Common use of Formazione Clause in Contracts

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono Le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle risorse umane e per la riuscita del Piano di Trasformazione 2019, nonchè per l’assolvimento degli obblighi imposti dagli Organismi di Controllo nazionali ed europei. Le Parti, atteso che le iniziative del Piano 2019 comportano rilevanti innovazioni in termini di approccio commerciale, modello distributivo (a tendere) ed esigenze di variazione di ruolo, concordano che la conseguente riorganizzazione, sia per il Commercial Banking Italy che per i Corporate Center, sia supportata da processi di riconversione e riqualificazione professionale attraverso azioni formative, addestrative e/o affiancamento, tali da fornire le competenze richieste per i ruoli da ricoprire. Una specifica azione sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale consolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale. Tali percorsi saranno oggetto di confronto e di elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteprestazioni ordinarie di cui al D.M. n.83486 del 28 luglio 2014. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Le Parti si danno atto della necessità di pervenire alla definizione di processi di Certificazione delle Competenze in particolare per quanto riguarda i percorsi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleRuolo. In tale ambito è individuata quale ottica le Parti, al fine di rendere sempre più fruibile ed efficace la formazione, concordano sulla necessità di una puntuale e diffusa applicazione di quanto previsto in materia dall’Accordo di Gruppo 8 ottobre 2015, dal Verbale della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo del 2 dicembre 2015 e dall’Accordo UniCredit del 9 dicembre 2015, in particolare per quanto riguarda il processo di calendarizzazione tempestiva da parte del line manager della fruizione dei corsi di formazione di base assegnati ad ogni singolo dipendente e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoil corretto utilizzo delle “postazioni in ambiente protetto”. Le parti si riservanoParti hanno altresì condiviso che la formazione, ove nel casosia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei sia in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà previsti dal Piano 2019, erogata in forma digitale potrà essere dichiarata dal datore fruita in orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee la dotazione tecnologica digitale a scopi formativi (tablet) assegnata in base all’art. 11 del dell’Accordo sulle ricadute della seconda fase del Piano Strategico 2018 del 5 febbraio 2016. A tal fine, anche con la volontà di riferimento nei confronti ulteriormente agevolare il corretto e proficuo svolgimento dei propri apprendisticorsi, o nell’ambito dei lavori della Commissione Formazione Finanziata di Gruppo verranno pertanto valutate le possibili modalità di utilizzo del tablet, anche sperimentando specifiche forme di smart working finalizzate all’attività formativa. Norma transitoria In continuità con i principi condivisi con l’art. 11 dell’Accordo 5 febbraio 2016, le Parti concordano di procedere all’assegnazione - ai predetti fini formativi – del tablet anche ai neoassunti che entrino nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese Gruppo nel corso del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniperiodo generale dell’iniziativa (da settembre 2016 a febbraio 2018).

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La seguente disciplina è volta a garantire una uniforme un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secon- do la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di for- mazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna, come specifi- cato al comma seguente. L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: – presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire com- petenze; – presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la regolamentazione dei profili figura del tutor; – disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa e alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e prestatori nel contratto di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguelavoro all’atto dell’assunzione. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di che sarà svolta all’esterno dell’azienda. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché del- l’organizzazione aziendale e doveri del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, organizzazione a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall’azienda per consentire l’effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione concernente nozioni sul luogo di igienelavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasver- sale, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaallo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale ed attesta, che forma parte integrante anche ai fini del- l’articolo 53, comma 3 del presente contrattoD.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgi- mento dell’attività formativa. Le parti si riservanofunzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, ove nel casocaso di aziende con meno di 15 dipendenti, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionestesso. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento è prevista una formazione pari ad 8 ore. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve: – possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendi- sta conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; – svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni; – seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall’azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavo- ro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rappor- to di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano For- mativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saran- no registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. I profili formativi, individuati nell’ambito di ciascun settore di applicazione del presente CCNL, definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contrat- to di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l’espe- rienza di lavoro e l’attività di formazione formale articolata nel Piano Formativo Individuale. La Commissione per l’apprendistato di cui all’articolo 40 ha il compito di monitorare le attività forma- tive, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle vigenti disposizionicaratteristiche del settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale un’adeguata formazione gratuita del personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteAziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma. Fermo restando Il piano formativo che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, per ognuna delle qualifiche professionali oggetto di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità addestramento: - argomenti trattati - numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo totali previste per assicurare la formazione concernente nozioni iniziale all’uso - numero massimo di igienepartecipanti ad ogni sessione - modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa. Prima dell’avvio dell’installazione, sicurezza e prevenzione antinfortunisticala Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente di Laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, Il piano di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata articolato e certificabile e dovrà risultare flessibile, in modo da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L’avvenuta formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di legge ed alle regolamentazioni previste formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei Laboratori, per:  Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi;  Supplire ad eventuali carenze formative;  Fornire supporto a livello territorialepersonale non ancora formato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Azienda appaltante si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeriservano la facoltà di applicare le penali specificate nell'Art.19. Qualora le Azienda appaltante, tutor anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico delle Ingegneria clinica, concordando tale formazione con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionireferenti delle Ingegneria clinica.

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Samples: www.ausl.pe.it, 158.255.242.116

Formazione. I Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito. Avuto riguardo ai principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale contenuti nella Dichiarazione congiunta delle regole Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantecontinua - il cui testo si riporta in appendice n. 9 al presente contratto - e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale: rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con le Associazioni dei datori contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni: un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguene consentano l’effettuazione. La quantità formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Le eventuali ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annuenon fruite dal lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o pluriennale, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante fissato ai sensi del presente contrattoarticolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato. Le parti si riservanoProgrammi, ove nel casocriteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in fasi successivetutto o in parte, dei quantitativi annuali di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da libretto formativo ove saranno registrate tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni Parti aziendali. Su tali basi Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal datore presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità e la partecipazione dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionilavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nell’ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, il farmacista - quale professionista sanitario a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all’esecuzione delle regole relative somministrazioni vaccinali sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantebase degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità a norma dell’art. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro1, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.comma 465, si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaledella Legge 178/2020. In tale ambito è individuata quale formazione si conviene che: • i farmacisti saranno tenuti a frequentare il Corso ISS ID 174F20 "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid- 19", che sarà esteso oltre la data di base scadenza prevista e trasversale quella destinata all'apprendimento implementato con uno specifico modulo in FAD, relativo a specifiche competenze del farmacista, anche con riguardo all’attività di nozioni inoculazione vaccinale e alla compilazione e relativa interpretazione del modulo standard di igienetriage pre-vaccinale, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoropredisposto dall’Istituto Superiore di Sanità a norma dell’art. 1, conoscenza dei diritti e doveri comma 465, della Legge di Bilancio 2021. II superamento del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticasuddetto corso abilita ad effettuare vaccinazioni in farmacia. I profili formativi farmacisti si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all’attuazione della campagna vaccinale e ai nuovi vaccini autorizzati. Il suddetto corso dovrà essere frequentato anche dai farmacisti che abbiano completato positivamente il corso ID 145 n. 301217 dell'UTIFAR, da considerarsi quale elemento introduttivo al tema della vaccinazione in farmacia. • Le credenziali di accesso al corso sono definiti nell'Allegato 1fornite dall’ISS alla Fofi e, tramite essa, agli Ordini provinciali dei farmacisti territorialmente competenti, che forma parte integrante del presente contrattoprovvederanno a distribuirle ai farmacisti che intendano acquisire le competenze per la vaccinazione. • L'attività formativa è ulteriormente integrata con il modulo di attestazione di cui all’Allegato 3 con cui un professionista sanitario già abilitato alla somministrazione vaccinale (tutor professionale) certifica che il farmacista ha correttamente espletato l’esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione. Le parti si riservanoattività pratiche, ove nel casocomprese quelle per la farmacovigilanza e le emergenze sanitarie, sono stabilite in fasi successive12 ore da effettuare presso un centro vaccinale dell’ASUR oppure 8 ore da effettuare presso un centro vaccinale dell’ASUR e 4 ore presso la propria farmacia (Allegato 3). È facoltà del farmacista, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata all’esito dell’intervenuta attestazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno ferma restando l’efficacia della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore proseguire l’attività di lavoro nel contratto inoculazione avvalendosi delle forme di assunzione. Il datore tutoraggio di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicui al precedente periodo.

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Samples: Accordo, Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il lavoratore assunto con contratto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata termine deve ricevere dal datore di lavoro nel contratto una formazione sufficiente ed adeguata alle mansioni che è destinato a svolgere anche alfine di assunzioneprevenire i rischi specifici connessi con l’esecuzione del lavoro: questo prevede l’art. 7 il quale rinvia ai contratti collettivi la possibilità di prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità formative adeguate, per aumentare la qualificazione, promuovere la carriera e migliorare le opportunità occupazionali. Bisognerà vedere come tali principi generali, estremamente condivisibili, saranno tradotti in pratica. E’ questo, uno degli spazi contrattuali riservati alle Organizzazioni sindacali che, secondo una definizione già presente, ad esempio, nella legge n. 196/1997, debbono essere “comparativamente più rappresentative”. Il termine è lessicalmente diverso dalla “maggiore rappresentatività” nel passato correntemente in uso nella nostra legislazione del lavoro: il riferimento appare modellato su un radicamento contrattuale ben maggiore rispetto al precedente concetto: in sostanza, si è sbarrata, con maggior vigore, la strada in una materia delicata a sigle sindacali poco rappresentative. L’obbligo di formazione, comunque, rappresenta una attuazione specifica delle prescrizioni in materia di prevenzione (sia di informazione che di informazione) che rientrano tra gli oneri del datore di lavoro, secondo la previsione contenuta nel D.L.vo n. 81/2008. I requisiti di sufficienza e di adeguatezza della formazione debbono avere una sostanziale rispondenza nei rischi specifici del lavoro da effettuare. Sulla base dei contenuti dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 81/2008, lo svolgimento della formazione per la tutela e la sicurezza è indipendente dalla tipologia contrattuale. Da ciò ne consegue che il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità sottostà agli obblighi previsti ex art. 17 (valutazione dei locali che l'impresa intende utilizzare rischi e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed ex art. 18 (nomina del medico competente, visita medica preventiva per la formazione formale i quali - in caso neo assunti, obbligo di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura informazione e di riferimento ubicate addestramento, ecc.), oltre agli obblighi specifici derivanti dalla stessa valutazione dei rischi tipici di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquelle lavorazioni.

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Samples: www.dplmodena.it, www.dplmodena.it

Formazione. I Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito. L’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998. Avuto riguardo ai principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale contenuti nella Dichiarazione congiunta delle regole Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantecontinua - il cui testo si riporta in appendice n. 10 al presente contratto - e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale: rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con le Associazioni dei datori contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni: un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e prestatori le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguene consentano l’effettuazione. La quantità formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Le eventuali ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annuenon fruite dal lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o pluriennale, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante fissato ai sensi del presente contrattoarticolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato. Le parti si riservanoProgrammi, ove nel casocriteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in fasi successivetutto o in parte, dei quantitativi annuali di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da libretto formativo ove saranno registrate tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni Parti aziendali. Su tali basi Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal datore presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità e la partecipazione dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionilavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Le Parti confermano la centralità della formazione come strumento essenziale per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze professionali; le attività formative dovranno quindi essere progettate e realizzate per offrire a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando tutti i dipendenti pari opportunità di crescita e aggiornamento continuo, secondo criteri di trasparenza, rispondendo all’esigenza di diffondere a tutto il personale le competenze ritenute essenziali nell’immediato e in chiave prospettica oltre che la regolamentazione dei profili copertura degli obblighi normativi. La sistematizzazione dell’offerta formativa (“MPS Academy”) articolata in tre macro-ambiti (People, Buisiness e Compliance) è improntata alla interdisciplinarietà, alla personalizzazione e all’auto-sviluppo. La diffusa conoscibilità delle opportunità formative (attraverso appositi strumenti divulgativi) e la tempestiva programmazione delle attività sono a cura delle strutture DOR e DRUSC secondo una pianificazione centrale, integrabile con specifici interventi strutturati. Al fine di sostenere e agevolare i processi di mobilità professionale, riqualificazione e riconversione professionale delle risorse, saranno attivati appositi programmi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa per raggruppamenti professionali omogenei (Valore, Premium, SB, ecc.) e per ambiti di competenze trasversali oltre che individuali (pianificabili con l’applicativo dedicato “PAFI- Programma Azioni Formative Individuali”) in linea con i fabbisogni rilevati e in coerenza con le Associazioni dei datori esigenze rivenienti dall’attività di lavoro Talent e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguePerformance Management. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in Particolare attenzione verrà dedicata alla formazione di baseingresso nei ruoli di Rete e al percorso strutturato di reinserimento formativo per risorse interessate da periodi di lunga assenza (es. maternità), trasversale coordinati e tecnicomonitorati a livello centrale; Con l’obiettivo di favorire una maggiore capillarità e personalizzazione nella diffusione dei momenti formativi (in ottica di self-professionaleempowerment continuo), la realizzazione delle attività formative si avvale di strumenti e modalità integrate (aula, affiancamento con tutor esperti e programmi definiti, project work, tutorship, coaching, biblioteca multimediale, newsletter, piani d’azione); si intende, inoltre, proseguire nella costante innovazione degli strumenti “social” (community, blog tematici, ecc.) che consentono l’apprendimento continuo anche in chiave autoformativa (compresa la possibilità di consultare, su base volontaria, la Library multimediale aziendale anche da casa). In Le Parti, in relazione alla necessità di garantire uno scrupoloso governo dei costi, condividono la necessità di assicurarsi l’accesso alle diverse forme di finanziamento disponibile (FBA, Fondir, ecc.). Anche in tale ambito prospettiva è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionaliconfermato il periodico confronto nell’ambito dell’Organismo paritetico della formazione. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo Inoltre la formazione concernente nozioni svolta annualmente sarà oggetto di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniperiodica verifica congiunta.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per La Definizione Del Contratto Di Ii Livello Del Gruppo Montepaschi, Ipotesi Di Accordo Per La Definizione Del Contratto Di Ii Livello Del Gruppo Montepaschi

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteNel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto sarà indicato un tutore od un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Fermo restando Il tutore/referente è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre egli attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori deve essere firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel Piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e prestatori specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento del c.c.n.l. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all'azienda anche on the job, in affiancamento, ecc. Il Piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e che gli obiettivi formativi. Il Piano formativo individuale potrà essere modificato, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità costanza di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del ciclo produttivodatore di lavoro. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze relazionalitecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del c.c.n.l. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante. In via esemplificativa, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà cui ai commi precedenti può essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.articolata secondo il seguente programma:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, le limitazioni in materia di orario di lavoro. - Passaggio temporaneo di mansioni Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. - Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteindennità dì funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Tale indennità è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori utile ai soli fini del computo del Trattamento di lavoro e prestatori di lavoroFine Rapporto, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale della 13a mensilità e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattopremio annuo. Le parti si riservanodanno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, ove n. 190. Le Parti procederanno, nel casosecondo semestre del 2006, ad una rivisitazione della attuale classificazione, individuando i profili professionali che vanno aggiunti, modificati o eliminati, in fasi successiverelazione alla modificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di modificare ed ampliare i suddetti profilinuove attività, alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avvenuta nelle aziende e ai processi di aggregazione delle mansioni in una logica di polifunzionalità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Nel corso di tale confronto, in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzarelazione allo sviluppo di nuove attività lavorative, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative articolata una area di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno servizi all’interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppoattuale classificazione. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquanto attiene le tematiche dei quadri le parti procederanno ad un riesame della normativa agli stessi afferente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Societa E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Societa E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Plano Formativo individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all'Allegato O del presente contratto, nel quale sarà indicata il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (Ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job e in affianca mento. Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro all'O.B.M. TAM presso SMI. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente. Le parti si danno atto che la regolamentazione dei definizione del profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni d'intesa Regioni, d'Intesa con le Associazioni associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul plano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione del profili professionali, dei datori contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e la definizione dei profili le riferimento all'Allegato N al presente contratto L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e prestatori riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale al fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività formativa secondo lo schema di ore cui all'Allegato O del contratto. - Dichiarazione a verbale n. 1 - In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire ai lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione formale sarà pari interna ed esterna all'azienda. - Dichiarazione a 120 ore annue, e sarà articolata in verbale n. 2 - Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di base, trasversale contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e tecnico-professionalesu turni diurni. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. - Dichiarazione a verbale n. 3 - Le parti si riservanodanno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata si incontreranno tempestivamente per una valutazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate per le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniconseguenti armonizzazioni.

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Samples: www.uiltec.eu

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire L’Impresa dovrà erogare un servizio di training-on-the-job di nr 4 (quattr) giornate, rivolto al personale tecnico dell’Amministrazione, al fine di fornire una uniforme applicazione sul territorio nazionale adeguata conoscenza delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che nuove tecnologie offerte, tale da consentire la regolamentazione gestione delle apparecchiature e dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profiliprodotti “software” previsti nell’ambito della fornitura. La formazione dovrà essere strutturata volta all’approfondimento dei temi riguardanti l’utilizzo e certificabile la gestione dei nuovi prodotti oggetto di fornitura comprendendo le caratteristiche e le funzionalità salienti, con particolare riferimento alle configurazioni “software” adottate. Inoltre, dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate comprendere le competenze acquisite durante la formazione in apprendistatocomuni problematiche riscontrabili nell’implementazione della tecnologia nell’ambiente applicativo dell’Amministrazione. La formazione potrà avvenire con dovrà garantire agli utenti la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamentocompleta padronanza del sistema “Hiperwall” ed il corretto utilizzo del servizio offerto dall’applicativo. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendadovrà avere luogo in Roma, presso locali, nelle fasce orarie 08.00-14.00/15.00-18.00 secondo un calendario da concordare con l’Amministrazione. La stessa Tale servizio dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionetenuto da personale qualificato sui sistemi offerti dall’Impresa. Il datore completo e corretto espletamento delle sessioni di lavoro formazione sarà certificato mediante apposita relazione sulla formazione svolta, comprendente un questionario che indichi il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, redatto a cura dell’Impresa di concerto con l’Amministrazione. L’Impresa al termine di ogni sessione rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione. L’insufficiente e/o non adeguato gradimento da parte dei discenti, da verificarsi secondo le risultanze dei questionari predetti, sarà considerata alla stregua di una mancata erogazione della sessione formativa stessa. L’erogazione dei moduli formativi sarà concordata dal Direttore dell’esecuzione contrattuale e/o eventualmente un suo delegato attesterà altresì l'idoneità referente e il Responsabile del progetto dell’Impresa. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente Paragrafo in termini di tempo e contenuti, comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10. Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di azienda plurilocalizzata - scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere situati anche presso altra impresa prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni. Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o struttura di riferimento ubicate forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di norma nella stessa provinciaattività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le imprese formative potranno erogare formazione contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all’ANAC. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un’esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del D. L. nr. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del D.L. nr. 19/2020, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche tramite proprie strutture formative idonee se parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di riferimento nei confronti dei propri apprendistiforza maggiore ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora impedisce di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel caso termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecuzione ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di gruppi detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di imprese, ad apprendisti comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal termine di imprese quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 107 del gruppodecreto legislativo nr. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni50/2016 e ss.mm.ii.

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Samples: www.poliziadistato.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavorotenuta ad erogare, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di un monte ore di formazione formale sarà formale, intesa come processo formativo, strutturato, verificabile e certificabile secondo la normativa vigente. La durata, le modalità e l'articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione professionalizzante debba essere pari a 120 80 ore annueannue retribuite - ovvero di equivalente entità media nel triennio - comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, e sarà articolata in integrata dall'offerta pubblica, laddove esistente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 167!. La parte di formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri lavoro sarà collocata all'inizio del rapporto di lavoro. L'attività formativa potrà svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura degli impianti al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la le ore di formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire retribuite con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamentoretribuzione ordinaria. La formazione formale potrà essere interna svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi effettuati in tutto o esterna all'aziendain parte all'interno dell'azienda ovvero all'esterno della stessa. Con specifico riferimento ai rapporti di apprendistato stagionale, l'impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. La stessa dovrà essere conforme alle normative capacità formativa interna all'azienda - e cioè il possesso di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con della formazione e competenza adeguatelocali adatti, nonché locali idonei eventualmente anche esterni all'azienda, in relazione agli obiettivi formativi e ed alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna aziendali - dovrà essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzioneassunzione e comunicata all'Osservatorio nazionale previsto dall'art. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la 2.2 del presente contratto. La formazione formale i quali - potrà avvenire con le modalità individuate nel Piano Formativo Individuale, fra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento, formazione a distanza, in caso aula, "on the job, seminari, esercitazioni di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciagruppo, action learning, visite aziendali. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiI profili formativi (durata, o nel caso di gruppi di impresemodalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniper ciascuna figura professionale, secondo lo schema riprodotto nell'Allegato 4 al presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel L'RLSSA si rende disponibile della necessaria forrnativa e le imprese attuano come previsto dalle norme di legge e dai presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio contratto, seguendo le linee guida dal livello nazionale Qualora le imprese per tale formazione non si awalgano dei percorsi formativi, articolati su un corso al ruolo e su successivi moduli annuali di ore, curati congiuntamente da e FULC, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa imprese, le proposte RSU e delle strutture coerenli comunque con le Associazioni linee guida del livello gli eventuali adattamenti dei datori moduli per renderne possibile l'adozione. - In considerazione della particolare settoriale delle problematiche di lavoro salute e prestatori ambiente funzionale agli obiettivi di lavoroformazione del RLSSA: proseguire e migliorare le iniziative territoriali già attivate in alcune aree a maggiore vocazione chimica relativamente ai corsi introduttivi al ruolo di RLSSA aggiornando, di intesa con il livello territoriale interessato, le modalità e i contenuti dei corsi stessi, realizzare moduli formativi annuali aggiuntivi a previsto al precedente della durata di 8 ore con l'obiettivo di sviluppare una adeguata consapevolezza del proprio migliorarne le capacita di gestione del processo comunicativo che di fornirlo degli opportuni conoscitivi per affrontare in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueun modello partecipativo le diverse situazioni nelle quali lo stesso viene a operare. La quantità I moduli formativi di annuali di 8 ore di formazione formale sarà pari cui precedente punto potranno anche essere organizzati in relazione alle specifiche necessita di aggiornamento e approfondimento a 120 ore annuecon oggetto, a titolo esemplificativo, le recenti innovazioni legislative e sarà articolata in formazione conoscenza di basebuone pratiche, trasversale approfondimento dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie concordemente individuate nell'ambito nazionale. Le Parti al fine di informare e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base promuovere l'attività formativa programmata e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1realizzata congiuntamente, che forma parte integrante agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra RLSSA di differenti si attiveranno nell'ambito per la costituzione una anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto del Per la formativa congiunta di cui sopra sono applicabili le previsioni contrattuali di cui alla VI del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, Contratto e sono riconosciuti specifici permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicui al punto 2.

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Samples: www.aib.bs.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti L'attività di formazione sarà finalizzata a garantire una uniforme applicazione creare momenti di collaborazione, discussione e condivisione di metodologie di intervento, nonché ad un accrescimento ed evoluzione delle competenze professionali degli Operatori dei Servizi Sociali Comunali, della ASL, della Provincia, e del Servizio Affido Familiare. Considerando la numerosità degli operatori coinvolti, verranno costituiti 2 gruppi, di 20 partecipanti circa ciascuno, valutando se fosse necessario un eventuale differenziazione delle attività, a seconda delle precedenti esperienze formative degli Operatori. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà avvalersi del supporto di Enti pubblici o privati che preferibilmente hanno già realizzato sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteprovinciale tale tipologia di eventi formativi. Fermo restando che In alternativa la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori scelta dovrà comunque cadere su enti di lavoro pluriennale esperienza operativa e prestatori formativa in tema di lavoro, affidamento familiare e/o trattamento di minori e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguefamiglie multiproblematiche. La quantità proposta formativa dovrà essere preventivamente valutata, condivisa e autorizzata dall’Ufficio di Piano. L'attività formativa si prevede debba essere di almeno 30 ore totali, presumibilmente 15 ore per gruppo, con modalità che integrino lezioni teoriche frontali con attività pratiche ed interattive. Ai partecipanti verrà consegnato idoneo materiale didattico sui contenuti trattati durante il corso. Si potranno prevedere eventuali interventi formativi specifici per i soli Operatori del Servizio Affido Familiare, attingendo dal medesimo monte ore complessivo destinato alla formazione. Gli argomenti della formazione verteranno complessivamente sulle tematiche generali sull'affido, metodologie d'intervento ed esperienze sul territorio nazionale; alcuni moduli dovranno essere specificatamente destinati alla formazione per la conduzioni dei gruppi di formazione formale sarà pari a 120 ore annuefamiglie affidatarie in formazione, e sarà articolata in formazione coinvolte nel percorso, o semplicemente interessate. Le attività formative di base, trasversale e tecnico-professionalecui sopra dovranno essere realizzate entro 8 mesi dall’attivazione del servizio. In tale ambito La banca dati è individuata quale formazione uno strumento di base e trasversale quella destinata all'apprendimento supporto al lavoro di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza rete dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1servizi territoriali, che forma parte integrante ha il compito prioritario di rendere più rapida, efficace ed efficiente, per i vari Operatori Sociali, l’individuazione delle famiglie adeguatamente preparate e disponibili ad intraprendere un esperienza di accoglienza di un minore in difficoltà. Il Servizio Affido Familiare disporrà di una banca dati realizzata nell’ambito del presente contrattoprecedente ed analogo appalto. Tale banca dati diventerà una risorsa per tutti gli Operatori Sociali degli enti coinvolti: Comuni, Consultori Familiari ASL, Provincia. A tal fine saranno previsti condizioni e vincoli specifici relativamente all’inserimento, consultazione ed utilizzo dei dati, secondo quanto prevede la normativa nazionale in materia e non prima che venga sottoscritto dalle parti una preciso accordo sulle modalità di coinvolgimento dei vari enti. Il personale del Servizio Affido Familiare avrà il compito prioritario di provvedere al mantenimento, aggiornamento, consultazione ed utilizzo della banca dati. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno finalità della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.banca dati sono essenzialmente:

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Samples: www.sardegnaprogrammazione.it

Formazione. I principi convenuti nel In relazione a quanto già disposto con gli articoli 2 e 3 del presente capitolo sono Accordo, le Parti confermano la centralità dei processi di formazione per lo sviluppo professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori e per la riuscita del Piano “UniCredit Unlocked” e a tal fine attribuiscono grande rilievo alla creazione della nuova Accademia in Italia, che sarà il fulcro della formazione e dello sviluppo delle persone attraverso una costante collaborazione e sinergia con il territorio e con i business, la quale, accanto ad una rivisitazione della strategia e dei canali digitali, garantirà il recupero della formazione in presenza. Le Parti, atteso che le iniziative del Piano comportano una riprogettazione/ottimizzazione dei processi operativi, una forte attenzione al miglioramento dei servizi al Cliente anche alla luce del nuovo modello di filale adottato dal 13 dicembre 2021, concordano che il tutto venga supportato da adeguati interventi formativi, addestrativi trasversali o specifici di riconversione e riqualificazione professionale. Una specifica azione formativa sarà strutturata per fornire alle risorse interessate tutte le competenze richieste per l’eventuale nuovo ruolo da ricoprire e di massima prima dell’ingresso nello stesso: al riguardo, saranno previsti programmi di formazione, qualificazione e riconversione – rilevanti anche ai fini delle norme in materia di contribuzione al finanziamento dei programmi formativi, di riconversione e/o riqualificazione professionale – volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteconsolidare e sviluppare le qualità professionali presenti nel Gruppo, a valorizzare le risorse e a sostenerne la riconversione professionale. Fermo restando Le Parti si danno reciprocamente atto, confermando quanto previsto nell’art. 10 dell’Accordo del 2 aprile 2020 e nell’Accordo di riorganizzazione del 2 dicembre 2021, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa formazione continua a rappresentare un elemento di imprescindibile importanza per la diffusione delle competenze di natura tecnica, relazionale, manageriale, commerciale. A tal fine, la formazione, con le Associazioni dei datori particolare riferimento a quella prevista per l’inserimento in nuovi ruoli, verrà tempestivamente effettuata nel rigoroso rispetto di lavoro quanto previsto dall’art. 10 dell’Accordo 1° febbraio 2018 (“Piano giovani”) e prestatori alla documentazione allegata al Verbale del 21 dicembre 2018, con puntuale e diffusa applicazione del processo di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di programmazione delle ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annueobbligatoria e di ruolo e l’utilizzo puntuale del codice PFO. Tali percorsi saranno oggetto di approfondimento per l’elaborazione di piani formativi in sede di Commissione Formazione Finanziata di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, e sarà articolata in formazione nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di basecui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014, trasversale e tecnico-professionalenonchè del Fondo Nuove Competenze. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri proposito le Parti definiranno i relativi accordi sindacali entro la data del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna 31 marzo 2022 (o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei comunque in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendalialla data di uscita dei relativi bandi). Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore In relazione a quanto già previsto sul punto dall’Accordo 2 aprile 2020, le Parti si incontreranno per valutare le possibilità di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare svolgimento della formazione anche tramite proprie strutture formative idonee con modalità innovative di riferimento nei confronti fruizione (smart learning). In relazione a quanto sopra, le Parti – nel corso del mese di febbraio 2022 e prima del riavvio dei propri apprendisti, o nel caso lavori della Commissione Formazione Finanziata - si incontreranno in sede politica per una compiuta illustrazione del nuovo impianto delineato dall’Azienda e delle relative nuove linee guida in materia di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniformazione.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale di contatto di RFI dedicato all’assistenza, oltre che sugli aspetti tecnici, è formato ad un corretto approccio ai problemi delle PRM, anche attraverso il periodico coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda l’appaltatore dei servizi di accompagnamento, il personale è sottoposto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale specifici obblighi formativi attestati mediante abilitazione, relativi alla conduzione/utilizzo dei mezzi di sollevamento, nonché all’avvenuta formazione relazionale, erogata a cura dell’appaltatore, finalizzata alla corretta interazione con i viaggiatori durante l’esecuzione del servizio di assistenza. RFI realizza, inoltre, interventi formativi, con propri docenti, dedicati al personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteimprese ferroviarie: personale di bordo, personale di assistenza e operatori di contatto telefonico. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Gli interventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa hanno l’obiettivo di istruire il personale ad adottare sempre azioni coerenti con le vigenti procedure per l’esecuzione del servizio di assistenza PRM in stazione, con un focus relativo alla delicata fase della salita e discesa dal treno. Il Gruppo FS Italiane ha organizzato con Federazioni e Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore persone con disabilità corsi di formazione formale sarà pari per il personale di bordo Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e al supporto dei passeggeri con disabilità e a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionalemobilità ridotta. In tale ambito è individuata quale particolare, il personale di bordo di Trenitalia riceve una formazione costante che si eroga: • in aula, con interventi periodici di base mantenimento e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienesviluppo delle competenze commerciali, sicurezza relazionali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "comportamentali; • on the job" , attraverso la formazione continua da parte dei Tutor, che valutano e verificano il mantenimento delle competenze. Nel caso specifico, anche la formazione contribuisce ad abbattere le barriere a vantaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Nel corso del triennio 2017 - 2019 tutto il personale di accompagnamento ha ricevuto formazione circa i comportamenti da adottare per l’assistenza a bordo delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con specifici focus sul servizio di assistenza a bordo treno ed in affiancamentostazione in fase di salita/discesa ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. La Nel 2018 e nel 2019, inoltre, nell’ambito del percorso di base indirizzato al personale in apprendistato, è stata introdotta una finestra formativa dedicata all’accoglienza a terra, all’assistenza a bordo ed alla gestione del servizio di assistenza ai clienti con disabilità e a ridotta mobilità, atta ad educare il personale ai comportamenti attesi. Infine, il piano annuale della formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali Trenitalia per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeil 2020 prevede, tutor con formazione e competenza adeguateallo stato attuale, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la Direzione Regionale Marche un focus sul miglioramento delle capacità relazionali del personale di accompagnamento nell’interazione e comunicazione con i PRM nell’ottica di soddisfare i bisogni del cliente e migliorare la customer experience nella fruizione del servizio ferroviario. Si rappresenta inoltre che tutti gli equipaggi (personale di condotta e personale di accompagnamento) ricevono formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese sul primo soccorso DM n. 19 e sulle procedure per l’attivazione e la gestione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoccorso con cadenza triennale.

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Samples: www.regione.marche.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla Condividendo il valore strategico della formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando ai fini dell'aggiornamento e sviluppo professionale del personale tutto, con riguardo sia alle competenze tecniche che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.comportamenti organizzativi, si conviene quanto segueafferma la volontà comune di sviluppare iniziative congiunte, in coerenza con i modelli organizzativi della formazione continua. La quantità A questo proposito le Parti convengono sull'opportunità di ore dare continuità all'adesione a Fondimpresa, favorendo ogni qual volta sia possibile iniziative condivise di formazione formale congiunta, con l'obiettivo condiviso di massimizzarne l’efficacia. Fiat e Fiat Industrial, in nome proprio e in nome e per conto di tutte le società che fanno loro capo, si impegnano a formalizzare la volontà di versare a Fondimpresa il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Fondimpresa per le aziende che, benché non associate a Confindustria, liberamente scelgano di aderire al fondo paritetico interprofessionale. Si concorda di considerare l'esperienza maturata nell'ambito del Progetto " Health & Safety First " valido parametro di riferimento in termini metodologici ai fini dello sviluppo e l'Implementazione di comportamenti coerenti con i livelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli lavoratori richiesti dalle logiche dei WCM. A questo proposito l'attuale esperienza specialistica in materia di salute e sicurezza del lavoro sviluppata in sede di "Organismo Paritetico Health & Safety" (OPHS), di cui al precedente capitolo "Ambiente di Lavoro", costituirà base utile per costituire un organismo generale in materia di formazione. A questo proposito sarà pari a 120 ore annuecostituito un Organismo paritetico Apprendistato e Formazione, e sarà articolata competente anche in formazione materia di baseapprendistato professionalizzante, trasversale e tecnico-professionalesecondo quanto definito nella specifica disciplina all'art. In tale ambito è individuata quale formazione 4, di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante cui all'allegato n. 5 del presente contrattoContratto Collettivo. Le parti verificheranno la coerenza di detto Organismo paritetico con quanto previsto dalla L. 388/2000 e successive modificazioni. Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati all'interno di Fondimpresa dovrà essere effettuata dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale operante nell'unità produttiva cui si riservano, ove nel casoriferisce il piano e, in fasi successivemancanza di questa, dalle segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale. Si conviene infine di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante valutare l'opportunità di definire, sulla base dell'attuale contribuzione, anche alla luce dell'eventuale evoluzione del quadro normativo, la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste continuità dell'adesione a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniFondimpresa.

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Samples: rsafimcislpcmasb.altervista.org

Formazione. I principi convenuti Le Parti procederanno, entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, ad un incontro volto ad istituire un organismo idoneo a promuovere iniziative in materia di formazione anche mediante l’accesso a finanziamenti regionali, statali o europei. Le Parti convengono che l’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998. Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale: • rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; • concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; • assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del servizio nazionale di riscossione dei tributi e la valutazione delle risorse umane; • assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Pertanto, l’azienda promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal l° gennaio 2002, delle seguenti previsioni: la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’azienda, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’azienda apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dal presente capitolo sono volti articolo può anche procedersi mediante l’istituzione di corsi a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle aziende che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità. Le Parti si impegnano a promuovere la preparazione e l’aggiornamento professionale del personale, con particolare riferimento ai soggetti che rappresentano il concessionario nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione, nonché davanti al giudice dell’esecuzione. Ai fini della frequenza ai corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione previsti all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le società concessionarie, sentite le XX.XX. aziendali, provvedono alla designazione dei dipendenti che parteciperanno ai suddetti corsi, individuati tra quelli appartenenti alla 3ª area professionale. Per la designazione dei dipendenti che parteciperanno ai suddetti corsi, le società concessionarie terranno conto, in via prioritaria, delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che richieste di partecipazione volontaria ai corsi, presentate dai dipendenti interessati, tenute presenti le attitudini del richiedente e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa compatibilità con le Associazioni dei datori esigenze operative aziendali. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le aziende organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è rimessa ai cc.cc.nn.lfacoltativa., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all'Allegato O del presente contratto, nel quale sarà indicato il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro all'O.B.M. TAM presso SMI. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente. Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni regioni, d'intesa con le Associazioni associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile-Abbigliamento-Moda intendono concorrere alla definizione dei datori profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di lavoro competenza. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e prestatori di lavoro, la definizione dei profili professionali e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.dei contenuti della formazione, si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del fa integrale riferimento all'Allegato O al presente contratto. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività formativa secondo lo schema di cui all'Allegato O del contratto. Dichiarazione a verbale 1 In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile-Abbigliamento-Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Dichiarazione a verbale 2 Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Dichiarazione a verbale 3 Le parti si riservanodanno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata si incontreranno tempestivamente per una valutazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate per le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniconseguenti armonizzazioni.

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Samples: moodle.adaptland.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo Le attività di formazione sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale finalizzate al trasferimento e allo sviluppo delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteconoscenze, delle competenze e delle capacità tecniche-funzionali di gestione dei sistemi e delle loro funzionalità agli utenti Xx.Xx.Xx. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori e di lavoro altri enti. Il Fornitore, nell’ambito di ogni intervento MEV, dovrà prevedere e prestatori sottoporre ad accettazione di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.lXx.Xx.Xx., si conviene quanto segueadeguate attività di formazione sulle funzionalità rilasciate, modificate, implementate, indicando gli utenti target e gli strumenti che intende utilizzare. La quantità diffusione della conoscenza sulle modifiche o implementazioni di funzionalità dei sistemi potrà avvenire per mezzo di diversi strumenti: • manuali operativi alle nuove/modificate funzionalità. Il numero, la consistenza e il livello di dettaglio di tali manuali dipenderanno di volta in volta dalla funzionalità stessa e dagli utenti target; • webinar tematici da realizzare riguardo ambiti specifici di funzionamento del sistema. Il Fornitore, secondo un piano di rilascio concordato con Xx.Xx.Xx., dovrà produrre nell’arco della durata contrattuale, un numero massimo di 20 webinar che trattino e approfondiscano specifiche aree tematiche del sistema, ne mostrino il funzionamento e rispondano a domande ricorrenti degli utenti (FAQ). La durata di tali webinar dovrà essere orientativamente di 1/1,5 ore ciascuno e dovranno essere resi disponibili per la consultazione e riproduzione agli utenti. Il Fornitore dovrà inoltre curare l’aggiornamento di tutti i webinar a fronte di modifiche apportate alle funzionalità coinvolte; • guide interattive all’utilizzo del sistema per le diverse tipologie di utenti. Le guide diventeranno proprietà di Xx.Xx.Xx. che potrà renderle disponibili anche pubblicamente agli utenti target; • formazione in aula sul funzionamento del sistema. Tale attività è volta al raggiungimento di un utilizzo sempre più diffuso della piattaforma di e-Procurement da parte degli utenti, anche appartenenti ad altre PA utilizzatrici della piattaforma: gli interventi di formazione formale sarà pari dovranno avere ad oggetto, a 120 ore annuetitolo indicativo, e sarà articolata l’utilizzo generale della piattaforma, le funzionalità, le modalità operative nell’espletamento delle procedure di affidamento, la visualizzazione di informazioni, ecc. Il Fornitore dovrà erogare 10 giornate di formazione in aula nell’arco della durata contrattuale, presso la sede di So. Re. Sa. o in altra sede comunicata, nella Regione Campania. Tale attività di formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleè compresa nella remunerazione a canone. In tale ambito è individuata quale caso di necessità di ulteriori giornate di formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneesse potranno essere erogate dalla risorsa in presidio presso Xx.Xx.Xx. che, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel in tal caso, in fasi successive, sarà esentata dal servizio on site. Si precisa che tutti gli eventuali costi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste trasferta sono a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese totale carico del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniFornitore.

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Samples: Convenzione/Aq Utente Soresa Pubblicazione (Scheda Testata E Allegati) Pubblicazione (Inserimento Prodotti, E Gestione Modello) Pubblicazione (Enti E Lotti) Aggiungi Quota, Modulo “Funzioni” E Assegnazione Prodotti Abilitazione Rilanci

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio. Con riferimento al personale docente, il contratto, nell’ambito delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità risorse finanziarie complessivamente già presenti al legislazione vigente potrà prevedere un numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annueobbligatorie, che saranno finalizzate, previe le forme di partecipazione sindacale individuate, e sarà articolata nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, in particolare, alla formazione dei docenti, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e alla preparazione degli allievi alla cittadinanza, al miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l’utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo (transizione digitale), al fine di base, trasversale accelerare la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e tecnico-professionaledei processi di apprendimento. In tale ambito è individuata quale particolare, in virtù del carattere obbligatorio della formazione nonché delle vigenti prerogative assegnate alla parte datoriale quanto alle priorità nazionali da indicarsi nel Piano nazionale di base formazione, il quadro contrattuale terrà conto di tali prerogative e trasversale quella destinata all'apprendimento delle risorse finanziarie complessivamente già presenti a legislazione vigente nello stato di nozioni previsione del Ministero dell’istruzione, anche nell’ottica di igieneun loro più efficace impiego per le finalità in parola. Allo scopo di evitare oneri di sostituzione di personale e di garantire al contempo la continuità didattica, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul il contratto, pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, conoscenza dovrà comunque confermare le previsioni negoziali vigenti secondo cui le stesse devono fruirsi fuori dell’orario di lezione mediante una flessibilità dell’orario d’obbligo di insegnamento anche con riferimento al personale che svolge la funzione di docenza nell’ambito delle attività formative. Il contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l’attività svolta, potranno collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del XXXX 0000-0000. La didattica in presenza è l’ordinaria e fondamentale modalità di prestazione del lavoro docente. Qualora, nel rispetto della libertà d’insegnamento e del profilo professionale dei docenti e nell’ambito delle prerogative degli organi collegiali della scuola si faccia ricorso a modalità di lavoro a distanza per il personale docente, nelle ipotesi individuate tramite fonte primaria, il contratto disciplinerà le modalità della prestazione in particolare rispetto ai temi dei diritti e doveri delle relazioni sindacali, della formazione specifica, della predisposizione e dell’utilizzo dei dispositivi, della salute e sicurezza, del tempo di lavoro, del diritto alla disconnessione e degli altri istituti del rapporto di lavoro che esigono adattamenti nel caso di lavoro eseguito non in presenza, confermando altresì per i docenti il quadro delle attività funzionali all’insegnamento al di fuori dell’orario d’obbligo, al fine di non generare nuove necessità di fabbisogno di orario di insegnamento. Per quanto riguarda il personale Ata, il lavoro da remoto e il lavoro agile dovranno qualificarsi come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti. Il contratto definirà l’esercizio di tale modalità di lavoro, organizzazione aziendale nella cornice definita dalle linee guida sul lavoro agile del 17 dicembre 2021 e del ciclo produttivonell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, competenze relazionalifermo restando quanto chiarito nella parte generale di questo atto di indirizzo. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igieneIn particolare, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione il lavoro agile/da remoto dovrà essere strutturata realizzato in alternanza con il lavoro in presenza, anche al fine di migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e certificabile di lavoro e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate la condizione lavorativa, per migliorare l’innovazione organizzativa e la qualità del servizio ed in ogni caso laddove sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Analogamente, il contratto disciplinerà le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire modalità della prestazione con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi particolare riguardo ai diritti e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore relazioni sindacali, alla formazione specifica, alla predisposizione e utilizzo dei dispositivi, della salute e sicurezza, del tempo di lavoro nel contratto e di assunzione. Il datore reperibilità, del diritto alla disconnessione, dei rientri, e di tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - esigono adattamenti in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionilavoro eseguito non in presenza.

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Samples: Atto Di Indirizzo Per Il Rinnovo Contrattuale Del Triennio 2019 2021 Per Il Personale Del Comparto Dell’istruzione E Della Ricerca

Formazione. La ditta offerente dovrà allegare all’offerta un programma dettagliato di formazione del personale medico, sanitario e tecnico coinvolto. I corsi dovranno essere proposti in un numero di edizioni sufficienti all’addestramento del personale dedicato. Lo svolgimento dovrà essere effettuato in un numero di giorni adeguato anche non continuativi, presso il luogo di installazione delle apparecchiature e relativamente a tutte le parti fornite. Al fine di consentire la massima partecipazione il corso dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti. In offerta deve essere inclusa la descrizione del contenuto dei corsi, nell’ottica di fornire almeno:  la conoscenza dei principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire di funzionamento della fornitura;  la conoscenza specifica dell’utilizzo dell’apparecchiatura e degli accessori per ogni tipologia di trattamento previsto. Deve essere fornito dalla ditta anche un corso sulla sicurezza nell’uso della macchina in situazioni critiche. Il corso deve essere fornito al personale medico, fisico, infermieristico e tecnico e, come già richiesto al paragrafo 1, dovrà essere fornita una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteprocedura scritta riguardante le procedure di sicurezza. Fermo restando che Alla fine dei corsi la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueditta dovrà fornire gli opportuni attestati. La quantità ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e sarà articolata la messa in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticauso dell’ apparecchiatura. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1dispositivi offerti devono essere conformi alla normativa tecnica CEI 62-5 (Apparecchiature elettromedicali: norme generali per la sicurezza) e alle norme tecniche particolari qualora previste. Considerazioni Generali  le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento ed installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.  i dispositivi offerti devono essere di elevate prestazioni, che forma parte integrante del presente contrattodi recente produzione, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti. La ditta dovrà indicare in offerta  I codici CND dei dispositivi offerti; Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le parti si riservanoofferte multiple, ove nel casomodificative, in fasi successivesostitutive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata alternative non saranno quindi considerate valide e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno daranno seguito all’esclusione della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniditta dalla gara.

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Formazione. I principi convenuti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’ac- quisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel presente capitolo sono volti caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conse- guire. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle neces- sarie competenze per garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione nell'apprendistato professionalizzantepotrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor azien- dale. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operi qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e prestatori controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1settore come da allegato, che forma costituisce parte integrante del presente contrattoaccordo. Le parti si riservanoL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ove nel caso, in fasi successivenei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di modificare ed ampliare almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i suddetti profilirapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Gli apprendisti assunti in apprendistatoviolazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rap- porto. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale Non potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal apprendistato presso altro datore di lavoro nel per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniapprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti L’ Aggiudicataria si impegna all’aggiornamento del personale operante e a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando prevedere la partecipazione del medesimo ad eventuali momenti formativi che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa l’Ente vorrà organizzare anche in collaborazione con le Associazioni dei datori Dirigenze scolastiche o con la locale Azienda USL. • Rapporto di lavoro • L’Ente resta estraneo ai rapporti fra Aggiudicataria e prestatori personale da essa dipendente, impiegato nell’appalto. • Ai fini del presente appalto l’ Aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, della applicazione dei vigenti specifici contratti di lavorolavoro nazionali e settoriali relativamente in particolare al trattamento salariale, e che normativo, previdenziale, assicurativo. • L’impresa dovrà altresì applicare tutte le norme previste in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità materia di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così come meglio precisato all’art. 10 del presente capitolato. • I funzionari dell’Ente potranno svolgere i controlli e le verifiche che riterranno necessari per l’accertamento dei diritti requisiti richiesti nel presente articolo e doveri l’impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del rapporto servizio. L’ Ente si riserva altresì qualsiasi facoltà di lavoroverificare presso gli istituti assicurativi, organizzazione aziendale assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. • In caso di sciopero dei propri dipendenti l’impresa dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull’esercizio del ciclo produttivodiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione all’ Ente nei termini previsti dalla legge. Per le ore non prestate nulla è dovuto all’impresa. • La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare quanto previsto dall’art. 37 (cambi di gestione) del CCNL delle Cooperative del Settore Socio-sanitario assistenziale educativo del 26 maggio 2004 e successivi rinnovi. • La Ditta aggiudicataria si impegna e si vincola anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi sopracitati o receda da essi, competenze relazionaliindipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale della stessa. Sarà collocata all'inizio • La Ditta aggiudicataria deve garantire, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del percorso formativo personale educativo oggetto dell’appalto • Obblighi assicurativi e responsabilità • L’ Aggiudicataria si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori medesimi, e a beneficio degli utenti contro il rischio d’infortunio e di responsabilità civile verso terzi. • E’ a carico dell’impresa la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti a terzi, ed in primo luogo agli utenti del servizio, nonché a cose, dell’Ente e di terzi, durante il periodo dell’appalto, tenendo sollevato al riguardo l’Ente da ogni responsabilità. All’atto della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà documentare all’ Ente di aver contratto apposita polizza di assicurazione con adeguati massimali non inferiori a euro 3.000.000,00. L’impresa si obbliga altresì a tenere indenne l’Ente da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio. • L’Aggiudicataria è responsabile per l’adempimento delle prestazioni convenute e per i danni subiti dagli utenti a seguito di negligenza o carenze delle prestazioni, esonerando l’ Ente da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Aggiudicataria qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell’ Ente. • L’Ente si riserva comunque la facoltà di rivalersi degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti. • L’ Ente si riserva altresì di richiedere all’ Aggiudicataria copia della documentazione relativa ai pagamenti delle contribuzioni del personale addetto al presente appalto. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione dei servizi. Al fine della verifica dell’idoneità tecnico-professionale (di cui all’art. 26, comma 0, xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare (utilizzando il modello appositamente predisposto) di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza. L’Ente si impegna ad informare l’aggiudicatario, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 1 lettera b), sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Tali informazioni sono contenute all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), riferito ai locali messi a disposizione per lo svolgimento dell’attività e facente parte della documentazione di gara. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’esercizio delle proprie attività, l’organizzazione dei servizi e la formazione concernente nozioni del personale e dovrà raccordarsi con i competenti Servizi dell’Ente per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro. La Ditta aggiudicataria deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di igienetutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti norme, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Oltre a quanto stabilito in altri articoli l’Ente si impegna a: • Mettere a disposizione i locali e prevenzione antinfortunisticagli arredi necessari al funzionamento del servizio, locali e arredi comunque già in uso all’ Istituzione scolastica durante il normale orario di funzionamento scolastico. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1E’ obbligo dell’ Aggiudicataria mantenere in buono stato d’uso gli arredi e i beni assegnati salvo il normale deperimento per l’uso. • Garantire il raccordo dell’ Ente tra l’Aggiudicataria e l’Istituzione scolastica in tutte le fasi di organizzazione e verifica del servizio. • Corrispondere il corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge, che forma parte integrante del presente contrattosuddiviso in quote mensili. Le parti si riservanofatture mensili saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento, ove nel caso, in fasi successive, previo controllo da parte del responsabile del servizio della regolarità delle prestazioni eseguite. In caso di modificare ed ampliare i suddetti profilisospensione del servizio l’importo spettante sarà proporzionalmente ridotto. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzioneEventuali contestazioni interromperanno tale termine. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà pagamento è altresì l'idoneità subordinato a: ▪ verifica della regolarità contributiva dell’Impresa mediante l’acquisizione del DURC; ▪ adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiflussi finanziari( L. 13 Agosto 2010, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppon. 136 e successive modifiche). Per quanto riguarda i requisiti pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 è fatta salva l’applicazione di quanto disposto nel Decreto del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniMinistero dell’Economia e delle Finanze n. 40/2008.

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale un’adeguata formazione gratuita del personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che Aziende Appaltanti, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilimanutenzione ordinaria. La formazione del personale dovrà essere strutturata concordata con i referenti delle U.O. delle Aziende Appaltanti durante il periodo previsto per l’installazione e certificabile messa in funzione. Se richiesto, l’avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale delle Aziende Appaltanti, in tempi compatibili con le competenze acquisite durante necessità dell’U.O., per: • Avviare l’attività legata all’uso del nuovo dispositivo; • Supplire ad eventuali carenze formative; • Fornire supporto a personale non ancora formato. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare le penali specificate all’Art. 15). Qualora le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico, concordando tale formazione in apprendistatocon i referenti delle Ingegnerie Cliniche. La Ditta Partecipante dovrà presentare, unitamente all’offerta tecnica, una sintesi degli argomenti che tratterà durante il corso di formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersonale sanitario.

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Formazione. I principi convenuti Le Parti, nel presente capitolo sono volti riconoscere agli interventi formativi tesi alla riconversione e riqualificazione professionale la capacità di prevenire e di gestire le eccedenze di personale conseguenti ai processi di efficientamento aziendale, ritengono opportuno assicurare alle risorse coinvolte dalla ricollocazione adeguati percorsi di formazione che agevolino l’acquisizione di nuove e diverse competenze professionali ovvero consolidino competenze già maturate. Le Parti convengono, infatti, sulla centralità della formazione quale elemento prioritario per lo sviluppo professionale e quale fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell’Azienda, in un contesto di accentuata competitività e costantemente soggetto ad innovazioni tecnologiche e normative. In relazione a garantire quanto sopra, le Parti convengono che gli interventi formativi in argomento rientrino tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, regionali e contrattuali. Successivamente alla verifica delle domande di pensionamento e di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, onde coprire le eventuali necessità e dando precedenza alla volontarietà, previa verifica dei requisiti, l’Azienda si riserva di avviare una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori fase di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguemobilità territoriale del personale. La quantità mobilità potrà avvenire in deroga agli accordi aziendali vigenti limitatamente ai limiti chilometrici, di ore età anagrafica e di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione anzianità di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoservizio. Le parti si riservanoconvengono che la mobilità del personale, ove nel casoesclusivamente per un numero limitato di risorse delle aree professionali e dei quadri direttivi, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con nel limite massimo del 2% complessivo del personale conteggiato alla data del 31/12/2021. Tale limite del 2% è comprensivo di quanto già previsto dai precedenti accordi in materia. Limitatamente alle risorse che verranno trasferite in applicazione del presente articolo, sarà riconosciuta in aggiunta alle previsioni di cui al CCNL e agli accordi aziendali vigenti la modalità in alternanza, "on the job" seguente indennità di mobilità straordinaria: - euro 4 giornalieri per percorrenze superiori a 50 chilometri tra la residenza/domicilio abituale e in affiancamentoil luogo di lavoro. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda- euro 6 giornalieri per percorrenze superiori a 100 chilometri tra la residenza/domicilio abituale e il luogo di lavoro. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata Quanto previsto dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipresente articolo ha scadenza al 31.12.2024.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti Il fornitore deve effettuare la formazione e l’addestramento secondo quanto dettagliato nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore programma di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata addestramento illustrato in formazione apposito paragrafo della relazione tecnica. Tale descrizione dovrà rispettare le caratteristiche di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante massima del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profiliparagrafo. La formazione dovrà essere strutturata di due tipologie: formazione frontale e certificabile e FAD, con rilascio finale di abilitazione necessario all’utilizzo dello glucometro. Ogni corso dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante prevedere il rilascio di un attestato nominativo, volto a certificare la formazione in apprendistatoeffettuata. I sistemi proposti dovranno obbligatoriamente richiedere al momento dell’esecuzione dell’analisi il riconoscimento dell’operatore, verificandone l’autorizzazione all’uso. Nell’arco della fornitura dovranno essere previsti periodici corsi di aggiornamento e di eventuale addestramento di nuovo personale sanitario con personale esperto, senza oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie. I piani formativi e la metodologia proposta dovrà sempre rispondere alle esigenze e peculiarità delle singole Aziende Sanitarie. La Ditta partecipante deve declinare in apposito paragrafo della relazione illustrativa di offerta tecnica il Piano Formativo dettagliando tempi modi contenuti e curriculum degli addetti alla formazione. Il piano presentato potrà essere modificato su richiesta delle UU.OO. e senza oneri aggiuntivi a seconda delle esigenze organizzative delle singole Aziende Sanitarie. Per quanto riguarda il corso di formazione potrà avvenire del personale tecnico del SIC e/o ICT, laddove richiesto dalle Aziende Sanitarie, una volta approvato dal Direttore dell’esecuzione del contratto in accordo con il Responsabile del SIC e/o ICT deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo, volto a certificare che il personale che ha frequentato tale corso è abilitato ad effettuare operazioni di manutenzione correttiva e manutenzione preventiva sulle TS oggetto della fornitura, limitatamente ai livelli di intervento definiti. Nel caso di TS ad elevata tecnologia il SIC concorderà con il Fornitore i contenuti specifici del corso di formazione. I corsi di formazione iniziali previsti per il personale sanitario utilizzatore dovranno aver luogo entro il termine del collaudo di accettazione. Il lotto 2 ha per oggetto la modalità fornitura di sistema pungidito sterili, dotati di sistema di sicurezza, monouso, per la raccolta di sangue capillare, a punta precaricata, interna, protetta e retrattile, cannula in alternanzaacciaio inossidabile, "on the job" in materiale atossico, inerte, apirogeno. Le caratteristiche indispensabili del sistema sono: - Sistema azionabile a scatto costituito da lancetta pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile) a completa scomparsa prima e dopo l’uso - Lancetta retrattile dopo l’uso senza possibilità di riutilizzo - Calibro della lancetta ≥ 23G - Monouso, latex free, sterile Le caratteristiche del dispositivo valutabili per l’attribuzione del punteggio sono: - Possibilità di variazione della profondità di penetrazione della lancetta - Semplicità e praticità d’uso (maneggevolezza, facilità di impugnatura e presa, sistema di scatto semplice e azionabile con una scarsa pressione) - Siliconatura (o sistema equivalente) - Calibro della lancetta > 23G - Triplice affilatura. Il lotto 3 ha per oggetto la fornitura di un sistema sterile, dotato di sistema di sicurezza, monouso, per la raccolta di sangue capillare ad uso neonatale con sistema di incisione preferibilmente a taglio, che permetta la fuoriuscita di una quantità di sangue sufficiente per una corretta esecuzione dell’esame, a punta precaricata, interna, protetta e retrattile, con cannula in acciaio inossidabile. Il dispositivo deve essere il più possibile atraumatico e in affiancamentogrado di ridurre la sensazione dolorosa nel neonato. La formazione formale potrà Deve essere interna o esterna all'aziendain materiale atossico, inerte, apirogeno. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciaMisure diverse. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee caratteristiche indispensabili del Sistema sono: - Sistema a molla automatica con lama retrattile a completa scomparsa prima e dopo l’uso, senza possibilità di riferimento riutilizzo - Varie profondità di penetrazione della lama, per l’utilizzo nei confronti dei propri apprendistinati a termine o nei prematuri, in particolare, la lama montata sul dispositivo dovrà possedere le seguenti caratteristiche: - Nati a termine: altezza 1 mm circa, lunghezza 2,5 mm c.a. - Prematuri: profondità 0,85 mm c.a., lunghezza 1,75 mm c.a C.a. variazione ammessa +/- 0,1 Le caratteristiche del Sistema valutabili per l’attribuzione del punteggio sono: - Possibilità di prelevare una quantità sufficiente di sangue con un solo prelievo e senza eccessiva spremitura del tallone - Semplicità e praticità d’uso (maneggevolezza, facilità di impugnatura e presa, sistema di scatto semplice e azionabile con una scarsa pressione) - Lama con doppia affilatura, siliconatura (o nel caso sistema equivalente) - Possibilità di gruppi utilizzo su neonati di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipeso inferiore a 1500 grammi (prematuri).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali. Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15.3.23, n. 692, e del R.D. 10.8.23. n. 1955, le limitazioni in materia di orario di lavoro. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteindennità dì funzione nella misura di lire 140.000 lorde mensili. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante Tale indennità è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori utile ai soli fini del computo del Trattamento di lavoro e prestatori di lavoroFine Rapporto, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale della 13a mensilità e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattopremio annuo. Le parti si riservanodanno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, ove n. 190. Le Parti procederanno, nel casosecondo semestre del 2006, ad una rivisitazione della attuale classificazione, individuando i profili professionali che vanno aggiunti, modificati o eliminati, in fasi successiverelazione alla modificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di modificare ed ampliare i suddetti profilinuove attività, alla sempre più estesa utilizzazione di tecnologie avvenuta nelle aziende e ai processi di aggregazione delle mansioni in una logica di polifunzionalità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Nel corso di tale confronto, in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanzarelazione allo sviluppo di nuove attività lavorative, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative articolata una area di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno servizi all’interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppoattuale classificazione. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniquanto attiene le tematiche dei quadri le parti procederanno ad un riesame della normativa agli stessi afferente.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Contro Gli Infortuni Professionali Ed Extra Professionali

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell‟apprendistato professionalizzante. Fermo restando che La formazione di tipo professionale e di mestiere sarà svolta sotto la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori responsabilità dell‟azienda ed integrata dall‟offerta formativa pubblica, laddove esistente, interna o esterna all‟azienda, finalizzata all‟acquisizione di lavoro competenze di base e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di trasversali per un monte ore di formazione formale sarà pari complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio (e a 40 ore medie annue) e disciplinata dalle Regioni sentite le Parti sociali e tenuto conto dell‟età, del titolo di studio e sarà articolata in delle competenze dell‟apprendista. In assenza dell‟offerta formativa pubblica finalizzata all‟acquisizione delle competenze di base e trasversali le aziende provvederanno autonomamente ad erogare anche tale formazione secondo le previsioni che seguono. La formazione di base, trasversale tipo professionale e tecnico-professionaledi mestiere sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall‟Accordo Stato- Regioni del 21.12.2011). In tale ambito è individuata quale La formazione di base e trasversale quella trasversale, destinata all'apprendimento all‟apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali, coerentemente con quanto definito al secondo capoverso del presente capitolo, non dovrà essere inferiore a 40 ore medie annue. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la La formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaantinfortunistica sarà collocata all‟inizio del percorso formativo. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma Gli standard professionali di seguito rappresentati formano parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profiliContratto. La formazione dovrà può essere strutturata “formale” e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato“on the job”. La formazione potrà avvenire formale, in alternanza con la modalità in alternanza, "on the job" e , può essere esterna o interna alla Società, in affiancamentoconformità con la legislazione vigente. I locali che la Società intende utilizzare per la formazione formale potranno essere situati anche presso altra Società o struttura di riferimento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative all‟Azienda verrà effettuata in presenza di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei idonei, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa La formazione interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il all‟Azienda sarà attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per riferita alle caratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal piano formativo anche ai sensi di quanto previsto dall‟art.7, comma 9, D.Lgs, n° 167/2011. Al termine del contratto di apprendistato l‟Azienda rilascia agli apprendisti la formazione formale i quali - documentazione prevista dalle norme di legge in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno materia ( v. format allegato) La Società potrà erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento sia nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso apprendisti che nei confronti di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del Il tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.deve essere dotato di adeguata professionalità. Ciascun tutor/referente può affiancare non più di 10 apprendisti. Il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura dell‟azienda. Apprendistato professionalizzante Fac-simile di Piano formativo individuale Piano formativo individuale relativo all’assunzione del/la Sig/ra: ………………………………

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Samples: www.flaeicislinacea.org

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti 10. sal Ute e sicUrezza il continuo progresso tecnologico in un mercato competitivo impone all’azienda il mantenimento di un elevato livello di qualità del prodotto, della capacità produttiva e distributiva e del livello di servizio al cliente. tutto questo è possibile solo con la crescita professionale e la conoscenza dei processi da parte dei lavoratori a garantire tutti i livelli. le parti riconoscono pertanto l’importanza di un’azione formativa ad ogni livello. l’azienda si impegna in tale ottica a favorire, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, un’azione formativa attuata, ove possibile, anche con la job rotation, riguardante sia i processi produttivi e distributivi, sia i prodotti. In questo senso verranno sviluppati, anche con l’apporto di RSU e organizzazioni sindacali progetti formativi che abbiano ad oggetto qualità, ergonomia, relazioni sul lavoro, sicurezza e prevenzione, approccio lean. Per il personale straniero saranno organizzati appositi corsi di lingua italiana e di interculturalità. l’azienda in occasione dell’introduzione di nuove tipologie di prodotti si impegna inoltre a favorire un adeguato apprendimento per i lavoratori interessati, a favorire l’istruzione tecnica dei lavoratori attraverso corsi di aggiornamento interni nei settori in cui verranno introdotte nuove tecnologie o nuovi processi organizzativi, informando la rsU sui relativi progetti e prendendo eventualmente in considerazione suggerimenti di queste ultime in merito alle modalità ed ai destinatari dei corsi stessi. in particolare l’azienda si impegna a: • dare informazione sui piani formativi che intende attivare • informare il coordinamento sulle quantità di risorse (sia quelle provenienti da Fondi europei, da Fondimpresa e fondi propri) utilizzate per la formazione. attivare una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sessione di confronto sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantein cui: - fare un’analisi dei bisogni formativi - definire progetti formativi mirati • recepire proposte formative avanzate dal coordinamento. Fermo restando che L’azienda conferma la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa massima attenzione alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori problematiche legate all’ambiente di lavoro e prestatori alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavorolavoro in applicazione delle norme previste dalle leggi vigenti in materia. In particolare, con riferimento al documento di valutazione dei rischi le parti ribadiscono la necessità della previa consultazione degli RLS come previsto dal testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) I servizi di prevenzione e protezione aziendali, sentiti i RLS, individueranno le lavorazioni che in via transitoria detta regolamentazione comportino l’utilizzo di sostanze imbrattanti. sarà cura dell’azienda provvedere alla loro igienizzazione e lavaggio. Per tali lavorazioni l’azienda fornirà una doppia dotazione di abiti da lavoro (dPi) per la protezione dei propri abiti personali; l’uso di tale dotazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.obbligatorio. inoltre, si conviene quanto segue. La quantità di ore per incrementare la cultura della sicurezza, l’azienda proseguirà nell’attività di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione sulla base delle esigenze rilevate dai soggetti preposti (RSPP / ASPP – RLS) e/o previste da specifiche disposizioni di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profililegge. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la svolta su tali tematiche verrà registrata secondo modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste definite a livello territorialeaziendale. Ai fini dei requisiti le Parti si sono date reciprocamente atto della volontà di mantenere nella contrattazione integrativa del gruppo luxottica un premio di risultato variabile legato ad indici aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto didi redditività ed efficienza (così come previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 e dai successivi Accordi Interconfederali in vigore, e dall’art. 6 Parte Generale CCNL occhialeria). le parti convengono di legare il Premio di risultato ai seguenti indici: risorse umane idonee • indice di bilancio • indice di partecipazione • indice di presenza • indici “zero sprechi” • indice di flessibilità. Gli indici “zero sprechi” concorrono alla determinazione del premio a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendalipartire dal 1° gennaio 2012. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.formula seguente:

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Samples: www.maglietteblu.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La seguente disciplina è volta a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente. L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: - presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; - presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la regolamentazione dei profili figura del tutor; - disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa e alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e prestatori nel contratto di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguelavoro all'atto dell'assunzione. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di che sarà svolta all'esterno dell'azienda. E' facoltà dell'azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'Organizzazione aziendale e doveri del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, l'apprendimento sarà collocato all'inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, organizzazione a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall'azienda per consentire l'effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore. Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione concernente nozioni sul luogo di igienelavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaallo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, che forma parte integrante anche ai fini dell'art. 53, comma 3 del presente contrattoD.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Le parti si riservanofunzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'azienda o, ove nel casocaso di aziende con meno di 15 dipendenti, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionestesso. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento è prevista una formazione pari ad 8 ore. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve: - possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quella che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; - svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni; - seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. I profili formativi, individuati nell'ambito di ciascun settore di applicazione del presente c.c.n.l., definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l'esperienza di lavoro e l'attività di formazione formale articolata nel piano formativo individuale. La Commissione per l'apprendistato di cui all'art. 40 ha il compito di monitorare le attività formative, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle vigenti disposizionicaratteristiche del settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo (art. 12) Lavoratori assunti a tempo determinato a) Formazione di base: i contenuti sono volti a garantire una uniforme applicazione dedicati per almeno il 50% delle risorse alla sicurezza sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che lavoro in conformità all’Accordo Quadro Stato- Regioni, ed il restante all’informatica, alle lingue, alla ricerca attiva di lavoro b) Formazione on the job: ha la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa finalità di raccordare la qualifica professionale con le Associazioni specifiche esigenze collegate all’espletamento della missione nel contesto di riferimento. Tali interventi possono realizzarsi attraverso: i) interventi presso l’azienda utilizzatrice da realizzarsi con l’affiancamento di un tutor, ii) interventi formativi prima dell’inizio della missione c) Formazione professionale: iniziative volte all’acquisizione di nuove qualifiche professionali emerse dall’analisi dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguefabbisogni formativi del settore. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei Le iniziative formative devono obbligatoriamente contenere un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione effettuato tramite la docenza sindacale Placement: ai fini del rapporto riconoscimento del finanziamento è prevista una media annuale di lavoroplacement per le ApL di almeno il 35% degli allievi nonché, organizzazione aziendale al fine di favorire l’occupazione in Regioni dal mercato del lavoro debole, viene avviata una sperimentazione biennale con obbiettivo minimo del 10% di placement a livello di singola Regione. Per placement si intende una missione di durata non inferiore ad una settimana full-time o part-time equivalente. d) Formazione continua e permanente: adeguamento delle qualificazioni con l’evoluzione delle professioni, miglioramento delle competenze ed acquisizione delle qualifiche indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del ciclo produttivo, loro personale. Il fine è di evitare l’invecchiamento delle qualifiche professionali in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro. Il finanziamento di tali iniziative avverrà attraverso un “Bonus Formativo” che permette ai beneficiari di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo dagli stessi individuato. Lavoratori assunti a tempo indeterminato Sono previsti interventi di: a) Qualificazione: attività formativa volta a rafforzare la posizione professionale dei lavoratori in costanza di rapporto per l’acquisizione di competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio aggiuntive b) Riqualificazione: attività formativa volta al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di rapporto per lo sviluppo di competenze professionali e l’acquisizione di competenze specialistiche c) Formazione continua: iniziative volte all’adeguamento delle qualificazioni con l’evoluzione del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticamondo del lavoro per evitare l’invecchiamento delle qualifiche. I profili formativi destinatari della formazione continua sono definiti nell'Allegato 1i lavoratori in costanza di rapporto, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione anche in apprendistato. La Sono ammesse per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze. Il finanziamento avviene attraverso il “Bonus Formativo”. Calendario delle attività formative Qualora la formazione potrà avvenire sia realizzata in costanza di missione l’orario complessivo di impegno (missione + frequenza) non può eccedere: - 48 ore settimanali - 9 ore giornaliere In ogni caso non può essere superato l’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere. Fanno eccezione (fascia oraria dalle 8 alle 22 con azione formativa tradizionale o a distanza, previa comunicazione alle xx.xx.): - la modalità in alternanza, "on the job" formazione a valere sul “Bonus Formativo” - la formazione per la qualificazione e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore riqualificazione erogata fuori dall’orario di lavoro nel contratto per i lavoratori a tempo indeterminato mediante accordo con le xx.xx COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE articolo 13 In caso di assunzione. Il datore controversie individuali di lavoro l’ApL o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - il lavoratore possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisede sindacale.

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Samples: www.bollettinoadapt.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni regioni, d'intesa con le Associazioni dei datori datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le Organizzazioni di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del categoria stipulanti il presente contratto. Le parti si riservano, ove nel casotuttavia, in fasi successiveribadiscono che attraverso l'OBN-C intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, si fa integrale riferimento all'"Intesa di categoria sull'apprendistato professionalizzante" del 12 aprile 2006, di cui all'Allegato 21 al presente contratto, che viene confermata nella sua validità con la seguente unica modifica: "11. Le imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendaliquelli delle imprese del loro gruppo. Su tali basi la Tale capacità formativa interna dovrà essere è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all'OBN-C avente sede presso ANCI, allegando copia del piano formativo individuale.". In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore calzaturiero il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (obiettivo 1 del regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo istituto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. Con riferimento a quanto previsto dal 1º comma del presente articolo, le parti concordano che, in attesa che la normativa sul contratto di assunzioneapprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all'art. Il datore 48 del D.Lgs. n. 276/2003 diventi operativa, nei confronti dei giovani di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità età compresa tra i 16 ed i 18 anni continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato prevista dall'art. 25 del c.c.n.l. 27 aprile 2000. In relazione al comma 4 dell'art. 28, che stabilisce che il 2º e il 3º livello "super" non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei locali livelli 2º e 3º, le parti si danno atto che l'impresa intende utilizzare ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori il 2º e 3º "super" non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento: Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria calzaturiera, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la formazione formale i quali - retribuzione contrattuale del personale di manovalanza. In attuazione dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in caso di azienda plurilocalizzata - potranno assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la retribuzione massima per un periodo di sei mesi, sarà pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per le mansioni svolte. Il titolo di studio deve essere situati anche presso altra impresa o struttura presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio. N.d.R.: L'accordo 19 aprile 2012 prevede quanto segue: Premesso che Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. B) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciaapprendistato introducendo il Testo unico dell'apprendistato. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee parti così convengono di riferimento nei confronti dei propri apprendistiadeguare le norme previste per l'apprendistato dal c.c.n.l. 14 giugno 2010, o nel caso al fine di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionidare piena ed immediata operatività al nuovo Testo unico sull'apprendistato professionalizzante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti Argomento particolarmente importante se davvero si vuole raggiungere un cambio di paradigma nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori nuovo modello organizzativo di lavoro, del quale questi accordi hanno la funzione di abilitatori. Regolamentare di fatto un nuovo modello organizzativo significherà investire soprattutto sul capitale umano. Se ci si limita a “tenere a casa” le persone di fatto non si coglie il potenziale innovativo e di crescita di quanto sta avvenendo. I processi formativi, accompagnati da monitoraggi costanti, serviranno proprio a portare tutte le persone coinvolte al centro di questi processi. Un cambiamento culturale che dovrà passare a partire dalla formazione di tutti i livelli coinvolti , con particolare riferimento ai responsabili aziendali. Questi gli elementi che definiscono l’accordo transitorio. L’accordo sperimentale, che riguarderà tutto il 2021, mantiene la struttura generale del transitorio, diversificando lo schema di utilizzo dei giorni: le parti hanno stabilito il superamento del termine di domicilio quale unico luogo dove il lavoratore possa rendere la prestazione in lavoro agile settimanale o giornaliero. Viene quindi introdotta la possibilità di scegliere sedi all’esterno dei locali aziendali a patto che garantiscano collegamenti protetti del software aziendale utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per chi farà parte di strutture le cui attività sono organizzate a monte e che devono garantire il presidio in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.specifici archi orari (operanti su turni) sarà previsto un lavoro agile settimanale con un’alternanza di 5 giorni consecutivi presso il proprio domicilio (o altra sede purché rispondente a caratteristiche di sicurezza ed idoneità) e 5 giorni presso la sede aziendale assegnata dal piano spazi. E’ inoltre previsto un tavolo di confronto per permettere la collocazione in lavoro agile dei turni più disagiati, e rendere operativo il cambio turno indipendentemente da dove si conviene svolga la prestazione lavorativa. Per tutte le altre strutture sarà possibile svolgere 3 giorni a settimana presso sede aziendale e 2 giorni al di fuori della sede aziendale, entrambi da prenotare con un preavviso che tenga conto anche delle esigenze aziendali. Sono previsti 12 giorni aggiuntivi di lavoro da casa per tutti quei lavoratori che rientrano nello schema “3+2”, con la possibilità che vengano utilizzati per massimo 1 giorno aggiuntivo a settimana. Per quanto segueriguarda il piano spazi, che riveste un’importanza fondamentale per la buona riuscita del progetto, da settembre saranno realizzati tavoli territoriali e nazionali che permettano una gestione puntuale che tenga conto di tutte le variabili in gioco, e dell’imponente revisione immobiliare in essere nella capogruppo Per tutti i lavoratori, sono state prese in considerazione una serie di casistiche legate a particolari condizioni, come ad esempio, lo stato di gravidanza, la maternità/paternità, il rientro in servizio dopo malattia pari ad almeno 30 giorni consecutivi, il rientro in servizio durante trattamenti chemio, immuno e radioterapici, la DSA, per le quali sono previste ulteriori giornate in lavoro agile rispetto a quelle riportate nell’accordo di base. Verrà inoltre applicato uno sconto del 30% (in ottica di diffusione del broadband per l’utilizzo dei servizi digitali), sulla linea telefonica Tim Super del lavoratore, inoltre l’azienda si impegnerà, per tramite dell’energy manager aziendale, a realizzare convenzioni o soluzioni di miglior favore rispetto alle condizioni di mercato, con aziende di fornitura energetica, in favore di quei lavoratori che volessero aderirvi. La quantità realizzazione di ore questo nuovo modello organizzativo avrà degli impatti sulla vita delle persone e su quella delle aziende. Diventa quindi fondamentale la gestione dello sviluppo dei processi ad esso legati. Andranno evidenziati e quindi risolti tutti quei fattori di formazione formale sarà potenziale isolamento. Le giornate lavorative in sede rappresenteranno momenti fondamentali per poter rafforzare il senso di appartenenza dei lavoratori, per permettere la circolazione delle competenze e delle idee. Particolare attenzione andrà posta, coerentemente con quanto stabilito anche con il Protocollo di settore, alla questione di genere. Il lavoro agile non potrà essere condizione, sebbene involontaria, per un arretramento su questo specifico tema. Occorre che da subito venga convocata la commissione pari a 120 ore annueopportunità perché deve partire un monitoraggio costante teso soprattutto alla salvaguardia di quelle persone che vivono situazioni di violenza domestica. Per quanto riguarda l’azienda, e sarà articolata è chiaro che questo modello, unito al nuovo piano spazi che ad oggi è in formazione piena fase di basesviluppo, trasversale e tecnico-professionaleabiliterà processi di risparmio sia attraverso un contenimento degli stessi spazi necessitati, che attraverso il recupero di efficacia ed efficienza dei processi lavorativi. Come previsto dal ”Protocollo sul Nuovo lavoro agile nella filiera delle Tlc”, recepito nello stesso accordo in questione, le parti hanno stabilito che fra gli elementi oggetto di verifica ci sia appunto la redistribuzione di quelle efficienze prodotte con lo svilupparsi della remotizzazione. In tale ambito è individuata quale formazione particolare si valuterà la possibilità di base ridurre l’orario di lavoro a parità di salario. La fase che il Paese sta attraversando impone alle parti sociali coraggio e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto visione. Le nuove tecnologie abilitano le condizioni per rivedere l’orario di lavoro, organizzazione aziendale magari anche sperimentalmente, continuando a garantire gli attuali livelli retributivi. Si prevede inoltre la possibilità di introdurre “misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che di supportino l’attività di lavoro a distanza delle persone”. Questo accordo, così come quello sottoscritto a giugno per il Caring Consumer, confermano come TCC sia ormai realtà autonoma e consolidata che, pur tenendo in considerazione le sue caratteristiche “genetiche”, la rendano un’Azienda, e non un insieme di sedi più o meno interconnesse, con un destino occupazionale incerto. Telecontact è quindi azienda matura per la realizzazione di un contratto di secondo livello (sarà il nostro primo obbiettivo) che realizzi quell’impianto normativo/economico maggiormente rispondente alle specificità aziendali, a partire (solo per fare un esempio) dai consolidamenti orari, che siano in aumento o riduzione, e ad altre peculiarità che costituiranno l’oggetto del prossimo confronto in merito. Il gruppo Tim ha, insieme ad altre realtà industriali del paese, intrapreso la strada di quel cambiamento più volte invocato ma mai effettivamente realizzato, che si sta ora compiutamente concretizzando, anche attraverso il ricorso al lavoro agile e ad altri fattori tecnologici abilitanti, nel settore delle Tlc. Proprio per effetto dell’emergenza pandemica, si è avuta infatti una forte accelerazione positiva, che sta traghettando il paese verso la tanto invocata digitalizzazione, vedasi lo sviluppo della fibra e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza 5g ed i nuovi servizi nella pubblica amministrazione e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionenelle imprese. Il datore Gruppo Tim, e quindi TCC, rappresentano uno dei principali fattori abilitanti di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiquesto progetto Roma, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.16 Settembre 2020

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Samples: Accordo Lavoro Agile Transitorio 2020 – Sperimentale 2021

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni competenza Regionale, d'intesa con le Associazioni organiz- zazioni datariali e sindacali firmatarie del presente ccnl, nella definizione dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.profili formativi, si conviene quanto seguela seguente regolamentazione ai sensi dell'art. 49, comma bis del D.lgs 276/2003. I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allega- to al presente articolo. Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazio- ne del tutor aziendale. La quantità formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le compe- tenze acquisite durante la formazione di ore apprendistato; la forma- zione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, on the job ed in affiancamento. Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione formale sarà pari a 120 interna, anche con modalità e-learning, men- tre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o ester- na all'azienda anche con modalità di e-learning. Nel piano formativo una quota del monte ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento prevederà l'apprendi- mento di nozioni di igiene, igiene sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l'organiz- zazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inseri- mento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazio- ne aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanoulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, ove nel caso, in fasi successive, potranno essere realizzate attraverso modalità di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" , in affiancamento e in affiancamentomoduli di formazione teorica. La durata della formazione formale potrà è fissata in 120 ore medie annue. Per ciascun anno dovrà, comunque, essere interna o esterna all'aziendaL'inquadramento dell'apprendista per le professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera è al livello E per il primo anno e al livello D2 per gli anni successivi. La stessa dovrà Terminato l'apprendistato e avvenuta l'assunzione a tempo indeter- minato per le professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera, l'ex apprendista è assegnato al livello D1 dove per- xxxxx 2 anni prima di essere conforme alle normative assegnato al livello previsto per la sua mansione. Per le professionalità per le quali non è previsto l'iter automatico di legge carriera l'inquadramento è di due livelli inferiori al livello di attesta- zione; dopo l'assunzione l'ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione. Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e RSU sarà valutata l'applicazione dell'isti- tuto agli apprendisti ed alle regolamentazioni previste in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare. Per gli apprendisti assunti a livello territorialetempo indeterminato, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro nel contratto si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiapprendistato professionalizzante, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.purché non separati da

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Samples: www.cisltn.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La ditta dovrà includere tutte le attività di supporto e di formazione richieste e garantire l’affiancamento del personale sull’utilizzo delle apparecchiature, dei dispositivi, dei software, in ogni loro funzione e dovranno essere svolte a cura ed onere dell’appaltatore. In merito alla gestione manutentiva delle apparecchiature e degli accessori la ditta dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che volta a chiarire i seguenti punti: • procedure per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti; • modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le Associazioni esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei datori relativi dispositivi. Le attività e le modalità di lavoro e prestatori erogazione di lavorotale servizio verranno concordate tra le parti. Ogni difformità relativa alle predette attività/modalità, e comporterà l’impossibilità a firmare il collaudo di accettazione dell’apparecchiatura, secondo quanto previsto nell’apposito articolo del presente CT. Si fa presente che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di i costi relativi alla formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1personale, che forma parte integrante si rendesse necessaria a seguito dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di garanzia, restano a carico del presente contrattoFornitore. Le parti si riservanoL’appaltatore dovrà svolgere, ove nel casonell’attività di formazione, un opportuno affiancamento volto ad addestrare il personale dell'ARNAS X. Xxxxxx al corretto utilizzo dei beni forniti in fasi successivecondizioni normali e di emergenza, con l’ausilio di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata un manuale di istruzioni per l’uso, mettendo in evidenza anche le norme di sicurezza da osservare e certificabile e dovrà risultare le manovre da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - eseguire in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendistiemergenza, o nel ed indicando i riferimenti della sede dell’assistenza tecnica in caso di gruppi di impreseguasti, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimalfunzionamenti o problemi similari.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Formazione. I principi convenuti La sempre maggiore esigenza di sviluppo organizzativo e tecnologico che gli Enti hanno in relazione ai mutamenti indotti dai processi di riforma ed alla domanda di maggiore quantità, qualità ed efficacia sociale dei servizi, richiedono, da parte dell’Amministrazione, la necessità di assumere la formazione come processo continuo ed, in quanto tale, deve diventare un’attività di rilevanza strategica fortemente integrata con gli altri processi decisionali e gestionali di importanza decisiva per l’Ente. L’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale dovrà essere adeguatamente pianificata e programmata, in modo tale da garantirne la partecipazione da parte di tutti i dipendenti, incluso il personale in distacco o aspettativa sindacale e politica, ferma restando l’attinenza del profilo e/o delle mansioni svolte con lo specifico contenuto dell’intervento formativo. L’Ente destina per la formazione e l’aggiornamento professionale un importo complessivo non inferiore all’1% del costo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. Al predetto importo si aggiungono le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario precedente. Nella determinazione delle linee guida e delle modalità operative, la formazione dei dipendenti si svilupperà su due livelli, che individuano le seguenti due distinte categorie di intervento: ⮚ a) interventi di aggiornamento professionale, adeguatamente programmati e gestiti dal Dirigente/Responsabile del Personale sulla base delle esigenze formative indicate da ciascun Dirigente/Responsabile in seno al Comitato di cui al successivo comma, con risorse appositamente destinate; ⮚ b) interventi di formazione, più specificatamente finalizzati all’acquisizione di “capacità” professionali, di carattere organizzativo e gestionale, con l’obiettivo di creare un terreno favorevole all’introduzione nell’Ente degli strumenti gestionali e organizzativi voluti dal legislatore. Dovranno inoltre essere previsti percorsi formativi di ingresso per il personale neoassunto che prevedano: ✓ attività di tutoring, realizzata mediante affiancamento di un collega, individuato dal Dirigente/Responsabile di settore tra i dipendenti del medesimo settore. Il tutor è responsabile della corretta trasmissione delle informazioni, dei dati e delle metodologie in uso nell’Ente e nel presente capitolo sono volti Settore di riferimento. Il Dirigente/Responsabile chiamato ad esprimere il parere sull’avvenuto superamento del periodo di prova del dipendente, dovrà obbligatoriamente raccogliere il parere non vincolante del tutor che ha seguito il nuovo assunto. Lo stesso percorso formativo di cui al comma precedente dovrà essere previsto, in linea di massima, anche per la riqualificazione del personale già in servizio che, a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale seguito di mobilità interna, sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme sopra indicate, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi: ✓ favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici; ✓ favorire l’analisi delle regole procedure e dell’organizzazione, con l’introduzione della cultura del dato statistico; ✓ favorire lo sviluppo di profili di managerialità capaci di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti; ✓ favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa; ✓ favorire la formazione nell'apprendistato professionalizzantedel personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/1990 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”; ✓ favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere; ✓ favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro; ✓ favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei luoghi a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs. Fermo restando che 626/1994 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori sicurezza del luogo di lavoro, del responsabile della sicurezza e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.se costituito, si conviene quanto segue. La quantità di ore dei componenti il servizio protezione/prevenzione; ✓ favorire la pari opportunità predisponendo una specifica attività di formazione formale sull’applicazione della legge l. 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente Ccnl, per i componenti della specifica commissione. ✓ favorire una specifica attività di formazione per l’attuazione delle previsioni contrattuali in materia di mobbing e molestie sui luoghi di lavoro ex artt. 8 ccnl 22.1.2004 e 25 CCNL 5.10.2001. ✓ favorire, da un lato, una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza e, dall’altro, favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera. Un comitato formato dai responsabili strutture apicali definisce annualmente, tenuto conto degli obiettivi dell’Ente e delle linee guida contenute nel presente contratto, la proposta di piano formativo e di aggiornamento del personale, individuando la tipologia dei corsi, le modalità di effettuazione degli stessi e di partecipazione dei dipendenti, tenendo distinte la formazione settoriale da quella intersettoriale. Nel caso di mancata partecipazione ingiustificata, il piano sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione formulato dai responsabili di base, trasversale e settore presenti nel numero minimo di tre. L’assenza verrà valutata negativamente nell’ambito della valutazione dell’indennità di risultato. Il Dirigente/Responsabile del Personale curerà l’attuazione tecnico-professionaleamministrativa dell’attività formativa. In tale ambito Il piano di formazione viene comunicato alle RSU. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’Ente informa le RSU circa gli atti di gestione adottati in attuazione del piano di formazione e aggiornamento dell’anno precedente e sui risultati conseguiti. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento istituito o autorizzati dall’ente, è individuata quale considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può richiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto ed aggiornamento cui ha partecipato fuori orario di lavoro, organizzazione aziendale e purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni grado di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaapprendimento raggiunto. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1corsi di formazione ed aggiornamento previsti ai precedenti articoli costituiranno, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanoa tutti gli effetti, ove nel casoper il singolo lavoratore, in fasi successive, titoli di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata servizio e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare riconosciuti utili per la formazione formale i quali - in caso progressione di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicarriera all’interno dell’Ente.

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Samples: Regolamento Di Attuazione Del Sistema Di Valutazione Permanente Del Personale

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti concordano che la regolamentazione formazione deve rappresentare un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. A tale fine le Associazioni parti si impegnano a promuovere congiuntamente, sin dal momento della concertazione prevista per l’adozione dei datori piani formativi, modalità e criteri di lavoro verifica in merito all’attuazione dei piani stessi, al fine di valutarne l’efficacia e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattoesaminarne eventuali criticità. Le parti si riservanoimpegnano altresì a rivedere il regolamento della formazione approvato con deliberazione n. 524 del 27 novembre 2003. Alle attività di formazione è destinata una quota non inferiore all’ 1 % del monte salari annuale relativo al personale di comparto. Il monte salari per il comparto per l’anno 2005 è pari ad € 12.000.014,00. Il fondo disponibile per il comparto ammonta per l’anno 2005 ad € 120.000,00. Tale somma si intende comprensiva dei costi diretti ed indiretti derivanti dalle iniziative di formazione. Si dovrà favorire la pianificazione dei percorsi formativi obbligatori che dovranno interessare tutto il personale di comparto inserito nei vari profili professionali di tutte le categorie previste dalla classificazione vigente. Le aree di intervento dovranno interessare non soltanto quelle indicate in via prioritaria dall’art. 29, comma 4, lett. b, del CCNL 7 aprile 1999, così come riportate nel precedente contratto integrativo, bensì tutte le aree ed i settori di intervento ove nel casooperano i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale. Dovrà essere privilegiata la formazione residenziale favorendo la collaborazione con altre aziende sanitarie ed Enti, in fasi successive, di modificare società pubbliche e private ed ampliare i suddetti profiliUniversità. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno programmazione della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguatedell’ aggiornamento obbligatori, nonché locali idonei che deve avvenire nel rispetto dei principi nazionali e tenuto conto degli obiettivi regionali ed aziendali, dovrà soddisfare a pieno le aspettative e le esigenze di tutti i lavoratori, ed avere specificatamente finalità di un complessivo e progressivo miglioramento dei livelli professionali. Detti programmi formativi dovranno essere modulati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: • il miglioramento delle prestazioni professionali di tutti gli operatori; • l’adeguamento alle innovazioni tecnologiche ; • l’acquisizione di nuove metodiche procedurali di specializzazione; • il miglioramento della qualità del rapporto con l’utenza; • l’approfondimento dei sistemi di gestione ; • il miglioramento delle condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nell’aggiornamento e formazione obbligatori si inserisce quanto stabilito dall’art. 20 del CCNL 19 aprile 2004 in relazione agli obiettivi merito a corsi ECM ( Educazione Continua in Medicina). A tale riguardo l’Azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato. Tali corsi ECM devono necessariamente riguardare tutte le aree di intervento e alle dimensioni aziendalitematiche inerenti i profili professionali sanitari. Su tali basi la capacità formativa interna In via prioritaria, si dovrà essere dichiarata dal datore favorire l’accesso ai corsi a coloro con minor crediti formativi al fine di lavoro nel contratto consentire, a tutto il personale del ruolo sanitario, il raggiungimento dei valori minimi previsti dalla normativa vigente. I corsi di assunzioneaggiornamento obbligatorio sono di norma tenuti durante l’orario di lavoro. Il datore personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda. Nel caso in cui l’effettuazione di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale tali corsi avvenga fuori dalla sede di servizio, sussistendone i quali - in caso presupposti, è riconosciuto ai partecipanti il trattamento di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura missione ed il rimborso delle spese di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniviaggio.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale di contatto di RFI dedicato all’assistenza, oltre che sugli aspetti tecnici, è formato ad un corretto approccio ai problemi delle PRM, anche attraverso il periodico coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda l’appaltatore dei servizi di accompagnamento, il personale è sottoposto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale specifici obblighi formativi attestati mediante abilitazione, relativi alla conduzione/utilizzo dei mezzi di sollevamento, nonché all’avvenuta formazione relazionale, erogata a cura dell’appaltatore, finalizzata alla corretta interazione con i viaggiatori durante l’esecuzione del servizio di assistenza. RFI realizza, inoltre, interventi formativi, con propri docenti, dedicati al personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteimprese ferroviarie: personale di bordo, personale di assistenza e operatori di contatto telefonico. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Gli interventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa hanno l’obiettivo di istruire il personale ad adottare sempre azioni coerenti con le vigenti procedure per l’esecuzione del servizio di assistenza PRM in stazione, con un focus relativo alla delicata fase della salita e discesa dal treno. Il Gruppo FS Italiane ha organizzato con Federazioni e Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore persone con disabilità corsi di formazione formale sarà pari per il personale di bordo Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e al supporto dei passeggeri con disabilità e a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionalemobilità ridotta. In tale ambito è individuata quale particolare il personale di bordo di Trenitalia riceve una formazione costante che si eroga:  in aula, con interventi periodici di base mantenimento e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienesviluppo delle competenze commerciali, sicurezza relazionali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "comportamentali;  on the job" , attraverso la formazione continua da parte dei Tutor, che valutano e verificano il mantenimento delle competenze. Nel caso specifico, anche la formazione contribuisce ad abbattere le barriere a vantaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Nel corso del triennio 2017 - 2019 tutto il personale di accompagnamento ha ricevuto formazione circa i comportamenti da adottare per l’assistenza a bordo delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con specifici focus sul servizio di assistenza a bordo treno ed in affiancamentostazione in fase di salita/discesa ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. La Nel 2018 e nel 2019, inoltre, nell’ambito del percorso di base indirizzato al personale in apprendistato, è stata introdotta una finestra formativa dedicata all’accoglienza a terra, all’assistenza a bordo ed alla gestione del servizio di assistenza ai clienti con disabilità e a ridotta mobilità, atta ad educare il personale ai comportamenti attesi. Infine, il piano annuale della formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali Trenitalia per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeil 2020 prevede, tutor con formazione e competenza adeguateallo stato attuale, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la Direzione Regionale Calabria un focus sul miglioramento delle capacità relazionali del personale di accompagnamento nell’interazione e comunicazione con i PRM nell’ottica di soddisfare i bisogni del cliente e migliorare la customer experience nella fruizione del servizio ferroviario. Si rappresenta inoltre che tutti gli equipaggi (personale di condotta e personale di accompagnamento) ricevono formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese sul primo soccorso DM n. 19 e sulle procedure per l’attivazione e la gestione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoccorso con cadenza triennale.

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Samples: www.trenitalia.com

Formazione. I principi convenuti Art. 18 Sviluppo delle attività formative rif. art. 23 del CCNL 1/4/19 99 1. La sempre maggiore esigenza di sviluppo organizzativo e tecnologico che gli enti hanno in relazione ai mutamenti indotti dai processi di riforma ed alla domanda di maggiore quantità, qualità ed efficacia dei servizi, richiedono, da parte dell’Ente, la necessità di assumere la formazione come processo continuo permanente e accessibile ed, in quanto tale, deve diventare un’attività di rilevanza strategica fortemente integrata con gli altri processi decisionali e gestionali di importanza decisiva per l’Ente. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale sono inseriti nei processi dell’Ente come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale 2. Nel rispetto e per le finalità di cui all’art. 23 del CCNL 1998/2001, le parti convengono che, nel presente capitolo sono volti a garantire quadriennio 2002 - 2005, verrà destinata alla formazione del personale, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio dell’Amministrazione, una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole somma, inserita in apposita voce di bilancio, pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale. 3. L’Ente assicura la formazione e lo sviluppo di una struttura appositamente deputata alle scelte strategiche sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteprevedendone assegnazioni di risorse umane ed economiche sullo specifico Centro di Costo. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori 4. Il programma annuale di lavoro e prestatori Formazione viene presentato entro il 31 dicembre di lavorociascun anno a valere per l’anno seguente, previa contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 4, lett. d), CCNL 1.04.99, e deve presentare - un dettagliato quadro di individuazione e destinazione delle risorse - l’utilizzo preferenziale della docenza interna, per la quale si prevederà l’istituzione di un apposito albo - il ricorso a docenza esterna, nel caso che all’interno siano assenti le professionalità richieste - il ricorso a società specializzate in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.caso di necessità di sistemi logistici formativi non disponibili presso l’Ente - il cronoprogramma di realizzazione - la specifica del momento valutativo finale o dei momenti intermedi in relazione agli indicatori di valore da utilizzare per l’inserimento nella Banca dati del Credito/Debito formativo. 5. L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi di inizio e fine attività certi; dovrà essere coerente alla attività lavorativa svolta, si conviene quanto segueo prevista per il personale interessato e potrà essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento, formazione, o specializzazione al ruolo, in relazione al bisogno formativo cui dovrà rispondere; 6. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annuedeve riguardare tutto il personale dipendente, incluso il personale in distacco o aspettativa sindacale, e sarà articolata in formazione dovrà essere effettuata nel periodo di basevigenza del presente contratto secondo una programmazione concordata tra le parti, trasversale suddivisa per funzioni e tecnico-professionaleobiettivi e finalizzata: a) a fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità; b) a favorire i processi di rinnovamento delle procedure e dell’integrazione tra i servizi il tutto per consentire la coerenza delle metodologie e la validità dei percorsi formativi. In tale ambito è individuata quale 7. L’Ente garantisce una formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento ai dipendenti neo assunti senza che ciò vada a incidere negativamente sulle aspettative formative del personale già presente nell’Amministrazione; in tal senso sono garantiti percorsi formativi al personale che, a seguito di nozioni mobilità interna o riorganizzazione degli uffici, sia adibito a diverse mansioni, comunque equivalenti di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionalialtro profilo professionale. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili8. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistatofa parte obbligatoriamente del sistema di valutazione permanente dell’Ente, assicurando il principio della pari opportunità nei confronti di tutto il personale interessato. 9. La formazione potrà avvenire somma stanziata sul bilancio di ciascun anno e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario è vincolata al riutilizzo con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamentole stesse finalità nell’esercizio successivo. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendaArt. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.19

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento). Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione quelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l'Apprendistato il 28 marzo 2006 (che saranno allegati in fase di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del stesura al presente contratto) o da altri specifici profili eventualmente presenti in azienda. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successivevia esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale:  conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;  conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;  conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;  conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;  conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;  conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;  conoscenza delle innovazioni di prodotto, di modificare processo e di contesto.  Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato al presente C.c.n.l., il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed ampliare i suddetti profiliabilità già possedute dallo stesso. La formazione dovrà professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "svolta anche on the job" job e in affiancamento. La formazione formale professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011. Il PFI potrà essere interna o esterna all'aziendamodificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor/referente aziendale. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialeformazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno In attesa della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzepiena operatività del libretto formativo, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniutilizzando il modello allegato al presente contratto.

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Samples: sf941e76c7329f9b3.jimcontent.com

Formazione. I principi convenuti processi di innovazione e cambiamento che caratterizzano il settore di attività dell’Azienda rendono indispensabile investire nella formazione, la quale assume un “ruolo” di moltiplicatore del valore dell’Azienda e permette al singolo lavoratore il miglioramento della propria performance, lo sviluppo delle potenzialità individuali e una maggiore motivazione sul lavoro. L’intenzione dell’Azienda è di investire in modo mirato ed economicamente sostenibile in interventi di formazione sia di tipo “tecnico” che di tipo comportamentale e manageriale, sulla scorta dei risultati raccolti durante il processo di Valutazione della Performance. La formazione somministrata al dipendente dovrà quindi tener conto sia delle aspirazioni del lavoratore sia essere coerente con il ruolo ricoperto con l’applicazione e l’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda, sulla base del gap misurato di conoscenza e/o competenza, che potrebbe comprometterne il raggiungimento degli obiettivi. Tale misurazione verrà fatta a seguito di una “Analisi dei Bisogni Formativi” all’interno della quale l’Azienda intende coinvolgere le RSU come parte attiva e propositiva, per contribuire a far emergere con maggior efficacia le esigenze che capillarmente si troveranno a raccogliere. Tale coinvolgimento verrà realizzato secondo quanto indicato nel presente capitolo sono volti CCNL vigente, articolo 6.3, Sez. Prima – Sistema di relazioni sindacali. Inoltre la Direzione fornirà una volta all’anno, su richiesta delle RSU, le opportune informazioni circa le attività formative che potranno essere finanziate dal fondo interprofessionale scelto dall’azienda, dettagliando la tipologia di corsi, il numero dei lavoratori coinvolti per reparto, i loro nominativi, il loro inquadramento e costi dei corsi. A tal riguardo, l’RSU avrà possibilità di effettuare le sue proposte tramite un incontro annuale specifico. A lato delle iniziative formative aziendali di cui sopra, al fine di consentirne una integrazione gestita dalle RSU in relazione ad autonomi criteri (che prevedano comunque la stretta inerenza e funzionalità delle tematiche formative agli scopi, interessi ed attività aziendali ed alle aspirazioni dei lavoratori), le Parti concordano l’erogazione da parte dell’Azienda al FAS di un contributo pari a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale 20.000,00€ per l’anno 2018, 20.000,00 per l’anno 2019 e 20.000,00 per l’anno 2020. La formazione finanziata da tale erogazione sarà organizzata a cura delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa RSU con le Associazioni dei datori preventiva informazione alla Direzione HR e consuntivazione semestrale; sarà svolta fuori dall’orario di lavoro e prestatori presso strutture esterne o interne all’Azienda (aula corsi, bar mensa, saletta RSU). Si specifica che l’erogazione citata è da intendersi omnicomprensiva di lavorotutti i costi relativi alle attività formative finanziate dall’erogazione stessa (a titolo esemplificativo materiale didattico, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.ldocenti etc., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni).

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Samples: www.rsusiaemic.org

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno reciproco impegno di trasmettere agli Organismi Bilaterali Regionali le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, ove nel caso, in fasi successive, dei contenuti della formazione e degli standards minimi di modificare ed ampliare i suddetti profilicompetenza che verranno definiti nell’ambito delle attività di CNPLA. La formazione Le Parti convengono che il numero dei contratti di apprendistato stipulati e le relative qualifiche da raggiungere dovrà essere strutturata comunicato, a cura delle aziende interessate, al CNPLA. Le parti convengono che il numero di contratti di apprendistati stipulati e certificabile le relative qualifiche da raggiungere, dovranno essere comunicati annualmente alla scadenza di ciascun anno, a cura delle aziende interessate e dovrà risultare tramite le Associazioni Imprenditoriali Territoriali, al CNPLA. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo idoneo rispetto all’attività da libretto formativo ove saranno registrate svolgere, la durata della formazione è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, comprensive delle ore destinate alla formazione sulla sicurezza. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" iniziative formative esterne e in affiancamentointerne all’azienda. La formazione formale potrà professionalizzante e quella trasversale potranno essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto disvolte all’interno dell’azienda da parte delle imprese formative che presentino, pertanto: risorse  Risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor competenze  Tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite  Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione agli obiettivi formativi alla tipologia della formazione stessa. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e alle dimensioni aziendaliriceve la formazione previste dalla legge. Su tali basi La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la capacità formativa interna dovrà funzione di tutore della formazione può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzionelavoro. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per tutor dovrà possedere i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionidi cui al DM 28/02/2000.

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Samples: www.aib.bs.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni. Trattamento economico Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo e ad un livello inferiore per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al II livello, saranno inquadrati al I livello per tutto il periodo. La retribuzione degli apprendisti è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. ex accordo interconfederale 31 luglio 1992.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio. Con riferimento al personale docente, il contratto, nell’ambito delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità risorse finanziarie complessivamente già presenti al legislazione vigente potrà prevedere un numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annueobbligatorie, che saranno finalizzate, previe le forme di partecipazione sindacale individuate, e sarà articolata nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, in particolare, alla formazione dei docenti, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e alla preparazione degli allievi alla cittadinanza, al miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l’utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo (transizione digitale), al fine di base, trasversale accelerare la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e tecnico-professionaledei processi di apprendimento. In tale ambito è individuata quale particolare, in virtù del carattere obbligatorio della formazione nonché delle vigenti prerogative assegnate alla parte datoriale quanto alle priorità nazionali da indicarsi nel Piano nazionale di base formazione, il quadro contrattuale terrà conto di tali prerogative e trasversale quella destinata all'apprendimento delle risorse finanziarie complessivamente già presenti a legislazione vigente nello stato di nozioni previsione del Ministero dell’istruzione, anche nell’ottica di igieneun loro più efficace impiego per le finalità in parola. Allo scopo di evitare oneri di sostituzione di personale e di garantire al contempo la continuità didattica, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoroil contratto, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, organizzazione aziendale dovrà comunque confermare le previsioni negoziali vigenti secondo cui le stesse devono fruirsi fuori dell’orario di lezione mediante una flessibilità dell’orario d’obbligo di insegnamento anche con riferimento al personale che svolge la funzione di docenza nell’ambito delle attività formative. Il contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e del ciclo produttivofermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire servizio certificate, valutate e coerenti con la modalità in alternanzal’attività svolta, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative potranno collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzevalorizzazione professionale, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei anche in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendalia quanto previsto dall’art. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese 24 del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniXXXX 0000-0000.

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Samples: Atto Di Indirizzo Per Il Rinnovo Contrattuale Del Triennio 2019 2021 Per Il Personale Del Comparto Dell’istruzione E Della Ricerca

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire In una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla realtà come quella dei servizi, caratterizzata da un livello di cambiamento continuo e dinamico, la formazione nell'apprendistato professionalizzantesi pone come uno degli elementi fondamentali per assicurare la rispondenza della nostra organizzazione alle sfide del mercato. Fermo restando che la regolamentazione Il piano formativo aziendale dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa prossimi anni sarà oggetto di confronto con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueOO. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleSS. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza nell'ambito dei diritti di informazione ed è centrato sulla "professione Metro" e doveri del rapporto mira a valorizzare il patrimonio aziendale di lavorocompetenze, organizzazione cioè in concreto che cosa si fa e come lo si fa: esso prevede programmi per neoassunti e risorse in sviluppo per facilitare l'inserimento nell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni preparare le risorse che sostengano lo sviluppo della rete di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilivendita. La formazione dovrà essere strutturata specialistica e certificabile manageriale di mestiere fornisce ad ogni responsabile gli strumenti operativi necessari per realizzare al meglio il suo ruolo, ma è anche previsto uno sforzo particolare per migliorare i rapporti interfunzionali allo scopo di conseguire performance aziendali più brillanti (Progetto "Fila"). Verrà realizzata anche un'iniziativa formativa per diffondere la conoscenza e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante l'uso degli strumenti tecnologici di cui l'Azienda sta dotandosi, sia per quanto riguarda i nuovi progetti che per quanto si riferisce ai mezzi più continuativi e di base. Nel corso della vigenza contrattuale verrà completata in tutti i magazzini la formazione congiunta tra Xxxxxx di magazzino e componenti RSU, nata con l'obiettivo di creare un linguaggio comune: è stata apprezzata dai partecipanti e giudicata utile dalle parti. Nell'ambito dell'Organismo Bilaterale Metro si raccoglieranno le proposte provenienti dai magazzini in apprendistato. La formazione merito ad esigenze formative del personale operativo e si presenteranno alle parti contraenti eventuali iniziative format di qualificazione e riqualificazione, per le quali Metro potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" avvalersi dei fondi Europei e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare Nazionali per la formazione formale i quali - formazione. (CIA 2004) V Organizzazione del lavoro (omissis…vedi in caso ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO) Formazione teorica nei magazzini UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx Le parti condividono l’esigenza di azienda plurilocalizzata - potranno un costante aggiornamento del bagaglio professionale di ciascun lavoratore con contratto a tempo indeterminato (compresi contratti d’inserimento e d’apprendistato) FT o PT impegnato nella vendita nei magazzini Classici e Junior, con particolare riguardo alla conoscenza merceologica dei prodotti, delle procedure operative concernenti la corretta modalità di movimentazione delle merci sia manuale che meccanica, alla più efficace esposizione dei prodotti (space allocation), alla puntuale osservanza delle procedure di fatturazione e d’incasso anche nell’ottica della riduzione della differenze inventariali; sulle base degli orientamenti ed indicazioni della Commissione Paritetica Formazione, devono essere situati anche presso altra impresa o struttura realizzati, per ciascun anno di riferimento ubicate vigenza contrattuale, interventi formativi destinati al personale operativo, nella misura di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionialmeno 12 ore annue pro capite.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’OBN-C intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’OBN-C, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzionelavoro. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1: mantenuta

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Per quanto riguarda l’attività formativa, la Società predisporrà, sulla base delle concrete esigenze rilevate dall’Organismo di Vigilanza, un piano di formazione annuale dei componenti degli organi statutari e dei Dipendenti. In particolare, l’attività formativa avrà ad oggetto, tra l’altro, il D.lgs. 231/01, il Codice di Condotta di Gruppo, il Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza ed il Sistema Disciplinare, nonché tematiche concernenti le specifiche Aree di attività rilevanti in cui ciascun Dipendente si trovi ad operare ed i reati presupposto di applicazione della responsabilità ex D.lgs. 231/01 associabili a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla ciascuna di esse. L’attività formativa è gestita a cura dell’Area Risorse Umane in stretta cooperazione con il responsabile dell’area Affari Legali (al momento di adozione del Modello affidata in outsourcing a MIL-IB) e l’ODV. A tal riguardo, saranno fornite ai Dipendenti e ai componenti degli organi statutari tutte le informazioni relative al Modello (e al relativo programma di formazione) tramite un’apposita attività informativa periodica, che dovrà comprendere un incontro formativo con tutti i dipendenti della Società, anche a distanza, con cadenza almeno annuale. Il contenuto dei corsi dovrà essere preventivamente concordato con l’Organismo di Xxxxxxxxx che, a tal fine, nell’ambito della propria attività, potrà e dovrà segnalare le materie e gli argomenti che è opportuno trattare e approfondire o comunque sulle quali è necessario richiamare l’attenzione dei componenti degli organi statutari e dei Dipendenti. L’Organismo di Vigilanza, d’intesa con l’Area Risorse Umane, cura che il programma di formazione nell'apprendistato professionalizzantesia adeguato ed efficacemente attuato. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Le iniziative di lavoro e prestatori formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguesistemi informatici. La quantità partecipazione dei Dipendenti e dei componenti degli organi statutari alle attività formative è obbligatoria. L’Area Risorse Umane provvede a documentare la partecipazione dei Dipendenti alle attività formative e a trasmettere la relativa documentazione all’Organismo di ore Vigilanza. Idonei strumenti di formazione formale sarà pari a 120 ore annuecomunicazione, se del caso in aggiunta all’invio degli aggiornamenti via e-mail, saranno adottati per aggiornare i componenti degli organi statutari e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate Dipendenti circa le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguateeventuali modifiche apportate al Modello, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioniorganizzativo.

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Samples: global.moneygram.com

Formazione. I principi convenuti Il personale addetto ai servizi di controllo dev’essere professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito e possedere una formazione come disciplinato nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale DM 6 ottobre 2009 e del DGR della Regione Xxxxxx-Romagna n.1112 del 26/07/2010 nelle seguenti aree tematiche: ▪ area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio; ▪ area tecnica, con le Associazioni dei datori particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di lavoro prevenzione degli incendi, di salute e prestatori sicurezza nei luoghi di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igieneprimo soccorso sanitario; ▪ area psicologico-sociale, sicurezza avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e prevenzione degli infortuni sul lavorodi contatto con il pubblico, conoscenza dei diritti alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e doveri del rapporto alla comunicazione anche in relazione alla presenza di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionalipersone diversamente abili. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo Il Fornitore deve assicurare la formazione concernente nozioni del personale sulle materie di igiene, sicurezza cui sopra e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante deve provvedere all’aggiornamento continuo del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilipersonale. La formazione dovrà deve essere strutturata somministrata e certificabile attestata da organizzazioni aventi specifica e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate documentata esperienza e, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, il Fornitore deve presentare al Supervisore le competenze acquisite attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione della penale pari allo 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo. Tutte le attività devono essere svolte nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti. È facoltà delle Amministrazioni Contraenti richiedere al Fornitore la sostituzione (per gli eventi successivi) di dipendenti che durante la formazione l’espletamento del servizio in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna un dato evento non abbiano compiuto il loro dovere ovvero abbiano tenuto un comportamento non idoneo o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionirisultino incapaci.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi richiesti, deve essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzantecui è adibito. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori Il personale deve possedere conoscenze sui rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, e sui rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti del committente, al fine di conoscere Per garantire la qualità del servizio, il Fornitore deve curare al massimo la scelta del proprio personale, che dovrà essere accuratamente formato. Il personale che il Fornitore impegnerà nell’espletamento del servizio deve essere di comprovata moralità e in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene possesso di competenze e professionalità necessarie ad espletare correttamente le attività richieste. Le risorse umane dovranno essere adeguatamente formate e periodicamente sottoposte a corsi di aggiornamento secondo quanto seguedisciplinato in seguito e offerto dal Fornitore nella propria offerta tecnica. La quantità di ore di Il Fornitore deve assicurare la formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione del personale sulle materie di base (ad esempio: antincendio, primo soccorso, primo soccorso BLS-D, lingua inglese) e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri una formazione teorico-pratica specifica del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e servizio da svolgere. Il Fornitore deve inoltre provvedere all’aggiornamento continuo del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilipersonale formato su tali materie. La formazione inoltre dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione rispettare quanto offerto dal Fornitore in apprendistatosede di gara. La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza, ed entro 6 mesi dall’avvio del servizi il Fornitore dovrà presentare al Supervisore le attestazioni di avvenuta formazione. Ad inizio appalto, la stazione appaltante, in accordo con il Fornitore, potrà avvenire attivare, se lo riterrà opportuno, dei corsi di formazione rivolti al personale che effettuerà il servizio nelle aree e/o strutture oggetto del servizio. Il Fornitore si impegna a trasmettere le medesime informazioni/formazione al personale neo-assunto o subentrante dopo la fase di avvio del contratto. Nel caso di variazioni significative dell’organizzazione o di nuove attività da espletare, il Fornitore si impegna a concordare con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative stazione appaltante l’attività di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese formazione/informazione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersonale impiegato.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaletecnico­professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - ­ in caso di azienda plurilocalizzata - ­ potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando Le parti si danno atto che la regolamentazione definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa compete alle regioni regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo tecnico bilaterale di cui all'art. 7-bis del presente contratto intendono concorrere alla definizione dei datori profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l'Osservatorio nazionale di settore, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda. Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (obiettivo 1 del regolamento 93/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo istituto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA tenuto conto delle problematiche relative: - al divario esistente tra retribuzione netta del lavoratore e costo del lavoro per le aziende ed al peso dei cosiddetti oneri sociali impropri; - agli impegni definiti in materia di oneri sociali nel Protocollo 23 luglio 1993 e non del tutto attuati; - alla necessità di sostenere la ricerca e l'innovazione per il sistema delle piccole e medie imprese; - alla necessità di riqualificare il sistema della formazione professionale; - alla penalizzazione che le piccole e medie imprese incontrano nel ricorso agli ammortizzatori sociali, dei quali, però, le stesse imprese contribuiscono a sostenere i costi; ritengono, quindi, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale, auspicabili specifici confronti per analizzare ed eventualmente elaborare, sui temi succitati, proposte comuni da presentare alle competenti autorità. Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza. In attuazione dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in caso di assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la retribuzione massima per un periodo di sei mesi, sarà pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per le mansioni svolte. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, può essere concluso a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'attività ordinaria dell'impresa utilizzatrice. Il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell'arco di 12 mesi la media dell'8% dei lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all'unità superiore. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le R.S.U. e/o le XX.XX. territoriali, le percentuali sopra definite possono essere aumentate in funzione di specifiche esigenze aziendali. Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui agli accordi interconfederali tra Confapi e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.lCGIL, CISL e UIL, nonchè dal c.c.n.l., si conviene quanto seguesono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo. La quantità Il prestatore di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri la disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate tutte le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative norme di legge ed alle regolamentazioni previste a e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice. Nel secondo livello territorialedi contrattazione, così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal c.c.n.l. Ai fini dei requisiti aziendali di riferimento, sono stabilite modalità e criteri per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. Qualora nei sopracitati accordi non fosse prevista una specifica regolamentazione si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi farà riferimento ai criteri e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore modalità previsti per i lavoratori che abbiano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno di maturazione del premio. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti da stipulare, i motivi del ricorso al lavoro temporaneo e la durata relativa. Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, su richiesta di una delle parti e comunque almeno una volta all'anno, si effettuerà un esame congiunto, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, per verificare o fornire agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Ai sensi dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di assunzione. inserimento è così regolamentato: Il datore contratto di inserimento è un contratto di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.persone:

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La formazione sarà realizzata a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che cura della Asl in collaborazione con la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa rete associativa del Forum, anche con le Associazioni dei datori l'ausilio di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annueprofessionalità esterne, e sarà articolata rivolta a tutti gli operatori pubblici e del privato sociale che possono essere coinvolti nel percorso IVG (per il personale sanitario potrà essere attivato il riconoscimento dei crediti ECM). La finalità è di far conoscere ai destinatari: - le linee di indirizzo e i criteri adottati - gli obiettivi operativi - il percorso - il ruolo e compiti di ciascuna figura professionale - le funzioni attivate e gli strumenti definiti - le modalità di gestione delle informazioni raccolte - le modalità di valutazione e controllo - le tematiche alla base della relazione d'aiuto. Il sostegno alle maternità difficili (punti 3 e 4 art. 3 del protocollo) discende direttamente dal proposto miglioramento del percorso IVG ma si può estendere a supportare le situazioni di difficoltà che possono presentarsi nel percorso nascita, e assume una particolare rilevanza di carattere sociale, rappresentando una concreta proposta alla gestante in formazione difficoltà di varia natura emerse nel corso del colloquio pre-IVG o nell’accesso al percorso nascita, grazie all'insieme delle possibili risorse rese disponibili, cui concorre in particolare la rete associativa del Forum Toscano unitamente ad altre espressione della società civile, nel contesto del principio di sussidiarietà che caratterizza l'intero protocollo d'intesa e i relativi piani attuativi. In tal modo può esprimersi tutto il potenziale di solidarietà e gratuità insite nelle diverse vocazioni associative operanti sul territorio, realtà concreta che, in alleanza con la componente pubblica che conserva pienamente la titolarità del percorso, viene presentata e illustrata alla donna in attesa. Incontri di programmazione Incontri di condivisione dei percorsi Progettazione e realizzazione dei supporti informativi Percorso formativo: giornate formative rivolte agli operatori dei servizi e dell’associazionismo Giornata finale dedicata alla presentazione dei risultati del programma Una riflessione sulla centralità e rafforzamento del CF per la componente socio-sanitaria dei servizi offerti si inserisce nel più ampio contesto delle politiche familiari e dei servizi rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia nelle diverse fasi della sua storia di vita. Occorre pertanto orientare l’attenzione sulla persona nelle sue relazioni significative e costitutive (come era peraltro già delineato nelle normative regionali e nazionali), ponendo al centro dell’interesse la coppia, il suo progetto generativo e lo sviluppo della famiglia in un’ottica che integri bisogni attinenti sia alla dimensione psicosociale che alla dimensione sanitaria. Ne consegue che l'interesse della struttura consultoriale volta a ricercare il benessere della persona, non possa prescindere dalla cura delle relazioni. Assumere la dimensione relazionale significa prendere in considerazione l'insieme dei servizi alla persona e alla famiglia e quindi il benessere della persona intesa come soggetto attivo dell’intervento, considerata nella globalità delle sue relazioni ed appartenenze, prima fra tutte quella familiare. In tal modo si realizza un integrale benessere della persona grazie ad uno sviluppo più armonico delle relazioni familiari e della coppia, nonché dei rapporti tra genitori e figli ed altri rapporti parentali e comunitari, finalità queste certo non meno importanti della salute individuale, pur nella sua rilevanza medico-sanitaria. Se i servizi alla famiglia si configurano come "servizi relazionali" che necessitano, nella loro realizzazione concreta, della collaborazione tra chi offre l'intervento e chi lo riceve, secondo una prospettiva di reciprocità, si crea una occasione di relazione tra l'operatore e l'utente, che perdura lungo tutto il percorso della relazione d'aiuto e fino al suo esito. In tal modo la relazione che si instaura tra colui che offre la prestazione e colui che la riceve, consente di calibrare l'intervento rispetto alle esigenze di ogni persona che si sente accolta, di essere al centro dell'attenzione e quindi importante per chi l'ascolta. I Consultori Familiari sono o possono diventare un esempio importante di questo impegno, in quanto servizio innovativo, finalizzato al raggiungimento di tre grandi obiettivi: prevenzione, integrazione socio-sanitaria e partecipazione. Si caratterizzano in tal modo per la capacità di offrire un servizio multidisciplinare di base, trasversale comprensivo di tutte le problematiche relative al “sistema famiglia” e tecnico-professionalerisulta particolarmente prezioso per l’accoglienza delle donne e famiglie migranti, grazie al determinante contributo della mediazione culturale. In tale ambito è individuata quale formazione La presenza sul territorio di base altri soggetti del privato sociale non profit, e trasversale quella destinata all'apprendimento dell'associazionismo familiare in primis, con una propria rete organizzata e distribuita sul territorio regionale, ha consentito di nozioni sviluppare da tempo una competenza specifica nell'ascolto e nello sviluppo della relazione d'aiuto, non solo come personalizzata risposta a situazioni di igienedifficoltà ma anche come stimolo alla crescita e alla sviluppo delle persone nella visione relazionale e non solo perché costrette dalle circostanze o dal disagio. Tale realtà operativa del volontariato familiare appare presupposto favorevole per promuovere e favorire forme di sinergia e integrazione con la rete pubblica consultoriale, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto attraverso una prima fase di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successivescambio delle esperienze, di modificare ed ampliare i suddetti profilivalutazione dei bisogni emergenti, del lavoro svolto e della sua efficacia, dei rispettivi percorsi di formazione degli operatori, dando così avvio ad una buona pratica di integrazione tra reti. La formazione dovrà essere strutturata Intraprendere questa strada appare scelta adeguata per migliorare l'offerta dei servizi di prevenzione e certificabile sostegno dei nuovi bisogni e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate disagi, di carattere preminentemente relazionali, piuttosto che di carattere assistenziale. Esigenze di ascolto e sostegno che richiedono risposte né pubbliche né private, ma che siano anche in grado di attivare le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno reti sociali nello spirito della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisussidiarietà-solidarietà.

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla un’adeguata formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che gratuita del personale della ASL, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilimanutenzione ordinaria. La formazione del personale dovrà essere strutturata concordata con i referenti dei reparti della ASL durante il periodo previsto per l’installazione e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la messa in funzione. Se richiesto, l’avvenuta formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del contratto, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di legge ed alle regolamentazioni previste formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare con proprio personale tecnico esperto il personale della ASL, in tempi compatibili con le necessità dei reparti per:  Avviare l’attività legata all’uso del nuovo dispositivo;  Supplire ad eventuali carenze formative;  Fornire supporto a livello territorialepersonale non ancora formato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, la ASL si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeriservano la facoltà di applicare le penali di seguito specificate nel presente Disciplinare (ART. 17). Qualora la ASL lo ritenesse opportuno, tutor la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico, concordando tale formazione con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.referenti dell’ Ingegneria Clinica..

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Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il personale di contatto di RFI dedicato all’assistenza, oltre che sugli aspetti tecnici, è formato ad un corretto approccio ai problemi delle PRM, anche attraverso il periodico coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Per quanto riguarda l’appaltatore dei servizi di accompagnamento, il personale è sottoposto a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale specifici obblighi formativi attestati mediante abilitazione, relativi alla conduzione/utilizzo dei mezzi di sollevamento, nonché all’avvenuta formazione relazionale, erogata a cura dell’appaltatore, finalizzata alla corretta interazione con i viaggiatori durante l’esecuzione del servizio di assistenza. RFI realizza, inoltre, interventi formativi, con propri docenti, dedicati al personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteimprese ferroviarie: personale di bordo, personale di assistenza e operatori di contatto telefonico. Fermo restando che la regolamentazione dei profili Gli interventi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa hanno l’obiettivo di istruire il personale ad adottare sempre azioni coerenti con le vigenti procedure per l’esecuzione del servizio di assistenza PRM in stazione, con un focus relativo alla delicata fase della salita e discesa dal treno. Il Gruppo FS Italiane ha organizzato con Federazioni e Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore persone con disabilità corsi di formazione formale sarà pari per il personale di bordo Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e al supporto dei passeggeri con disabilità e a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionalemobilità ridotta. In tale ambito è individuata quale particolare il personale di bordo di Trenitalia riceve una formazione costante che si eroga: • in aula, con interventi periodici di base mantenimento e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igienesviluppo delle competenze commerciali, sicurezza relazionali e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "comportamentali; • on the job" , attraverso la formazione continua da parte dei Tutor, che valutano e verificano il mantenimento delle competenze. Nel caso specifico, anche la formazione contribuisce ad abbattere le barriere a vantaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Nel corso del triennio 2017 - 2019 tutto il personale di accompagnamento ha ricevuto formazione circa i comportamenti da adottare per l’assistenza a bordo delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, con specifici focus sul servizio di assistenza a bordo treno ed in affiancamentostazione in fase di salita/discesa ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. La Nel 2018 e nel 2019, inoltre, nell’ambito del percorso di base indirizzato al personale in apprendistato, è stata introdotta una finestra formativa dedicata all’accoglienza a terra, all’assistenza a bordo ed alla gestione del servizio di assistenza ai clienti con disabilità e a ridotta mobilità, atta ad educare il personale ai comportamenti attesi. Infine, il piano annuale della formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali Trenitalia per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeil 2020 prevede, tutor con formazione e competenza adeguateallo stato attuale, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la Direzione Regionale Toscana un focus sul miglioramento delle capacità relazionali del personale di accompagnamento nell’interazione e comunicazione con i PRM nell’ottica di soddisfare i bisogni del cliente e migliorare la customer experience nella fruizione del servizio ferroviario. Si rappresenta inoltre che tutti gli equipaggi (personale di condotta e personale di accompagnamento) ricevono formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese sul primo soccorso DM n. 19 e sulle procedure per l’attivazione e la gestione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoccorso con cadenza triennale.

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Formazione. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della forma- zione e dell’importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio. L’ON promuove quindi: – la raccolta di materiale e lo sviluppo di progetti formativi con particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l’apprendistato, alla formazione permanente, per l’aggiornamento e la qua- lificazione del personale già dipendente, con particolare sensibilità alla tematica della sicurezza sul lavoro; – i percorsi formativi che riguardano la professione operativa, i modelli contrattuali ed i rapporti con il cliente e gli utenti: i modelli gestionali ed organizzativi potranno essere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture formative operanti a livello nazionale e locale sia con il si- stema scolastico. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando principali obiettivi che la regolamentazione formazione deve avere sono: – Porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese; – Sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto; – Rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadegua- tezza professionale; – Facilitare il reinserimento dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi; – Migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produt- tività aziendale; – Valorizzare le Associazioni dei datori potenzialità occupazionali, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. – Ridurre gli infortuni sul lavoro e prestatori prevenire malattie professionali; Ulteriore obiettivo dell’ON in ambito connesso alla formazione sarà quello di lavoro, consulenza per la gestione e che rilascio - a cura delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito delle loro esclusive competenze in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore materia di formazione formale sarà pari a 120 ore annueprofessionale e certificazione delle competenze – del Libretto Formativo del cittadi- no: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e sarà articolata documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite. Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a: evidenziare in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto; facilitare la formazione concernente nozioni riconoscibilità di igiene, sicurezza professionalità e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, competenze individuali all’interno di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata un percorso di inseri- mento e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimobilità lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. triennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle neces- sarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori fianco di altri operi qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e prestatori controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1settore come da allegato, che forma costituisce parte integrante del presente contrattoaccordo. Le parti si riservanoL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, ove nel caso, in fasi successivenei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di modificare ed ampliare almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i suddetti profilirapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione Gli apprendisti assunti in apprendistatoviolazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rap- porto. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale Non potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal apprendistato presso altro datore di lavoro nel per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.apprendistato

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale In Milano, in data 3 agosto 2018 • Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP) • le Delegazioni di Gruppo delle regole sulla XX.XX. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB premesso che − il Piano d’Impresa 2018 – 2021 (di seguito Piano) riserva particolare attenzione agli investimenti in formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando importanti per la crescita ed il rafforzamento dell’intero Gruppo, per la valorizzazione delle persone e la loro crescita professionale, anche attraverso l’estensione della piattaforma di formazione digitale con l’obiettivo di facilitare l’accesso di tutte le persone ai programmi di formazione, offrendo un’esperienza di apprendimento multi-device e personalizzata; − in sede di Comitato Welfare le Parti hanno dedicato specifiche sessioni di confronto per analizzare e approfondire le tematiche relative alla formazione, nella convinzione che l’aggiornamento costante e la regolamentazione formazione continua delle persone del Gruppo rappresentino un importante fattore distintivo anche nei confronti dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, competitors e che il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le persone del Gruppo alle iniziative formative costituiscano un valore aggiunto sia per la crescita professionale che per la creazione di valore sostenibile, individuando opportune iniziative di miglioramento e di sensibilizzazione alla fruizione della formazione; − le Parti confermano che il complesso delle competenze relazionali, intellettuali, organizzative e tecniche di ogni persona costituisce una risorsa strategica ed il fattore chiave di vantaggi competitivi sostenibili e che una formazione attenta anche alle esigenze individuali favorisce il miglioramento costante del livello di competenza professionale e l’accrescimento dello sviluppo personale; − nell’ambito del confronto le Parti hanno altresì valutato positivamente le iniziative del legislatore nazionale volte a promuovere misure di conciliazione attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., particolare quanto previsto dal D. Lsg. 80/2015 e dal D.I. del 12 settembre 2017; − con l’accordo sottoscritto in data odierna le Parti hanno confermato la materia della formazione tra quelle da disciplinare nell’ambito del Contratto di secondo livello; si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.:

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti L’Affidatario si impegna, a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoroproprie spese, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore ad erogare attività di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione tecnica sia relativamente al Team di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri progetto del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendaCommittente sia agli Operatori. La stessa dovrà essere conforme alle normative effettuata durante la fase di legge ed alle regolamentazioni previste migrazione e prima dell’emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente punto 6 relativo alla verifica di conformità di funzionamento del sistema. Dovranno inoltre essere forniti manuali e documentazione in lingua italiana relativi a livello territorialetutte le funzionalità della piattaforma. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeLa formazione dovrà obbligatoriamente essere erogata in lingua italiana, tutor secondo un calendario concordato con il Committente e dovrà contare su materiale didattico in italiano e avvalersi dell’utilizzo di un ambiente di test. Al termine dell’attività di formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna tecnica dovrà essere dichiarata dal datore rilasciata per ciascuna unità di lavoro nel contratto personale partecipante un attestato di assunzionepartecipazione al corso. I corsi dovranno svolgersi preferibilmente in presenza, presso il Politecnico di Torino, salvo diversi accordi da prendersi con la Stazione Appaltante a seguito dell’aggiudicazione. Le modalità secondo cui l’Affidatario intende provvedere alla formazione dovranno essere esplicitate nell’Offerta Tecnica. Il datore corso dovrà essere erogato a tutti gli operatori, indicativamente 30. Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità verifica di conformità se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento. Durante tutto l’iter di migrazione dei locali che l'impresa dati (punto 7.1) il RUP ed il DEC assicureranno il corretto adempimento delle prestazioni. In particolare, durante la FASE 4 descritta al precedente punto 6 del presente Capitolato, il RUP ed il DEC procederanno a verificare il buon esito della migrazione definitiva ed il corretto funzionamento della Piattaforma a regime. Tale verifica potrà durare fino a 40 giorni a partire dal momento in cui l’Affidatario comunicherà di aver terminato le attività di migrazione (FASE 3 – punto 6). Durante la verifica, l’Affidatario dovrà garantire il necessario supporto al Team di Progetto del Committente e gli interventi correttivi indispensabili al buon funzionamento della Piattaforma. Tutte le spese per le verifiche saranno poste a carico dell’Affidatario e il loro costo si intende utilizzare per compreso nel prezzo dell’offerta complessiva. A seguito della migrazione, nella fase di gestione a regime, si procederà a verifiche parziali. A completamente di tutte le verifiche (FASE 5) e all'esito positivo delle stesse, e comunque non oltre i termini previsti dall’art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il Responsabile Unico del Procedimento emetterà certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui le verifiche non abbiano esito positivo il RUP comunicherà tramite PEC la formazione formale i quali - in caso non conformità riservandosi la possibilità di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese applicare le eventuali penali previste fino alla risoluzione del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionicontratto.

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Samples: www.swas.polito.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’OBN-C intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’OBN-C, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro lavoro. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1- In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel contratto settore calzaturiero il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di assunzionemacchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Il datore DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell’ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l’utilizzo del nuovo istituto. NOTA A VERBALE – In relazione al comma 4 dell’art. 28 le parti si danno atto che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori il secondo e terzo super non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento: Art. 26—Lavoratori disabili Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la direzione aziendale e le RSA l'esistenza di concrete possibilità di inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o suo delegato attesterà altresì l'idoneità riqualificazione professionali promossi o autorizzati dall'Ente regione al fine di agevolare il processo di recupero e di integrazione avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte, purché i relativi inserimenti risultino compatibili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 9, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi e dei locali che l'impresa intende utilizzare portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/1992 DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti riconoscono giusta la formazione formale fiscalizzazione degli oneri sociali per i quali - portatori di handicap e gli invalidi, assunti o mantenuti in caso servizio a termine di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincialegge. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di legge. Qualora per i lavoratori tutori di handicappati ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di trovare idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisoluzioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a L’aggiudicatario dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria della strumentazione e dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa relativi software di gestione, per il personale del CNR-IMAA di durata minima effettiva di almeno 36 (trentasei) ore per un’erogazione giornaliera non superiore alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori sei ore complessive in non meno di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue6 (sei) giornate lavorative. La quantità formazione, effettuata da un tecnico specializzato, dovrà essere svolta on-site presso la sede di ore consegna ed installazione secondo un calendario preventivamente approvato dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Responsabile per la corretta esecuzione del contratto. Il programma di formazione formale sarà pari a 120 ore annueaddestramento dovrà essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dalla verifica di conformità superata con esito positivo, salvo diverso accordo con il DEC. Il corso e sarà articolata la documentazione di addestramento dovranno essere in formazione lingua italiana e/o inglese. Considerata la complessità della fornitura, è richiesto, per quanto possibile, che l’erogazione dei servizi di baseassistenza tecnica e manutenzione venga effettuata direttamente dai costruttori/produttori delle componenti hardware e software oggetto della fornitura. Il personale tecnico del CNR-IMAA dovrà in ogni caso poter interagire direttamente con i costruttori/produttori senza intermediazione del fornitore. Pertanto, trasversale il concorrente dovrà offrire il servizio di manutenzione ufficiale del produttore degli apparati, agendo in tal senso esclusivamente in regime di rivenditore anche attraverso una propria rete di tecnici specializzati e tecnico-professionalericonosciuti dal produttore. Tale requisito non è da considerarsi essenziale per le sole componenti per cui non è previsto il vincolo dell’unicità del produttore. In tale ambito è individuata quale formazione tal senso, nella documentazione tecnica di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione gara dovrà essere strutturata acclusa la documentazione ufficiale del produttore attestante la tipologia, la codifica ed i dettagli del servizio di assistenza e certificabile manutenzione offerto. Il servizio di assistenza e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa manutenzione dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialetipo Next Business Day 8x5, con i seguenti requisiti minimi: - Call-center e portale web accessibile in modalità 24x7x365 per l’apertura delle chiamate di assistenza da parte del personale del CNR-IMAA. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze- Return Merchandise Authorization (RMA) level di tipo Next Business Day (NBD). - Disponibilità degli aggiornamenti, tutor con formazione upgrade e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionibug fix software.

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Samples: www.urp.cnr.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo (art. 12) Lavoratori assunti a tempo determinato a) Formazione di base: i contenuti sono volti a garantire una uniforme applicazione dedicati per almeno il 50% delle risorse alla sicurezza sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che lavoro in conformità all’Accordo Quadro Stato- Regioni, ed il restante all’informatica, alle lingue, alla ricerca attiva di lavoro b) Formazione on the job: ha la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa finalità di raccordare la qualifica professionale con le Associazioni specifiche esigenze collegate all’espletamento della missione nel contesto di riferimento. Tali interventi possono realizzarsi attraverso: i) interventi presso l’azienda utilizzatrice da realizzarsi con l’affiancamento di un tutor, ii) interventi formativi prima dell’inizio della missione c) Formazione professionale: iniziative volte all’acquisizione di nuove qualifiche professionali emerse dall’analisi dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguefabbisogni formativi del settore. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei Le iniziative formative devono obbligatoriamente contenere un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione effettuato tramite la docenza sindacale Placement: ai fini del rapporto riconoscimento del finanziamento è prevista una media annuale di lavoroplacement per le ApL di almeno il 35% degli allievi nonché, organizzazione aziendale al fine di favorire l’occupazione in Regioni dal mercato del lavoro debole, viene avviata una sperimentazione biennale con obbiettivo minimo del 10% di placement a livello di singola Regione. Per placement si intende una missione di durata non inferiore ad una settimana full-time o part-time equivalente. d) Formazione continua e permanente: adeguamento delle qualificazioni con l’evoluzione delle professioni, miglioramento delle competenze ed acquisizione delle qualifiche indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del ciclo produttivo, loro personale. Il fine è di evitare l’invecchiamento delle qualifiche professionali in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro. Il finanziamento di tali iniziative avverrà attraverso un “Bonus Formativo” che permette ai beneficiari di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo dagli stessi individuato. Lavoratori assunti a tempo indeterminato Sono previsti interventi di: a) Qualificazione: attività formativa volta a rafforzare la posizione professionale dei lavoratori in costanza di rapporto per l’acquisizione di competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio aggiuntive b) Riqualificazione: attività formativa volta al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di rapporto per lo sviluppo di competenze professionali e l’acquisizione di competenze specialistiche c) Formazione continua: iniziative volte all’adeguamento delle qualificazioni con l’evoluzione del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunisticamondo del lavoro per evitare l’invecchiamento delle qualifiche. I profili formativi destinatari della formazione continua sono definiti nell'Allegato 1i lavoratori in costanza di rapporto, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione anche in apprendistato. La Sono ammesse per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze. Il finanziamento avviene attraverso il “Bonus Formativo”. Calendario delle attività formative Qualora la formazione potrà avvenire sia realizzata in costanza di missione l’orario complessivo di impegno (missione + frequenza) non può eccedere: - 48 ore settimanali - 9 ore giornaliere In ogni caso non può essere superato l’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere. Fanno eccezione (fascia oraria dalle 8 alle 22 con azione formativa tradizionale o a distanza, previa comunicazione alle xx.xx.): - la modalità in alternanza, "on the job" formazione a valere sul “Bonus Formativo” - la formazione per la qualificazione e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore riqualificazione erogata fuori dall’orario di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.lavoratori a tempo indeterminato mediante accordo con le xx.xx COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE articolo 13

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione Le Parti convengono sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando ruolo strategico che la regolamentazione formazione riveste nell'ambito dello sviluppo professionale del personale e, in particolare, nello sviluppo dei profili percorsi professionali e di carriera. Entro il 28 febbraio di ogni anno sarà portato a conoscenza delle XX.XX. il piano di formazione consuntivo dell’anno precedente; entro il 31 maggio di ogni anno e comunque alla luce delle tempistiche di presentazione dei bandi F.B.A., il piano di formazione annuale. Programmi, criteri, finalità e modalità di accesso ai corsi saranno oggetto di valutazione congiunta fra le parti che, successivamente, si incontreranno per verificarne l’attuazione. L’Azienda si impegna a predisporre piani di formazione che consentano la fruizione del pacchetto contrattualmente previsto a tutti i dipendenti. Qualora ciò non avvenga le parti si incontreranno per definire i tempi di recupero per quei dipendenti che risultassero a credito rispetto alle ore di formazione contrattualmente previste. La formazione è un diritto/dovere per cui i dipendenti sono tenuti a partecipare ai corsi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con che l’Azienda predispone. Viene confermata la “commissione paritetica Azienda – XX.XX sulla formazione” che avrà il compito di attivarsi per favorire ed agevolare le Associazioni dei datori procedure di lavoro accesso ai finanziamenti erogati da enti e prestatori di lavorofondi, anche bilaterali, e che costituisce il riferimento per una verifica congiunta dei programmi formativi oggetto della richiesta di finanziamento. Alla luce delle disposizioni dell’Accordo nazionale su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro sottoscritto in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.data 8 febbraio 2017, le parti si conviene quanto segue. La quantità di ore impegnano a valutare congiuntamente l’inserimento di formazione formale sarà pari specifica sulle tematiche previste dall’Accordo che saranno predisposte da parte dei Fondi Interprofessionali (FBA) di settore con i relativi finanziamenti non appena emanate le circolari nazionali. ❑ Raccomandazione L’Azienda, nel predisporre il piano dei corsi: • terrà conto delle esigenze di servizio degli uffici o Dipendenze di appartenenza; • li articolerà per gruppi il più possibile omogenei per livelli di professionalità e di conoscenza; • metterà in atto gli strumenti necessari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionaleconsentire la partecipazione anche “al personale a disposizione”. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante • privilegerà la formazione in apprendistatoaula. La Per quanto riguarda la formazione potrà avvenire on-line, l’Azienda agevolerà la fruizione dei relativi corsi con modalità e tempi idonei a salvaguardare la modalità in alternanzaseparazione dall’operatività abituale anche mediante una pianificazione concordata con il proprio Responsabile. In ogni caso, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore prevede che sia retribuita se prolungata oltre il normale orario di lavoro nel contratto (in alternativa il dipendente potrà optare per il recupero delle ore attraverso l’istituto della banca ore). In occasione dell’inserimento dei neo-assunti è previsto l’intervento (per circa 2 h. e 30 m.) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto di assunzionesecondo livello. Il datore ❑ Raccomandazione Le XX.XX. raccomandano all’Azienda di lavoro garantire l’aggiornamento ai dipendenti chiamati ad espletare il servizio di cassa in modo saltuario. L’Azienda predispone per le lavoratrici che rientrano dalla gravidanza e puerperio, se necessario, specifici momenti di aggiornamento su metodi, strumenti, contenuti professionali ed operativi pertinenti la posizione da ricoprire, al fine di non vanificare o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisminuire il livello professionale precedentemente acquisito.

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Samples: Contratto

Formazione. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell’importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio. L’ON promuove quindi: – la raccolta di materiale e lo sviluppo di progetti formativi con particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l’apprendistato, alla formazione permanente, per l’aggiornamento e la qualificazione del personale già dipendente, con particolare sensibilità alla tematica della sicurezza sul lavoro; – i percorsi formativi che riguardano la professione operativa, i modelli contrattuali ed i rapporti con il cliente e gli utenti: i modelli gestionali ed organizzativi potranno essere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture formative operanti a livello nazionale e locale sia con il sistema scolastico. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando principali obiettivi che la regolamentazione formazione deve avere sono: – Porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese; – Sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto; – Rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; – Facilitare il reinserimento dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi; – Migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività aziendale; – Valorizzare le Associazioni dei datori potenzialità occupazionali, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. – Ridurre gli infortuni sul lavoro e prestatori prevenire malattie professionali; Ulteriore obiettivo dell’ON in ambito connesso alla formazione sarà quello di lavoro, consulenza per la gestione e che rilascio - a cura delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito delle loro esclusive competenze in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore materia di formazione formale sarà pari a 120 ore annueprofessionale e certificazione delle competenze – del Libretto Formativo del cittadino: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e sarà articolata documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite. Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a: evidenziare in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto; facilitare la formazione concernente nozioni riconoscibilità di igiene, sicurezza professionalità e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, competenze individuali all’interno di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata un percorso di inserimento e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionimobilità lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Agli Impianti Di Trasporto a Fune

Formazione. Art. 23 L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. I principi convenuti processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo Patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. Il sistema degli Enti bilaterali del turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi. Con il presente contratto, le parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. In conseguenza di ciò, le parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo sono volti del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a garantire tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro. Le parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli Enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti bilaterali nel campo della formazione nell'apprendistato professionalizzantecontinua. Fermo restando che In questo quadro, le parti, considerata la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa competenza primaria assegnata alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori in materia di lavoro formazione professionale e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l.turismo, si conviene quanto segue. La quantità impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattorealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, ritengono necessaria l'attivazione di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e certificabile parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: valorizzazione delle risorse umane idonee a trasferire competenzee alla formazione professionale; le parti, tutor con formazione e competenza adeguateinfine, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati attivate anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionial livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione fornire dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore corsi di formazione formale sarà pari e aggiornamento per il personale del SIC dell’Azienda, ed eventualmente altro personale sanitario, concernenti, a 120 ore annuetitolo di esempio, aspetti tecnici, gestionali e sarà articolata in formazione di basesicurezza delle tecnologie sanitarie, trasversale tecnologie innovative e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base nuova introduzione, aggiornamenti normativi, gestione e trasversale quella destinata all'apprendimento di sicurezza del software dispositivo medico, nozioni di igienevalutazione e gestione del rischio, sicurezza healthcare risk management, ecc… La Ditta Aggiudicataria dovrà proporre all’Azienda il catalogo con la propria offerta formativa, sulla base del quale saranno concordati con l’Azienda gli argomenti da sviluppare e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza le modalità di esecuzione dei diritti e doveri del rapporto corsi: su tale base la Ditta Aggiudicataria presenterà annualmente i calendari delle attività di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionaliformazione. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni L’attività di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare supportata da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, etc.) che sarà messo a disposizione in apprendistatoquantità adeguata, dalla Ditta Aggiudicataria. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamentoDitta Aggiudicataria si impegna a rendere disponibile all’Azienda tutto il materiale didattico delle attività di formazione. La strumentazione didattica necessaria per lo svolgimento dei corsi di formazione formale potrà essere interna o esterna all'aziendasarà messa a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria. Al termine di ogni corso di formazione la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre la seguente documentazione in formato digitale: - elenco degli argomenti trattati; - strumentazione didattica messa a disposizione; - elenco dei partecipanti con rispettive firme di partecipazione. I docenti che terranno i corsi dovranno avere comprovata esperienza. Nell’ambito dell’azione formativa, nel senso dell’aggiornamento continuo del personale, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’abbonamento annuo alle norme CEI del Settore e alla rivista “Journal of Clinical Engineering”, e al database dell’ECRI Institute a decorrere dalla data di avvio del Servizio, mettendo tutta la documentazione a disposizione anche del SIC dell’Azienda. La stessa proposta di formazione dovrà essere conforme alle normative presentata in Progetto di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione Offerta (catalogo corsi proposti e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi numero di unità formative/anno e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore numero di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersone da formare offerte).

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post – obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: - le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; - la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; - le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.8 7 6 7 6 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1 3 super 2 1 2 1 1 2 super 1 1

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Formazione. I principi convenuti Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori caso in cui l'apprendista sia in possesso di lavoro e prestatori titolo di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguestudio correlato al profilo professionale da conseguire. La quantità formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore di formazione formale sarà pari complessivo non superiore a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri per la durata del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contrattotriennio. Le parti si riservanomodalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell'impresa, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare devono consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistatoconseguire. La formazione potrà avvenire essere alternativamente erogata con modalità d'aula, anche esternamente all'impresa, modalità "e-learning", comunque privilegiando la modalità in alternanza, "on the job" e ed in affiancamentoaffiancamento al tutor aziendale. La Le ore di formazione formale potrà essere interna "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative specializzati ovvero di legge impiegati di pari o superiore categoria) ed alle regolamentazioni previste in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal cura del datore di lavoro nel contratto e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell'attuazione della normativa in materia di assunzione. Il datore libretto formativo del cittadino, l'attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provinciacui all'Allegato B del presente accordo. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti competenze e le funzioni del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionisono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. Le parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore agricolo come da Allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo. Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico- professionali generali e specifiche - possono essere aggiornati e integrati dalle medesime parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire L’Amministrazione della Difesa e le Organizzazioni Sindacali riconoscono che nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una uniforme applicazione leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno ai processi di cambiamento, con l’obiettivo tendenziale di pervenire anche in ambito Difesa, in sintonia con il protocollo di intesa sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che lavoro pubblico del 12.3.1997 tra Governo e parti sociali, alla destinazione per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di baseuna quota pari all’1% della spesa complessiva del personale. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, trasversale aggiornamento, qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo generale che potranno essere riviste, a richiesta, con cadenza annuale tra le parti firmatarie del presente accordo. L’amministrazione e tecnico-professionalele XX.XX. convengono sulla necessità di una riorganizzazione di Civilscuoladife in funzione delle complessive e specifiche esigenze della Difesa e dell’obiettivo di svolgimento dei corsi, a livello regionale e/o territoriale, utilizzando anche le strutture delle ex scuole allievi operai, allo scopo di favorire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati. Premesso quanto sopra, gli aspetti più rilevanti del cambiamento, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, per il rimanente periodo di vigenza del CCNL 1998/2001, sono individuati nel completamento del processo di ristrutturazione in atto e nel connesso progetto di riqualificazione del personale civile attraverso appositi corsi. In tale ambito è individuata quale contesto l’Amministrazione e le XX.XX., nel confermare le linee di indirizzo di cui all’Accordo sulla formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1personale civile inquadrato nelle Aree Funzionali - anno 1999 -, che forma parte integrante qui sono espressamente richiamate ed allegate, convengono sulla necessità di integrare le suddette linee di indirizzo con l’introduzione delle seguenti ulteriori iniziative didattiche di particolare attualità: Area per lo sviluppo ed il comportamento organizzativo - Corso sulla comunicazione scritta : lo snellimento del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, linguaggio amministrativo; - Corso di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.sulla pari opportunità;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale un’adeguata formazione gratuita del personale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteAziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma. Fermo restando Il piano formativo che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta (vedi Allegato B) dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, per ognuna delle qualifiche professionali oggetto di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità addestramento: - argomenti trattati - numero di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo totali previste per assicurare la formazione concernente nozioni iniziale all’uso - numero massimo di igienepartecipanti ad ogni sessione - modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa. Prima dell’avvio dell’installazione, sicurezza e prevenzione antinfortunisticala Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente di Laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, Il piano di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata articolato e certificabile e dovrà risultare flessibile, in modo da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L’avvenuta formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di legge ed alle regolamentazioni previste formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei Laboratori, per:  Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi;  Supplire ad eventuali carenze formative;  Fornire supporto a livello territorialepersonale non ancora formato. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Azienda appaltante si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenzeriservano la facoltà di applicare le penali specificate nell'Art.19. Qualora le Azienda appaltante, tutor anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico delle Ingegneria clinica, concordando tale formazione con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionireferenti delle Ingegneria clinica.

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Samples: www.ausl.pe.it

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservanodanno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, ove nel casod’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, in fasi successivetuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Giocattolo intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territorialecompetenza. Ai fini dei requisiti aziendali del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Le parti, attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Giocattolo, definiranno in tempo utile per l'erogazione all'interno consentire la tempestiva attuazione dell’istituto: le modalità di erogazione e di articolazione della stessa azienda dell'intero piano formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni; le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione; L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo si terrà conto di: risorse umane idonee aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a trasferire competenze, tutor con 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà può essere dichiarata svolta direttamente dal datore di lavoro DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1- In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel contratto settore giocattolo il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di assunzionemacchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda. Il datore DICHIARAZIONI A VERBALE N. 2- Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per la formazione formale i quali - gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3- Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell’ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese tempo utile per consentire l’utilizzo del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioninuovo istituto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzanteNel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto in sarà indicato un tutore od un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000. Fermo restando Il Tutore/referente è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre egli attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori deve essere firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel Piano Formativo Individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e prestatori specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento del c.c.n.l. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all'azienda anche on the job, in affiancamento, ecc. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e che gli obiettivi formativi. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato, in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità costanza di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del ciclo produttivodatore di lavoro. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze relazionalitecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del c.c.n.l. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante. In via esemplificativa, la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà cui ai commi precedenti può essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.articolata secondo il seguente programma:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti La seguente disciplina è volta a garantire una uniforme un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato nell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento. La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente. L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti: – presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; – presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la regolamentazione dei profili figura del tutor; – disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa e alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori dimensioni aziendali. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro e prestatori nel contratto di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto seguelavoro all’atto dell’assunzione. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di che sarà svolta all’esterno dell’azienda. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e doveri del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, organizzazione a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall’azienda per consentire l’effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione concernente nozioni sul luogo di igienelavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, sicurezza e prevenzione antinfortunisticaallo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale ed attesta, che forma parte integrante anche ai fini dell’articolo 53, comma 3 del presente contrattoD.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Le parti si riservanofunzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, ove nel casocaso di aziende con meno di 15 dipendenti, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzionestesso. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei Nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento è prevista una formazione pari ad 8 ore. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve: – possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; – svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni; – seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall’azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano Formativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. I profili formativi, individuati nell’ambito di ciascun settore di applicazione del presente CCNL, definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l’esperienza di lavoro e l’attività di formazione formale articolata nel Piano Formativo Individuale. La Commissione per l’apprendistato di cui all’articolo 40 ha il compito di monitorare le attività formative, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle vigenti disposizionicaratteristiche del settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla un’adeguata formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che gratuita del personale dell’Azienda AOUBO di Bologna, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori) secondo le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segueUNI 9910. La quantità durata del programma di ore di formazione formale sarà pari addestramento del personale sanitario non potrà essere inferiore a 120 ore annue10 gg lavorativi (organizzabile anche in giorni non consecutivi, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profilise richiesto dal referente AOUBO) . La formazione del personale dovrà essere strutturata concordata con il referente dell’ AOU di Bologna durante il periodo previsto per l’installazione e certificabile messa in funzione. Pertanto, prima della conclusione dell’installazione la ditta aggiudicataria predisporrà un piano specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate con il referente aziendale. In fase di collaudo il servizio tecnologie biomediche verificherà la presenza del piano specifico di formazione (programma e calendario) definito e firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggiudicataria e dal referente dell’Azienda AOU di Bologna sopra indicato. Se richiesto, l’avvenuta formazione dovrà risultare essere attestata da libretto formativo ove saranno registrate un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo di garanzia, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, l’Azienda AOU di Bologna si riserva la facoltà di applicare le competenze acquisite durante la penali specificate dal successivo Art.16 al punto “Mancanza di corsi di formazione in apprendistatosupplementari o mancanza di affiancamento ”. La Ditta Partecipante dovrà presentare, unitamente all’offerta tecnica, una relazione dettagliata degli argomenti che tratterà durante il corso di formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" del personale sanitario e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizionipersonale tecnico delle tecnologie biomediche.

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Samples: www.ausl.bologna.it