DOCUMENTI A BASE DI GARA Clausole campione

DOCUMENTI A BASE DI GARA. La gara è regolamentata dai documenti allegati alla Richiesta di Offerta Telematica, disponibili previa registrazione sul Portale, nell’area personale di ogni Concorrente registrato al Portale.
DOCUMENTI A BASE DI GARA. I documenti di gara sono: - Bando di gara; - presente Disciplinare di gara e relativi allegati (MODELLI 1, 2, 3,5,6, 7, 8); - Disciplinare Tecnico; - Schema di accordo quadro. Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni che verranno assunte dai concorrenti con la presentazione delle offerte, unitamente alle offerte stesse presentate ed accettate dalla Stazione Appaltante. L’accesso libero diretto e completo all’intera documentazione di gara è effettuabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione Bandi nonché sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. Eventuali richieste di chiarimento o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Le PEC dovranno riportare il nominativo del mittente. I quesiti pervenuti fuori termine e/o senza l’indicazione del mittente e/o dei riferimenti cui inoltrare la risposta non saranno presi in considerazione. Il Responsabile del Procedimento risponderà a tali quesiti a mezzo PEC entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione degli stessi. Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sui siti internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx nelle apposite sezioni. Le risposte ai quesiti pubblicate, in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante valgono ad esplicitare a tutti gli effetti la lex di gara, pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire ulteriori informazioni sulla procedura in oggetto. G
DOCUMENTI A BASE DI GARA. I documenti di gara sono: - Bando di gara; - Disciplinare di gara e relativi modelli; - Disciplinare Tecnico; - Schema di contratto; - Protocollo di legalità - Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 - approvate del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 18 luglio 2016. Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni che verranno assunte dai concorrenti con la presentazione delle offerte, unitamente alle offerte stesse presentate ed accettate da ASIA. I concorrenti con la partecipazione alla gara si impegnano a rispettare quanto previsto nel Codice Etico, adottato da ASIA, e dal Codice di comportamento, entrambi reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Società Trasparente. L’accesso liberodiretto e completo all’intera documentazione di gara è effettuabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione bandi di Gara della pagina Società Trasparente nonché sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. Per visionare e scaricare i documenti di gara, cliccare il seguente link:xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/gare.
DOCUMENTI A BASE DI GARA. E’ fatto obbligo a ciascuna delle imprese concorrenti, a pena di esclusione della relativa offerta, di prendere visione degli atti posti a base di gara (ovvero di acquisirne copia), al fine di prendere conoscenza delle condizioni che possano influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica. A tal fine le Imprese sono invitate a voler preventivamente contattare al n. 06.97749311, l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx. La presa visione degli atti posti a base della gara sarà, pertanto, possibile a partire dalla data del 05 Marzo 2009 dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17.00, di ciascun giorno lavorativo (escluso il sabato), presso gli uffici operativi della Società e previo appuntamento, sino al 07 aprile 2009: La presa visione degli atti posti a base di gara dovrà essere effettuato da personale dell’impresa istante, munito di apposita delega ed in possesso di adeguate capacità tecnico professionali. I concorrenti potranno, inoltre, acquistare sempre entro i predetti termini, copia degli atti posti a base di gara, previa prenotazione al telefax n. 06. 97749370 e pagamento a titolo di rimborso spese di una somma pari a € 100,00 (Euro cento/00) oltre I.V.A., ferma restando l’integrale responsabilità del concorrente in ordine alla verifica dell’ esatta e puntuale corrispondenza delle copie stesse ai documenti originari. All’esito della presa visione degli atti posti a base di gara e dell’eventuale acquisto degli stessi, Infratel Italia S.p.A. rilascerà all’impresa concorrente, la “dichiarazione di presa visione e/o acquisto degli atti di gara”. Copia di tale dichiarazione dovrà essere allegata all’offerta ai sensi del successivo paragrafo 10.2. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto all’indirizzo di Infratel Italia S.p.A. indicato al presente paragrafo 2 entro e non oltre il giorno 7 aprile 2009. Eventuali risposte saranno rese pubbliche, anche in unica soluzione, sul sito di Infratel Italia S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx non oltre sei giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Gli atti posti a base d’asta sono: - Disciplinare di gara - All. D - Capitolato speciale di appalto; - gli elaborati tecnico-economici e grafici di seguito indicati:

Related to DOCUMENTI A BASE DI GARA

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: