Misure e sanzioni amministrative Clausole campione

Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom)
Misure e sanzioni amministrative. Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità con i regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del e (CE, Euratom) n. 2342/ 2002, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari della Comunità (1).
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee9.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l’Agenzia o la Commis- sione europea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regola- mento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Misure e sanzioni amministrative. Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in confor- mità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201212, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 201213, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Eura- tom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199514, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/200217, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione18 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità19.
Misure e sanzioni amministrative. Articolo 30
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l'applicazione del diritto penale israeliano, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministra­ tive conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (2).
Misure e sanzioni amministrative. Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Eu- ratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al regolamento (CE, Eura- tom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199528, relativo alla prote- zione degli interessi finanziari delle Comunità.
Misure e sanzioni amministrative. Ciascuna parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.