosi di proporre modalità e percorsi innovativi, di stimolare l’azienda a rimuovere tutte quelle resistenze organizzative che agiscono da freno e impediscono la fruizione di formazione traendone il necessario beneficio. Con questo spirito abbiamo affrontato, discusso e convenuto con l’azienda sulla necessità di sottoscrivere un protocollo che, attraverso la creazione di procedure e meccanismi condivisi, sia in grado di garantire l’erogazione di contenuti formativi di alta qualità traendone il massimo profitto sia dal punto di vista del lavoratore che dal punto di vista aziendale. Sono ancora oggi notevoli le resistenze organizzative e culturali che impediscono di fruire di formazioni di alta qualità. Bisogna lavorare sulla consapevolezza dei ruoli di coordinamenti e di direzione delle filiali per sradicare una fallace convinzione secondo la quale è preferibile impiegare il tempo in direzione della produzione purché sia senza considerare gli enormi benefici che l’accrescimento e la cultura professionale determinano. I principi convenuti cospicui investimenti che l’azienda mette a disposizione sia attraverso l’impiego di risorse proprie che attraverso l’utilizzo di consistenti finanziamenti erogati dal nostro fondo di settore, debbono produrre ritorni sia in termini di qualificazione e spendibilità delle professionalità acquisite dai singoli, sia in termini di efficacia nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale lavoro quotidiano. Tutto ciò non può e non deve in nessun modo essere vanificato da resistenze organizzative o culturali presenti all’interno dell’azienda. Analogo ragionamento si deve affrontare in direzione della eliminazione di tutti gli ostacoli di natura logistica e delle regole tecnologie impiegate. Su queste tematiche la commissione paritetica sulla formazione nell’apprendistato professionalizzanteche agisce in azienda ormai da diversi anni, deve continuare ad assolvere un ruolo di stimolo, di elaborazione e di proposta che da un lato garantisca e certifichi l’alta qualità della formazione erogata e dall’altra contribuisca a rimuovere tutte le resistenze e lavori fattivamente in questa direzione. Le parti nel contratto individuale L’evoluzione dell’attività lavorativa, l’agire in un mercato finanziario con bassa cultura finanziaria da parte dei clienti, operare in un mercato caratterizzato da grandi quantità di apprendistato definiscono risparmio, le responsabilità civili e penali in capo ai nostri colleghi, impongono il Piano Formativo Individuale massimo impegno sia sindacale che aziendale in questa direzione. Si deve lavorare molto sulla consapevolezza che l’obbligo di fruire consistenti pacchetti di formazione in capo ad alcune figure professionali, imposto da vari organi di vigilanza e di regolazione del mercato (P.F.I.MIFID, IVAS, e non solo), rappresentano una grande opportunità di crescita e di sviluppo e non solo un mero dovere imposto dalle normative vigenti. Tutte queste tematiche vanno affrontate quotidianamente ricercando risposte organizzative e favorendo ed accompagnando i colleghi. L’avere sottoscritto di recente un accordo che potrà essere redatto secondo lo schema permetterà a tutti i colleghi di cui all’Allegato 2 fruire di 10 giornate lavorative per ogni anno solare in modalità Smart working da dedicare alla formazione va certamente in questa direzione. La commissione è impegnata ad elaborare una proposta di rinnovo del presente contrattoprotocollo sulla formazione in scadenza il 31/12 p.v. che dovrà andare nella direzione di rimuovere tutti gli ostacoli e le resistenze e, nel quale sarà indicato il percorso formativo contempo, lavorare nella direzione di creare percorsi formativi anche finalizzati all’accrescimento delle corriere e a favorire l’assunzione di maggiori responsabilità da parte dei colleghi. È anche nostro compito elaborare percorsi di crescita per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali i quadri sindacali che dovranno integrare la consueta passione politica e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali lo spirito di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamentoservizio tipici di ogni quadro sindacale, con esercitazioni un bagaglio tecnico di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino consentano per tempo di comprendere fenomeni complessi e creare le condizioni politiche e normative atte a 15 dipendenti tutelare la funzione di tutor generalità dei lavoratori della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionibanca.

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Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. La cooperativa e l'apprendista sottoscriveranno, nei tempi previsti dalla legge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del facsimile allegato Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, che potrà essere redatto secondo lo schema del titolo di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione studio e delle competenze tecnico professionali dell'apprendista. Per i territori dove questo non è si realizza sarà comunque possibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo professionalizzante e specialistiche, di mestiere svolta sotto la responsabilità della cooperativa. La formazione che interna non sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. specifico prevista dall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire. Una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di base nozioni di igiene, sicurezza e trasversali prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai sensi fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendalavoro. Le ore di formazione relative all’infortunistica alla sicurezza sul lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso Le ulteriori ore di aziende plurilocalizzate i locali formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere situati realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchinecon modalità e-learning, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica prevista per conseguire la qualifica attraverso la le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna ed o esterna all’azienda. Nota , sempre facendo ricorso anche a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto chemodalità e- learning, qualora intervenissero disposizioni in materia l’azienda disponga di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionicapacità formativa interna.

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Formazione. I principi convenuti La formazione è un aspetto cruciale nel presente capitolo campo delle MR. La crescita e la valorizzazione professionale degli operatori sanitari sono volti requisiti essenziali che devono essere assicurati attraverso la formazione permanente. In Italia la formazione di base, così come quella specialistica, compete principalmente alle Università che gestiscono i corsi universitari e le scuole di specializzazione; le Regioni possono garantire un’offerta formativa ulteriore. L’aggiornamento professionale (non solo ECM) per il personale sanitario è organizzato a garantire un’uniforme applicazione sul territorio livello nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantee regionale (Ministero della salute, ISS, Regioni e Associazioni di categoria). Le parti nel contratto individuale Un importante ambito di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale interventi formativi è quello dei Medici di medicina generale (P.F.I.MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), che costituiscono il primo punto di contatto del paziente con il SSN. Le loro competenze sono critiche nell’indirizzare correttamente il paziente allo specialista incaricato di formulare il sospetto diagnostico in base al quale potrà essere redatto secondo accedere gratuitamente alle prestazioni diagnostiche all’interno della rete nazionale dei Presidi. Per questo è necessario formare specificamente i MMG/PLS e gli specialisti nella interpretazione delle complesse sintomatologie delle MR e nella formulazione del sospetto diagnostico, per evitare i ritardi nella diagnosi e nella presa in carico. L’aggiornamento, o formazione continua, è lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione strumento che sostiene le scelte strategiche delle competenze tecnico professionali organizzazioni sanitarie ed è finalizzato a implementare e specialistiche, formazione che sarà coerente con a integrare le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze conoscenze fornite dai piani formativi di base e trasversali ai sensi specialistici: conoscenze, competenze e abilità sugli specifici aspetti clinici, sui sistemi di quanto previsto dall’artcodifica, sui progressi della ricerca, sui modelli organizzativi, sulla governance dei sistemi sanitari, sul management, sulla comunicazione efficace (attualmente critica nei confronti delle persone con MR e delle loro famiglie), sulla multidisciplinarietà e sull’integrazione degli aspetti sanitari e socio-assistenziali. 4La corretta informazione degli utenti, comma 3la loro soddisfazione, D.lgs 167/2011la qualità delle prestazioni, i risultati ottenuti in termini clinici e sociali, nonché il rapporto tra i costi ed i risultati devono costituire una parte significativa degli obiettivi da raggiungere e delle misurazioni e delle valutazioni comparative tra le diverse realtà territoriali. Le MR sono contenuti della formazione universitaria pre e post-laurea in diversi atenei italiani. Corsi specifici sono già svolti nell’ambito dei corsi di laurea in Medicina, nel programma formativo di alcune scuole di specializzazione e nel corso di diplomi post laurea. Pur nel rispetto dell’autonomia degli atenei, si auspica che tale formazione sia maggiormente presente nei programmi formativi sia di base, sia specialistici. Altre iniziative formative, in sede e a distanza, sono state attivate dal CNMR dell’ISS. In particolare, le Regioni, le Aziende Sanitarie, i Coordinamenti regionali e le Società scientifiche hanno attivato, anche in collaborazione tra loro, numerose iniziative formative dedicate alle malattie rare. I profili formativi delle figure individuatecontenuti di tali attività sono strettamente correlati all’organizzazione e alla disponibilità di servizi e di interventi localmente presenti: temi rilevanti pertanto sono le modalità di accesso alle reti di assistenza dedicate alla gestione del malato raro, costituiti dalla elencazione delle conoscenze i percorsi definiti per la presa in carico di tali persone, i trattamenti disponibili e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendamodalità per accedervi. Le ore attività si sono frequentemente svolte secondo la prassi della formazione obbligatoria e sono state indirizzate ai medici di medica generale, ai pediatri di libera scelta, a medici ospedalieri e specialisti, a farmacisti e a tecnici sanitari, coinvolgendo attivamente le associazioni dei pazienti e i loro familiari. Sono stati inoltre espletati corsi indirizzati alla formazione del personale dedicato alla gestione dei sistemi informativi riservati alla presa in carico delle persone affette da malattia rara. Anche le Associazioni e le Federazioni delle Associazioni dei malati organizzano attività di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto destinate sia ai pazienti, sia ai professionisti. Va ricordata, tra queste, l’esperienza di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo“Conoscere per assistere”, un documento che attesti programma formativo rivolto ai MMG e PLS sulle aggregazioni di segni e sintomi clinici in grado di facilitare il periodo sospetto di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniMR.

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, intesa come processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, finalizzato all’acquisizione da parte dei lavoratori di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico- professionali. Le parti attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale, che saranno omogenei per tutti gli apprendisti ed in contenuti a carattere professionalizzante, che avranno carattere specifico in relazione alla qualificazione professionale da conseguire. La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione debba essere pari a 120 ore medie annue retribuite. In particolare nell’ambito di tale monte ore, un terzo (40 ore) dovrà essere dedicato, con modalità teoriche, alle tematiche trasversali di carattere settoriale ed a quelle destinate all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, alle competenze relazionali, al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. La parte di formazione riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà collocata all’inizio del rapporto di lavoro. La formazione formale potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi effettuati in tutto o in parte all’interno dell’azienda ovvero all’esterno della stessa. La capacità formativa interna all’azienda – e cioè il possesso di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor della formazione e locali adatti, eventualmente anche esterni all’azienda, in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali – dovrà essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.assunzione e comunicata all’Osservatorio nazionale di cui all’art.1, comma 4, lett. a), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto. La formazione formale potrà avvenire con le modalità individuate nel Piano Formativo Individuale, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistichefra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the joba distanza, in affiancamentoaula, con seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate(durata, costituiti dalla elencazione delle conoscenze modalità e competenze da acquisirearticolazione della formazione) sono quelli definiti, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoper ciascuna figura professionale, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato riprodotto nell’appendice C allegata al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente contrattoCcnl. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ridotto ad 80 ore medie annue (ivi compresa la ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere. Le modalità e l’articolazione della formazione iniziale relativa potranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al rischio specifico) e potrà conseguimento della qualificazione, potranno essere svolta anche realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamentoaffiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action modalità e-learning, visite aziendali ecc.. La è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa pubblicainterna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, finalizzata all’acquisizione delle tutor con competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4adeguate, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura interruzione del rapporto prima del termine il datore di riferimento, ubicate anche in un’altra regionelavoro attesta l’attività formativa svolta. Le funzioni di tutor, tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisiredall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del Durante il periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistaaziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, oltre purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle registrazioni nel libretto formativostesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, un documento che attesti il le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionisvolgere.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. L’obiettivo del servizio è di fornire al personale coinvolto nel progetto adeguate conoscenze tecniche derivanti dall’introduzione delle sue componenti applicative, per consentire il corretto ed ottimale utilizzo dei sistemi informativi durante tutta la durata contrattuale. La formazione del personale rappresenta uno dei principali fattori critici per il successo di un nuovo servizio e – data l’importanza della gestione positiva del cambiamento – per l’intero sviluppo di un progetto ICT. Il presente servizio prevede l’utilizzo sia di attività formative in aula, sia di attività di auto apprendimento. Generalmente, i discenti hanno già le nozioni di base di un sistema amministrativo e già utilizzano i sistemi informatici in uso. Pertanto, il modulo formativo può essere considerato come un corso di aggiornamento sulle nuove procedure, dove saranno evidenziate le funzionalità messe a disposizione. La metodologia applicata in questo progetto di formazione è di tipo misto (blended learning), infatti, esso prevede l’impiego integrato di forme, didattiche e di apprendimento, diverse (formazione in aula, auto apprendimento, esercitazioni sul campo, ecc.). Il corso avrà:  Una parte teorica di lezione frontale: questa parte viene svolta sia mediante l’ausilio di slide che simulando la navigazione utente direttamente in applicativo;  Esercitazioni di addestramento pratico in aula volte a far provare ai discenti quanto spiegato nella parte teorica;  Questionari di valutazione dell’apprendimento che consentono di verificare il livello di conoscenza acquisita dall’aula ed eventualmente approfondire gli argomenti più complessi. Tale lavoro è svolto mediante l’ausilio del Sistema Informativo della Formazione che consente di censire i discenti e far compilare direttamente on line il questionario agli stessi. In questo modo durante la lezione è possibile insieme ai discenti verificare on-line l’elenco delle domande a cui è stata sbagliata la risposta ripassando gli argomenti trattati. A conclusione di ogni corso, si procederà anche alla raccolta e verifica del valore dell’iniziativa (gradimento, gestione dell’intervento formativo, ecc.). Mediamente il tempo di un corso in aula è diviso per un 60% di parte teorica, un 20% di esercitazioni pratiche e un 20% di questionari di valutazione dell’apprendimento. I principi convenuti nel presente capitolo questionari di apprendimento sono volti caratterizzati da circa 10 domande a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzanterisposta chiusa. Le parti nel contratto individuale teoriche sono inoltre inframezzate dalle esercitazioni e/o questionari così da mantenere desta la partecipazione dell’aula e massimizzare il livello di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)apprendimento. A ciascun partecipante è fornita una copia delle slides utilizzate durante i corsi e lasciate come promemoria di ciò che è stato appreso. Si evidenzia, inoltre, che potrà essere redatto secondo lo schema se l'azienda dispone di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale un ambiente di test questo sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali configurato e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore reso disponibile come ambiente di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate a disposizione dei discenti, sia durante i locali potranno essere situati anche corsi, per compiere esercitazioni pratiche, sia subito dopo gli stessi, per continuare in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniauto apprendimento.

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Samples: www.asl.rieti.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze tecnico- professionali è pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante40 ore medie annue. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che Esso potrà essere redatto secondo lo schema ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali titolo di destinazionestudio correlato al profilo professionale da conseguire. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle di competenze di base e trasversali ai sensi per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Le modalità di quanto previsto dall’arterogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. 4La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula, comma 3anche esternamente all’impresa, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuatemodalità e-learning, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere comunque privilegiando la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavorocontrofirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor attesa dell’attuazione della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato 2 del presente accordo. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattualei profili professionali del settore agricolo come da allegato n. 3, si incontreranno tempestivamente che costituisce parte integrante del presente accordo. Tali profili formativi – per una valutazione ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e per le conseguenti armonizzazionispecifiche – possono essere aggiornati e integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda/ente, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 50 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 35 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabi- lità dell’azienda/ente, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda/all’ente, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsa- bilità dell’azienda/ente, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della speci- fica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formati- vi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti contenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione for- mazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito la definizione dei profili formativi dell’ap- prendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è an- cora avvenuto si prenderanno a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurniriferimento i profili formativi contenuti nell’allegato da definire. Nota a verbale n. 3 – Le Parti parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni che dalla data di entrata in materia di formazione per vigore del presente contratto l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per professionalizzante sarà applicabile in tutte le conseguenti armonizzazioniregioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti La Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy nel presente capitolo corso del 2020 ha proseguito nell’implementazione di modelli e metodologie di formazione innovativi, orientati alle persone del Gruppo e utili a promuovere una formazione multicanale che massimizza semplicità e flessibilità di apprendimento. Nel particolare periodo di emergenza sanitaria sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale stati forniti i necessari supporti informativi utili alla divulgazione capillare delle regole sulla a tutela della salute di tutte le persone del Gruppo. In tale contesto è stato ulteriormente accelerato l’utilizzo dei canali digitali tramite Apprendo (la piattaforma di formazione nell’apprendistato professionalizzantedel Gruppo), MyLA (l’App dedicata a Banca dei Territori che quest’anno ha superato i 12.000 utenti) e Scuola dei Capi (l’App dedicata ai manager del Gruppo). La formazione ha raggiunto complessivamente nel 2020 circa 11,8 milioni di ore (di cui oltre 11 milioni a distanza) con una percentuale di utenti attivi rispetto all’organico pari a circa il 97%. La pandemia ha avuto un grande impatto sul modo di lavorare ma, anche grazie al digitale, è stato possibile riorganizzare rapidamente le attività a distanza, attivando campagne di comunicazione per incentivare la formazione flessibile. In particolare, lo smart learning ha consentito l'erogazione di circa 3,5 milioni di ore a quasi 35.000 collaboratori della Rete, una media di circa 100 ore pro-capite. Nel 2020 i giudizi raccolti tra i collaboratori sono risultati molto positivi, pari all’87% per la formazione digitale e al 97% per quella live. Un’importante novità è stata introdotta dal rilascio delle Dashboard di Formazione, disponibili per Capi e Gestori HR: strumenti di Business Intelligence che permettono di consultare i dati relativi alla formazione e di avere una visione di insieme dei progressi formativi della Persone del Gruppo. Grazie all’LRS (Learning recommendation system), applicazione alimentata dai dati raccolti dai processi e modelli HR presenti all’interno del Gruppo, è possibile una proposizione formativa automatizzata e personalizzata in funzione del mestiere di appartenenza. La piattaforma Apprendo, in particolare, si è arricchita nel corso dell’anno di oltre 2.700 nuovi oggetti formativi. Sul piano tematico, è stata ampliata ed aggiornata l’offerta sui temi di rilevanza normativa obbligatori per i collaboratori, con specifica indicazione nel nuovo Codice di comportamento di Gruppo. È stato avviato il nuovo Piano formativo triennale Antiriciclaggio, Antiterrorismo ed Embarghi che ha già coinvolto buona parte delle persone del Gruppo attraverso nuove iniziative in digitale e in aula remota. Sono stati, inoltre, resi disponibili contenuti digitali dedicati ad approfondire le conoscenze sui rischi informatici, derivanti dall’uso preponderante di dispositivi tecnologici nel periodo dell’emergenza sanitaria. In ambito ESG è stato avviato un progetto di rafforzamento delle competenze per la Divisione IMI CIB attraverso l’attivazione di un palinsesto formativo di aule remote che ha coinvolto un gruppo rappresentativo di tutte le Direzioni della Divisione con l’obiettivo sia di diffondere una cultura di base sui temi ESG sia di rafforzare competenze specialistiche. Nell’ambito di Diversity e Inclusion, in coerenza con gli impegni previsti dal Piano d’Impresa 2018-2021, sono state erogate iniziative sui temi dell'empowerment al femminile, della diffusione della cultura sull'ageing e dei principi di Diversity e Inclusion, oltre alla formazione dedicata alle persone lungo assenti per maternità. Un’attenzione particolare è stata rivolta a formare, attraverso lo strumento dell’aula remota, tutte le persone che sono state interessate dai rischi e dai processi legati ai nuovi protocolli imposti dalla pandemia COVID-19 in ambito Salute e Sicurezza. Le parti conoscenze e le competenze delle persone fanno parte del patrimonio intangibile del Gruppo, sempre più prezioso anche alla luce della remotizzazione del lavoro e delle trasformazioni tecnologiche e del sapere che accorciano significativamente la durata della vita delle conoscenze, determinando la necessità di aggiornare tali informazioni grazie ad alcuni modelli di Gruppo. A supporto di tale finalità nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)corso del 2020 sono state portate avanti tre importanti iniziative alla base dei processi relativi alla formazione e allo sviluppo professionale: 🢝 l'integrazione del Dizionario delle Conoscenze, che potrà essere redatto secondo lo schema ha l'ambizione di cui all’Allegato 2 del mappare tutto il know-how presente contrattonella Banca e che, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e 2020, si è arricchito di conoscenze specialistiche, in particolare del mondo dell’Information Technology. 🢝 l'attivazione di necessità specifiche di Teti Competenze, il processo di rilevazione delle conoscenze che nel corso del 2020 ha visto il coinvolgimento di circa 24.000 persone delle Direzioni Centrali e della Rete di Banca dei Territori nell’aggiornamento delle proprie conoscenze e informazioni chiave anche per le iniziative di formazione che sarà coerente personalizzata, di mobilità e reskilling, e per i percorsi di sviluppo professionale, in applicazione dell’Accordo sui Ruoli, sottoscritto con le qualifiche professionali XX.XX. in data 21 Luglio 2020. 🢝 l’aggiornamento del Catalogo dei Mestieri, che fotografa tutte le professionalità presenti in Banca, attraverso il coinvolgimento di destinazioneKnowledge Owner, per orientare la crescita e il rafforzamento delle professionalità dei singoli in coerenza con gli obiettivi di business; nel corso del 2020 sono state attivate specifiche iniziative di aggiornamento all’interno delle Direzioni Centrali e in relazione al nuovo Modello di Servizio di Rete. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa Il 2020 è stato un anno centrale per la formazione iniziale relativa al rischio specifico) Scuola dei Capi che ha supportato oltre 7.800 capi e potrà essere svolta anche on the jobtalenti del Gruppo, in affiancamentodurante i mesi di eccezionale e imprevista trasformazione del contesto manageriale, nell'individuare i bisogni dei responsabili che si sono trovati a gestire i propri team a distanza. La vicinanza ai capi si è espressa soprattutto nel rapporto con esercitazioni gli advisor, le persone che li accompagnano nel percorso di crescita, nel corso di 436 Distance Tutoring, per circa mille capi, e di 60 Webinar che hanno coinvolto circa 4.000 capi. La nuova release dell’App Scuola dei Capi ha integrato diverse funzionalità come la personalizzazione dell’offerta formativa e la digitalizzazione completa dell’esperienza di coaching i cui percorsi, individuali o di gruppo, testimonianzeattivati nel corso dell’anno sono stati 223, action learningdi cui 54 in modalità digitale, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblicaper un totale di 460 capi coinvolti. L’App Scuola dei Capi si è arricchita nel 2020 con 212 nuovi contenuti formativi (111 nella sezione Mestiere del Capo e 101 della sezione Uno Sguardo al Futuro) per un’offerta complessiva di oltre 700 contenuti, finalizzata all’acquisizione delle competenze oltre 680 learning object sono stati tradotti e resi disponibili anche in lingua inglese. Gli oltre 6.100 utilizzatori dell’app hanno generato oltre 800.000 visualizzazioni di base contenuti su tematiche riguardanti il mestiere del capo, come ad esempio la gestione del team anche a distanza, o contenuti come diversity & inclusion, big data e trasversali circular economy. Il tasso di installazione dell’App è risultato superiore al 90% con un tasso di adoption pari a oltre l’80% e un indice di gradimento dei Capi rispetto ai sensi contenuti pubblicati di quanto previsto dall’artoltre il 98%. 4Nel corso dell’anno la Scuola ha organizzato diverse iniziative digitali in linea con periodo di emergenza. Il primo format che è nato è stato il Digital Talks, comma 3incontri con un esperto in materia della durata di 30 minuti: le prime 9 edizioni, D.lgs 167/2011nel mese di maggio, sono state dedicate allo smart working, a partire da giugno, sono stati organizzati 30 Digital Talks su tematiche manageriali e open mind che influenzano il lavoro e la vita professionale dei Capi, cui sono stati invitati oltre 2.800 collaboratori, tra i quali 350 dirigenti di UBI Banca, 300 talenti di Intesa Sanpaolo e di UBI Banca e 60 responsabili di Intesa Sanpaolo Bank of Albania. Inoltre, sono stati avviati percorsi di Digital Shadowing che hanno coinvolto oltre 170 capi per affiancare il manager e condividere feedback utili a migliorare la performance nella gestione degli incontri e nella relazione con il team. I profili formativi manager Intesa Sanpaolo sono chiamati a operare in un contesto sempre più internazionale e la Scuola dei Capi ha erogato nel corso dell’anno 512 iniziative di formazione sulla lingua inglese che hanno coinvolto un totale di 549 responsabili. A questa dato si aggiungono altri 104 partecipanti a iniziative sulla lingua inglese dedicate alle persone inserite nell’International Talent Program. Nell’ambito delle figure individuateiniziative Impact, costituiti dalla elencazione delle conoscenze Z LAB è il percorso triennale che Intesa Sanpaolo ha pensato per sviluppare le competenze trasversali e competenze da acquisireper favorire l'orientamento degli studenti alla fine del quinto anno di scuola superiore. In qualità di azienda ospitante, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli studenti un ambiente in cui saranno registrate le competenze acquisite durante si sperimentano dinamiche interattive, laboratori esperienziali, project work, cultura digitale, che facilitano scoperte e riflessioni sul tema del lavoro. Gli studenti lavorano con l'assistenza di un team appositamente creato di circa 25 persone interne che, formate ad hoc per l’esperienza, si occupano a tempo pieno delle attività laboratoriali in qualità di tutor. Da settembre 2020 Z LAB è proseguito online per consentire alle scuole convenzionate di portare a termine i percorsi iniziati nonostante la formazione pandemia. Gli studenti fino ad oggi coinvolti nei circa 140 percorsi avviati in 22 città Italiane in presenza o online sono stati più di apprendistato;2.650. In attesa della piena operatività del libretto formativoPer favorire l’integrazione delle persone di UBI Banca nel Gruppo è stata adottata una piattaforma digitale ad hoc, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema ISP4U, che consente di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente fruire di oltre 300 contenuti formativi obbligatori e con diligenza di mestiere e di promuovere le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto onboarding nelle strutture target di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniIntesa Sanpaolo.

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Samples: group.intesasanpaolo.com

Formazione. La formazione è intesa come strumento di arricchimento e di sviluppo continuo delle competenze del personale nell’interesse dell’Amministrazione. Pertanto l’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale nel rispetto delle vigenti disposizione in materia e nel quadro del miglioramento e dell’adeguamento dell’organizzazione amministrativa. Le risorse finanziarie destinate alla formazione sono stabilite nella misura minima dell’1% della spesa annua di personale iscritta a Xxxxxxxx e l’Amministrazione si impegna ad incrementarlo reperendo anche fondi della Comunità Europea nella misura almeno dello 0,50%. I principi convenuti piani di formazione sono definiti da ciascun responsabile di posizione organizzativa, anche su suggerimento dei dipendenti e nel presente capitolo sono volti quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale, in relazione agli obiettivi assegnati al settore e vengono considerati in sede di redazione del PEG di competenza. I piani di formazione verranno comunicati alla RSU e organizzazioni sindacali e saranno oggetto di confronto. L’attività di formazione deve tendere a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale la massima diffusione e la generale partecipazione da parte dei dipendenti di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)tutte le categorie professionali , che potrà essere redatto secondo lo schema tenuto conto di cui all’Allegato 2 quanto indicato al primo punto del presente contrattocapoverso. Il personale che partecipa ai corsi a cui l’Ente lo iscrive, nel quale sarà indicato il percorso formativo è considerato in servizio a tutti gli effetti per l’acquisizione tutta la durata del corso. Per la definizione dei piani di formazione deve essere privilegiata sia la formazione finalizzata all'accrescimento delle competenze tecnico professionali tecniche specifiche richieste al lavoratore (materie che costituiscono aggiornamento di base e/o che trattano materie oggetto di innovazioni legislative, organizzative e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa gestionali nel campo delle autonomie locali) sia la formazione iniziale relativa al rischio specifico) finalizzata a formare ovvero ad accrescere le competenze manageriali. La partecipazione a detti corsi, nonché la qualità e potrà essere svolta anche on the jobla resa della stessa, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione ovvero l’introduzione effettiva delle conoscenze acquisite nei processi lavorativi, vengono valutate ai fini della progressione orizzontale e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell’attribuzione degli incentivi di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniproduttività.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Dell’autorita’ Idrica Pugliese 2020

Formazione. Le lavoratrici/I principi convenuti nel presente capitolo sono volti lavoratori appartenenti ai bacini organizzativi che possono accedere al Lavoro Agile ed i loro Responsabili, continueranno a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale ricevere una specifica formazione su principi, logiche e modalità di funzionamento del Lavoro Agile, sulla normativa di riferimento e sulle relative regole di accesso delle regole sulla risorse. Particolare attenzione sarà riservata alla formazione nell’apprendistato professionalizzantedei Responsabili, finalizzata a diffondere una cultura manageriale sempre più orientata alla responsabilizzazione dei collaboratori ed all’orientamento agli obiettivi/risultati, che al contempo individui le più opportune modalità di coinvolgimento e relazione con le persone, anche attraverso il corretto utilizzo della strumentazione tecnologica in dotazione, per favorire lo scambio comunicativo ed impedire forme di “isolamento professionale”. I relativi progetti saranno esaminati in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all’art. 5 del vigente CCNL. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, alle lavoratrici/ai lavoratori saranno, inoltre, garantite le medesime opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili che non rendono la prestazione in modalità Agile. Le parti nel contratto individuale Parti convengono sulla opportunità di apprendistato definiscono attivare temporaneamente il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)Lavoro Agile anche nei confronti di personale appartenente a strutture operative, che potrà essere redatto secondo lo schema finalizzato allo svolgimento di attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità. L’Azienda ne darà periodicamente evidenza alle XX.XX. nell’ambito dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui all’Allegato 2 all’art. 5 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionivigente CCNL.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Per il mantenimento della cultura aziendale a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole elevati livelli di efficienza operativa e commerciale nonché il costante miglioramento del servizio, le parti concordano di istituire una commissione paritetica sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantecon la finalità di analizzare le necessità, i temi e i risultati degli interventi formativi tesi alla continua crescita professionale di tutte le risorse. Le parti Tale commissione avrà altresì il compito di valutare l’opportunità di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari nazionali, regiona li e di comparto. Per attuare i principi sopra riportati e considerato che la formazione assume un importante valore primario nelle strategie aziendali e tenuto conto delle dimensioni aziendali, si ritiene indispensabile promuovere corsi di formazione specifici e mirati a livello aziendale. La Banca si impegna a comunicare per iscritto a tutto il Personale il programma dei corsi di aggiornamento e qualificazione predisposti ed a comunicare individualmente al Personale interessato il piano di partecipazione ai corsi per l’anno di competenza. La Banca di massima seguirà per l’ammissione ai corsi, l’ordine con cui perverranno le richieste di iscrizione, fatto salvo il rispetto delle esigenze organizzative e di servizio. La partecipazione ad attività formative non dovrà avere carattere selettivo e verrà documentata nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema fascicolo personale dei dipendenti. Eventuali contestazioni e problemi circa la partecipazione alle attività formative saranno rappresentate nella sede degli incontri di cui all’Allegato all’art. 2 del presente contrattoContratto Integrativo Aziendale. In riferimento all’articolo 1 del vigente C.I.A., nel quale sarà indicato il percorso formativo su richiesta delle R.S.A. Aziendali, si terrà un incontro per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, effettuare valutazioni congiunte sulle ore di formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze effettuate da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattualeogni lavoratore. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, lavoratore ha facoltà di comunicare le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione proprie esigenze formative all’Azienda entro il 15 dicembre di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendaogni anno. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato “pacchetto formativo” (24 ore annuali oltre le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono 5 ore per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serieassunti dall’anno 2001) che non fossero state effettuate nell’anno di competenza, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniverranno aggiunte ai pacchetti formativi degli anni successivi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia in- terni che esterni all’azienda. I principi convenuti contenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uni- forme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato nel- l’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni dato- riali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avvenuto si prende- ranno a riferimento i profili formativi contenuti nell’allegato da definire. Le parti si danno atto che dalla data di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 entrata in vigore del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione con- tratto l’apprendistato professionalizzante sarà non inferiore ad 80 applicabile in tutte le regioni. Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore medie annue (ivi compresa la dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla cono- scenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inseri- mento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione iniziale relativa relative all’antinfortunistica e all’organizzazione azien- dale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al rischio specifico) e potrà conseguimento della qualificazione potranno essere svolta anche realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamentoaffiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action modalità e-learning, visite aziendali ecc.. La è prevista per le ma- terie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie po- tranno essere oggetto di formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa pubblicainterna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, finalizzata all’acquisizione delle tutor con competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4adeguate, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili nonché lo- cali idonei in relazione agli obiettivi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative inizia- tive formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura interruzione del rap- porto prima del termine il datore di riferimento, ubicate anche in un’altra regionelavoro attesta l’attività formativa svolta. Le funzioni di tutor, tutore possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisirequalificato desi- gnato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoroda un amministratore. Al termine del Durante il periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento aziende cureranno che attesti il l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato compiuto apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionilegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nell’attuale scenario di riorganizzazione e ristrutturazione delle imprese del settore il tema della formazione assume una rilevante importanza. E’ necessario concordare ed incentivare percorsi di formazione e riqualificazione del personale con l’obiettivo di procedere ad una ricollocazione del personale interessato dall’implementazione dei processi tecnologici, favorendo una reale crescita professionale e scongiurando il tentativo aziendale di ricondurre il tutto ad un mero risparmio economico. E’ auspicabile definire degli obblighi contrattuali a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole procedere alla riqualificazione del personale interno prima di poter accedere all’assunzione di personale qualificato da altre realtà del gruppo o dal mercato del lavoro. A corredo ed integrazione dei processi di automazione ed innovazione va condiviso con le aziende un percorso bilaterale che assegni una quota dell’investimento realizzato, stabilita contrattualmente ed implementabile a livello aziendale, ad attività formative professionalizzanti e di aggiornamento dei contenuti professionali, sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantebase di un programma che coinvolga tutti i lavoratori e tutte le figure professionali. Le A tal fine i Fondi di Formazione Permanente costituiscono una grande opportunità, da sfruttare, per la valorizzazione e la crescita professionale della forza lavoro del settore. E’ di fondamentale importanza che le parti nel contratto individuale inseriscano, nella contrattazione, percorsi finalizzati alla definizione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)Progetti Formativi Bilaterali, che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contrattocontengano, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazionetra gli altri, anche quella svolta internamente all’impresaelementi di gestione per la prevenzione dei rischi lavorativi. Occorre, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione infine, definire forme di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema sostegno alla realizzazione di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore percorsi di formazione relative all’infortunistica individuale finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario, di laurea e all’organizzazione aziendale dovranno di laurea specialistica alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente finanziate dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistaBisogna, oltre alle registrazioni nel libretto formativopertanto, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto razionalizzare ed utilizzare gli istituti previsti dal CCNL e l’attività lavorativa dalla legislazione vigente (150 ore, monte ore aziendale, part – time) dando così piena applicazione a quanto previsto dalla L. 53/2000 relativamente ai congedi per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniformazione.

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Samples: www.filtabruzzo.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La consistenza della formazione erogata, a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale tutti i componenti dell’Organizzazione, per favorire l’arricchimento della professionalità individuale, comporta una programmazione delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzanteattività didattiche indipendente dai differenti orari di lavoro individuali dei singoli partecipanti; ciò determina, in alcune circostanze, che la fruizione degli interventi formativi avvenga in periodi differenti da quelli compresi nell’orario individuale di lavoro. Pertanto le ore di formazione, stante l’assenza di prestazione lavorativa, saranno comunque computate come ore ordinarie (né supplementari, né straordinarie) e come tali compensate. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale Parti individuano in For.Te. (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo Fondo paritetico interprofessionale per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa continua per le imprese del Terziario) uno strumento cui far riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni finanziamento di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante programmi per la formazione di apprendistato;continua. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoAzienda e XX.XX. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza nazionali valutano congiuntamente le iniziative formative esterne ed interne all’aziendache, coerentemente con i “bisogni formativi” rilevati, corrispondono agli ambiti previsti dai criteri per l’attribuzione dei finanziamenti For.Te. Le ore per concertarne i relativi programmi. L’orientamento all’Organizzazione per Processi e la ripartizione dei compiti, nonostante si avvalgano di formazione relative all’infortunistica meccanismi e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio supporti organizzativi collaudati sistematicamente, determinano l’esigenza di un costante adeguamento delle conoscenze professionali, impiegate dai lavoratori, attinenti anche a competenze di altri Reparti/Mansioni. Al fine di garantire questo costante aggiornamento, vengono realizzati periodi programmati nei quali alcuni Lavoratori, nell’ambito del rapporto proprio orario di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche , operano in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente Reparto differente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniproprio.

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Samples: Accordo

Formazione. I principi convenuti nel Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima del contratto di apprendistato come dal presente capitolo CCNL. In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzantequelli indicati nella tabella seguente. Le parti nel contratto individuale attività formative svolte presso più datori di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)lavoro, che potrà essere redatto secondo lo schema così come quelle svolte presso gli Istituti di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. È in cui saranno registrate facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le competenze acquisite durante la ore di formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendapreviste per gli anni successivi. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro. In Profili professionali Ore complessive di formazione professionalizzante Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche (Inquadramento finale 5° livello) 210 La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di aziende plurilocalizzate i locali potranno accompagnamento potrà essere situati anche svolta in un altro stabilimento modalità virtuale e attraverso strumenti di tele affiancamento o struttura videocomunicazione da remoto. Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, essa dovrà essere in condizione di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendistarichieste dai piani formativi, oltre alle registrazioni assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel libretto piano formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Samples: Accordo Interconfederale Integrativo E Modificativo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Impianti Sportivi E Attività Sportive Del 12/07/2019

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti contenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione formazio- ne nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendi- stato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associa- zioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avve- nuto si prenderanno a riferimento i profili formativi contenuti nell’allegato da definire. Le parti si danno atto che dalla data di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 entrata in vigore del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione con- tratto l’apprendistato professionalizzante sarà non inferiore ad 80 applicabile in tutte le regioni. Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere defini- te dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore medie annue (ivi compresa dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riserva- ta alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quo- ta concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione azien- dale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento del- la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà qualificazione potranno essere svolta anche realizzate attraverso modalità di forma- zione in alternanza, on the job, in affiancamentoaffiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action modalità e-learning, visite aziendali ecc.. La è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre ma- terie potranno essere oggetto di formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda di- sponga di capacità formativa pubblicainterna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse uma- ne idonee a trasferire competenze, finalizzata all’acquisizione delle tutor con competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4adeguate, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili non- ché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoed alle dimensioni azien- dali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative inizia- tive formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura interruzione del rap- porto prima del termine il datore di riferimento, ubicate anche in un’altra regionelavoro attesta l’attività formativa svolta. Le funzioni di tutor, tutore possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisirequalificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tuto- re della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoroda un amministratore. Al termine del Durante il periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento aziende cureranno che attesti il l’addestra- mento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richia- mata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato compiuto apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque te- nendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionilegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale impiegato nello svolgimento del servizio di vigilanza armata dev’essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla cui è adibito. Il personale deve possedere conoscenze sui rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, e sui rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione, al fine di conoscere i comportamenti atti a mitigare i rischi suddetti. Il Fornitore deve assicurare la formazione nell’apprendistato professionalizzantedel personale sulle materie di base (ad esempio: antincendio, primo soccorso, primo soccorso BLS-D, informatica, lingua inglese) e una formazione teorico-pratica specifica del Servizio svolto. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema Il Fornitore deve inoltre provvedere all’aggiornamento continuo del personale formato sulle materie di cui all’Allegato 2 sopra. La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza ed entro 6 mesi dall’avvio del presente contrattoservizio il Fornitore dovrà presentare al Supervisore le attestazioni di avvenuta formazione, nel quale sarà indicato il percorso formativo pena l’applicazione della penale pari allo 0,3 per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali mille dell’importo annuo dell’OdF e specialistichesostituzione del personale addetto al servizio. Ad inizio appalto, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the jobAmministrazioni Contraenti, in affiancamentoaccordo con il Fornitore, con esercitazioni potranno attivare dei corsi di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione rivolti al personale che effettuerà servizio all’interno delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattualeproprie strutture. Il piano formativo dovrà comprendere Fornitore, si impegnerà a trasmettere le medesime informazioni/formazione al personale neo- assunto o subentrante dopo la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione fase di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato avvio del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza Il Fornitore deve garantire la presenza di personale formato sulle materie richieste dalle singole Amministrazioni Contraenti al fine di soddisfarne le iniziative formative esterne ed interne all’aziendaesigenze. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In Nel caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento variazioni significative organizzative e/o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni attività il Fornitore si impegna a concordare con l’Amministrazione Contraente l’attività di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine formazione/informazione del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionipersonale impiegato.

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), Fermo restando che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professio- nalizzante è rimessa alle Regioni d’intesa con le qualifiche professionali Associazioni dei datori di destinazionelavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai C.C.N.L., si conviene quanto segue. Tale La quantità di ore di formazione professionalizzante formale sarà non inferiore ad 80 pari a 120 ore medie annue (ivi compresa la annue, e sarà articolata in for- mazione di base, trasversale e tecnico professionale. In tale ambito è individuata quale formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi trasversale quella destinata al- l’apprendimento di quanto previsto dall’artnozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, cono- scenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. 4Sarà collocata all’inizio del percorso formativo la forma- zione concernente nozioni di igiene, comma 3, D.lgs 167/2011sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi delle figure individuatesono definiti nell’allegato 1, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisireche forma parte integrante del presente con- tratto. Le parti si riservano ove del caso, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativoin fasi successive, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaledi modificare ed ampliare suddetti profili. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare nel da libretto formativo del cittadino in cui ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di in apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoLa formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne La formazione formale potrà essere interna o esterna all’azienda. Le ore La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno della stessa azienda dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con for- mazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal da- tore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In formale i quali – in caso di aziende plurilocalizzate i locali azienda plurilocalizzata – potranno essere es- sere situati anche in un altro stabilimento presso altra impresa o struttura di riferimento, riferimento ubicate anche in un’altra regionedi norma nella stessa provincia. Le funzioni imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture forma- tive idonee di tutorriferimento nei confronti dei propri apprendisti, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionivigenti disposizioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale concordano che la formazione svolga un ruolo fondamentale per la riconversione di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)ruoli professionali, pertanto sarà all’occorrenza previsto un periodo d’intensa formazione che potrà essere redatto secondo lo schema superare i livelli previsti dal CCNL. Tenuto conto della riconversione necessaria ad un corretto utilizzo di cui all’Allegato 2 sistemi informatici differenti, contestuale all’acquisizione, si è reso e si rende necessario uno straordinario ed intensivo intervento di addestramento da parte del personale interno qualificato a supporto dell’operatività conseguente alla presente contrattoprocedura. Gli interventi formativi/addestrativi di riqualificazione professionale saranno realizzati, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà ove non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the jobgià fatto, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base relazione alle posizioni da ricoprire e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, tenendo in considerazione le conoscenze e competenze da acquisire professionalità già acquisite dagli addetti interessati dalla presente procedura, attraverso percorsi relativi all’entrata in ruolo e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate specifica formazione tecnica volta a colmare eventuali necessità delle risorse e al fine di non disperdere le competenze acquisite durante e siano anzi valorizzate per un più proficuo inserimento in Banco Desio. I corsi potranno essere integrati da affiancamenti professionali. Eventuali ulteriori necessità potranno essere rappresentate dalle risorse stesse in ogni momento al proprio titolare/responsabile al fine di ricercare la formazione modalità più opportuna attraverso cui intervenire. Le indicate iniziative formative potranno essere attuate anche avvalendosi degli appositi strumenti nazionali e/o comunitari e/o contrattuali, in particolare quelli di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativosettore, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema con specifico riferimento al Fondo Banche e Assicurazioni (FBA) ed alle prestazioni ordinarie di cui all’allegato all’art. 5, comma 1 – lettera a), punto 1 del contrattoDecreto Interministeriale 83486, previo accordo ai sensi dell’art. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda7 dello stesso. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali Su richiesta delle parti potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura attivati appositi momenti di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniverifica.

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Samples: Bozza Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti La Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy nel presente capitolo corso del 2019 ha costruito e implementato azioni di formazione e sviluppo, creando nuovi modelli e metodologie innovative, orientati alle persone del Gruppo, insieme a una fruizione formativa multicanale che massimizza semplicità e flessibilità di apprendimento. Tra i modelli e processi di sviluppo è stato attivato Teti Competenze che mira a mappare e valorizzare le conoscenze tecniche e professionali delle persone del Gruppo e ha coinvolto, con un’auxx-xxxxxxxxxxx, xxxxx 00.000 xxxxxxx xx Xxxxxx. L’offerta formativa, basata su competenze chiave per mestiere, ha privilegiato i canali digitali con modalità di ingaggio semplici, veloci e interattive erogando nel 2019 circa 11 milioni di ore di formazione. L’attività in aula si è quindi ulteriormente ridotta rispetto all'anno precedente per l'intensificazione dei canali remoti rispetto a quelli tradizionali, con lo sviluppo e la diffusione, tramite le piattaforme di formazione digitale, di nuovi contenuti in vari formati (video, audio, grafica, testo) con diverse finalità didattiche. Contestualmente alla nuova versione di Apprendo, la piattaforma di formazione del Gruppo, è stata distribuita la nuova APP MyLA per oltre 21.300 utenti e su circa 3.800 iPad nelle Filiali, disegnata in collaborazione con Apple e in co-creation con professionisti interni ed esterni alla Banca. Myla e il nuovo Apprendo, sono volti i canali che consentono a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla tutti i professional di fruire della formazione nell’apprendistato professionalizzantedigitale sempre e ovunque, con un’esperienza integrata, semplice e innovativa. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema Nel 2019 l’accesso alla piattaforma è stato esteso a circa 67.000 collaboratori di cui all’Allegato 2 del presente contratto1.600 all’estero. La percentuale di utenti attivi (quelli che hanno completato almeno un Learning Object) è stata pari al 96,5 %. La piattaforma ha reso disponibili nel 2019 più di 3.800 moduli formativi per oltre 32 milioni di fruizioni. Insieme a temi di rilevanza normativa (Antiriciclaggio, nel quale sarà indicato il percorso formativo Intermediazione assicurativa e previdenziale, Servizi d’investimento, Responsabilità amministrativa degli enti, Tutela della Privacy) la piattaforma ha anche offerto strumenti per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali l'acquisizione e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione l'aggiornamento delle conoscenze e competenze capacità specifiche per il proprio mestiere. La fruizione della formazione in modalità flessibile da acquisirecasa, costituiscono allegato alla normativa contrattualeè stata estesa dal 2019 a tutti i collaboratori della Rete, con più di 70.000 ore di smart learning da parte di quasi 4.900 collaboratori (oltre 14 ore medie pro capite). I collaboratori hanno espresso un giudizio molto positivo sulla formazione, che si attesta all'82% per la formazione digitale e al 91% per quella in aula. Nel coxxx xxx 0000 Xxxxxx xxx Xxxx xa affiancato e supportato gli oltre 7.800 Capi e i Talenti del Gruppo, compresi i manager delle Banche Estere. Sono stati offerti oltre 690 video e circa 500 contenuti fruibili anche in lingua inglese. Tra i temi manageriali affrontati figurano la creatività, l'inclusione, la collaborazione, la strategia, la proattività e l'apprendimento. Per quanto riguarda i temi di frontiera, ai trend tecnologici si sono affiancati approfondimenti sulle tematiche di impatto sociale e ambientale, quali la Diversity & Inclusion e la Circular Economy. I dati di fruizione parlano di 6.100 utilizzatori della App Scuola dei Capi, con oltre 800.000 visualizzazioni dei contenuti e un rating medio di valutazione di 4,3 in una scala che va da 1 a 5. Nel corso dell’anno la Scuola ha organizzato circa 20 eventi che hanno direttamente coinvolto più di 2.000 Responsabili. Il piano formativo dovrà comprendere tema della Diversity è stato protagonista di tre Managerial Discussion e di un Meet the Gurus organizzati in partnership con la descrizione struttura Diversity & Inclusion. Nel 2019 si è arricchita inoltre l’offerta relativa ai percorsi di crescita Manageriale. Relativamente ai “futuri leader”, nel 2019, Scuola dei Capi ha continuato a supportare, con iniziative di learning & development, l’International Talent Program. Z LAB è il percorso triennale che Intesa Sanpaolo ha pensato per sviluppare le competenze trasversali e per favorire l'orientamento dei ragazzi alla fine del percorso formativoquinto anno di scuola superiore. In qualità di azienda ospitante, le conoscenze Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli studenti un ambiente in cui si sperimentano dinamiche interattive, laboratori esperienziali, project work, cultura digitale, che facilitano scoperte e competenze da acquisire e l’indicazione riflessioni sul tema del tutor aziendalelavoro. La formazioneGli studenti lavorano con l'assistenza di un team appositamente creato di circa 40 collaboratori interni che, formati ad hoc per l’esperienza, si occupano a tempo pieno delle attività laboratoriali in qualità di tutor. Tutti gli argomenti trattati sono contestualizzati in attività operative, anche quella svolta internamente all’impresacon visite presso gli uffici delle strutture centrali e il confronto con collaboratori testimonial. Il primo triennio di Z LAB ha coinvolto circa 2.500 studenti di 100 scuole, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino ospitati da Intesa Sanpaolo in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione 120 laboratori, organizzati in oltre 20 diverse città italiane, che complessivamente hanno generato oltre 75.000 giornate (520.000 ore) di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioniattività laboratoriali.

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Samples: group.intesasanpaolo.com

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzanteIl monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acqui- sizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che Esso potrà essere redatto secondo lo schema ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in pos- sesso di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali titolo di destinazionestudio correlato al profilo professionale da conseguire. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsa- bilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle di competenze di base e trasversali ai sensi per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Le modalità di quanto previsto dall’art. 4erogazione della formazione svolta sotto la responsa- bilità dell’impresa, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaleconseguire. La formazioneformazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula, anche quella svolta internamente esternamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job ed in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendaaffiancamento al tutor azien- dale. Le ore di formazione relative all’infortunistica on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavorocontrofirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione. Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor at- tesa dell’attuazione della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato 2 del presente accordo. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattualei profili professionali del settore agricolo come da allegato n. 3, si incontreranno tempestivamente che costituisce parte integrante del pre- sente accordo. Tali profili formativi – per una valutazione ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e per le conseguenti armonizzazionispecifiche – possono essere aggiornati e integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze tecnico – professionali è pari a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante40 ore medie annue. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che Esso potrà essere redatto secondo lo schema ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali titolo di destinazionestudio correlato al profilo professionale da conseguire. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle di competenze di base e trasversali ai sensi per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Le modalità di quanto previsto dall’arterogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. 4La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula, comma 3anche esternamente all’impresa, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuatemodalità e- learning, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere comunque privilegiando la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale),saranno attestate a cura del datore di lavoro e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regionecontrofirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisiredel tutor aziendale sono quelle previste dal DM 8/02/2000. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di Il tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, anche lo stesso imprenditore o un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionifamiliare coadiuvante.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato a Tempo Pieno

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Alla luce di un panorama economico sempre più caratterizzato da profonde trasformazioni e rapide evoluzioni, le Parti concordano sulla necessità di un costante aggiornamento della competenza dei lavoratori al fine di supportare al meglio le strategie di business che l’Azienda intende mettere in atto sia in risposta alle sfide del mercato sia in ottica di crescita anche in nuovi segmenti e categorie merceologiche. Tale contesto porta con sé non solo l’esigenza di innovazione tecnologica e produttiva ma anche nuove e diverse conoscenze e abilità, nonché un approccio proattivo che preveda il coinvolgimento di tutti i lavoratori all’interno dei processi aziendali. Un atteggiamento partecipativo da parte dei lavoratori risulta infatti fondamentale nell’ottica del lavoro di squadra e per la costruzione di un’organizzazione che abbia come scopo il contributo comune al miglioramento continuo, incrementando anche il benessere organizzativo. Inoltre, lo sviluppo continuo delle competenze rappresenta un fattore di assoluta e fondamentale importanza anche a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale fronte di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), un allungamento della vita lavorativa che potrà essere redatto secondo lo schema comporta la necessità di cui all’Allegato 2 del presente contratto, nel quale sarà indicato prevedere attività di apprendimento e di aggiornamento lungo tutto il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendaleprofessionale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresaunitamente all’approccio proattivo sopradescritto e alla capacità delle persone di analizzare e ottimizzare le attività quotidiane, dovrà risultare nel libretto formativo risulta pertanto essere lo strumento imprescindibile per la valorizzazione del cittadino in cui saranno registrate le capitale umano e per la garanzia di una maggiore qualità del lavoro. Inoltre, alla luce degli investimenti a supporto dell’innovazione che negli ultimi anni hanno interessato i siti produttivi italiani e la forza vendite risulta necessario un aggiornamento e uno sviluppo continuo delle competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contratto. L’apprendista è tenuto dei lavoratori a frequentare regolarmente supporto delle tecnologie applicate nelle diverse aree produttive e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendacommerciali. Le Parti, pertanto, confermano l’intenzione di continuare a investire su percorsi formativi e, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle professionalità richieste dall’evolversi delle attività aziendali, concordano che l’Azienda provvederà ad erogare un monte ore annuale di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate attività formative destinato a tutti i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regionedipendenti indicativamente pari ad otto ore pro capite per ogni singolo sito produttivo. Le funzioni Parti hanno quindi analizzato il modello di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa Formazione che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione prevede i seguenti ambiti di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.intervento:

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Formazione. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia in- terni che esterni all’azienda. I principi convenuti contenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire un’uniforme una uni- forme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato nel- l’apprendistato professionalizzante. Le parti nel contratto individuale si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendi- stato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avvenuto si pren- deranno a riferimento i profili formativi contenuti nell’allegato da definire. Le parti si danno atto che dalla data di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 entrata in vigore del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione con- tratto l’apprendistato professionalizzante sarà non inferiore ad 80 applicabile in tutte le regioni. Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore medie annue (ivi compresa la dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla cono- scenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inseri- mento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione iniziale relativa relative all’antinfortunistica e all’organizzazione azien- xxxx dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al rischio specifico) e potrà conseguimento della qualificazione potranno essere svolta anche realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamentoaffiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action modalità e-learning, visite aziendali ecc.. La è prevista per le ma- terie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie po- tranno essere oggetto di formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa pubblicainterna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, finalizzata all’acquisizione delle tutor con competenze di base e trasversali ai sensi di quanto previsto dall’art. 4adeguate, comma 3, D.lgs 167/2011. I profili nonché lo- cali idonei in relazione agli obiettivi formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. La formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato;. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l’azienda provvede all’attestazione dell’attività formativa secondo lo schema di cui all’allegato del contrattoed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative inizia- tive formative esterne ed interne all’azienda. Le ore di formazione relative all’infortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura interruzione del rap- porto prima del termine il datore di riferimento, ubicate anche in un’altra regionelavoro attesta l’attività formativa svolta. Le funzioni di tutor, tutore possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisirequalificato desi- gnato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoroda un amministratore. Al termine del Durante il periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento aziende cureranno che attesti il l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato compiuto apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato (da attestare come da modello -- allegato al presente contratto) Per quanto non contemplato sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Nota a verbale n. 1– Per quanto concerne l’eventuale adibizione dell’apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Nota a verbale n. 2 – Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Nota a verbale n. 3 – Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazionilegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti