FORNITURA CAVI DI MANOVRA IN FIBRA VEGETALE
FORNITURA CAVI DI MANOVRA IN FIBRA VEGETALE
CAPITOLATO DI APPALTO
(Norme che regolano gli impegni contrattuali)
INDICE
1. OGGETTO 2
2. DURATA 2
3. ELENCO MATERIALI 2
4. CAMPIONI DI FORNITURA 2
5. CONSEGNA E RESA 3
6. GARANZIA DEFINITIVA 3
7. CONTESTAZIONE DEL MATERIALE 4
8. PENALI 4
9. GARANZIE 4
10. OSSERVANZA DELLA NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 5
11. COSTI INTERFERENZE 5
12. CORRISPETTIVO 5
13. REVISIONE PREZZI 6
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI SUBAPPALTO 6
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6
16. RISOLUZIONE 6
17. RISERVATEZZA 7
18. SPESE ED ONERI FISCALI 7
19. FORO COMPETENTE 7
20. CODICE ETICO 7
21. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 8
Per accettazione e conferma: La ditta/Raggruppamento offerente | |
(timbro e firma del legale rappresentante) |
1. OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di cavi di manovra in fibra vegetale, manilla qualità normale oppure sisal qualità superiore e anima in polipropilene ragnata fine, con collaudo RINA, per le navi della flotta aziendale, come dettagliato nella specifica tecnica NA00028951 rev.D; ogni altra caratteristica di natura organizzativa, amministrativa ed esecutiva è stabilita dai restanti capi del presente documento.
2. DURATA
L’affidamento di quanto oggetto del presente capitolato sarà di 18 (diciotto) mesi dalla data indicata nel contratto.
L’eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d’appalto, prima della scadenza temporale del contratto, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo, salvo i casi previsti dall’art. 125 comma 1 lettera d) del d. Lgs. n. 50/2016. Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell’esaurimento del valore contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino al raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
3. ELENCO MATERIALI
I cavi di manovra in fibra vegetale per le navi della flotta aziendale oggetto della fornitura sono i seguenti:
Materiale | Descrizione articolo | U.m. | Quantità stimata |
1294156 | Cavo di manovra collaudato RINA, a tre legnoli per motobattello e motoscafo, diam. 22mm, lunghezza=5m + 1gassa di lunghezza=0,25m con innesto +2 passate da un lato e spago dall’altro lato, costruito con materiale manilla qualità normale oppure sisal qualità superiore, formato da max 14 fili di fibra vegetale per trefolo, anima in polipropilene ragnata fine formata da 4 fili per trefolo, peso massimo 0,340 kg/m e carico di rottura minimo 34000N; ogni fornitura dovrà essere accompagnata da copia della dichiarazione di conformità presentata al RINA, specificando il diametro effettivo del cavo, il tipo di fibra vegetale impiegata, la qualità del materiale che costituisce l’anima ed il carico di rottura del cavo. | NR | 15000 |
1294155 | Cavo di manovra collaudato RINA, a tre legnoli per foraneo, diam. 26mm, lunghezza=10m+2gasse lunghezza=0,25m con innesto + 2 passate su entrambi i lati, costruito con materiale manilla qualità normale oppure sisal qualità superiore, formato da max 20 fili di fibra vegetale per trefolo, peso massimo 0,430kg/m e carico di rottura minimo 40000N; ogni fornitura dovrà essere accompagnata da copia della dichiarazione di conformità presentata al RINA, specificando il diametro effettivo del cavo, il tipo di fibra vegetale impiegata ed il carico di rottura del cavo. | NR | 1500 |
1294154 | Cavo di manovra collaudato RINA, a tre legnoli per motonave, diam. 26mm, lunghezza=30m+2gasse lunghezza=0,5m con innesto + due passate su entrambi i lati, costruito con materiale manilla qualità normale oppure sisal qualità superiore, formato da max 20 fili di fibra vegetale per trefolo, peso massimo 0,430kg/m e carico di rottura minimo 40000N; ogni fornitura dovrà essere accompagnata da copia della dichiarazione di conformità presentata al RINA, specificando il diametro effettivo del cavo, il tipo di fibra vegetale impiegata ed il carico di rottura del cavo. | NR | 550 |
Le quantità presunte per tipologia di materiale sopra riportate sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti, prese come riferimento per la determinazione dell’importo stimato della fornitura. Nessun obbligo sussiste per Actv e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario qualora le forniture richieste non raggiungano le quantità riportate.
4. CAMPIONI DI FORNITURA
La fornitura è subordinata alla presentazione di due campioni per ogni tipologia di cavo di manovra, accompagnati dal certificato di collaudo RINA attestante le caratteristiche dei cavi forniti, da consegnare entro il termine che sarà indicato con la proposta di aggiudicazione.
Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il fornitore è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 7 giorni solari dal ricevimento della lettera della committente che notifica l'accertamento della difformità del primo campione.
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In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, la committente ha la facoltà insindacabile di revocare l’aggiudicazione e/o risolvere il contratto, se già sottoscritto, incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1ª e/o 2ª campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo e/o del benestare dei campioni stessi non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.
5. CONSEGNA E RESA
La fornitura oggetto della presente procedura deve essere svolta secondo le modalità e le condizioni minime di seguito indicate:
a) le quantità per singolo materiale saranno quelle di volta in volta formalizzate con uno specifico ordine commerciale, emesso dall’ufficio competente, anticipato a mezzo fax al numero che sarà autorizzato per l’invio di tutte le comunicazioni, sulla base delle esigenze del servizio, tenuto conto dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione;
b) la consegna del materiale ordinato dovrà avvenire entro 15gg (quindici) lavorativi dalla data di ricevimento anticipato dell’ordine commerciale ed effettuata xxxxxx Xxxxxxxxxx, comunicando, con almeno 24 ore di anticipo, la data e ora al numero telefonico 041.2722989 (Uff. Gestione Scorte);
c) l’aggiudicatario dovrà indicare nel documento di trasporto l’ordine di riferimento emesso da Actv; il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna;
d) l’imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo ed il peso della merce si intende al netto;
e) l’affidatario deve garantire il servizio di approvvigionamento del materiale entro i tempi sopra prescritti, tali da evitare intralci e/o interruzioni ai servizi svolti da Actv;
f) in caso di resa, i beni dovranno essere ritirati dall’affidatario, franco di ogni spesa, nelle località indicata nell’ordine commerciale alla voce “Indirizzo di spedizione”;
g) il materiale fornito dovrà essere corrispondente per caratteristiche a quello richiesto ed oggetto dell’appalto; nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel contratto, verrà resa con bolla di reso; gli eventuali acconti non comportano in nessun caso l’accettazione tacita da parte della committente.
6. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla richiesta della committente, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Qualora non vi provveda entro il termine suindicato, la committente tratterrà dall’ammontare dei pagamenti dovuti all’appaltatore la somma corrispondente alla garanzia, fino ad avvenuta consegna della medesima.
Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà contenere formale rinuncia alle eccezioni previste dall’art. 1945 c.c., al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del periodo di garanzia, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 3. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte di essa.
Qualora la committente si avvalga della garanzia durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, la committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia.
La garanzia definitiva, che dovrà avere una scadenza pari alla durata complessiva dell’affidamento aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di richiesta scritta dell’appaltatore, alla scadenza del periodo di garanzia, fatte salve eventuali ragioni di credito di (società) ancora pendenti.
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È facoltà, come previsto all’art. 93 comma 7 del d. Lgs. n. 50/2016, di ridurre l’importo della cauzione se la stessa viene accompagnata da copia della certificazione di qualità o ambientale in corso di validità.
In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre all’incameramento della cauzione, la committente si riserva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
7. CONTESTAZIONE DEL MATERIALE
7.1 Contestazione relativa a mancata accettazione
Tutti i materiali forniti che risulteranno non conformi per difetti di produzione, spedizione o d’identificazione saranno resi, previa comunicazione di Actv, indicante la natura della non conformità tramite fax o posta elettronica.
L’aggiudicatario provvederà alla sostituzione dei materiali contestati; in tal caso, questi non si intenderanno consegnati fino alla effettiva normalizzazione dell’ordine (consegna ed accettazione del materiale).
Il conteggio dei tempi di penale per ritardata consegna verrà calcolato come indicato nel punto “Penali”.
7.2 Contestazione per non conformità materiale
I materiali forniti dovranno possedere caratteristiche produttive, prestazionali e funzionali come riportato nella specifica tecnica.
Qualora quindi, il materiale fornito, in ordine alla predette caratteristiche, dovesse essere difforme dalla specifica tecnica, tanto da pregiudicarne l’utilizzo e/o il corretto impiego, Actv richiederà all’aggiudicatario, attraverso comunicazione a mezzo fax o posta elettronica, una verifica congiunta da eseguirsi entro e non oltre 2 (due) giorni dalla data della comunicazione stessa.
La mancata risposta alla richiesta di verifica e/o la non presentazione dell’aggiudicatario entro i suddetti 2 (due) giorni verrà considerata e computata come 1 (una) “non conformità del materiale”. In tal caso comunque, Actv sarà libera di effettuare l’acquisto del materiale da altri fornitori addebitandone la differenza di prezzo all’aggiudicatario.
Se, in sede di verifica con il rappresentante dell’aggiudicatario, il materiale risulterà effettivamente non conforme, il fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione, entro 2 (due) giorni a partire dalla data della verifica stessa.
Trascorso tale termine Actv sarà libera di effettuare l’acquisto del materiale da altri fornitori addebitandone la differenza di prezzo all’aggiudicatario e verrà considerata e computata come 1 (una) “non conformità del materiale”.
Nel caso in cui dovessero verificarsi più di 3 (tre) contestazioni per “non conformità del materiale” in un anno, Actv si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza pregiudizio per l’applicazione di quanto previsto negli altri punti del presente capitolato.
8. PENALI
È facoltà del committente applicare una penale pari a 5‰ (cinquepermille) del valore della merce ordinata e non consegnata nei termini, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna sopra indicato.
Stessa cifra percentuale sarà applicata anche per ogni giorno lavorativo trascorso dall’accertamento che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche richieste o dichiarate, sino a quando l’aggiudicatario non avrà posto in essere le opportune integrazioni e/o modifiche.
In caso di impossibilità di verifica immediata, la penale sarà applicata previa tempestiva contestazione scritta, da inviarsi anche a mezzo fax; l’appaltatore dovrà proporre le proprie giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione stessa. In caso di mancata accettazione delle giustificazioni o di mancata presentazione delle stesse, la penale si intenderà definitivamente addebitata, anche operando una compensazione tra le reciproche partite di credito/debito.
9. GARANZIE
A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c., la committente decadrà dal diritto alla garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta.
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Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’artt. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato l’appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo.
L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea.
L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà industriale dei beni oggetto della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi.
L’affidatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi per la durata di dodici mesi dalla data di consegna.
Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi della medesima tipologia e qualità.
10. OSSERVANZA DELLA NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE
L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla sicurezza 81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST, medico competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutando i rischi ed adottando le misure di prevenzione e protezione dai rischi, assumendosi quindi tutte le responsabilità dell’adempimento delle norme vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, la committente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere attrezzature e macchinari conformi alle vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione.
Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, il personale dipendente dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, conforme alla normativa vigente.
L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione appaltante, di aver adempiuto:
(i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;
(ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.);
(iii) agli oneri per la sicurezza, fornendo -ove previsto- copia del documento di valutazione dei rischi, estratto del registro degli infortuni degli ultimi tre anni, eventuali attestati di formazione dei propri dipendenti, elenco dei DPI forniti ai medesimi, dichiarazione CE o attestazioni dei requisiti essenziali di sicurezza dei macchinari/attrezzature impiegate nell’appalto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della società committente.
11. COSTI INTERFERENZE
Ai sensi dell’art. 26, comma 5 del d. Lgs. n. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla sicurezza del lavoro sono stati valutati da Actv pari a zero.
12. CORRISPETTIVO
I prezzi unitari riconosciuti, per tutta la durata del contratto, sono quelli oggetto di aggiudicazione.
La somma ottenuta sarà una mera stima, indicata ai soli fini del rispetto delle procedure amministrative di gara. Si precisa, infatti, che le quantità presunte per tipologia di materiale indicate nell’elenco materiali sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti. L’importo effettivo del corrispettivo verrà determinato dalla sommatoria dei materiali richiesti da Actv. Nessun obbligo
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sussiste quindi per Actv e quindi nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le quantità richieste non raggiungano le quantità riportate.
13. REVISIONE PREZZI
La revisione dei corrispettivi è già ricompresa nei prezzi offerti.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione immediata del medesimo, salvo quanto disposto dall’art. 105 del d.Lgs.n.50/2016. Il subappalto è ammesso nella misura del 30% con le modalità previste dall’art. 105 del d.Lgs.n.50/2016.
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo da parte della committente sarà effettuato sulla base di emissione di fattura posticipata nel termine di 60 giorni fine mese d.f.
La committente corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata solo dopo il collaudo/verifica delle conformità da parte del direttore lavori/responsabile dell’esecuzione. In tal senso, le fatture relative al contratto di appalto, anche se emesse contestualmente ai vari stadi di realizzazione ovvero in caso di ultimazione dell’opera, del servizio o della fornitura, non potranno essere liquidate se non previo l’accertamento di cui sopra.
Nel caso in cui la committente vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore, potrà operare la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto.
In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010 n.136, previo verifica da parte della committente della regolarità contributiva dell’appaltatore.
Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n.136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge n.136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati.
A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire alla committente la verifica dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
16. RISOLUZIONE
16.1 Risoluzione ope legis
Il contratto si intenderà risolto ope legis, con conseguente incameramento della eventuale cauzione e salva ogni azione della committente per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi, oltre a quelli previsti dalle singole norme di legge applicabili:
a) in caso di subappalto non autorizzato;
b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 105 del d.Lgs.n.50/2016;
c) qualora non vengano rispettate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni;
d) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal d. Lgs. n. 231/2001 ovvero gli sia irrogata, anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione all’esercizio dell’attività;
e) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato dalla committente.
16.2 Risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)
Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa dell’appaltatore, senza necessità di diffida e di messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con conseguente incameramento della eventuale cauzione e salva ogni azione della committente per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi:
f) in caso di mancata effettuazione delle prestazioni nei termini e con le modalità previste in contratto, qualora espressamente richiamato.
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16.3 Risoluzione previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
Inoltre la committente avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. al verificarsi delle seguenti circostanze:
g) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore rispetto al valore dell’appalto;
h) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli emolumenti retributivi, contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti normative.
16.4 Risoluzione per factum principis
La committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun risarcimento e/o onere accessorio, ma solo previo pagamento all’appaltatore degli importi relativi a quanto sino ad allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti casi:
i) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
j) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi.
16.5 Altre cause di risoluzione
La committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, puramente e semplicemente, tramite invio di comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi:
k) al verificarsi di almeno 3 episodi, per anno di validità del contratto di cui al punto “Contestazione del materiale”.
17. RISERVATEZZA
È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria divulgare i dati forniti per l’effettuazione dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività della committente, di cui dovesse venire a conoscenza in relazione al presente contratto.
Per quanto riguarda le informazioni riservate, l’aggiudicatario si impegna:
a) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza;
b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è oggetto del contratto;
c) ad usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo pregiudizio alla committente;
d) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale.
L’aggiudicatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente clausola.
18. SPESE ED ONERI FISCALI
Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il presente contratto sono a carico dell’affidatario. Il presente atto, soggetto all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
19. FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
20. CODICE ETICO
Con riferimento a quanto previsto dal d. Lgs. n. 231/01 la committente ha adottato un proprio Codice Etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, sotto la voce “Trasparenza – Disposizioni Generali – Atti generali”, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività.
L’appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice Etico e si obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti.
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21. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
La committente si attiene al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 2012, dalla Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, XXXX Xxxxxx.
In ottemperanza al protocollo di legalità, è vietato il subappalto o il subaffidamento a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento di cui al presente capitolato d’appalto.
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