Eventi eccezionali Clausole campione

Eventi eccezionali. La presente casella può essere utilizzata indicando il codice 1 dai soggetti che, essendone legitti- mati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, ovvero indicando il codice 2 se si deve mo- dificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni.
Eventi eccezionali. Non si sono verificati fatti rilevanti o eventi eccezionali tali da influire sulle informazioni di cui ai precedenti paragrafi relativi alle attività dell’Emittente o del Gruppo.
Eventi eccezionali. La presente casella deve essere barrata dai soggetti che, essendone legittimati, fruiscono delle age- volazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità natu- rali o di altri eventi eccezionali.
Eventi eccezionali. (le garanzie sono operanti solo se indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza) La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:
Eventi eccezionali. Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sulle informazioni fornite ai par. 1.2 e 1.3 del presente capitolo. Non esistono a monte di AISoftw@re altre società di proprietà del suo socio di riferimento che svolgano attività analoga o connessa a quella dell'Emittente. Per una descrizione del Gruppo AISoftw@re si veda il par. 1.7.
Eventi eccezionali. Dalla data di costituzione di ONBanca, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influenzato in maniera rilevante l’attività della Società. ONBanca fa parte del gruppo bancario Banca Popolare Commercio e Industria (il “Gruppo Banca Popo- lare Commercio e Industria” ovvero “Gruppo BPCI”), iscritto in data 5 giugno 1996 nell’Albo dei Gruppi Bancari costituito presso la Banca d’Italia, al numero 5048.4, formato, al 9 giugno 2000, dalle seguenti società: - Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l.; - Banque BPCI International S.A.; - Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A.; - On Banca S.p.A.; - Eltanin S.p.A.*; - Xxxxx Xxxxxxxx S.r.l.*; - Panda S.r.l.*; - BPCI Trust Company Limited; - Il Gaggiano S.r.l. in liquidazione*; Tutte le predette società entrano a far parte dell’area di consolidamento, con le sole eccezioni della Xxxxx Xxxxxxxx S.r.l., in quanto non rappresenta una partecipazione strumentale all’attività svolta dalla capo- gruppo BPCI e della società immobiliare Il Gaggiano S.r.l., essendo stata messa in liquidazione a partire dal 5 agosto 1998. Inoltre, la Panda S.r.l sarà consolidata a partire dal 31 dicembre 2000 in quanto acqui- sita nel corso dell’esercizio in corso. Il grafico che segue riporta la struttura del Gruppo BPCI alla data del 9 giugno 2000. * Società immobiliari. ONBanca rappresenta la banca Internet multicanale del Gruppo BPCI.
Eventi eccezionali. L'Emittente è una società di nuova costituzione. Con riferimento alle società che saranno trasferite alla Società Beneficiaria, negli ultimi tre esercizi non si sono verificati eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite nei Paragrafi 1.2 e 1.3. L'Emittente, alla Data di Efficacia, apparterrà al gruppo facente capo a Bios; a tale data Bios sarà a capo del Gruppo Sorin e del gruppo facente capo a Snia a seguito della Scissione, che sarà attivo nei settori Chimico e Altre Attività. In particolare, l’attivita del gruppo Snia sarà focalizzata, per quanto riguarda il settore Chimico, nella realizzazione di prodotti elettrolitici (cloro-soda) ed ausiliari, prodotti per il trattamento e la disinfezione delle acque, intermedi di chimica fine, detergenza e additivi organici. Il gruppo Snia sarà inoltre attivo nella produzione di fili tessili e, in particolare, del filo poliammidico, del filo acetato di cellulosa e del filo rayon. (cfr. Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.2).
Eventi eccezionali. A seguito della promulgazione dello stato di emergenza sanitaria relativamente al virus c.d. COVID 19, l’Appaltatore è tenuto ad osservare le linee guida in essere rispetto alla ristorazione scolastica, nonché tutte le altre normative che dovvessero esse emanate in tal senso
Eventi eccezionali. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Eventi eccezionali. (non operanti per la garanzia “ricorso terzi”) La Società risponde: La garanzia è estesa all’occupazione non militare del Fabbricato. Se la durata dell’occupazione è superiore a 5 giorni l’assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio. Sono esclusi i danni: ⚫ di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere; ⚫ verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; ⚫ causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell’Indennizzo stesso con il minimo di € 258,23. La Società non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all’80% della somma assicurata per le singole partite. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dagli eventi sottoelencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze: