Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti L’Azienda U.S.L. di Imola si impegna a esso allegatiprovvedere al pagamento delle prestazioni erogate, i pagamenti sono disposti, su presentazione sulla base di fatture mensiliquanto già indicato all’art. 3 “Tariffe e compartecipazione alla spesa”, entro 60 (sessanta) 90 giorni d.f.f.mdal ricevimento della relativa fattura. L’impresa dovrà predisporre Il Centro Iperbarico si obbliga ad emettere le fatture nel rispetto al netto della eventuale compartecipazione alla spesa (Art. 3), per ciascun utente trattato, a fine ciclo di trattamento, allegando prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate, con il nominativo del D.L. 148 paziente e copia delle autorizzazioni al trattamento. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Centro Iperbarico spetteranno a fronte di specifica richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati: - dal 91° giorno al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, applicazione degli interessi legali, di cui all’art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del 16.10.2017 convertito Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato; - dal 181° giorno fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Legge 172 Decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 30 del 4.11.2017 Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, (cd split paymentarticolo sostituito a decorrere dal 09/06/2011 dall’art. 144 del DPR 207/2010). Le fatture dovranno quindi riportare Gli interessi scaduti non producono interessi in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artbase all’art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento 1283 del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per C.C. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificareinteressi moratori occorrerà, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione l’invio della formale messa in mora presso la sede dell’Azienda USL di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteImola.

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Samples: Accordo Di Fornitura Tra l’a.u.s.l. Di Imola E Il Centro Iperbarico Di Ravenna Per La Esecuzione Di Prestazioni Sanitarie Di Ossigenoterapia Da Erogarsi a Cittadini Residenti Nel Territorio dell’a.u.s.l. Di Imola Per Il Periodo 1/7/2016 31/12/2017., Accordo Di Fornitura Tra l’a.u.s.l. Di Imola E Il Centro Iperbarico Di Ravenna Per La Esecuzione Di Prestazioni Sanitarie Di Ossigenoterapia Da Erogarsi a Cittadini Residenti Nel Territorio dell’a.u.s.l. Di Imola Per Il Periodo 1/1/2015 31/12/2015.

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine Le Unità Ordinanti o nei documenti a esso allegatiApprovvigionanti corrispondono al Fornitore per ogni buono pasto consegnato un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, i pagamenti sono disposti, su presentazione detratto lo sconto offerto. All’importo così determinato in sede di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)fatturazione sarà applicata l’IVA ai sensi di legge. Le fatture dovranno quindi riportare emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif. par. 2.5 e 2.6 del Capitolato tecnico) verranno pagate dall’Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in calce fase di stipula della Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica; a tal riguardo si precisa che, per i soggetti non obbligati al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rimane la dicitura possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all’indirizzo dell’Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’Ordine di acquisto ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordine diretto d’acquisto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all’intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy). La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara) IVA scissione derivato” rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione Contraente, nonché il Codice univoco ufficio per consentire d’identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. Dovrà essere intestata secondo quanto indicato dall’Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’ErarioBuoni pasto. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip e assicurativi obbligatori alle Amministrazioni Contraenti, per gli infortuni sul lavoro e quanto di propria competenza, le malattie professionali dei dipendentivariazioni che si verificassero circa le modalità di accredito. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiIn difetto di tale comunicazione, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltolegge, il Fornitore ha comunicato non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 3, comma 10 delle Condizioni Generali e nell’art. 9, comma 11, della Convenzione, il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiatoFornitore non inadempiente, sostituito o integrato soltanto in nel caso di forza maggioreritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni, oltre i termini suddetti, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l’emissione di ulteriori Buoni pasto), relativamente all’Ordine diretto d’acquisto per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini d’acquisto emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di Approvvigionamento né nuovi Ordini di acquisto. Qualora l’Amministrazione emetta comunque una Richiesta di Approvvigionamento o un nuovo Ordine diretto d’acquisto, il Fornitore comunicherà nei termini previsti la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l’accettazione/rifiuto dell’Ordine diretto d’acquisto. Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto nell’art. 3, comma 10 della Convenzione e nell’art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordine d’acquisto a valere sul presente appalto anche nel caso il Codice Identificativo Fornitore vanti un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile maturato in precedenti rapporti contrattuali relativo alla fornitura di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presenteBuoni pasto, secondo quanto disciplinato nell’art. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 9 della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteConvenzione.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore Contraente è tenuto ad indicare su ogni emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, (Ordine di Acquisto o Ordine di Stabilimento) al Codice Identificativo di Gara (C.I.G.CIG) e al CUP comunicato dal Poligrafico nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, il CUP ove presentenumero di partita IVA e Codice Fiscale e tutti gli elementi informativi obbligatori ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. nr. Il Committente 633 del 1972 (ovvero art. 21-bis nel caso di fattura semplificata), oltre che le informazioni obbligatorie ai sensi dell’allegato A del Decreto n .89757 emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018. La fattura deve essere intestata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e inviata presso Via Salaria n.691 (00138) Roma. In caso di RTI verticale e orizzontale, nonché di GEIE, le fatture dovranno essere emesse dalle singole imprese associate per i lavori, servizi e forniture di competenza che ciascuna ha facoltà eseguito, ognuna per l’importo relativo ai corrispettivi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di verificare30 giorni data fattura fine mese, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore ee nelle modalità disciplinate nel Contratto, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, previo accertamento da parte del medesimo FornitoreDirettore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 adempimenti di legge, delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoricaratteristiche tecniche economiche e qualitative espletate, ai servizi o rispetto alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche prescrizioni previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal nel Contratto e con decorrenza nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se correttaDM. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le 49/2018 in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecontrattuali.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine 6.1. Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o nei ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo email indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. Tale comunicazione sostituisce a esso allegatitutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, i pagamenti sono dispostiin sostituzione all’invio e-mail, su presentazione il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)posta indicato nella Richiesta di Fornitura. Le fatture dovranno quindi riportare saranno emesse nel rispetto della normativa in calce la dicitura tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi saranno calcolati sulle tre fasce ed in base alle condizioni riportate nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. L’importo dell’IVANel caso in cui non risulti disponibile, se dovutanei termini previsti per la fatturazione, deve essere esposto il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili (derivate dai consumi storici ed eventualmente dai dati di misura parziali), in rispetto delle prescrizioni normative del TIS (ARG/elt 107/09) e del TISG (148/2019/R/gas). La fattura ma verrà versato direttamente di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Committente all’ErarioDistributore. Il Committente procede Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, lettura finale da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi Distributore effettuata successivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artcessazione della Fornitura. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono Saranno posti a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al riguardoDistributore, come previsto dalla Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento • Nuova versione (oggetto della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.presente proposta di modifica):

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiLa fatturazione dovrà essere effettuata posticipatamente, i pagamenti sono disposticon cadenza mensile, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante dopo il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimentorilascio, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente, dell’attestazione di regolare esecuzione del medesimo Fornitoreservizio. Il corrispettivo mensile sarà determinato in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato, degli obblighi relativi alla tracciabilità a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. La fattura dovrà contenere il CIG 6291936DD4, l'indicazione della prestazione effettuata, il riferimento al contratto di appalto e le coordinate bancarie ai fini del pagamento. La fattura, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei flussi finanziari previsti Monopoli – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti, via Xxxxx Xxxxxxx, 71 – 00000 Xxxx C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009. Il corrispettivo è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. La fattura, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriaprile 2013 n. 55, ai servizi o alle forniture fini del presente appaltopagamento, sia inserita, a pena dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni: Codice univoco ufficio: EHD13P Codice Identificativo Gara (CIG) Il numero di essi assume gli obblighi contratto (Protocollo) Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi comunicazione di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteesito positivo di ricezione.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i La Ditta Aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche secondo le modalità indicate nell’art. 35 del Disciplinare di Gara. I pagamenti sono disposti, su presentazione verranno effettuati nel termine di fatture mensili, entro 60 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della fattura e in subordine dall’accertamento della regolarità del servizio (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentverifica di conformità). Le fatture dovranno quindi riportare Nel caso in calce cui la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAfattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità del servizio, se dovutail conteg- gio decorrerà dal verbale di regolare esecuzione, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda conformità a quanto previsto dall’artindicato nel D. Lgs. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c192/2012. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai procedere con i pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltoalla Ditta aggiudicataria, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e le persone delegate ad operarequalità rispetto alle prescrizioni previsti nei documenti contrattuali. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiatoEventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto del presente contratto a favore dell’ASPAL, sostituito o integrato soltanto interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema. La Ditta si obbliga a non sospendere i servizi oggetto del presente contratto in caso di forza maggioreritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, e qualora la medesima si rendesse inadempiente di tale obbligo, l’Agenzia potrà, previa contestazione, procedere all’applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all’acquisizione sul mercato dei servizi non prestati o alla risoluzione del presente contratto nei casi più gravi, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificareliquidazione finale, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artcertificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese Ogni singola fattura deve riportare nella causale la seguente dicitura: “spesa sostenuta a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefetturavalere sul POR FSE 2014-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente2020 - Regione Sardegna – Asse III – Azione 10.5.12 – Programma Entrepreneurship and Back”.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Ai fini del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto contrattuale di cui all’art. 4 la Società potrà emettere fattura, con cadenza indicata sempre nel citato art. 4 del presente contratto. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa acquisizione della documentazione verifica di conformità. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con il versamento dei suddetti contributile modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), si rimanda potrà riservare la verifica dell’eventuale inadempienza del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. E, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, comunichi che risulta un inadempimento, il Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. I dati necessari alla fatturazione elettronica, redatte secondo le norme fiscali in vigore, sono: Indice IPA – Consiglio Nazionale Forense, Ufficio fatturazione Il Committente rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa1, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleco. 629, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentelett.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl Fornitore provvederà, i pagamenti sono dispostidi regola, su presentazione all’emissione di fatture mensiliposticipate e, salvo diversa previsione indicata nelle CPF, con periodicità mensile. La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio, fatta salva l’applicazione dell’art. 2033 Codice Civile. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura dell’energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal distributore, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto la fornitura valutata in base alla stima del prelievo complessivo del sito per il periodo di competenza. L’eventuale conguaglio potrà essere effettuato, di norma, con il primo ciclo di utile di fatturazione successivo, fatta eccezione per il caso di perdurante mancanza di dati forniti dal distributore. Il Fornitore si riserva: i) In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas di emettere una fattura unica per i relativi consumi, il cui termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a 20 giorni; ii) di variare la periodicità di fatturazione previa comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo di fatturazione utile, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivmanomissioni contatore, errori contabili, ecc.). Il Cliente che si trovi nelle condizioni di richiedere l’applicazione dell’IVA in misura agevolata dovrà rendere apposita dichiarazione, corredata dalla documentazione comprovante il diritto al beneficio, al momento della sottoscrizione del Contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma e, e dell’art. 8bis, comma 2, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento, corredata dalla documentazione comprovante il diritto al beneficio, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni fiscali. La detta Dichiarazione d’Intento e la documentazione dovranno essere prodotte all’atto della sottoscrizione del Contratto per l’anno in corso o, comunque, entro 60 il mese precedente a quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente, per iscritto, ovvero a mezzo PEC, il venire meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA agevolata o l’eventuale revoca della Dichiarazione d’Intento. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamen- te alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l’eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all’applicazione dell’IVA al 10% (sessantadieci percento) provvede direttamente ad indicarlo nella Richiesta, assicurando che l’energia elettrica fornita per l’utenza non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello dichiarato, solo se: I) sia impresa estrattiva, manifattu- riera, poligrafica editoriale e simili); II) sia impresa agricola; III) sia impresa che impiega il gas per la produzione di energia elettrica; IV) sia impresa che utilizzi l’energia elettrica fornita esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: a) caserme; b) scuole e asili; c) case di riposo; d) condomini; e) carceri mandamentali; V) sia consorzio di bonifica e di irrigazione che utilizza l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Le modifiche del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA. Tecnoenergy provvederà ad addebitare qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo il Cliente dai benefici goduti sulla base delle stesse. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura nel termine ivi previsto, non inferiore a 15 (quindici) giorni d.f.f.mdalla data di emissione della fattura per l’energia elettrica ed a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura per il gas. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura ed i termini di pagamento sopra indicati risultassero inferiori, rispettivamente di quindi (15) e venti (20) giorni, la data di scadenza del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 termine per il pagamento s’intende automaticamente posticipata al quindicesi- mo (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioenergia elettrica) o al ventesimo (gas) giorno successivo alla data di emissione della fattura. Il Committente procede al Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributimediante addebito automatico in conto corrente (addebito diretto SEPA), si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 salvo diverse modalità che il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessadovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.covvero mediante clausola inserita nelle CPF. Al fine del pagamento, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, ove non siano previste diverse modalità di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltopagamento, il Cliente consegna al Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarecopia del modulo di domiciliazione bancaria (SEPA DIRECT DEBIT), con timbro di avvenuta presentazione. Il conto dedicato deve pagamento delle fatture dovrà essere indicato sulla fattura e può essere cambiatoeffettuato per l’intero importo indicato, sostituito non sono consentiti pagamenti parziali, né differiti o integrato soltanto ridotti, neanche in caso di forza maggiorecontestazione. Per l’ipotesi di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ovvero in caso di revoca della domiciliazione bancaria, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora ed il rimborso delle spese amministrative e di gestione computati secondo quanto previsto dal successivo art. 10, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta salva la facoltà per il Fornitore, nelle more della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di inviare al Cliente constatazione d’intervenuto inadempimento, al fine di consentire allo stesso Cliente l’eventuale corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, indipendentemen- te da eventuali diverse imputazioni del Cliente, Tecnoenergy si riserva, inoltre, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine: I) agli interessi moratori maturati; II) alle maggiori spese di esazione; III al capitale. Gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo che il Cliente sia consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005), non potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente nei confronti di Tecnoenergy, anche in riferimento ad altri contratti di fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presenteCliente. Il Committente ha facoltà Cliente s’impegna a non revocare la domiciliazione bancaria per la durata del contratto. Successiva- mente, alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati/ac- creditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di verificare, fatturazione anche in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, base alla lettura finale da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010Distributore. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate Cliente non consumatore ai lavorisensi del D.lgs. 206/2005, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Tecnoenergy, in caso di ritardato pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora da parte di Tecnoenergy, avrà l’obbligo di corrispondere, sugli importi non pagati, interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs 231/2002, fatto salvo quanto previsto dalla delibera AEEG 229/01. Il Cliente Domestico, consumatore ai servizi o alle forniture sensi del presente appaltoD.lgs. 206/2005, sia inseritafatto salvo il diritto al rimborso di eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Tecnoenergy, a pena in caso di nullità assolutaritardato pagamento, un’apposita clausola con la quale ciascuno senza necessità di essi assume gli obblighi preventiva messa in mora da parte di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineTecnoenergy, il Fornitoreavrà l’obbligo di corrispondere, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi sugli importi non pagati, interessi moratori pari al tasso ufficiale di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteriferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti Ai fini del pagamento del corrispettivo la Ditta aggiudicataria dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, entro 60 gg., dalla data di ricevimento fattura, purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica (allegati al Capitolato), dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Aggiudicataria di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui la suindicata Aggiudicataria si impegna a esso allegati, i che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria sono disposti, su subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale della medesima (D.U.R.C.). Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture mensilifattura mensile posticipata, previo accertamento da parte del D.E.C. sulla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tanto entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mdall’esito positivo della verifica di conformità ex art. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)113 bis D. Lgs. n.50/2016 e smi.. [N.B. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura il seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972X. Xxxx e X. Xxxxxxxxxx. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione Xxx Xxxxxxxxxx - 81100 Caserta ed il recapito delle stesse è ad esclusivo onere della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiDitta appaltatrice]. Qualora l’impresa risulti inadempiente si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con il versamento dei suddetti contributila definizione della pendenza. L’Azienda Ospedaliera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti sia posto in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali (art. 1460 codice civile). Resta espressamente inteso che in nessun caso, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, ivi compreso il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo ritardi di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificarepagamento dei corrispettivi dovuti, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore l’Aggiudicataria potrà sospendere la fornitura e, se del casocomunque, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche le attività previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentenel contratto.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio sarà liquidato in fatture mensili posticipate, il cui importo sarà determinato dal prodotto delle effettive quantità di servizi eseguiti dall’Appaltatore di cui all’Elenco Prezzi dell’art. 2 del presente Capitolato, per i pagamenti sono dispostiprezzi unitari di cui al medesimo Elenco, su presentazione rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara dall’Appaltatore. La liquidazione delle relative fatture mensili, entro sarà eseguita da VUS in 60 (sessanta) giorni gg. d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artindicare il codice CIG dell’appalto. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAL’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’articolo dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’Appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli obblighi di tracciabilità estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura Sempre ai sensi e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per gli effetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mL’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente articolo e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, dovranno quindi pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9224505E53. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare in calce nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosomma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Committente procede al totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della documentazione Società attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile unico del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiResponsabile unico del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, si rimanda a l’Azienda tramite il Responsabile unico del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Dr. esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Dispositivi Accettatori Di Denaro Situati Presso I Punti Ristoro Di Firenze E Siena E Fornitura Materiale Di Consumo Per Un Periodo Di 36 Mesi (Cig: 9224505e53 Gara: 8559333)

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è determinato con il metodo “a esso allegatimisura”, i pagamenti sono disposti, su presentazione come risultante dalle forniture effettivamente eseguite per il prezzo unitario di cui all’art. 22 rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore. La liquidazione delle relative fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno quindi riportare in calce indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “IVA Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972633/72 – Split Payment”. L’importo dell’IVALe fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, se dovutama sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. Per la fatturazione si precisa che, deve essere esposto avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributimodalità solo elettronica, si rimanda precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”. Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli obblighi di tracciabilità estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura Sempre ai sensi e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per gli effetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineAi sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione previo rilascio del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteDURC.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Fornitura Di Ossigeno Liquido

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell’ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Le parti assumono gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG ed il numero d’ordine; l’omessa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatidei predetti dati comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura. La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono dispostistate contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, su presentazione di fatture mensili, entro 60 fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (sessanta) giorni d.f.f.mart. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment1460 C.C.). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – ArtTale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 Provincia di Padova della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentefinanziaria.

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Samples: www.ioveneto.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio secondo le fatture nel rispetto modalità che saranno indicate dal Servizio Amministrativo del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: indicazione dettagliata del servizio prestato; indicazione della determinazione della Stazione Appaltante che ha dato luogo all’ordine; indicazione dell’intervento a cui fa riferimento il documento contabile e del numero d’ordine informatizzato se previsto. L’originale della fattura dovrà essere così intestato: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario00000 Xxxxxxx e indirizzato a: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx. Il Committente procede mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. L’Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La liquidazione e il successivo pagamento dei budget di salute avverrà in seguito a verifica e attestazione per l’esatto adempimento da parte del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali Responsabile ArOA CSM Centro e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentidel Responsabile ArOA CSM Periferia. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto lo svolgimento del servizio anche in caso di forza maggioreritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il Fornitore buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda USL è tenuto ad indicare su portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente disciplinare e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificarecaso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in occasione caso di ogni pagamento effettuato in favore mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artDPR 602/73. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriLa Ditta aggiudicataria, ai servizi o alle forniture sensi dell’art. 3, della Legge 136 del presente appalto13/08/2010 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di cui al presente contratto avverrà, mediante bonifico bancario, anticipatamente all’inizio di ciascuna annualità e dietro presentazione di fattura. La fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico e con applicazione dello split payment, avendo cura di riportare il protocollo del presente contratto, l’oggetto del servizio, il numero di CIG, , e l’IBAN del c/corrente su cui effettuare il pagamento, come indicato successivamente. Per la fatturazione elettronica, la Società in indirizzo dovrà indicare nel codice destinatario: 0000000 e nel centro di costo "Altri dati gestionali" codice 2.2.1.16.1, la Società dovrà indicare “sez ”. Il pagamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa acquisizione verifica da parte del referente tecnico ISMEA della documentazione attestante completezza, della regolarità e della conformità delle prestazioni rese. In caso di ritardo nel pagamento, il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentisaggio degli interessi di cui all’art. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi4, si rimanda a quanto previsto comma 1, del d.lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 31 DL 69 1284 del 2013Codice Civile. Ai sensi dell’articolo 3 fini della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessatracciabilità, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato l’Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato all’appalto dedicato, anche in via non esclusiva, al presente incarico è il seguente (IBAN) ………………………………………………………………………………………e che le generalità delle persone delegate ad operare. Il che possono operare sul predetto conto dedicato deve essere indicato sulla fattura corrente sono le seguenti:  Nome e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso Cognome: Luogo e data di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il nascita: Codice Identificativo fiscale:  Nome e Cognome: Luogo e data di Gara (C.I.G.) nascita: Codice fiscale: L’appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificaredichiara che, in occasione difetto di tale notificazione, esonera ISMEA da ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente per i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeseguiti.

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Samples: Contratto

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle forniture previste dal presente appalto è determinato con il metodo a esso allegatimisura, i pagamenti sono disposti, su presentazione di in relazione alle quantità effettivamente consegnate dall’appaltatore per il prezzo unitario offerto in gara. La liquidazione delle fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno quindi riportare in calce indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “IVA Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972633/72 – Split Payment”. L’importo dell’IVALe fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, se dovutama sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. Per la fatturazione si precisa che, deve essere esposto avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributimodalità solo elettronica, si rimanda precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”. Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli obblighi di tracciabilità estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura Sempre ai sensi e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per gli effetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineAi sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione previo rilascio del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.DURC..

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Samples: Stazione Appaltante

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine L'impresa aggiudicataria presenterà mensilmente un'unica fattura riportante la tipologia dei servizi eseguiti ed il corrispettivo mensile a corpo. La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti, dalla data di ricevimento delle medesime. Alla fattura, pena la mancata corresponsione del corrispettivo, dovrà essere allegata la seguente documentazione: attestazione, mediante autocertificazione, da parte della Società di avvenuta corresponsione al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori in applicazione del vigente CCNL di categoria. Il pagamento verrà effettuato successivamente all’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva dell’aggiudicatario. Entro cinque giorni dall’affidamento sarà cura dell’Impresa trasmettere codice azienda INAIL e matricola INPS e relative sedi territorialmente competenti al fine di consentire all’ufficio la richiesta on line del D.U.R.C.. La liquidazione, in caso di inadempienze riscontrate, resterà sospesa. L’ufficio provvederà ad informare l’Impresa aggiudicataria di tali risultanze assegnando un termine congruo per la soluzione delle stesse. Decorso il termine assegnato si procederà secondo quanto indicato all’art. 6. Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, postale su presentazione di fatture mensili, entro 60 Conto corrente dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentcomma 1). Le fatture dovranno quindi riportare in calce L'aggiudicataria si impegna a comunicare alla Camera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7. In caso di pagamenti di valore superiore ai diecimila euro al lordo dell'IVA, il responsabile dei procedimenti della U.O. Ragioneria e Bilancio prima della emissione del relativo mandato, effettuerà, ai sensi dell'art. 3 del Decreto M.E.F. 40/2008, e secondo le modalità dell'art. 4 dello stesso, la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artverifica presso EQUITALIA Servizi spa, dalla quale dovrà risultare la mancanza di inadempimenti, a carico dell'Impresa. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAIn mancanza di inadempimenti, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiovvero nel caso EQUITALIA non fornisca risposta alcuna nel termine di 5 giorni feriali successivi alla richiesta di verifica, si rimanda potrà procedere al pagamento. Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di cui sopra fino alla soluzione della controversia. L'aggiudicataria, a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 pena di nullità assoluta del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi alla presente commessadisciplinati dalla legge 136/2010 ( art. 3 comma 8). Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico rapporti tra l’esecutore e la P.A., non fossero attuate attraverso un conto corrente, bancario o postale, pena la risoluzione di diritto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tale fine l’aggiudicatario comunica gli estremi del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto (IBAN) e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare operare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedetto conto.

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Samples: www.bn.camcom.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine Le somme per onorario e spese dovute per l’espletamento del servizio, verranno corri- sposte all’aggiudicatario secondo le modalità di seguito descritte: ❖ 1° acconto: si potrà emettere la prima fattura pari al 100% del valore del solo pro- getto definitivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte della S.A. o nei documenti atto equivalente del RUP; ❖ 2° acconto (Saldo): si potrà emettere la seconda fattura pari al 100% del valore del solo progetto esecutivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta appro- vazione del progetto esecutivo da parte della S.A., salvo eventuali detrazioni; La liquidazione avverrà a esso allegatiseguito di presentazione della fattura debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento e il pagamento sarà effettuato, i pagamenti sono dispostisalvo motivi ostativi, en- tro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura su presentazione HUB Regionale, me- diante ordinativi di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)pagamento. Le fatture dovranno quindi riportare essere intestata a: “ASST Centro Specialistico Ortopedico Trauma- xxxx dovrà pervenire all’ASST in calce formato elettronico attraverso la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAsoluzione di interme- diazione (HUB) della Regione Lombardia, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributisistema di interscambio (SDI) naziona- le dell’Agenzia delle Entrate, si rimanda secondo le specifiche contenute nel DM 55/2013. In particolare, la fattura elettronica indirizzata a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013questa ASST dovrà contenere i seguenti elementi specifici: denominazione Ente: ASST Centro Specialistico Ortopedico Trauma- tologico Xxxxxxx Xxxx CTO di Milano; Codice Univoco Ufficio: F9R7T2; nome dell’ufficio: 971-uff_Fattelet-Pini, Codice iPA: asstgp, Partita Iva: 09320530968; numero ordine tecnico comunicato dall’ufficio contabilità dell’U.O.C. competente di questa ASST. Ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’art. 25 del D.L. n. 136/2010 66/2014 al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il Fornitore assume tutti gli obblighi codice identificativo di gara che per il presente affidamento è CIG. xxxxxx e il codice CUP D46G20000030002 tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi di cui alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento Legge n. 136 del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione 13 agosto 2010 e s.m.i.. La fattura dovrà contenere inoltre l’oggetto dell’appalto, gli estremi della banca di rife- rimento ed il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto relativo codice IBAN. L’importo verrà liquidato sempre previa verifica dei lavori resi, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC). Eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per l’aggiudicataria per ve- nire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute secon- do le indicazioni che verranno rese dall’ASST. L’ASST procederà alla relativa liquidazione in base ai canoni pattuiti, dedotte le eventua- li note di credito, previa verifica e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla riscontro della fattura e può essere cambiatodei documenti di accompa- gnamento, sostituito o integrato soltanto in caso previsti negli atti di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) gara, e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità della corretta e regolare esecuzione dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare essere intestate a: Fondazione Rossini Opera Festival Xxx Xxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx, censito in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAIPA con Codice Ufficio Univoco: UFDBFM, se dovuta, deve essere esposto nome Ufficio: Uff_eFatturaPA La Fondazione verificherà le prestazioni oggetto di fatturazione in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariorelazione agli ordinativi effettuati ed alle prescrizioni del presente Capitolato d Xxxxx. Il Committente procede al pagamento dei corrispettivi verrà disposto dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/ 2002 e ss.mm.ii., nel seguente modo: entro giorni 30 dal ricevimento di regolare fattura. Per quanto riguarda la parte variabile del corrispettivo relativa alla percentuale dell aggio applicata agli importi economici raccolti (intesi con esito a buon fine), il pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione avverrà dopo l effettiva riscossione da parte della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali Fondazione delle sponsorizzazioni/finanziamenti. I pagamenti sono subordinati al positivo accertamento della regolarità contributiva dell impresa presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentinei termini prescritti dalla normativa vigente in materia. Qualora l’impresa risulti inadempiente Restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con il versamento dei suddetti contributila ditta aggiudicataria, si rimanda a quanto previsto dall’artai sensi dell art. 31 DL 69 4 del 2013D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Ai sensi dell’articolo e per gli effetti dell art. 3 della legge Legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ditta aggiudicataria si impegna ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del presente Capitolato d Oneri e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal finefine la ditta si impegna a comunicare nei termini stabiliti all art. 3, comma 7, della predetta Legge 136/ 2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competenteessi. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteLimpegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiLa fornitura, i pagamenti sono dispostiin commissioni frazionate, su presentazione si intenderà eseguita al termine della vigenza dell’Accordo Quadro e in esito alla positiva verifica di conformità dei prodotti forniti. L’Appaltatore emetterà regolare fattura al termine della fornitura dell’abbigliamento estivo, e al termine della fornitura dell’abbigliamento invernale. Gli eventuali acquisti sporadici potranno essere fatturati dopo l’effettiva consegna dei capi al personale interessato. La liquidazione delle relative fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno quindi riportare in calce indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Appaltatore dovranno recare la dicitura “IVA Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972633/72 – Split Payment”. L’importo dell’IVALe fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, se dovutama sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 xx.xx., la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli obblighi di tracciabilità estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura Sempre ai sensi e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per gli effetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineAi sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione previo rilascio del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteDURC.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Indumenti Ad Uso Professionale

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda Sanita- ria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo confor- memente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria contra- ente. 3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a esso allegati60 gg., i pagamenti sono dispostigiuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 3/2003. 4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla fornitura, su presentazione una volta accertata la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali. L'accertamento che precede deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della fornitura. Analogo accordo con- cerne l’eventuale corresponsione di fatture mensiliinteressi moratori al saggio legale. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte dell’Azienda Sanitaria contraente. 5. Si intendono ricevute il 15 del mese, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre tutte le fatture nel rispetto registrate tra il 1°e il 15° giorno del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariomese stesso. Il Committente procede al pagamento 30 del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante mese, tutte le fatture registrate tra il versamento 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. 6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltocorrispettivi dovuti, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarepuò sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Qualora il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese si renda inadem- piente a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finetale obbligo, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi Contratto si può risolvere di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentediritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dall’Azienda Sanitaria contraente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.Articolo 13

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari di cui all’allegato elenco, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore. L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti a esso allegaticontributivi, i pagamenti sono dispostiprevidenziali e assicurativi, su presentazione nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artindicare il codice CIG dell’appalto. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAL’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli obblighi di tracciabilità estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura Sempre ai sensi e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per gli effetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineAi sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione previo rilascio del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteDURC.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Servizio Di

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti L’appaltatore emette fatture mensili corredate della rendicontazione relativa al periodo considerato, e devono indicare distintamente gli importi del corrispettivo determinato a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto misura e la quota mensile del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)corrispettivo dovuto per il coordinamento. Le fatture dovranno quindi riportare essere intestate alla Provincia di Genova - Direzione Politiche formative e del lavoro – Servizio Istruzione e formazione professionale, contenere il codice identificativo gara (CIG), e dovranno inviate al seguente indirizzo: [▪] Provincia di Genova – Ufficio Contabilità - Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C.: in calce caso di irregolarità sono sospesi il pagamento delle fatture e la dicitura “IVA scissione decorrenza dei termini di pagamento. L’amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. I pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAsono effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione esclusivamente mediante bonifico da parte della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, e successive modificazioni e integrazioni. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciale per l’effettuazione dell’operazione di bonifico. L’appaltatore s’impegna a comunicare gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento dall’inizio del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto contratto unitamente alle generalità e le al codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Provincia non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Il Non è consentito all’appaltatore di segnalare più di un conto dedicato deve alle transazioni economiche con la Provincia di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività della Provincia sul conto precedentemente indicato. A sensi dell’art. 4 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere indicato sulla fattura e può essere cambiatosvincolate solo in sede di liquidazione finale, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, dopo l’approvazione da parte del medesimo Fornitorecommittente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture previo rilascio del presente appalto, sia inserita, a pena documento di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteregolarità contributiva.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine Gli importi dovuti a fronte degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e di reperibilità saranno corrisposti mediante canoni trimestrali posticipati, al netto dello sconto dichiarato in offerta a fronte della consegna all’Ufficio Manutenzioni delle bollettine, per ogni intervento, e dei modelli FIR e della presentazione della contabilità a consuntivo. Gli importi dovuti a fronte degli interventi su richiesta effettivamente prestati saranno corrisposti a seguito di fatturazione trimestrale posticipata, sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal prezziario la netto dello sconto dichiarato in offerta. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o nei documenti a esso allegatiripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, i pagamenti sono dispostiprevia verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, su presentazione ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture mensilitrasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B. Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in calce la dicitura “IVA materia di scissione dei pagamenti – Art“Split payment” previste dall’art. 17 ter DPR 633/19721, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi alla presente commessadi cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e le persone delegate ad operares.m.i. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiores.m.i. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo contratto di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori subappalto e i subcontraenti della filiera delle subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o e alle forniture del presente appalto, sia inseritadovranno riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno il contraente e i sub contraenti attestino di essi assume ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei flussi finanziaricorrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. A tal fine105, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione comma 13 del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente D. Lgs. 50/2016 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.s.m.i..

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG (codice identificativo gara), il CUP, l’importo, l’impegno giuridico di spesa, pena la restituzione al mittente della fattura medesima. L’importo netto progressivo delle prestazioni fatturabili è assoggettato alla ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o nei documenti di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione. Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a esso allegatidisposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, i pagamenti sono dispostisi riporta di seguito il codice ufficio, su presentazione consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mGenova. L’impresa dovrà predisporre La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture nel rispetto elettroniche. La fattura deve altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd split payment). Le Saranno pertanto liquidati all’Appaltatore i soli importi riferiti all’imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario. Il pagamento delle fatture dovranno quindi riportare in calce è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. I termini di pagamento si intendono rispettati con la dicitura “IVA scissione dei trasmissione del mandato alla Tesoreria. I pagamenti – Artsono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile. La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributisingoli pagamenti superiori a 10.000 euro, si rimanda l è tenuta a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi verificare presso Equitalia l’esistenza di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessaeventuali cartelle di pagamento già notificate al creditore; qualora la verifica abbia esito positivo, i quali devono termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30 gg e il pagamento potrà essere registrati sui conti correnti bancari disposto, in tutto o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione in parte a favore di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.cterzi creditori per effetto di pignoramenti dagli stessi promossi. Al fine di assicurare la tracciabilità La Stazione Appaltante si impegna ad informare l’Appaltatore dell’eventuale blocco dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltoimposto da Equitalia. Nei casi sopra esposti, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante, non configurano morosità del Committente e le persone delegate ad operarenon possono essere eccepiti dall’appaltatore quale causa di sospensione dell’esecuzione del contratto. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura L’Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e può essere cambiatodagli oneri derivanti dal Contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte del Committente, sostituito o integrato soltanto in caso dovuto a cause di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo Le disposizione del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, diretto da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità Committente dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentesubappaltatori.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i I pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa307 comma 2 D.P.R. 207/2010, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, previo accertamento da parte del medesimo FornitoreDirettore dell’esecuzione, che la prestazione effettuata risponda in termini quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 38/2007, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti eventuali subappaltatori. Qualora l’affidatario abbia l’intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3 delle 4 comma 14-bis del D.L. 70/2011 convertito nella L. 136/2010106/20111, la dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva dovrà essere necessariamente trasmessa unitamente alla fattura cui si riferisce. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture L’Amministrazione si adopererà al rispetto del presente appalto, sia inserita, a pena pagamento dei corrispettivi dovuti entro trenta giorni dalla data di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiestafattura e comunque entro quarantacinque giorni qualora i tempi di rilascio delle necessarie attestazioni propedeutiche al pagamento si protraggano nei massimi termini consentiti dalle norme vigenti. L’affidatario presta consapevolmente il proprio assenso alle tempistiche indicate. Le fatture, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti intestate al Consiglio regionale della Toscana (C.F. 01386030488) – Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx, dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite il sistema ap@ci e dovranno indicare i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.seguenti riferimenti: - Xxxxxxx Xxxxxxxx e finanze;

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di Le fatture mensili, entro 60 intestate al Comune di Torre del Greco - V.le Campania sn Complesso "La Salle", devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (sessanta) giorni d.f.f.mIBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Inoltre, dovranno: • riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elet- tronica ai sensi del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce DM 03/04/2013 n. 55; • indicare la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artda versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17 17-ter DPR del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split pay- ment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariopropor- zione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il Committente procede fatturato verrà co- munque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'R- TI). Nelle singole fatture mensili verranno conteggiati tutti i chilometri utili effettivamente percorsi nel relativo periodo mensile, come risultanti dagli itinerari definiti. A dette per- correnze sarà applicato il prezzo unitario chilometrico. Sull’importo così calcolato sarà de- tratto il ribasso percentuale risultante dall’offerta economica dell’appaltatore e le ritenute di garanzia ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Dovranno essere distinta- mente indicati i costi per ogni singolo percorso suddiviso per “itinerari definiti” ai sensi dell’art. 4 e dalle eventuali variazioni che intervenissero in corso di esercizio . Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, dopo la stipula del corrispettivo dovuto contratto, entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture, previa acquisizione verifica dell’adempimento regolare della documentazione attestante prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il versamento dei contributi previdenziali Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e assicurativi obbligatori per proceda, in conseguenza, a contestazioni. In tale ulti- mo caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. La Ditta aggiudicataria e gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume eventuali subappaltatori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità trac- ciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artdi cui all’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.s.m.i..

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti 1. Modalità di fatturazione: La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un’unica soluzione a esso allegaticompletamento delle prestazioni. La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, CUU UF2NI4 deve essere esposto inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioelettronica”, con l’indicazione del codice CIG 8320114745. Il Committente procede al pagamento Per effetto della L. 190/2014 vige l’applicazione del corrispettivo dovuto previa acquisizione regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della documentazione attestante corretta compilazione della fatturaPA per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiConsorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiuna inadempienza contributiva, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del 2013lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa50/2016, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, ottenimento da parte del medesimo Fornitoreresponsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e i subcontraenti della filiera assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriretribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ai servizi o alle forniture impiegato nell’esecuzione del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finecontratto, il FornitoreConsorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il subappaltatore Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competenteverifica suddetta. I rischi connessi pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria del Fornitore restando il Committente esonerato Consorzio da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali eestinguersi mediante accreditamento sul x/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiestax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxxxx xx ( ) , se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente, codice IBAN IT .

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti All’operatore economico aggiudicatario saranno liquidati gli importi fatturati a esso allegaticonclusione dei singoli lavori commissionati su base mensile, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i pagamenti sono disposticontrolli di legge previsti in materia di trasparenza, su presentazione anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. L’ultima liquidazione sarà eseguita alla data di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto ultimazione del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariocontratto. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto saldo sarà effettuato successivamente all’approvazione da parte dell’Amministrazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante procederà, previa acquisizione verifica della documentazione attestante il versamento regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia), a comunicare all’Appaltatore l’importo della fattura. La contabilizzazione dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie prestazionali. Non saranno tenuti in conto lavori eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto. È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013pagamenti. Ai sensi dell’articolo 3 della di quanto disposto dall’ART. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessaconcedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea. I corrispettivi contrattuali, saranno corrisposti con le modalità ed i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto tempi stabiliti nelle relative parti speciali del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.seguito specificata:

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Samples: Accordo Quadro

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl corrispettivo annuo per lo svolgimento dei servizi sarà suddiviso in rate mensili posticipate, per quanto concerne il canone annuo per i pagamenti sono dispostiservizi di cui all’Articolo 12, su presentazione lettere a) e b) ed in rate trimestrali posticipate, per quanto riguarda invece i servizi integrativi e facoltativi svolti ai sensi di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessaall’Articolo 12, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto lettera c) del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine Capitolato Speciale di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltoAp- palto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito qualora non insorgano contestazioni o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, pendenze relativamente all’esecuzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se correttastes- si. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni decorrenti dal Committente mediante bonifico bancarioricevimento della fattura, secondo le modalità di ricevimento della fatturazione elettronica P.A., decorrenti dal 1 aprile 2014, ai sensi della Legge 244/2007 e successivi decreti attuativi. La fatturazione dei servizi di base previsti dall’Articolo 12, lettere a) e b), del presente Capito- lato Speciale di Appalto ( importo fisso del canone mensile, derivante dalla singola scheda di servizio ) dovrà essere effettuata mensilmente, conformemente ai servizi effettivamente svolti. A.C.E.M. non pagherà quei servizi che, sulla base di apposite verifiche effettuate, risulteranno realizzati. La fatturazione dei servizi integrativi e facoltativi previsti dall’Articolo 12, lettera c), del pre- sente Capitolato Speciale di Appalto, svolti esclusivamente su richiesta scritta di A.C.E.M., dovrà essere effettuata trimestralmente e dovrà obbligatoriamente allegare le attestazioni di avvenuto svolgimento dei servizi fatturati, firmate dal Comune di Mondovì; non potranno es- sere accettate, quindi liquidate e pagate, fatture prive dei giustificativi sopra riportati. La fatturazione dei noleggi delle attrezzature atte alla raccolta dei rifiuti urbani, prevista dal vigente Capitolato Speciale di Appalto [ Articolo 12, lettera c ) ], dovrà essere effettuata tri- mestralmente e contenere, obbligatoriamente, un prospetto riepilogativo delle attrezzature no- leggiate, con indicazione di quantità e prezzo; non potranno essere accettate, quindi liquidate e pagate, fatture prive dei giustificativi sopra riportati. L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare ad A.C.E.M. un modello di fatturazione conforme a quanto sopra richiesto, da approvarsi da parte della stessa e da adottare per tutte le fatturazioni inerenti l’affidamento in oggetto. Tutti i servizi svolti in un determinato esercizio di riferimento ( periodo 1 gennaio/31 dicem- bre ) dovranno obbligatoriamente pervenire ad A.C.E.M. entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo. Al fine di determinare la data di ricezione della fattura, la stessa dovrà essere obbligatoria- mente trasmessa ad A.C.E.M. secondo le modalità della fatturazione elettronica P.A., decor- renti dal 1 aprile 2014, utilizzando il codice univoco di fatturazione che sarà comunicato al- l’atto di stipula del Contratto, come previsto dalla Legge 244/2007 e successivi decreti attua- tivi. I sessanta giorni per effettuare il pagamento decorreranno dalla data di accettazione della fattura mensile/trimestrale sulla piattaforma ministeriale di interscambio della fatturazione elettronica, previa verifica sulla conformità dei servizi fatturati e svolti. In caso di mancata conformità, errori, assenza del codice CIG e di ogni altra eventuale anoma- lia rilevata rispetto al Contratto stipulato, la fattura elettronica sarà respinta e sarà obbligo del- l’Aggiudicatario emettere nota di credito, sempre in formato elettronico e contestuale nuova fatturazione corretta. I relativi termini di pagamento in questo caso decorreranno dalla data di accettazione della fattura rimessa correttamente, mediante invio sulla piattaforma ministeriale. Nella stessa data di trasmissione della fattura elettronica, qualora non sia possibile trasmettere gli allegati alle fatture mediante piattaforma ministeriale di interscambio della fatturazione elettronica, l’Appaltatore dovrà trasmettere ad A.C.E.M., a mezzo PEC, i succitati allegati ( riepilogo dei canoni fissi, report suddiviso dei servizi integrativi svolti con le attestazioni di avvenuta effettuazione sottoscritte dal Comune di Mondovì, dettaglio delle attrezzature no- leggiate ). La trasmissione della sola fattura, senza contestuale invio dei report allegati richiesti, non permetterà ad A.C.E.M. la liquidazione delle fatture ricevute, comportando la sospensione dei termini di pagamento. Sono fatte salve eventuali modifiche di ricevimento delle fatture elettroniche e decorrenza dei sessanta giorni dei termini di pagamenti fissati che dovessero intervenire a seguito di variazio- ni della procedura di fatturazione elettronica P.A. Tali modalità di ricevimento fatture e decorrenza dei sessanta giorni relativi al termine di pa- gamento delle stesse saranno comunque confermate o ridefinite in sede di stipula del contrat- to. In caso di presenza di subappaltatori, relativamente al pagamento degli stessi, A.C.E.M. appli- cherà il disposto dell’Art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come specificato al- all’Articolo 21 del presente Capitolato Speciale di Appalto. La mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro i termini indicati nel succitato Art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituirà automatica sospen- sione dei successivi pagamenti a favore dell’Aggiudicatario. La mancata presentazione degli allegati alle fatture, così come previsti dal presente articolo, costituirà automatica condizione sospensiva dei termini di pagamento delle stesse, che ripren- deranno all’atto di presentazione a mezzo PEC, da parte dell’Aggiudicatario, dei documenti mancanti. In caso di ritardato pagamento oltre i termini previsti dal presente articolo l’Appaltatore avrà diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 – N° 231 e s.m.i. I ritardati pagamenti effettuati da A.C.E.M. per inadempienza dell’Aggiudicatario ( mancata trasmissione degli allegati delle fatture o delle fatture quietanzate dei subappaltatori, ove pre- senti ovvero contestazioni nei servizi svolti ) oppure causati da irregolarità contributive e tri- butarie dell’Appaltatore, emerse dalle ordinarie verifiche d’ufficio, propedeutiche alla liqui- dazione delle fatture stesse, non daranno diritto all’Appaltatore di percepire interessi morato- ri conteggiati ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. Eventuali od eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo sciogli- mento del Contratto. Ai sensi di quanto previsto all’Art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull’importo net- to progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta pari a 0,50 %; le ritenute saranno svin- colate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di A.C.E.M. del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contri- butiva ( D.U.R.C. ). L’Aggiudicatario dovrà trasmettere ad A.C.E.M. i dati necessari per poter procedere alla ri- chiesta del documento di regolarità contributiva presso lo sportello unico previdenziale, al fi- ne di poter verificare l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previ- denziali ed assistenziali, a favore dei lavoratori dipendenti. L’Appaltatore dovrà altresì ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finan- ziari previsti dalla vigente normativa, dichiarando ad A.C.E.M. gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed indicando inoltre le persone delegate ad operare su tale conto. Nel caso in cui l’Aggiudicatario utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti ad A.C.E.M. Nel caso in cui, nel corso della durata dell’affidamento dei servizi, i casi il Committente dati relativi alla richiesta del D.U.R.C. e della tracciabilità dei flussi finanziari dovessero subire variazioni, sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite obbligo dell’Appaltatore di comunicare tempestivamente ed accettate dal Committenteufficialmente ad A.C.E.M. tali variazio- ni.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Ai fini del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione contrattuale di cui all’art. 5 del presente contratto, l’Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza mensile posticipata. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Istituto procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti L’Istituto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 e dalla Legge n. 205/2017, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente con il all’obbligo di versamento dei suddetti contributiderivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Istituto applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Istituto, si rimanda a quanto non produrrà alcun interesse. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna C.F./P.Iva 00095630901, xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFRUL6. L’Istituto rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 31 DL 69 del 20131, comma 629, lett. Ai sensi dell’articolo 3 b) della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c190/2014. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Istituto sul conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedichiarato dall’Appaltatore.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mL’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente articolo e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, dovranno quindi pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 915684645D. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare in calce nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosomma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Committente procede al totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della documentazione Società attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiResponsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, si rimanda a in base alle rispettive competenze, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Dr. esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Elaborazione Cedolini Stipendi Del Personale Dell'azienda, Pratiche Pensionistiche Ed Adempimenti Previdenziali Per Un Periodo Di 36 Mesi (Cig: 915684645d Gara: 8499355)

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine La fatturazione per il canone annuale della fornitura in modalità Sofware-as-a-Service del servizio di consultazione, in rete locale e geografica, di opere multimediali distribuite su supporti ottici (CD, DVD) tATOO® o nei documenti soluzione equivalente e servizi gestionali connessi, avverrà con cadenza semestrale posticipata a esso allegatipartire dalla data di attivazione del servizio. Dagli importi comunque dovuti, i pagamenti sono dispostisaranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, su presentazione multe o ripristini di fatture mensilidanni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 60 (sessanta) 30 giorni d.f.f.mdalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L’impresa dovrà predisporre le Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture nel rispetto trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in calce la dicitura “IVA materia di scissione dei pagamenti – Art“Split payment” previste dall’art. 17 ter DPR 633/19721, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi alla presente commessadi cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e le persone delegate ad operares.m.i. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiores.m.i. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo contratto di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori subappalto e i subcontraenti della filiera delle subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o e alle forniture del presente appalto, sia inseritadovranno riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno il contraente e i sub contraenti attestino di essi assume ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. A tal fineAi sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Fornitorecontratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, il subappaltatore inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedelle operazioni.

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Samples: archivio.uninsubria.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o Il Fornitore dovrà accreditarsi nella piattaforma NSO e comunicare alla Azienda le informazioni utili per l'inoltro dell'ordine telematico. Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Azienda, nei documenti termini previsti dalla normativa vigente, a esso allegatiseguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016., i pagamenti sono disposticon periodicità trimestrale posticipata. La prima fattura sarà liquidata solo successivamente all’avvio con piena operatività del sistema completo e riguarderà il periodo decorrente dal giorno del relativo verbale di collaudo, su presentazione di fatture mensilida indicare in fattura, entro 60 alla scadenza del trimestre solare successivo (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment31 marzo/30 giugno/30 settembre/31 dicembre). Le fatture dovranno quindi riportare successive riguarderanno il trimestre solare di riferimento. L’ultima fattura riguarderà il periodo decorrente dal primo giorno del trimestre solare di riferimento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) al giorno di dismissione dell’apparecchiatura, da indicare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artfattura. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVALa fattura dovrà essere:  intestata a: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo Xxx xxx Xxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxx - X. Xxx 00000000000;  inviata esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 a seguito dell’entrata in vigore del 2013. Ai D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 3 1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24/12/2007, n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari244”. A tal fine, si comunica che il FornitoreCodice Univoco di questa Direzione è il seguente: 8H8J6Z. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi dell’ordine e il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Azienda. Qualora saranno contestate irregolarità, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione in relazione all’esecuzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali contratto e/o dal Contratto alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l’Azienda, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell’applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. Ogni questione attinente il presente articolo dovrà essere trattata con decorrenza dal giorno il Responsabile Ufficio (vd. supra ed infra). In applicazione del ricevimento decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della documentazione richiestafornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale dedicato al contratto oggetto della fornitura. Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, se correttai termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore. Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo. Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti. I pagamenti mandati di pagamento saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere emessi entro 90 giorni dalla data ricezione delle fatture secondo le norme di cui al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentepresente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello stesso capitolato indicata.

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Samples: www.policlinico.pa.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiAi fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art del presente contratto, l’appaltatore emetterà regolari fatture, secondo le seguenti modalità: 40% dell’importo contrattuale dopo quattro mesi dall’avvio delle attività e il saldo conclusione del servizio. Maggiori dettagli circa le modalità ed i pagamenti sono disposti, su presentazione contenuti delle fatture saranno eventualmente concordati con la Direzione tecnica e l’Amministrazione ISMEA in corso di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto esecuzione del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)contratto. Le fatture dovranno quindi dovranno, obbligatoriamente, riportare l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il riferimento del presente contratto, i servizi e le forniture rese e il numero di CIG acquisito per l’appalto. A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dell’art. 3 del Decre-o Legge 16 ottobre 2017, n. 148, l’Ismea è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo. Si evidenzia, altresì, che, non applicandosi all’ISMEA la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria, l’Istituto non è abilitato a ricevere fatture in calce formato elettronico. La fattura, quindi, dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo posta elettroni-ca certificata all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Non dovrà pertanto seguire la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artspedizione della fattura cartacea a mezzo posta ordinaria. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVALa fattura dovrà essere intestata a: ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, se dovutaViale Liegi, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario26 - 00198 Roma - P.I. 01942351006, C.F.08037790584. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del avverrà mediante bonifico bancario o postalesul conto corrente dedicato, pena la risoluzione di diritto che codesta Società si impegna a comunicare al momento della sottoscrizione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi contratto, ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltosensi dell’art.3, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarec.7 della Legge 136/20002010. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura pagamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, previa verifica da parte del medesimo Fornitorereferente tecnico ISMEA della completezza, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della regolarità e della conformità delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenterese.

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Samples: www.ismea.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione Si rimanda agli art.8.9 e 8.10 del Capitolato Normativo. Ad ulteriore specificazione la fatturazione è da intendersi omnicomprensiva di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono oneri posti a carico del Fornitore restando dal presente Contratto nonché dall’Accordo Quadro. La fatturazione sarà emessa con cadenza mensile relativamente alle consegne effettuate nel mese di riferimento. La fattura dovrà essere corredata da un elenco recante l’elenco delle forniture consegnate nel mese di riferimento indicando per ciascun prodotto, la data di consegna, il Committente esonerato nominativo del paziente, le voci specifiche da qualunque responsabilità al riguardolistino (con i codici prodotto), il riferimento all’ordine ricevuto e l’evidenza delle prestazioni gratuite. I pagamenti avranno luogo solo se Nella fattura dovranno essere indicati obbligatoriamente tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente tra i quali in numero di CIG ed il numero di ORDINE di riferimento. Il Fornitore si conformerà nello specifico a quanto previsto dal D.M. di dicembre 2018 in attuazione all’art. 1 comma 414 della legge 205/2015 in merito all’invio degli ordinativi tramite piattaforma NSO non appena attivata da parte dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento sullo SDI fatta salva la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali econclusione delle verifiche positive di conformità/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno regolare esecuzione del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancarioContratto. In tutti attuazione dell’art 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% sul netto fatturato. Fermo restando quanto previsto in termini di DURC non regolare, il RES Responsabile dell’Esecuzione del Contratto/DEC provvederà, attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme da versare direttamente agli enti interessati in attuazione della normativa vigente. Le fatture elettroniche dovranno essere inviate sullo SDI ed indirizzate ai seguenti codici: Codice Univoco Ufficio: UFGSYH Codice Azienda: xxxx.xx Laddove i casi il Committente riferimenti suddetti dovessero modificarsi, sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente cura dell’AOU Meyer comunicare tempestivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentenuovi estremi di invio delle fatture elettroniche.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mLa Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: - Fatturazione Elettronica Sede di Firenze Codice univoco ufficio PVBWDD Nome ufficio e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in calce materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG Z9335F6183 e la dicitura “IVA scissione dei denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio. I pagamenti – Artsaranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 17 ter DPR 633/1972”4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. L’importo dell’IVA231/2002 e ss.mm.ii. a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, se dovutadopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioentro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiRUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, si rimanda a è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D.lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiLa fatturazione sarà unica, i pagamenti sono disposti, su presentazione al completamento della fornitura e all’esito positivo dei collaudi sui due siti di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioinstallazione. Il Committente procede pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà nei tempi di legge. A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto del Contratto, e solo in caso di esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, Soresa pagherà al Fornitore il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nel Contratto. In caso di esito negativo, Soresa procederà al recesso del contratto, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali valore delle forniture già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013procederà alla segnalazione alle competenti autorità. Ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’art. 25 del D.L. n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi cui alla presente commessagara nel formato Fattura PA, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleil Sistema di Interscambio, pena come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Tali fatture dovranno riportare: - il codice identificativo: 4TBUBA - il codice C.I.G. 838859793A In mancanza di tali Codici, la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.cfattura verrà rifiutata. Al Oltre a detti Codici, al fine di assicurare la tracciabilità rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d’ordine relativo all’appalto, che sarà comunicato al momento dell’ordinativo, e gli estremi del provvedimento di assegnazione della gara. Informativa per il trattamento dei movimenti finanziari relativi dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai pagamenti effettuati soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo richiesta di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà accesso agli atti di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentericorso all’autorità giudiziaria.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti La fatturazione delle apparecchiature in locazione sarà trimestrale posticipata. Nel caso di collaudo dell’apparecchiatura nella seconda metà del mese, la fatturazione della locazione e assistenza full risk dovrà decorrere dal mese successivo. In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a esso allegatifar data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, i pagamenti sono dispostitrascorsi 3 mesi dalla data suddetta, su presentazione di fatture mensiliquesta Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA ASST Nord Milano UF5O1B Uff_eFatturaPA ASST Vimercate UF8VRW Uff_eFatturaPA ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX Bergamo D90EEM UOC Programmazione Finanza e Controllo Fondazione IRCCS Istituto Tumori Milano UF3FYP Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAda parte delle pubbliche amministrazioni, se dovutale fatture elettroniche emesse verso le PA, deve essere esposto per tutti i casi in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante cui si applica, dovranno riportare necessariamente il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi codice identificativo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara gara (C.I.G.CIG) e il CUP codice unico di progetto (CUP), ove presente. Il Committente Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha facoltà ritenuto indispensabili per favorire il processo di verificarecaricamento, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che e liquidazione nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sistemi contabili e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancariogestionali. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.particolare:

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mL’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 85016821EE. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare in calce nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosomma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Committente procede al totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della documentazione Società attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiResponsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, si rimanda a in base alle rispettive competenze, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8 e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986- 989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Assistenza Biennale All’applicativo Adhoc Enterprise/Infovision E Relative Evoluzioni

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di Le fatture mensili, entro 60 intestate a Comune di FOSSALTA DI PORTOGUARO (sessantaVE) giorni d.f.f.m– Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 – Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Inoltre, dovranno: 🟃 riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce DM 03/04/2013 n. 55; 🟃 indicare la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artda versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17 17-ter DPR del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioproporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il Committente procede fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI). Nelle singole fatture mensili dovranno essere distintamente indicati i costi per ogni singolo percorso suddiviso per “Tratte” come da prospetto Allegato A) al presente. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, dopo la stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell’adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto. In applicazione degli artt. nn. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Dal pagamento del corrispettivo dovuto previa sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto. I pagamenti ad eventuali subappaltatori sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali di apposito DURC. La Ditta aggiudicataria e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume eventuali subappaltatori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artdi cui all’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.s.m.i..

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o Il compenso professionale sarà corrisposto in base alle prestazioni effettivamente svolte nel seguente modo: Per il Direttore lavori, Ispettori di cantiere e Direttori operativi): ⮚ 80% dell’onorario maturato calcolato ad ogni SAL emesso ed in base all’importo dei lavori risultante dal SAL stesso; ⮚ Il saldo (residuo 20%) delle competenze professionali maturate avverrà, dopo il favorevole collaudo, purché lo stesso sia concluso nei documenti a esso allegatitermini previsti dallo schema di contratto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista; Per il coordinamento per la sicurezza il compenso verrà liquidato in rapporto all’emissione dei S.A.L., salvo diverso accordo col Responsabile del Procedimento. Il Professionista dovrà emettere fattura elettronica, corredata da dichiarazione di conformità della prestazione eseguita, nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio T0O8OK, i pagamenti sono disposti, su presentazione numeri di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali CUP e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto CIG del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine affidamento, la Determinazione regionale di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto incarico e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti l’oggetto della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardoprestazione effettuata. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata verranno effettuati conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini del Committente, ovvero saranno eseguiti a 30 giorni dalla data di fatturazione, salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteprofessionista.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiL’Appaltatore potrà emettere fattura: ad avvenuta consegna del materiale. Le fatture sono pagate al 100% dell'importo, i pagamenti sono dispostifatta salva l’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, su presentazione di fatture mensilicomma 5-bis, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mdel D.Lgs. L’impresa dovrà predisporre 50/2016. Tenuto conto della natura delle prestazioni appaltate e della previsione dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 le fatture nel rispetto saranno pagate con valuta fissa beneficiario al terz’ultimo giorno lavorativo del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura. Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica. Le fatture dovranno quindi essere intestate a: Deval S.p.A a s.u. - Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX), partita IVA 01013210073. Le fatture dovranno essere trasmesse a DEVAL attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione delle fatture la società DEVAL S.p.A. a s.u. ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: W72LII0. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in calce carico da parte della Società. Il Fornitore dovrà emettere singole fatture e bolle di consegna per ciascuna consegna e destinazione. Le fatture fiscalmente non regolari saranno respinte. Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 95, di pari data) che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, la dicitura “IVA Committente applicherà la scissione dei pagamenti – Artdell’IVA (“split payment”) sulle fatture ricevute versando direttamente all'Erario l'IVA esposta nelle fatture stesse. 17 L’Appaltatore dovrà pertanto emettere fattura con IVA riportando l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/1972”633/72". L’importo dell’IVAResta inteso che, se dovutaanche in assenza di tale dicitura, deve essere esposto la Committente applicherà alle fatture il regime di split payment. Le fatture saranno pagate a condizione che:  l’Appaltatore sia in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioregola con i contributi dovuti agli enti competenti (DURC);  Deval abbia ottenuto il DURC degli Enti competenti entro i termini del pagamento. Nella fattura, regolarizzata ai sensi delle vigenti leggi in materia, dovrete indicare i riferimenti del presente Contratto. In assenza dei suddetti riferimenti non si potrà procedere al pagamento della fattura. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il sul conto corrente dedicato all’appalto e indicato dall’Appaltatore. Qualora l’esecuzione del Contratto sia affidata a un Raggruppamento di Imprese, salva ed impregiudicata la piena ed indistinta responsabilità solidale di tutte le persone delegate ad operareimprese raggruppate, l’Appaltatore farà pervenire, con le modalità di cui al presente articolo, le fatture di ogni componente del Raggruppamento esclusivamente tramite la mandataria. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in In caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo aggregazione di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà imprese di verificarerete, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera l’organo comune farà pervenire le fatture delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena retiste esecutrici dell’Appalto. Non sono consentite modalità differenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento trasmissione della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentefatturazione.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti La fatturazione, in unica soluzione, avverrà successivamente all’attivazione della licenza sia per la soluzione Alma® print e electronic che per il discovery tool ad esso integrato Primo VE, a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensilipartire dal 1° gennaio 2022. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 60 (sessanta) 30 giorni d.f.f.mdalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Amministrazione del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. L’impresa dovrà predisporre le Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture nel rispetto trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate all’Area Servizi Bibliotecari e Documentali, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in calce la dicitura “IVA materia di scissione dei pagamenti – Art“Split payment” previste dall’art. 17 ter DPR 633/19721, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi alla presente commessaa quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postalepostale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, pena la risoluzione salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di diritto cui all’art. 105, comma 13, del presente Contratto ex articolo 1456 c.cD. Lgs. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto 50/2016 e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentes.m.i.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiLa fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, i pagamenti sono dispostidopo che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per il tramite del Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, su presentazione in termini di fatture mensiliquantità e qualità, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del D.L. 148 Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8. Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. ZC0362E3FC, l’indicazione del 16.10.2017 convertito con Legge 172 punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del 4.11.2017 (cd split payment)numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in calce materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG ZC0362E3FC. La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA IVA scissione Scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972pagamenti”. L’importo dell’IVAAi fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, se dovutacomma 5, deve essere esposto in del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioemessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Committente procede al totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra statuito, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione corrispettivo, l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della documentazione Società attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei suddetti contributisoggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, si rimanda a del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Grosseto Ag. 1, con codice IBAN IT 31V0103014300000004038265 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxxxx Xxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione del presente contratto, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Per Gli Studenti Universitari Iscritti All’universita’ Degli Studi Di Siena – Polo Di Grosseto Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi Ai Sensi Ai Sensi Dell’art. 34 D. Lgs. 50/2016 N. Cig Zc0362e3fc

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti L’Azienda U.S.L. di Imola si impegna a esso allegatiprovvedere al pagamento delle prestazioni erogate, i pagamenti sono disposti, su presentazione sulla base di fatture mensiliquanto già indicato all’art. 3 “Tariffe e compartecipazione alla spesa”, entro 60 (sessanta) 90 giorni d.f.f.mdal ricevimento della relativa fattura. L’impresa dovrà predisporre Il Centro Iperbarico si obbliga ad emettere le fatture nel rispetto al netto della eventuale compartecipazione alla spesa (Art. 3), per ciascun utente trattato, a fine ciclo di trattamento, allegando prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate, con il nominativo del D.L. 148 paziente e copia delle autorizzazioni al trattamento. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Centro Iperbarico spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati: - dal 91° giorno al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, applicazione degli interessi legali, di cui all’art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del 16.10.2017 convertito Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato; - dal 181°giorno fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Legge 172 Decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 30 del 4.11.2017 Capitolato Generale di appalto dei Lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, (cd split paymentarticolo sostituito a decorrere dal 9/06/2011 dall’art. 144 del DPR 207/2010). Le fatture dovranno quindi riportare Gli interessi scaduti non producono interessi, in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artbase all’art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento 1283 del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificarePer gli interessi moratori occorrerà, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione l’invio della formale messa in mora presso la sede dell’Azienda usl di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteImola.

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Samples: Accordo Di Fornitura Tra l’a.u.s.l. Di Imola E Il Centro Iperbarico Di Ravenna Per La Esecuzione Di Prestazioni Sanitarie Di Ossigenoterapia Da Erogarsi a Cittadini Residenti Nel Territorio dell’a.u.s.l. Di Imola Per Il Periodo 1/1/2011 31/12/2013.

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda Con- traente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal pre- sente Atto. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente contratto e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all’Azienda Contraente. 3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a esso allegati60 gg., i pagamenti sono dispostigiusta leggi n. 833/78 e L.R. n. 3/2003. 4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla fornitura, su presentazione una volta accertata la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali. L'accertamento che precede deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della fornitura. Analogo accordo con- cerne l’eventuale corresponsione di fatture mensiliinteressi moratori al saggio legale. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte dell’Azienda. 5. Si intendono ricevute il 15 del mese, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre tutte le fatture nel rispetto registrate tra il 1°e il 15° giorno del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariomese stesso. Il Committente procede al pagamento 30 del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante mese, tutte le fatture registrate tra il versamento 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. 6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltocorrispettivi dovuti, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarepuò sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Qualora il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese si renda inadempiente a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finetale obbligo, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi contratto si può risolvere di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentediritto mediante semplice ed unilaterale dichiara- zione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dall’Azienda Contraente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.Articolo 13

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Samples: Contratto

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mL’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del c. 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI, • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI, • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in calce materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG n. Z5D35DEC1B e la dicitura “IVA scissione dei denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura. I pagamenti – Artsaranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 17 ter DPR 633/1972”4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. L’importo dell’IVA231/2002 e xx.xx. e ii., se dovutaa seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariodopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Operatore Economico attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, c.5 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, inoltre in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiRUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, si rimanda a l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, c. 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, c. 2, l. a) del 2013D.Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. La Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Fornitura Di Materiali Per Analisi Di Laboratorio Da Destinare Ai Servizi Ristorazione Dell’azienda Regionale

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti Gli importi dovuti a esso allegatifronte dei servizi effettivamente prestati saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. Ad ogni fattura dovrà essere allegato l’elenco (in formato foglio di calcolo tipo .xls/.csv/.ods) delle spedizioni e dei relativi costi, suddiviso per singola biblioteca ordinante, effettuate nel periodo di riferimento della fattura. Questo al fine di consentire i pagamenti sono dispostinecessari controlli sugli importi fatturati. In assenza di tale documentazione non si potrà procedere al pagamento della fattura. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate all’Area Servizi Bibliotecari e Documentali, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in calce la dicitura “IVA materia di scissione dei pagamenti – Art“Split payment” previste dall’art. 17 ter DPR 633/19721, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto liquidabili fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi alla presente commessaa quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postalepostale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, pena la risoluzione di diritto comma 13, del presente Contratto ex articolo 1456 c.cD. Lgs. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto 50/2016 e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentes.m.i.

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Samples: www.uninsubria.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mL’Azienda è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice Univoco Ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice Univoco Ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice Univoco Ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in calce materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG Z172F38381 e la dicitura “IVA scissione dei denominazione del Settore Aziendale come indicato al precedente articolo 1. I pagamenti – Artsaranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 17 ter DPR 633/1972”4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. L’importo dell’IVA231/2002 e xx.xx. e ii., se dovutaa seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariodopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiRUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, si rimanda a è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore Economico impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D.Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989 , prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice IBAN dell’istituto di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari credito indicato o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il su un conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve o postale che potrà essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore ecomunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se del casogià esistente, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteentro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiAi fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura sulla base delle modalità di cui all’art. 2 del Capitolato. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti sono dispostisaranno effettuati nel termine di 60 giorni fine mese data fattura (DFFM), su presentazione previo rilascio del certificato di fatture mensiliverifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, entro 60 all’ordine e al CIG (sessanta) giorni d.f.f.mCodice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Ai fini del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Qualora l’impresa risulti La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Esecutore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il versamento limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l’esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell’Esecutore nei confronti dei suddetti contributilavoratori la Stazione appaltante sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, si rimanda a quanto resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla S.C.S. S.p.A. – (C.F. 06830230014) – xxx Xxxxxx x. 00 A – 00000 XXXXX (XX) e riporteranno il codice IBAN. Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, la stazione appaltante non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 31 DL 69 del 20131, co. 629, lett. Ai sensi dell’articolo 3 b) della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’esecutore gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.culteriori adempimenti fiscali. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante sul conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedichiarato dall’Esecutore.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine 6.1. Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o nei ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili. Il Rivenditore trasmetterà via posta elettronica all’indirizzo e- mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. Tale comunicazione sostituisce a esso allegatitutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, i pagamenti sono dispostiin sostituzione all’invio e-mail, su presentazione il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)posta indicato nella Richiesta di Fornitura. Le fatture dovranno quindi riportare saranno emesse nel rispetto della normativa in calce la dicitura tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi saranno calcolati sulle tre fasce ed in base alle condizioni riportate nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”. L’importo dell’IVANel caso in cui non risulti disponibile, se dovutanei termini previsti per la fatturazione, deve essere esposto il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura. In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili (derivate dai consumi storici ed eventualmente dai dati di misura parziali), in rispetto delle prescrizioni normative del TIS (ARG/elt 107/09) e del TISG (148/2019/R/gas). La fattura ma verrà versato direttamente di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Committente all’ErarioDistributore. Il Committente procede Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, lettura finale da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi Distributore effettuata successivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artcessazione della Fornitura. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono Saranno posti a carico del Fornitore restando Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previste dai testi integrati ARERA (TIV, TIC, TIQE, e s.m.i. per l’energia elettrica e TUDG, RTDG e s.m.i. per il Committente esonerato da qualunque responsabilità gas naturale). In aggiunta ai suddetti saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al riguardoCliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Generali e/o dal Contratto Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteservizi di connessione” e sul sito www.ubroker.it alla sezione Modulistica.

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Samples: Locazione/Comodato

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mLa Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: - ………………………. ; e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in calce materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG ……….. e la dicitura “IVA scissione dei denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata il servizio. I pagamenti – Artsaranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 17 ter DPR 633/1972”4, c. 2, lettera a) del D.lgs. L’importo dell’IVA231/2002 e ss.mm.ii, se dovutaa seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariodopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiRUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, si rimanda a è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D.lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti L’appaltatore dovrà fatturare mensilmente al Comando di Polizia Locale, Xxx Xxxxx, 27/29, 15121 ALESSANDRIA – tel.0131/515613 – 0131/515614 – fax.0131/515615, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, le competenze spettanti sulla base dei compensi unitari contrattuali, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite per gli atti effettivamente stampati ed affidati per la notifica. In sede di fatturazione devono essere dettagliate ed opportunamente documentate le spese postali il cui importo non è soggetto ad IVA. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, vista la situazione economico finanziaria dell’Ente conseguente alla dichiarazione di dissesto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 12 luglio 2012, n. 61, il pagamento avverrà, a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione mezzo mandato di fatture mensilipagamento, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mdalla data di ricevimento di regolare fattura, da presentarsi a cadenza mensile. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)Eventuali contestazioni interrompono detti termini. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione La liquidazione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAavverrà a seguito dell’esito positivo sulla correttezza contributiva, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro s.m. e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013i. (DURC). Ai sensi dell’articolo 3 della legge del D.M. n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento 40 del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente 18 gennaio 2008 per i pagamenti dovuti di importi superiori ai 10.000,00 Euro, si procederà alla verifica di eventuale esistenza di inadempimenti, secondo le procedure indicate nel Decreto medesimo, pertanto i termini di pagamento risultano sospesi durante il periodo delle verifiche per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteun termine massimo di 40 giorni. Non verrà costituito alcun fondo di anticipazione rispetto all’esecuzione delle prestazioni.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore Contraente è tenuto ad indicare su ogni emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, (Ordine di Acquisto o Ordine di Stabilimento) al Codice Identificativo di Gara (C.I.G.CIG) e al CUP comunicato da Valoridicarta nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, il CUP ove presentenumero di partita IVA e Codice Fiscale e tutti gli elementi informativi obbligatori ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. nr. Il Committente 633 del 1972 (ovvero art. 21-bis nel caso di fattura semplificata), oltre che le informazioni obbligatorie ai sensi dell’allegato A del Decreto n .89757 emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018. La fattura deve essere intestata a Valoridicarta S.p.A. e inviata presso Via Salaria n.691 (00138) Roma. In caso di RTI verticale e orizzontale, nonché di GEIE, le fatture dovranno essere emesse dalle singole imprese associate per i lavori, servizi e forniture di competenza che ciascuna ha facoltà eseguito, ognuna per l’importo relativo ai corrispettivi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di verificare30 giorni data fattura fine mese e nelle modalità disciplinate nel Contratto, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, previo accertamento da parte del medesimo FornitoreDirettore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 adempimenti di legge, delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoricaratteristiche tecniche economiche e qualitative espletate, ai servizi o rispetto alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche prescrizioni previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal nel Contratto e con decorrenza nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se correttaDM. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le 49/2018 in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecontrattuali.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate intestate all’AZIENDA contraente che dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiscadenza. L’aggiudicataria dovrà trasmettere, i pagamenti sono dispostiin allegato alla fattura, su una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta ai sensi del DPR 445/2000, ovvero altra documentazione autorizzata per iscritto dall’ Azienda (es. presentazione di dichiarazione liberatoria da parte di ogni singolo lavoratore), attestante l’avvenuto completo pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio relativamente al mese di riferimento della fattura. La liquidazione delle fatture mensilipotrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell’esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario. La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti. Su ogni singola fattura a fianco del numero di conto corrente su cui verranno eseguiti i pagamenti, entro 60 l’aggiudicataria dovrà indicare la dicitura “dedicato” ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (sessanta) giorni d.f.f.mDM 55/2013). L’impresa dovrà predisporre Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate a EGAS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il “Contratto derivato. Sia EGAS che le fatture altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel rispetto regime di cui all'art. 17ter del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 DPR 633/72 (cd split Split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali Eventuali ulteriori modalità relative alla fatturazione saranno concordate tra la ditta aggiudicataria e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi l’azienda contraente senza che ciò comporti alcun incremento di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentespesa.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce essere intestate a: Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi – Xxx xx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (P.I. 00856930102) Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà nei tempi di legge. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L’irregolarità del D.U.R.C. comporterà la dicitura “IVA scissione sospensione del pagamento delle fatture e l’interruzione della decorrenza dei pagamenti – Arttermini di pagamento. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede Sono a carico della ditta aggiudicataria le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013prescelto. Ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’art. 25 del D.L. n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi cui alla presente commessagara nel formato Fattura PA, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleil Sistema di Interscambio, pena come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Tali fatture dovranno riportare: - il codice identificativo: HZNDOD - il codice C.I.G. - il codice CUP In mancanza di tali Codici, la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.cfattura verrà rifiutata. Al Oltre a detti Codici, al fine di assicurare rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d’ordine relativo all’appalto, che sarà comunicato al momento dell’ordinativo, e gli estremi del provvedimento di assegnazione della gara. Trattandosi di progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e sulla base delle regole di rendicontazione comunitaria, opererà la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai clausola di rifiuto per le fatture che saranno registrate sul Sistema di Interscambio senza le seguenti informazioni: - Campo: Causale (riga 2.1.1.11): - Codice Progetto: PROGETTO GE 1.1.1-a - Nome del progetto ammesso al finanziamento PON METRO: “Realizzazione/Acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali” - Dicitura: PON METRO - Campo: Dati Contratto (riga 2.1.3): - Estremi identificativi del contratto Nel caso di pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltodi importo superiore a diecimila euro, il Fornitore ha comunicato Comune, prima di effettuare il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in a favore del Fornitore ebeneficiario, se del casoprovvederà a una specifica verifica, mediante l’effettuazione ai sensi di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti quanto disposto dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 4 del D.M.E. e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriF. n. 40 del 18 gennaio 2008, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentepresso “Equitalia S.p.A.”.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Catania. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, che sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per i rispettivi immobili in uso (sessantaTribunale di Siracusa e Procura della Repubblica di Siracusa) giorni d.f.f.me quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. L’impresa La Ditta dovrà predisporre emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia 109 – 00000 Xxxxxxxx Codice fiscale 80003810894 Codice Univoco Ufficio JN2D. La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: -n° 2469734 RDO stipulata sul MEPA; -n° 8133194C00 CIG:; - - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le fatture mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate il nome di ogni postazione dell’attività di sorveglianza ed eventuali situazioni particolari avvenute nel rispetto corso dell’orario di svolgimento del D.L. 148 servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd meccanismo dello split payment), con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art17­ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione della documentazione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48­bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, pena la sospensione dei dipendentipagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. Qualora l’impresa La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: --vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; -- la Ditta non risulti inadempiente in regola con il versamento dei suddetti contributicontributi previdenziali a favore dei dipendenti, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il mancato rispetto del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 termine di 60 giorni per il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentepagamento.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine I pagamenti del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori saranno eseguiti secondo le modalità indicate nel CSA. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento dei certificati di pagamento entro i successivi 30 giorni dalla data di rilascio. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il ritardo nel versamento degli acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o nei documenti di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Per quanto concerne detti ritardi si rinvia a esso allegatiquanto previsto dall’art. 26 del CSA. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, i pagamenti sono dispostidopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, su previo rilascio del DURC. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo unitamente alle ritenute applicate in corso di esecuzione, nulla ostando è pagata entro 90 giorni dopo l’emissione del Certificato di regolare esecuzione previa presentazione della relativa fattura. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mcui all’art.30 comma 5 del D. Lgs. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)50/2016. Le fatture relative ai corrispettivi dovranno quindi riportare in calce la dicitura essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 IVA scissione Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei pagamenti crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata Art. 17 ter DPR 633/1972modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”. L’importo dell’IVALe parti contraenti, se dovutasottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte. Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. L’Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere esposto in approvato dall’ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all’Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L’Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariopotrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali". Il Committente procede L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato dall’Operatore Economico. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentixxxxxxxxxx.Xx pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei suddetti contributipagamenti, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi né in ordine ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltogià effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificareritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore l’Operatore Economico può sospendere i lavori e, se del casocomunque, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artlo svolgimento delle attività previste nel Contratto. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica L’Operatore Economico che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecontrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

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Samples: Accordo Sul Trattamento Dei Dati Personali

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o Gli uffici preposti della UOC Provveditorato Economato provvederanno ad emettere l’ordinativo di fornitura, la liquidazione della documentazione contabile avverrà solo a seguito di colludo positivo delle apparecchiature oggetto, per il lotto di interesse, dell’appalto, sottoscritto tra le parti contraenti. Dal 1 gennaio 2021 si è attivato l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini (beni e servizi) degli Enti del SSN per il tramite della piattaforma denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO). Gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO. Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell’ordine, commessa ovvero identificazione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco), pena lo scarto della fattura stessa." In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei documenti rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a esso allegati213, i pagamenti sono dispostidella legge 24 dicembre 2007, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentn. 244”). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su XXX.XXXXXXXX.XXX.XX Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale FatebenefratelliSacco Codice iPA afs Codice Univoco Ufficio - W14LJR Nome dell'ufficio: Ragioneria Cod. fisc. del servizio di F.E. 09319690963 Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti – Artda parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG). 17 ter DPR 633/1972”Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: - Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) - Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) - Totale documento - Codice fiscale del cedente - In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX. Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L’importo dell’IVAdovuto all’Impresa sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’ASST. a qualsiasi titolo, se dovutain dipendenza del contratto. L’Azienda appaltante, deve a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse. Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentidipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse o dalla capogruppo oppure da ogni partecipante al RTI in base alla percentuale di esecuzione della fornitura. Si sottolinea che l’ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dei suddetti contributidegli importi per inadempienze contrattuali, si rimanda a quanto previsto dall’artdi cui all’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto 16 del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimentodisciplinare, da parte del medesimo Fornitorecontraente. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artai sensi dell’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture Legge n. 136 del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente16/08/2010.

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Samples: www.asst-fbf-sacco.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl pagamento sarà effettuato, i pagamenti sono disposti, su dietro presentazione di fatture mensilisu base mensile e sarà commisurato alle quantità della fornitura regolarmente eseguita, liquidabili entro 60 gg. 30 previo accertamento della regolarità della fornitura. In caso di inadempienze o difformità l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di sospendere i pagamenti e chiedere eventuali danni. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente appalto ed al lotto, incluso il C.I.G. e deve essere intestata e trasmessa all’Ersu in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentCodice Univoco Ufficio UFDA5S). Le fatture dovranno quindi riportare in calce L’importo riconosciuto per oneri per la dicitura “IVA scissione relativi a rischi interferenziali è fatturato separatamente dall’Appaltatore a seguito dell’effettivo sostenimento dei pagamenti – Artpredetti oneri. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiL’Amministrazione, si rimanda a quanto previsto in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 31 DL 69 48-bis del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa40, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di per ogni pagamento effettuato di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in favore cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle L. 136/2010certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Il Committente verifica Nessun interesse sarà dovuto per le somme che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate non verranno corrisposte ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inseritasensi di quanto sopra stabilito. In ogni caso, a pena norma dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo contrattuale è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di nullità assolutaliquidazione finale, un’apposita clausola con la quale ciascuno dopo l’approvazione da parte dell’Ersu del certificato di essi assume gli obblighi verifica di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi conformità previo rilascio del documento unico di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteregolarità contributiva.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiLa fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base delle letture mensili che evidenzino, per ogni singolo Punto di prelievo, i pagamenti sono disposti, su presentazione consumi effettivi del periodo di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiriferimento. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributil’Esecutore non riesca ad avere a disposizione le misure in tempo utile per emettere la fatturazione, si rimanda a quanto previsto dall’artè in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la misura effettiva. 31 DL 69 del 2013La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore L’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artdi cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla società Osimo Servizi S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena provincia di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha Ancona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualefinanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, informandone contestualmente gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla società Osimo Servizi S.p.A. e dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. : - Il seguente Codice Identificativo Gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al presente appalto: L’esecutore ha comunicato che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere effettuati, così come previsto dal’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sui conti correnti dedicati di seguito indicati: Banca IBAN Banca IBAN e che le generalità ed il Committente codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi sono: Cognome e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competenteNome nato/a a Il Cod. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardoFisc. N. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e avverranno a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal giorno accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato intestato all’Esecutore. L’Esecutore s’impegna a rendere note alla Osimo Servizi S.p.A., con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del ricevimento della documentazione richiestanumero di conto corrente, se correttarimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. I Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti che saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per Osimo Servizi S.p.A.. Osimo Servizi S.p.A. si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi il Committente in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Si applica la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La fatturazione dei costi riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate. L’Esecutore invierà copia delle fatturazioni mensili del gas naturale al seguente indirizzo e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx L’archivio dei documenti di fatturazione dell’intero periodo di fornitura del gas naturale sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentereso disponibile alla Osimo Servizi S.p.A. tramite accesso autenticato in apposita area cliente all’interno del sito web dell’Esecutore.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine La fatturazione avverrà distintamente per ciascuna delle strutture ordinanti sotto elencate e avrà preferibilmente cadenza mensile posticipata, anche in presenza di più consegne nell’arco del mese. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o nei documenti a esso allegatiripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, i pagamenti sono dispostiprevia verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, su presentazione ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture mensilitrasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: NOME DELLA STRUTTURA CHE EFFETTUA L’ORDINE CODICE UNIVOCO UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA ELETTRONICA Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e culturale 9JFCYV DiECO-Dipartimento di economia 1EL2FJ DiSTA-Dipartimento di scienze teoriche YSC7QV e applicate ASBD - Area Servizi Bibliotecari e Documentali G6ECD2 Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo, finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in calce la dicitura “IVA materia di scissione dei pagamenti – Art“Split payment” previste dall’art. 17 ter DPR 633/19721, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi alla presente commessadi cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e le persone delegate ad operares.m.i. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiores.m.i. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo contratto di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori subappalto e i subcontraenti della filiera delle subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o e alle forniture del presente appalto, sia inseritadovranno riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno il contraente e i sub contraenti attestino di essi assume ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei flussi finanziaricorrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. A tal fine105, il Fornitorecomma 13, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente D. Lgs. 50/2016 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentes.m.i.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl corrispettivo risultante dall’offerta sarà oggetto di fatturazione con cadenza semestrale posticipata. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, i pagamenti sono dispostiprevia verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. Questa amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate al Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)xxx.xxxxxxxx.xx: codice IPA Ufficio 10O0AR. Le fatture elettroniche dovranno quindi riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in calce la dicitura “IVA materia di scissione dei pagamenti – Art“Split payment” previste dall’art. 17 ter DPR 633/19721 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleLe fatture semestrali, pena la risoluzione irricevibilità, dovranno essere corredate dal report sul livello dei servizi erogati nel semestre di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltocompetenza, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecome dettagliato all’art.32.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o La ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili per ogni Ufficio Giudiziario. Le fatture, dovranno riportare tassativamente l’impegno di spesa, l’ubicazione dei beni oggetto del servizio, il periodo di riferimento, il numero dei servizi svolti con il relativo prezzo orario unitario e complessivo. In caso di RTI, la fatturazione dovrà essere curata esclusivamente dalla mandataria. Qualora l’aggiudicatario si avvalga di soggetti terzi subappaltatori nei documenti limiti e alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, le fatture dovranno obbligatoriamente descrivere al loro interno il dettaglio degli importi dovuti dall’emittente a esso allegatitali soggetti proporzionalmente ai lavori da questi ultimi eseguiti. E’ fatto altresì obbligo di trasmettere, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensilialla P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali del Servizio Centrale Acquisti, entro 60 (sessanta) 20 giorni d.f.f.mdalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative a quanto corrisposto ai soggetti terzi subappaltatori. L’impresa dovrà predisporre Qualora il soggetto aggiudicatario non trasmetta le fatture nel rispetto quietanzate del D.L. 148 subappaltatore, entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)soggetto aggiudicatario stesso. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti essere intestate ed inviate al Comune di Firenze ArtServizio Centrale Acquisti – P.le delle Cascine 12 – 50144 – Firenze. 17 ter DPR 633/1972”La liquidazione avverrà entro 90 giorni decorrenti dalla data di arrivo, debitamente vistate dal responsabile dell’ufficio interessato per attestare l’esecuzione del servizio. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in Eventuali contestazioni sul servizio interromperanno il termine di ammissione al pagamento. L’ultima fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede sarà ammessa al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante verificato che il versamento dei contributi previdenziali servizio si sia regolarmente svolto e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributinon siano state rilevate contestazioni, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica oppure dopo che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali contestazioni siano state definite.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, sia inseritarideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore per le parti non comprendenti gli oneri della sicurezza. La contabilità dei compensi di spettanza dell’ appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con l’appaltatore mensilmente. L’ appaltatore si obbliga a pena trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di nullità assolutaogni fatturazione, un’apposita clausola con le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di Valle Umbra Servizi. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la quale ciascuno Valle Umbra Servizi dispone il pagamento di essi assume quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la Valle Umbra Servizi può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx Xxxxx Xxxxx Servizi per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Valle Umbra Servizi si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineLa rata di saldo, il Fornitoreunitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, il subappaltatore o il subcontraente nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, che ha notizia dell’inadempimento dovrà essere redatto entro i 3 mesi successivi alla data d’ultimazione del servizio, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale. Al pagamento della propria controparte agli obblighi rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattualedei pagamenti, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteetc).

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Prelievo, Trasporto, Recupero E/O Smaltimentodei Fanghi Disidratati (Codice Cer 19.08.05)

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mLa Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello “Split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito trasmesse esclusivamente con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: - Fatturazione Elettronica sede di Firenze - Codice univoco ufficio PVBWDD - Nome ufficio FatturaPA_DSU_FI; - Fatturazione Elettronica sede di Siena - Codice univoco ufficio VNLROD - Nome ufficio e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in calce materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG Z5B30DC356 e la dicitura “IVA scissione dei denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stato effettuata la fornitura. I pagamenti – Artsaranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 17 ter DPR 633/1972”4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. L’importo dell’IVA231/2002 e xx.xx. e ii., se dovutaa seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariodopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiRUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, si rimanda a è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986- 989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice iban dell’istituto di credito da Voi indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, che sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per i rispettivi immobili in uso (sessantaProcura Generale della Repubblica per il Palazzo di Giustizia, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale ordinario, per conto dell’Ufficio del Giudice di Pace di Trieste) giorni d.f.f.me quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. L’impresa La Ditta dovrà predisporre emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - n° CIG:7622908EAB - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le fatture mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel rispetto corso dell’orario di svolgimento del D.L. 148 servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd meccanismo dello split payment), con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione della documentazione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, pena la sospensione dei dipendentipagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. Qualora l’impresa La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti inadempiente in regola con il versamento dei suddetti contributicontributi previdenziali a favore dei dipendenti, si rimanda a quanto previsto dall’artfermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in In caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificareelettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi provvederà successivamente a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà liquidare alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per mandanti le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecompetenze specifiche loro spettanti.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, che sarà attestata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - n° CIG: 7256959802; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (sessanta) giorni d.f.f.mPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). L’impresa La fattura dovrà predisporre le fatture inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel rispetto corso dell’orario di svolgimento del D.L. 148 servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd meccanismo dello split payment), con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione della documentazione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, pena la sospensione dei dipendentipagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. Qualora l’impresa La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti inadempiente in regola con il versamento dei suddetti contributicontributi previdenziali a favore dei dipendenti, si rimanda a quanto previsto dall’artfermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in In caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificareelettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi provvederà successivamente a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà liquidare alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per mandanti le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecompetenze specifiche loro spettanti.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Ai fini del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione contrattuale, l’Appaltatore dovrà emettere fattura, con cadenza prevista nella ricerca di mercato. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione stessa sull’apposito portale informatico, previo rilascio del certificato di verifica di conformità o della regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, o altro soggetto all’uopo incaricato. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate ed il periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse o diritto risarcitorio a favore dell’appaltatore. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiL’Amministrazione, si rimanda a quanto previsto in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 31 DL 69 48-bis del 2013D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a quello stabilito dalla richiamata normativa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Ai sensi dell’articolo Nel caso in cui risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi mancata produzione delle certificazioni di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun intere od onere a carico della committenza. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla presente commessaPrefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino – (C.F. 80005410644) – corso X. Xxxxxxxx XX, i quali devono x. 0 – 831 00 Avellino e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione emesse in formato elettronico secondo le specifiche di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.ccui al D.M. 55/2013. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati Non potranno essere accettate fatture emesse in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è T7VWVY. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedichiarato dall’Appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010. Dovranno essere emesse fatture bimestrali relativi al contratto/noleggio concluso a esso allegaticarico dell'AUSL di Pescara (ovvero per singolo Presidio Ospedaliero), secondo le modalità concordate con i pagamenti sono disposticompetenti uffici della stessa. Alle fatture la Ditta aggiudicataria dovrà allegare apposito prospetto riportante il dettaglio sull'impiego dei presidi, su presentazione dal quale dovrà risultare:  la tipologia del prodotto richiesto (materasso);  il modello del prodotto richiesto (nome commerciale);  la struttura utilizzatrice (es.:località, Presidio, Unità Operativa);  numero di fatture mensilirichiesta - il codice identificativo del paziente;  la data di inizio terapia, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mche dovrà corrispondere al giorno successivo a quello di consegna;  la data di cessazione della terapia, che dovrà corrispondere al giorno della relativa comunicazione da parte dei PP.OO. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto dell'AUSL di Pescara a mezzo fax/e-mail/ecc.. L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 4, comma 3 del D.L. 148 DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare DPR 207/2010 in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariocaso di DURC negativo. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda delle fatture avverrà in base a quanto previsto dall’artdisposto dai D. Lgs. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 231/2002 e s.m.i.. L'aggiudicatario assicura il Fornitore assume pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari di cui alla L.n°136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi alla al presente commessaappalto verranno effettuati a mezzo di Xxxxx Xxxxxxxx dedicati (anche in maniera non esclusiva), i quali devono essere registrati sui accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati nonché le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi dovranno essere comunicati all'AUSL di Pescara entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio. Il conto dedicato deve I bonifici riporteranno, tra gli elementi, il codice CIG derivato relativo al’accordo quadro, che dovrà essere indicato sulla assunto e comunicato dall'AUSL di Pescara . Nel caso in cui dal riscontro servizio/fattura e può essere cambiatoemergessero delle divergenze, sostituito o integrato soltanto in caso l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto alla Ditta ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di forza maggiorericevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha L'Azienda si riserva la facoltà di verificarenon procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, in occasione nel corso dei contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Scaduti i termini di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore epagamento, se del caso, mediante l’effettuazione senza che sia stato emesso il mandato di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finepagamento, il Fornitore, creditore potrà richiedere il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione emissione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentemandato (art. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente1284 c.c.).

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Samples: www.ausl.pe.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti La fatturazione per gli interventi concordati, sia di tipo periodico che a esso allegatirichiesta, i pagamenti sono disposti, su sarà effettuata entro il mese successivo. Potrà essere concordata la fatturazione con periodicità trimestrale. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di gg. 30 dalla data di presentazione di fatture mensilifattura elettronica, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, degli importi addebitati e del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)DURC. Le fatture dovranno devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi: - estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000); - l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; - codice CIG; - tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN. UF425R è il Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA). L’aggiudicatario deve quindi riportare in calce la dicitura emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione IVA scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori. I pagamenti – Artdovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972”3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato. L’importo dell’IVAIn sede di pagamento si provvederà, se dovuta, deve essere esposto all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale. In caso di presentazione di fattura ma irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante In caso di ritardato pagamento, il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda saggio di interessi è determinato in conformità a quanto previsto disposto dall’art. 31 DL 69 1284 del 2013Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. Ai sensi dell’articolo 3 della In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge n. 136/2010 per il Fornitore assume tutti gli obblighi controllo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessaconformità comunque denominato, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura. Per gli eventuali ritardi o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal Contratto e con decorrenza dal giorno patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del ricevimento danno o ad alcuna pretesa. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della documentazione richiestaposizione, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancariosenza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In tutti i caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il Committente sarà tenuto a corrispondere contratto stesso. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteattività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Ai fini del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente con il all'obbligo di versamento dei suddetti contributiderivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, si rimanda non produrrà alcun interesse. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a quanto e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall’artdall'art. 31 DL 69 del 20131, co. 629, lett. Ai sensi dell’articolo 3 b) della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c190/2014. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedichiarato dall'Appaltatore.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, Il credito del trasportatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, sia inseritarideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dal trasportatore. La contabilità dei compensi di spettanza del trasportatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta mensilmente in contraddittorio con il trasportatore entro 30 gg da fine mese. Unitamente alle fatture il trasportatore dovrà allegare i relativi moduli 7522 integralmente compilati, vistati dal Trasportatore e dal Socio Consorte (ASM/AMAN) che ha disposto l’approvvigionamento idrico, ovvero altra documentazione richiesta dal Committente, idonea a pena comprovare i servizi effettuati. L’ appaltatore si obbliga altresì a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di nullità assolutaogni fatturazione, un’apposita clausola con le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da Sii scpa in 60 gg. d.f.f.m. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Sii scpa (P.I. 01250250550) Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. La presentazione delle fatture di pagamento dovrà avvenire ogni fine mese. Il trasportatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte della Sii scpa ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze del trasportatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la quale ciascuno Sii scpa dispone il pagamento di essi assume quanto dovuto dal trasportatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui il trasportatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la Sii scpa può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tali somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra il trasportatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx Xxx scpa per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Sii scpa si impegna a dare al trasportatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il trasportatore si obbliga a comunicare alla Sii scpa alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il trasportatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Trasporto Di Acqua Potabile a Mezzo Di Autobotti Per Sii s.c.p.A.

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine La fatturazione non potrà essere antecedente alla data della prestazione del servizio. Non potranno essere richiesti anticipi o nei documenti a esso allegatiacconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire in modo separato per ciascun punto ordinante (PO) con cadenza mensile posticipata e con riferimento alle prestazioni effettivamente fornite/svolte. La fattura dovrà contenere, i pagamenti sono dispostianche in allegato, su presentazione l’estratto conto delle prestazioni, con l’indicazione del convegno o della manifestazione di fatture mensiliriferimento e della data di erogazione del servizio, entro 60 il CIG dell’accordo quadro e il codice IPA del punto ordinante. Il punto ordinante (sessantaPO) giorni d.f.f.mdarà ulteriori indicazioni necessarie ai fini della rendicontazione della spesa (es. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentCUP, Titolo iniziativa, CIG ecc.). Le fatture dovranno quindi dovranno: − essere intestate alle strutture di riferimento indicate nell’allegato 1 - Elenco punti ordinanti e riportare il codice IPA della stessa; − essere emesse unicamente in calce la dicitura formato elettronico IVA scissione fatturaPA-xml”; − riportare il CIG dell’affidamento; − riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti – Artpagamenti” (rif. 17 ter DPR 633/1972”art. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento 2 Decreto MEF del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante 23/01/2015/ art.17 del DPR.633/72); − pervenire tramite il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a Sistema di Interscambio (canale di trasmissione pec secondo quanto previsto dall’artdal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 31 DL 69 1 commi da 209 a 213 e dal Decreto Irpef 2014 (D.L. n. 66 del 201324 aprile 2014) e smi; − riportare il numero dell’ordine di fornitura nel tracciato.xlm della fatturazione elettronica (<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>), ciò consentirà di abbreviare i tempi di pagamento. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l’Università non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. Se il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltoservizio è stato eseguito correttamente, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarepagamento delle prestazioni avverrà a 60 gg. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso dalla data di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti ricezione della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inseritafattura, a pena seguito di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità esito positivo dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se correttacontrolli sull’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante esclusivamente tramite bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentebancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario comunicherà all’Università di Verona ai sensi della L. 136/2010.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Catering a Ridotto Impatto Ambientale Per L’università Di Verona

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti L’ufficio consegnerà alla ditta l’elenco delle aree dove in una colonna specifica la ditta stessa dovrà inserire ad ogni ciclo di sfalcio ultimato la data di esecuzione. La somma delle aree sfalciate darà la superficie totale fatturabile. La ditta sarà autorizzata a esso allegatipresentare fattura solamente dopo la verifica da parte dell’ufficio della regolare esecuzione del servizio alla fine di ogni ciclo di sfalcio. L’importo fatturato sarà determinato dal prodotto tra la superficie delle aree verdi rasate nel periodo e i prezzi unitari d’appalto. L’ammontare così prodotto verrà decurtato del ribasso offerto in sede di gara. Per questione contabile la fattura dovrà essere redatta contabilizzando separatamente l’imponibile derivante dal verde stradale e quello del verde dei parchi e giardini. Le fatture sono sottoposte al meccanismo del c.d."split-payment" previsto dall'art. 1, co.629, lett.b) della L.n.190/2014 e successive modifiche ed integrazioni Le fatture saranno pagate entro 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione presso l’ufficio IVA comunale, vistata per regolarità dal responsabile dell’unità operativa. La data di emissione della fattura dovrà essere successiva alla data di ultimazione dei lavori. La fattura dovrà - essere intestata a: COMUNE DI MONFALCONE – Piazza della Repubblica n. 8 – 00000 XXXXXXXXXX (XX) P. I.V.A./C.F. n. 00123030314; - essere redatta in lingua italiana e deve necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i pagamenti sono dispostiseguenti elementi - indicare i dati relativi all’atto, su presentazione all’ordine con cui l’Ente ha assunto l’impegno di fatture mensilispesa ed accertato la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); - indicare i dati relativi ai documenti di trasporto; - indicare i dati relativi alla fornitura; - indicare il c/c dedicato, di cui alla Legge n. 136/2010, e le relative codificazioni BAN/IBAN; - codice CIG. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro giorni 60 (sessanta) giorni d.f.f.mdopo l’avvenuta attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto 325 del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito D.P.R. 207/2010, e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. I pagamenti dovranno essere effettuati con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)modalità tracciabili ai sensi dell’art. Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato. In caso di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione presentazione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltofattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarepagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in In caso di forza maggioreritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il 1284 del Codice Identificativo civile vigente alla data di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presentepubblicazione del bando di gara. Il Committente ha facoltà In caso di verificareritardato pagamento, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore eresta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte n. 231. A norma del medesimo Fornitoredecreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l’applicazione degli obblighi relativi alla tracciabilità interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente pagamenti connessi alle operazioni di verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal Contratto e con decorrenza dal giorno patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’amministrazione comunale l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del ricevimento danno, né ad alcuna pretesa. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della documentazione richiestaposizione, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancariosenza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In tutti i caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecontratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell’esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti a esso allegatiivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, i pagamenti sono disposti, su presentazione dopo il rilascio del Certificato di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mregolare esecuzione. L’impresa dovrà predisporre L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito trasmesse esclusivamente con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Nel corpo della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 9239764E73. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno quindi riportare pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI, in calce la dicitura conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. L’importo dell’IVAAi fini dell'art. 30, se dovutacomma 5 del D.Lgs. 50/2016, deve essere esposto in l’Operatore Economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioemessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Committente procede al totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l’accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all’Autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei suddetti contributisoggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, si rimanda a impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’art. 48-bis del DPR n. 136/2010 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, verifica che il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarebeneficiario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso termine di forza maggiore. 30 (trenta) giorni per il Fornitore pagamento delle fatture è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo ulteriormente sospeso nel periodo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente effettuazione della verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentesuddetta.

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Samples: Contratto Di Appalto Avente Ad Oggetto Il Servizio Di Ristorazione Per Gli Studenti

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiAi sensi dell’art. 307, i comma 1, del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. I pagamenti sono dispostidisposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del DEC, su della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Roma Capitale provvederà a liquidare trimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di fatture mensiliregolare fattura. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro 60 trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito della verifica del report delle prestazioni effettuate per i diversi datori di lavoro. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte del R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (sessantaDURC) giorni d.f.f.mche segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. L’impresa dovrà predisporre Il pagamento di quanto dovuto per le fatture nel rispetto inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del D.L. 148 Consiglio Comunale n. 4 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del 4.11.2017 (cd split payment)Codice. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le fatture dovranno quindi riportare cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in calce materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artcessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione contrattuale l’Aggiudicatario dovrà emettere fattura, con cadenza trimestrale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contribuiti assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiLe fatture, si rimanda a quanto previsto dall’artredatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate Roma Capitale – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro, (C.F. 02438750586 – P.IVA 01057861005) xxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 31 DL 69 del 2013Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono Non potranno essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.caccettate fatture emesse in altra modalità. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il Il codice univoco dell’ufficio è 7CQP99. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione su conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentedichiarato dall’Aggiudicatario.

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Samples: www.comune.roma.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio, con cadenza mensile, è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari di cui all’allegato elenco, rideterminati in forza dell’offerta economica formulata in sede di gara dall’Appaltatore. L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti a esso allegaticontributivi, i pagamenti sono dispostiprevidenziali e assicurativi, su presentazione nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno quindi riportare in calce indicare il codice CIG dell’appalto. Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “IVA Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972633/72 – Split Payment”. L’importo dell’IVALe fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, se dovutama sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi. Si precisa che la Valle Umbra Servizi non è destinataria dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli obblighi di tracciabilità estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura Sempre ai sensi e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per gli effetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finei sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione previo rilascio del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteDURC.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Servizio Di Riparazione Delle Pompe E Dei Motori Elettrici

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture della fornitura dovranno quindi riportare essere intestate a: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Laboratorio di Catania Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 19 – 95122 Catania Codice fiscale: 93121450873 La D.A. dovrà trasmettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio 991O8A, rilasciato dall’IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, da indicare obbligatoriamente nella fattura. Si fa presente, inoltre, che in calce la dicitura “IVA riferimento alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) questa Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti – Art- "split payment ". 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVATale disposizione implica necessariamente che la ditta appaltatrice dovrà comunque esporre l'IVA in fattura, se dovutama non si procederà a saldarne il relativo importo, deve essere esposto in fattura ma quanto esso verrà versato trattenuto al fine del successivo versamento all' erario direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi da parte di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.cquesto Laboratorio. Al fine di assicurare una corretta gestione delle disposizioni sopra indicate, la tracciabilità ditta appaltatrice dovrà riportare su ciascuna fattura emessa la seguente dicitura: "Scissione dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati pagamenti- Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972/1.” Ai sensi della vigente normativa in considerazione dell’esecuzione dell’appaltomateria di antimafia (legge n. 136/2010) la fattura dovrà riportare il numero C.I.G.: 85349141D8, il Fornitore ha comunicato codice IBAN, nonché la seguente dichiarazione: “il conto corrente dedicato all’appalto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della Pubblica amministrazione (art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e le persone delegate ad operaresuccessive modifiche)””. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarità contributiva (C.I.G.) e il CUP ove presenteDURC). Il Committente ha facoltà di verificare, corrispettivo sarà liquidato tramite accreditamento in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore ec/c bancario entro 30 giorni dalla verifica della regolarità della fornitura ovvero, se del casosuccessiva, mediante l’effettuazione dalla data di ulteriori interventi ricezione della fattura salvo la disponibilità di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena cassa nel previsto capitolo di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentespesa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, I corrispettivi per i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare servizi verranno calcolati in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda base a quanto previsto dall’artdall’articolo 16 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione. 31 DL 69 🗶 I pagamenti avranno luogo previa verifica di conformità secondo le modalità previste dall’articolo 16 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessaCapitolato amministrativo, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al al fine di assicurare accertare la tracciabilità regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Capitolato amministrativo. La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Aggiudicataria. 🗶 Il pagamento dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati corrispettivi derivanti dall’acquisto in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento Convenzione sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore ea fronte di fatture emesse dal Fornitore medesimo con le modalità previste dall’articolo 16 del Capitolato amministrativo sopra citato. 🗶 L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque a 30 (trenta) giorni data fattura, se del casoe bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore: XX00X0000000000000000000000 La mera attività logistica di trasporto della biancheria piana e confezionata riferita alle convenzioni provinciali n. di racc. 47136/28928 n. di rep. 28928 per il lotto n. 2, mediante l’effettuazione n. di ulteriori interventi racc. 47137/28929 n. di controllo l’assolvimentorep. per il lotto n. 3, da parte del medesimo Fornitoren. di racc. 47138/28930 n. di rep. per il lotto n. 4 stipulate con l’impresa Servizi Italia S.p.A., degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti verrà eseguita dall’impresa Levorato Trasporti di Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxx, con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorisede in Pieve di Xxxx – Prezzo (TN), C.F./P.IVA n. 00425640224, in rapporto di contratto continuativo di cooperazione con l’impresa aggiudicataria, ai servizi o alle forniture sensi dell’art. 26, comma 5 della L.P. n. 2/2016 e dell’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariD. Lgs. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenten. 50/2016.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Lava Nolo Biancheria Piana E Confezionata E Dei Servizi Connessi Per Le Aziende Pubbliche Di Servizi Alla Persona – Rsa Operanti Sul Territorio Provinciale Ai Sensi Dell’art. 39 Bis, Comma 3, Della Legge Provinciale 16 Giugno 2006 N. 3

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010. Dovranno essere emesse fatture bimestrali relativi al contratto/noleggio concluso a esso allegaticarico dell'AUSL di Pescara (ovvero per singolo Presidio Ospedaliero), secondo le modalità concordate con i pagamenti sono disposticompetenti uffici della stessa. Alle fatture la Ditta aggiudicataria dovrà allegare apposito prospetto riportante il dettagl io sull'impiego dei presidi, su presentazione dal quale dovrà risultare:  la tipologia del dispositivo fornito;  la data di fatture mensiliconsegna  il modello del prodotto richiesto (nome commerciale);  la struttura utilizzatrice (es.:località, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mPresidio, Unità Operativa);  la data di inizio del service, che dovrà corrispondere al giorno successivo a quello di consegna;  la data di cessazione del service, che dovrà corrispondere al giorno della relativa comunicazione da parte dei PP.OO. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto dell'AUSL di Pescara a mezzo fax/e-mail/ecc.. L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 4, comma 3 del D.L. 148 DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare DPR 207/2010 in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariocaso di DURC negativo. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda delle fatture avverrà in base a quanto previsto dall’artdisposto dai D. Lgs. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 231/2002 e s.m.i.. L'aggiudicatario assicura il Fornitore assume pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari di cui alla L.n°136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi alla al presente commessaappalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), i quali devono essere registrati sui accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati nonché le generalità ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le codice fiscale delle persone delegate ad operareoperare su di essi dovranno essere comunicati all'AUSL di Pescara entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio. Il conto dedicato deve I bonifici riporteranno, tra gli elementi, il codice CIG relativo al’accordo quadro, che dovrà essere indicato sulla assunto e comunicato dall'AUSL di Pescara . Nel caso in cui dal riscontro servizio/fattura e può essere cambiatoemergessero delle divergenze, sostituito o integrato soltanto in caso l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto alla Ditta ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di forza maggiorericevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha L'Azienda si riserva la facoltà di verificarenon procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, in occasione nel corso dei contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Scaduti i termini di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore epagamento, se del caso, mediante l’effettuazione senza che sia stato emesso il mandato di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finepagamento, il Fornitore, creditore potrà richiedere il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione emissione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentemandato (art. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente1284 c.c.).

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Samples: www.ausl.pe.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o Il pagamento sarà a a canone mensile, ovvero 1/12 del costo annuo offerto in sede di gara. Le fattura dovrà essere inviata all’amministrazione della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, - Xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx. Dalle fatture saranno ritenuti: ➢ tutte le spese di contratto ed in genere le spese a carico dell’appaltatore; ➢ tutti gli addebiti. In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei documenti a esso allegatirapporti con i propri Fornitori, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre seguito si indicano le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)nuove modalità di fatturazione elettronica. Le fatture dovranno quindi riportare essere inviate attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, in calce la dicitura ottemperanza al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 , n. 55 IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. L’importo dell’IVALe fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. DENOMINAZIONE ENTE FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO CODICE IPA osma_mi CODICE UNIVOCO UFFICIO UF941I NOME DELL’UFFICIO Uff_eFatturaPA CODICE FISCALE DEL SERVIZIO DI F. E. 04724150968 PARTITA IVA 04724150968 Inoltre, se dovuta, deve essere esposto in per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributielettronica, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il Fornitore assume tutti gli obblighi processo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacaricamento, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.particolare sono:

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Samples: www.policlinico.mi.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su I corrispettivi di cui al precedente articolo 3 verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di fatture mensiliregolari fatture, entro 60 riportanti il riferimento al numero di CIG relativo al lotto 3 (sessanta) giorni d.f.f.m5110138B45), cui dovrà necessariamente essere allegata, ai fini della relativa liquidazione, copia del libro unico o delle buste paga dei dipendenti impiegati nell’appalto ed indicati nell’elenco di cui all’art. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto 6 del presente contratto ovvero autocertificazione dei dipendenti medesimi che attestino l’avvenuto pagamento in proprio favore degli emolumenti loro spettanti. Il pagamento della fattura è altresì subordinato alla regolarità del DURC che l’Agenzia è tenuta ad acquisire d’ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 148 del 16.10.2017 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito con nella Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c98/2013. Al fine di assicurare accelerare l’iter contabile volto alla liquidazione delle fatture è in ogni caso consentito al RTI di produrre direttamente, anche in allegato alla fattura, la tracciabilità certificazione in originale ovvero in copia conforme o dichiarata conforme all’originale. L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltoservizi effettivamente resi, il Fornitore ha comunicato il provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal RTI, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operarededicato, indicato al successivo art. 16 del presente contratto. Il conto dedicato deve RTI emetterà fatture bimestrali. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli ordini cui questa si riferisce. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato sulla fattura il riferimento ai CIG ed al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e può P. IVA 06363391001. e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale della Sicilia (J5ON12). Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, le fatture dovranno essere cambiatoemesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008 e non potranno essere accettate né si potrà procedere al pagamento di fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del medesimo FornitoreSistema di Interscambio, degli obblighi relativi alla tracciabilità curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tali codici sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010documenti all’ufficio di destinazione. Il Committente verifica RTI si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti il RTI dovrà riportare nel tracciato della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancariofattura elettronica. In tutti via esemplificativa si indicano i casi dati che il Committente sarà tenuto RTI dovrà riportare nella fattura elettronica: - Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti ciascun ufficio dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.la Direzione Regionale della Sicilia: J5ON12);

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiAi fini del pagamento dei corrispettivi offerti, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura bimestralmente. Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i pagamenti sono disposti, su controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fatture mensilifattura elettronica, entro 60 mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (sessanta) giorni d.f.f.mINVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia della fornitura/servizio; - CIG; - CUP; - Codice Nazionale del Progetto. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante il la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiL’INVALSI, si rimanda a quanto previsto in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 31 DL 69 48-bis del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa40, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di per ogni pagamento effettuato di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in favore cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore ebeneficiario, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle L. 136/2010predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). A tal fineL’Aggiudicatario, il Fornitoresotto la propria esclusiva responsabilità, il subappaltatore o il subcontraente renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi si verificassero circa le modalità di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancarioaccredito di cui sopra. In tutti difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteritardato pagamento.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mL’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. L’impresa dovrà predisporre 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)delle prescrizioni previste nel presente articolo e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, dovranno quindi pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9224505E53. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare in calce nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosomma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il Committente procede al totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della documentazione Società attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora l’impresa dalle risultanze del DURC risulti inadempiente con una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il versamento dei suddetti contributiResponsabile unico del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, si rimanda a l’Azienda tramite il Responsabile unico del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera a) del 2013D. Lgs. Ai 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di offerta sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessacontrattuali, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 ferma restando l’applicazione delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteeventuali penali.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Dispositivi Accettatori Di Denaro Situati Presso I Punti Ristoro Di Firenze E Siena E Fornitura Materiale Di Consumo Per Un Periodo Di 36 Mesi (Cig: 9224505e53 Gara: 8559333)

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti nell’ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Azienda Ospedaliera entro 60 giorni, subordinati all’esito positivo del giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l’Azienda Ospedaliera. Al fine di individuare la data certa di ricevimento fattura, la trasmissione della stessa può essere effettuata al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx . In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile. Si dà atto che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o nei documenti per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a esso allegatifavore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti sono dispostida parte delle pubbliche amministrazioni, su presentazione le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture mensiliemesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], entro 60 anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare. Si porta a conoscenza, inoltre, che l’Azienda Ospedaliera appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (sessantaHUB) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le fatture specifiche contenute nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (cd split payment“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ): Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia Codice iPA: azosp_pv Codice Univoco Ufficio: IK4FR4 Nome dell'Ufficio: UO_ECONOMICO_FINANZIARIA Cod. fisc. del Servizio di F.E.: 01949220188 Partita Iva: 01949220188 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAda parte delle pubbliche amministrazioni, se dovutale fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare: Il codice identificativo di gara (CIG), deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi di cui alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento Legge n. 136 del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione 13 agosto 2010; Il codice unico di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto progetto (CUP) in caso di forza maggiorefatture riferite a progetti di investimento pubblico. Inoltre, per quanto riguarda il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il Codice Identificativo processo di Gara (C.I.G.) caricamento, controllo e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.particolare sono:

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine I prezzi o22erti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o nei documenti a esso allegatitributo che renda operativo il servizio ad esclusione dell’IVA e degli eventuali costi suppletivi derivanti da tasse inerenti procedure di sdoganamento relativi alle spedizioni per l’estero. La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda Sanitaria secondo il proprio ordinamento. Nel caso di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. ed anche quando i pagamenti sono dispostidovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, su presentazione il termine è 2issato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., dalla data di fatture mensiliricevimento della fattura che sarà emessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle veri2iche è di 60 giorni dal relativo avvio, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.min attuazione dell'art. L’impresa dovrà predisporre 111 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario presenterà a carico di ciascuna Azienda Sanitaria le fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Azienda Sanitaria ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato. La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata e22ettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali delle prescrizioni previste nel contratto e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentinegli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’impresa risulti inadempiente con la Ditta aggiudicataria emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 31 DL 69 4, comma 2, lettera d) del 2013D.Lgs. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, apposita dichiarazione da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali documenti contrattuali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteentro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per L’affidamento Del Servizio Dispedizioni Nazionali Einternazionali

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione da parte della documentazione attestante committente sarà effettuato sulla base di emissione di fattura posticipata nel termine di 60 giorni fine mese d.f. La committente corrisponderà all’appaltatore il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata solo dopo il collaudo/verifica delle conformità da parte del direttore lavori/responsabile dell’esecuzione. In tal senso, le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributifatture relative al contratto di appalto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi anche se emesse contestualmente ai vari stadi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto realizzazione ovvero in caso di forza maggioreultimazione dell’opera, del servizio o della fornitura, non potranno essere liquidate se non previo l’accertamento di cui sopra. Nel caso in cui la committente vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore, potrà operare la compensazione prima di effettuare il Fornitore è tenuto ad indicare su pagamento dovuto. In ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimentotutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010 n.136, previo verifica da parte della committente della regolarità contributiva dell’appaltatore. Con la sottoscrizione del medesimo Fornitorecontratto, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla predetta legge n.136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge n.136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati. A tal fine, il Fornitoretutti i contratti derivati, il subappaltatore a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire alla committente la verifica dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentecontratto.

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Samples: actv.avmspa.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiLa fatturazione avverà mensilmente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. La fatturazione sarà ‘unica multisito’, i pagamenti sono disposticioè il fornitore invierà una unica fattura mensile riferita alla totalità dei punti di consegna, su presentazione distintamente per Cervino Spa e le altre Società e operatori economici. La fattura sarà costituita da un riepilogo dei consumi e dei relativi costi totali fatturati e dalle singole fatture di dettaglio dei punti di consegna forniti. Oltre che attraverso Sistema di Interscambio, è richiesto l’invio della fattura in formato pdf. Il pagamento delle fatture mensili, sarà effettuato entro 60 30 giorni dalla data di emissione della fattura tramite bonifico bancario oppure tramite procedura SDD (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentaddebito automatico in conto corrente bancario). Le fatture Fatture dovranno quindi riportare in calce contenere la dicitura “IVA scissione dei pagamenti pagamenti” (“Split Payment”) poiché - a norma dell’art. 17-ter comma 1-bis, lettera d) D.P.R. 633/1972 Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse nei confronti di XXXXXXX S.p.A., COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A., FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A., FUNIVIE PICCOLO SAN XXXXXXXX S.p.A., XXXXXXXXX S.p.A., PILA S.p.A. saranno pagate alla Società fornitrice al netto dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà posto che l’ammontare dell’imposta sarà versato dalle Società sopradette direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente Le fatture non conformi alla vigente normativa IVA dovranno essere stornate con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi nota di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaricredito. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente norma del D.L. n.50 del 24.4.2017 le fatture verranno liquidate al netto dell’IVA che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal CommittenteSocietà aderenti all’accordo quadro verseranno direttamente all’erario.

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Samples: cervinia-api.therocks.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegatiIl pagamento del corrispettivo, subordinato all’emissione di regolare fattura nonché all’accertamento da parte del RUP della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato sarà erogato al termine dell’esecuzione del singolo contratto attuativo previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i pagamenti sono disposticontrolli di legge previsti in materia di trasparenza, su presentazione di fatture mensilianti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. La stazione appaltante procederà, entro 60 previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentcertificato DURC). Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b). Le fatture elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, i seguenti dati quale condizione di regolarità: - il Codice Univoco Ufficio IPA riferito all’unità organizzativa alla quale deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante inviata la fattura: 5F1SMO; - il versamento CIG; - l’annotazione “Scissione dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. pagamenti” I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal Committente mediante bonifico bancarioricevimento della fattura. In tutti caso di ritardo sui pagamenti all’aggiudicatario saranno dovuti gli interessi legali al tasso vigente. Nel caso di contestazione da parte dell’Università, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’Accordo Quadro o al contratto attuativo, i casi il Committente sarà tenuto termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a corrispondere decorrere con la definizione della pendenza. Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, l’Area Servizi Economici e Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteindicazioni fornite.

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Samples: www.unifi.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o Gli uffici preposti della UOC Provveditorato Economato provvederanno ad emettere l’ordinativo di fornitura, la liquidazione della documentazione contabile avverrà solo a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature oggetto dell’appalto, sottoscritto tra le parti contraenti. Dal 1 gennaio 2021 si è attivato l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini (beni e servizi) degli Enti del SSN per il tramite della piattaforma denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO). Gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO. Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell’ordine, commessa ovvero identificazione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco), pena lo scarto della fattura stessa." In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei documenti rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a esso allegati213, i pagamenti sono dispostidella legge 24 dicembre 2007, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentn. 244”). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su XXX.XXXXXXXX.XXX.XX Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Denominazione Ente Sacco Codice iPA afs Codice Univoco Ufficio - W14LJR Nome dell'ufficio: Ragioneria Cod. fisc. del servizio di F.E. 09319690963 Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti – Artda parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG). 17 ter DPR 633/1972”Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: - Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) - Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) - Totale documento - Codice fiscale del cedente - In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX. Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L’importo dell’IVAdovuto all’Impresa sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’ASST. a qualsiasi titolo, se dovutain dipendenza del contratto. L’Azienda appaltante, deve a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse. Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentidipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse o dalla capogruppo oppure da ogni partecipante al RTI in base alla percentuale di esecuzione della fornitura. Si sottolinea che l’ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dei suddetti contributidegli importi per inadempienze contrattuali, si rimanda a quanto previsto dall’artdi cui all’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto 16 del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimentodisciplinare, da parte del medesimo Fornitorecontraente. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artai sensi dell’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture Legge n. 136 del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente16/08/2010.

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Samples: www.asst-fbf-sacco.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti Il compenso alla Ditta aggiudicataria è corrisposto mensilmente a esso allegati, i pagamenti sono dispostirate posticipate, su presentazione di regolari fatture mensilielettroniche, entro 60 previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del Servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato. La fattura elettronica dovrà indicare: l'importo mensile a corpo risultante dalla procedura di affidamento, pari a un ventiquattresimo dell’importo ribassato offerto in sede di gara (sessantapunti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’art. 1) giorni d.f.f.me, nel solo caso di prestazione straordinaria di cui al punto 1.4 dell’art. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto 1, il totale delle giornate/ore effettuate moltiplicato per la tariffa oraria offerta in sede di gara, il numero della determina di aggiudicazione, il Codice Identificativo Gara (CIG), il numero del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment)capitolo di spesa ed il numero dell’impegno di spesa. Le fatture inoltre dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAmodalità di pagamento, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento comprensivo del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013codice IBAN. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi dell’art. 25 D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 vi è obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori; a tal fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo Univoco Ufficio IPA (Indice Pubblica Amministrazione) del Comune di Gara Ferrara – Servizio Contabilità e Bilancio deputato a ricevere le fatture elettroniche sul sistema Piattaforma Certificazione crediti è : 95EH6R. Alla pagina internet comunale xxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxxx?xx=0000 sono reperibili le modalità operative di fatturazione verso il Comune di Ferrara La fattura verrà pagata entro il termine di 30 (C.I.G.trenta) e giorni, dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa verifica del DURC. E' facoltà del RUP predisporre il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da della fattura solo per la parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenterisultante dai propri riscontri.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa La ditta aggiudicataria dovrà predisporre intestare le fatture a: - Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi – Xxx xx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx (P.I. 00856930102) Il pagamento avverrà in tre soluzioni annuali anticipate. I pagamenti delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverranno entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel rispetto recapito delle fatture. Analogamente l’Amministrazione non sarà responsabili di eventuali ritardi nell’emissione del D.L. 148 DURC da parte degli istituti competenti. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del 16.10.2017 convertito con Legge 172 D.U.R.C. L’irregolarità del 4.11.2017 (cd split payment). Le D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione e l’interruzione della decorrenza dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013termini di pagamento. Ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’art. 25 del D.L. n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere la fattura di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi cui alla presente commessagara nel formato Fattura PA, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleil Sistema di Interscambio, pena come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Tali fatture dovranno riportare: - il codice identificativo: HZNDOD - il codice C.I.G. : 82150211CA In mancanza di tali Codici, la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.cfattura verrà rifiutata. Al Oltre a detti Codici, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltorendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura dovrà contenere il Codice Identificativo numero d’ordine relativo all’appalto, che sarà comunicato al momento dell’ordinativo, e gli estremi del provvedimento di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presenteassegnazione della gara. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Dovrà altresì contenere tutti i dati previsti dall’art. 3 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle L. 136/2010prestazioni. Il Committente verifica La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei contratti sottoscritti confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera quest’ultimo). Per la liquidazione delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorifatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. Nel caso di pagamenti di importo superiore a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal finediecimila euro, il FornitoreComune, prima di effettuare il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione quanto disposto dall’art. 4 del rapporto contrattualeD.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentepresso l’Agenzia delle Entrate.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione avverrà, previo esito positivo dei controlli e della documentazione attestante verifica di conformità, dietro presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura posticipata a cadenza mensile. Il corrispettivo delle prestazioni mensili è determinato, sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, con riferimento all'importo complessivo del contratto suddiviso in trentasei (36) mensilità. Il canone mensile così determinato è comprensivo di tutte le prestazioni previste. Eventuali prestazioni aggiuntive per aperture straordinarie dei servizi, definite di volta in volta a seconda delle esigenze, dovranno essere fatturate mensilmente in base al costo orario dei servizi. Eventuali chiusure straordinarie dei servizi, non previste nel progetto, dovranno essere decurtate dalle fatture mensili sulla base dei medesimi costi orari. Le fatture, che dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, così come convertito dalla L. n. 89/2014, dovranno essere intestate a: Comune di Fidenza Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx, 00000 C.F./P.I. 82000530343 e contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: - codice IPA: UFABNI - CIG - estremi dell'atto di impegno adottato dal Servizio Cultura, che verranno comunicati all'atto dell'affidamento - tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il versamento pagamento. Ai fini di agevolare le operazioni di verifica e controllo, l'Appaltatore dovrà presentare, in allegato alle fatture, una rendicontazione puntuale delle attività svolte. Le verifiche tecniche tendenti ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni fatturate possono prevedere anche un controllo sulle presenze in riferimento allo schema orario offerto per la gestione dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributiservizi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013oggetto di valutazione in sede di gara. Ai sensi dell’articolo 3 della legge del d.lgs. n. 136/2010 192/2012 i termini di pagamento delle fatture sono previsti in 30 giorni. La decorrenza dei termini è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche, all'ottenimento del DURC, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento. I 30 giorni per il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, pagamento decorrono da quando il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e credito può essere cambiatoconsiderato esigibile, sostituito o integrato soltanto pertanto il termine decorre dalla data di accettazione della fattura. Eventuali contestazioni interrompono detti termini. Qualora venga disconosciuta la regolarità delle fatture e l'Amministrazione proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal contratto. In caso di forza maggioreRTI la fattura dovrà essere emessa dall'Impresa capogruppo. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo L'eventuale importo per gli interessi di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà mora sarà determinato in base al tasso di verificareriferimento BCE, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committenteperiodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato sulla base di canoni riferiti a esso allegaticiascun trimestre di attività di importo costante pari ad 1/12 del prezzo forfetario offerto per 36 mesi. I pagamenti verranno effettuati con cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento sarà subordinato alla verifica e attestazione da parte del D.E.C. e del Verificatore della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore nel periodo al quale si riferisce il canone per il quale è richiesto il pagamento. Gli oneri della sicurezza verranno liquidati dopo l’effettuazione di ciascuna riunione di coordinamento della sicurezza, i pagamenti per l’importo a riunione di € 125,00, più IVA (sono dispostipreviste due riunioni di coordinamento). Tale importo andrà incluso nella fattura del canone trimestrale riferito al periodo comprendente la data di effettuazione della riunione. Pertanto entro il mese successivo al trimestre di riferimento il D.E.C., su presentazione acquisito nulla osta del Verificatore, effettuate le verifiche di fatture mensilicompetenza comunicherà all’Appaltatore l’autorizzazione all’emissione della fattura elettronica che dovrà pervenire mediante “Sistema Di Interscambio (SDI)” - Codice Univoco Ufficio: UF21VO, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mi successivi 30 giorni. L’impresa Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo da corrispondere all’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore dovrà predisporre le fatture nel rispetto fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del D.L. 148 corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 16.10.2017 convertito con Legge 172 certificato di verifica di conformità, previo rilascio del 4.11.2017 (cd split payment)documento unico di regolarità contributiva. Le fatture elettroniche emesse sono soggette alla normativa dello “split payment” e dovranno quindi riportare il numero di ordine elettronico-contabile che verrà trasmesso obbligatoriamente in calce formato elettronico tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento ordini), unitamente al CIG. La Stazione Appaltante, accertata la dicitura “IVA scissione regolarità del servizio e la corretta esecuzione delle prestazioni, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, con mandato della Tesoreria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Istituto del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza. Non è autorizzata alcuna cessione dei pagamenti – Artcrediti. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVAResta infine inteso che in nessun caso, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiservizio. Qualora l’impresa risulti l’Appaltatore si rendesse inadempiente con a tale obbligo, il versamento dei suddetti contributi, contratto si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Istituto da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Contratto ex articolo 1456 c.cCapitolato. Al fine Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto danni arrecati e le persone delegate ad operareprecedentemente notificati. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore L’Appaltatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, obbligato all’osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. A tal fineAi sensi dell’art. 3, il Fornitoredella medesima legge, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In contratto in tutti i casi il Committente sarà tenuto in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell’O.E. aggiudicatario e i sub- contraenti a corrispondere qualsiasi titolo interessate al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente servizio, siano state eseguite ed accettate dal Committentesenza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o Le prestazioni, rese nei documenti a esso allegatimodi prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, i pagamenti sono disposti, su presentazione saranno oggetto di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.mfatturazione da parte dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nel Contratto d’Appalto. L’impresa dovrà predisporre le fatture L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’ErarioMinistero dell’Economia e delle Finanze. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e assicurativi obbligatori che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi Il mancato adeguamento alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.cnormativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di assicurare consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appaltoda parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il Fornitore codice identificativo di gara (CIG). Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha comunicato raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il conto corrente dedicato all’appalto processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il seguenti: - Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx; - tutti i dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto; - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile. - in generale, il CUP ove presentemedesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Il Committente ha facoltà Per le modalità di verificareemissione e trasmissione della fattura elettronica, in occasione l’aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di ogni pagamento effettuato in favore cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del Fornitore esupporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . In mancanza delle informazioni sopra descritte, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorile fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020. Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi o alle forniture degli enti del presente appaltoServizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sia inseritasviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola procedere con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità Servizio Sanitario Nazionale al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentenodo stesso.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei documenti pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a esso allegatitale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con PEC, con conseguente addebito di tutti i pagamenti sono disposti, su presentazione di danni subiti e subendi. Le fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero del DDT; - dettaglio merce consegnata/servizio prestato; - codice CiG - Riferimento amm.vo: TEC Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Il servizio potrà essere fatturato in due tranches: la prima dopo sei settimane di noleggio la seconda alla fine del noleggio e previa rimozione dei gruppi. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: •Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione •Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario •Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 172 del 4.11.2017 190/2014 (cd split payment). Le Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Artrelative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, Nella fattura deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erarioinserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. Il Committente procede 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati all'erario dell'IVA esposta in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committentefattura.

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Fatturazione e pagamenti. Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o La ditta dovrà emettere regolare fattura in base agli ordini ricevuti. In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei documenti rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a esso allegati213, i pagamenti sono dispostidella legge 24 dicembre 2007, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split paymentn. 244”). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su XXX.XXXXXXXX.XXX.XX Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco Codice iPA afs Codice Univoco Ufficio – Ospedale Xxxxx Xxxxx W14LJR Nome dell'ufficio: Ragioneria Ospedaliera Cod. fisc. del servizio di F.E. 09319690963 Partita IVA scissione 09319690963 Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti – Artda parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente i codici identificativi di gara (CIG), di cui al precedente art.3. 17 ter DPR 633/1972”Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: - Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) - Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) - Totale documento - Codice fiscale del cedente - In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito XXX.XXXXXXXXX.XXX.XX. Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze definite dalla Stazione appaltante. Tali verifiche costituiranno base per la fatturazione. L’importo dell’IVAdovuto all’Impresa sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’ASST a qualsiasi titolo, se dovutain dipendenza del contratto. L’Azienda appaltante, deve a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erariosospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse. Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentidipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il Si sottolinea che l’ASST non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dei suddetti contributidegli importi per inadempienze contrattuali, si rimanda a quanto previsto dall’artdi cui all’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto 12 del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimentodisciplinare, da parte del medesimo Fornitorecontraente. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’artai sensi dell’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture Legge n. 136 del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente16/08/2010.

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