Entrata in vigore e applicazione provvisoria Clausole campione

Entrata in vigore e applicazione provvisoria. 1. Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima delle due notifiche con le quali le parti si sono reciprocamente informate per iscritto dell’avvenuto espleta­ mento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Entrata in vigore e applicazione provvisoria. 1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. In relazione all’associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, l’applicazione provvi- xxxxx del presente accordo decorre dal momento della sua firma da parte dei rappre- sentanti della Svizzera e dell’Unione. In relazione all’associazione della Svizzera al programma Euratom e alle attività di «Fusion for Energy», l’applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento in cui la Svizzera ha firmato l’accordo ed Xxxxxxx ha notificato alla Sviz- zera l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per la conclusione del presente accordo. L’applicazione provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 punto 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 ai fini degli inviti a presentare proposte, delle procedure di aggiudicazione di appalti o dei bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo con scadenza dal 15 settembre 2014 in poi. Se i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammissibili al finanziamento in base a inviti a presentare proposte, procedure di aggiudicazione di appalti o bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo finanziato dal bilancio 2015 di tali programmi, a norma dell’articolo 10 paragrafo 1 lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013, ai fini del calcolo del contributo finanziario della Svizzera elaborato conformemente all’allegato II del presente accordo per l’anno 2015, la dotazione di bilancio del pertinente programma è ridotta della dotazione finanziaria di detti inviti a presentare proposte, procedure o bandi di gara.
Entrata in vigore e applicazione provvisoria. 1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità delle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell'ultima notificazione dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e prende effetto il 1o gennaio 2004.
Entrata in vigore e applicazione provvisoria. 1. Il presente Accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notificazione dell’avve- nuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Entrata in vigore e applicazione provvisoria. L’articolo 19 dell’Accordo aggiuntivo ne disciplina l’entrata in vigore e stabilisce che, su riserva di eventuali requisiti costituzionali, le Parti contraenti applicano provvisoriamente l’Accordo aggiuntivo dal primo giorno successivo alla firma. Il disciplinamento con il rinvio ai requisiti costituzionali costituisce un compromesso tra le parti contraenti e concede alla Svizzera la possibilità di rinunciare all’applicazione provvisoria dell’Accordo aggiuntivo se vi sono ostacoli costituzio- nali. La Svizzera farà uso di questa possibilità. La Commissione europea è già stata informata che il nostro Paese non potrà applicare provvisoriamente l’Accordo ag- giuntivo e potrà pertanto partecipare al Fondo soltanto dopo la conclusione definiti- va della procedura interna di approvazione, ossia probabilmente dalla seconda metà del 2018, retroattivamente dal 2014.
Entrata in vigore e applicazione provvisoria. 1. Il presente accordo è sottoposto a ratifica o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne all'uopo necessarie.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).