Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: fondoeurofer.it, www.alifond.it, www.gazzettaufficiale.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.fondapi.it, cassaedilenapoli.it, www.alifond.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo disposizioni per tempo vigentei fondi pensione preesistenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e modifiche ed integrazioni.
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Samples: www.previndai.it, www.previndai.it, www.previndai.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.prevedi.it, www.fondoespero.it, fondopegaso.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.
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Samples: www.fondopriamo.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’artall'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.fondobyblos.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. all’articolo 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e ed integrazioni.
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Samples: www.ca-fondopensione.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.arpa.marche.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 all’art.2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.fpunicredit.eu
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.fondopensioneibm.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’artall'art. 2 del Decreto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.eurovita.it
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigentedalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, D.Lgs. n. 209 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: www.fondopensionebipiemme.it