ESCUSSIONE DEL PEGNO Clausole campione

ESCUSSIONE DEL PEGNO. 2.1. Le somme oggetto del Pegno costituito in garanzia potranno essere escusse da Finlombarda, mediante semplice richiesta di escussione inviata a mezzo PEC alla Banca Depositaria, al verificarsi dell’inadempimento di una o più delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento.
ESCUSSIONE DEL PEGNO. 4.1 Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa o successivamente alla classificazione del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in Default purché detto inadempimento o detta classificazione si siano verificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto di pegno.
ESCUSSIONE DEL PEGNO. 8.1 L’escussione del Pegno potrà essere effettuata dal Soggetto Garantito unicamente nell’ipotesi in cui si verificassero congiuntamente i seguenti fatti ed eventi: (i) ad Esito della Procedura un soggetto terzo assumesse la qualifica di Promotore al posto
ESCUSSIONE DEL PEGNO. 4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa e successivamente alla declassazione ed inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in default(come definito nell’Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.
ESCUSSIONE DEL PEGNO. 8.1 Qualora si verifichi una Causa di Escussione ed in ogni momento successivo, il Creditore Garantito anche ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Garanzie e dell’articolo 1851 del Codice Civile, avrà facoltà di prelevare e trasferire, o agire direttamente al fine di prelevare e trasferire il saldo creditorio del Conto Escrow, al Creditore Garantito, che avrà diritto di trattenerlo in via definitiva in soddisfacimento e fino a concorrenza delle Obbligazioni Garantite e di imputarlo a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite. Quanto precede, non pregiudica il diritto del Creditore Garantito di escutere il Pegno, al verificarsi di una Causa di Escussione nelle forme di qualsiasi legge applicabile, nonché in particolare ai sensi degli articoli 2803 e 2804 del Codice Civile ovvero degli articoli 2797 e 2798 del Codice Civile.
ESCUSSIONE DEL PEGNO. (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e in ogni momento successivo, i Creditori Garantiti avranno il diritto:
ESCUSSIONE DEL PEGNO. 11.1 Qualora si verifichi un Evento Rilevante e ciascun Creditore Pignoratizio eserciti uno dei diritti previsti a suo favore dall’articolo 14 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) del Regolamento del Prestito e l’Emittente non adempia alle Obbligazioni Garantite nei termini di cui all’articolo 14 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) del Regolamento del Prestito, ciascun Creditore Pignoratizio, senza pregiudizio per ogni altro diritto, rimedio, azione o facoltà a lui spettante, incluso il diritto di cui all’articolo 2798 del codice civile, potrà procedere alla vendita delle Azioni dopo che saranno trascorsi 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Costituente dell’intimazione di cui all’articolo 2797, primo comma, del codice civile, senza che vi sia stato esatto, incondizionato e pieno adempimento delle obbligazioni oggetto di intimazione.
ESCUSSIONE DEL PEGNO. 8.1 Fatto salvo e senza pregiudizio per quanto previsto ai sensi dell’Articolo 5 (Limiti all’escussione del Pegno sul Finanziamento IVA Subordinato) del VAT Subordination Agreement, decorsi infruttuosamente 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte di CAV della comunicazione del Security Agent che determina il verificarsi di una Causa di Escussione - e salvo, in ogni caso, che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo adempiute -, il Security Agent, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, avrà il diritto di procedere all’escussione del Pegno, in tutto o in parte e in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx. La comunicazione del verificarsi di una Causa di Escussione inviata dal Security Agent dovrà essere notificata anche al Finanziatore IVA Subordinato ed avrà gli effetti dell’intimazione di cui all’articolo 2797 primo e secondo comma del Codice Civile, senza necessità di ulteriore intimazione e senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore rimedio o facoltà spettante ai Creditori Garantiti per legge o per contratto. A tal fine resta inoltre inteso che, anche in deroga ai termini previsti dall’articolo 2797, secondo comma, del Codice Civile, in caso di escussione ai sensi dell’articolo 2797, il Costituente Pegno dovrà proporre opposizione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’intimazione del Security Agent. Causa di Escussione di cui sopra ai sensi delle disposizioni degli articoli 2803 e 2804 del Codice Civile o dell’articolo 2798 del Codice Civile, a seconda del caso.
ESCUSSIONE DEL PEGNO. Anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, primo comma, del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:
ESCUSSIONE DEL PEGNO. Al verificarsi di un Inadempimento, l’Intermediario Garantito, anche ai sensi dell’articolo 4 del Decreto 170, avrà comunque il diritto di: