Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile Clausole campione

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile. 1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell’impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti. 2. Il patrimonio del Fondo è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine. 3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l’impresa di assicurazione. 4. L’impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall’impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell’impresa di assicurazione e di suoi clienti. 5. Ferma restando la responsabilità dell’impresa di assicurazione per l’operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi. 6. L’impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto. 7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile. Art. 17 Depositario
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile. Art. 16 – Sistema di governo