COSTITUZIONE DEL PEGNO Clausole campione

COSTITUZIONE DEL PEGNO. 1.1. Il Datore di Pegno, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento, costituisce irrevocabilmente in pegno a favore di Finlombarda, che accetta, la somma di Euro [●],[●] ([●]/[●]) depositata sul conto vincolato ed indisponibile identificato con IBAN [●] ed attivato presso la Banca [●] (di seguito, per brevità, “il Pegno”), che viene pertanto individuata dalle Parti quale banca custode e depositaria delle somme costituite in Pegno (di seguito, per brevità, “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria ha l'obbligo di custodire le somme oggetto di Pegno e di liberarle a favore del Xxxxx Xxxxx esclusivamente a seguito di intervenuto svincolo del Pegno, comunicato da Finlombarda al Dante Pegno medesimo e alla Banca Depositaria secondo quanto previsto nel presente contratto. Il Xxxxx Xxxxx si impegna a ripristinare annualmente gli importi derivanti da bolli e da opere bancarie di gestione del rapporto, al fine di fare in modo che il saldo attivo del conto corrente non sia mai inferiore a Euro [●],[●] ([●]/[●]) senza effetto novativo.
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1 Il Costituente il Pegno costituisce irrevocabilmente, a favore dei Creditori Garantiti, che accettano, un pegno di primo e pari grado sui relativi Crediti, a garanzia del completo ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (come descritte nell’Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue) sino all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx (come definito nell’Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue).
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1. Finpiemonte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno a garanzia delle obbligazioni garantite di cui al successivo articolo 3 e in favore del Finanziatore, la somma di euro , depositata sul Conto Vincolato IBAN
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1 Con il presente Atto di Pegno, il Costituente irrevocabilmente costituisce in pegno di primo grado a favore del Creditore Xxxxxxxxx, che accetta, l'Oggetto del Pegno. Di conseguenza, le somme che saranno depositate in qualsiasi momento sul Conto Escrow intestato al Costituente o che potrebbero derivare o essere acquisite in sostituzione di quelle inizialmente esistenti, così come le somme che saranno successivamente immesse dal Costituente, o per suo conto, sono soggette al pegno originario, esclusa qualsiasi novazione, ai sensi dell’articolo 1851 del codice civile, dal momento, e per solo effetto, della formazione del relativo saldo creditorio derivante dall’accreditamento della somma di denaro sul Conto Escrow, senza necessità di qualsivoglia ulteriore atto e/o adempimento da parte del Costituente, della Banca Depositaria o di terzi.
COSTITUZIONE DEL PEGNO. Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l’esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l’Oggetto del Pegno, ai sensi dell’articolo 83- octies del TUF, dell’articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta. In conformità con quanto previsto dall’articolo 4.5 della Convenzione e dall’articolo 4.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [•] (il “Cash Collateral Junior”), depositata sul conto corrente IBAN [•] aperto presso il Finanziatore.

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  • Costituzione del rapporto di lavoro Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

  • Costituzione Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.

  • Ambito ed iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie dei vari CCNL promossi dalla Confterziario, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: – per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; – per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; – per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; – per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; – per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; – per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; – per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: – il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; – gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Determinazione dell’ammontare del danno 51.1 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso proprio -e di autoveicolo per trasporto promiscuo -che risultino immatricolati per la prima volta, al momento del sinistro, da non più di sei mesi, l’indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 52 -“Scoperto e franchigia”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuato. • 51.2 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 24 mesi, l'ammontare del danno -esclusi i pneumatici -verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 24 mesi e fino ai 48 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. Oltre i 48 mesi per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo e i 24 mesi per gli altri veicoli, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. • 51.3 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. • 51.4 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista “Quattroruote”, al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.

  • Risoluzione del contratto Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente: